Anche l’Europa ha paura di TikTok: i timori sulla gestione dei dati e sulla privacy degli utenti

TikTok è un’app di proprietà della società ByteDance, e viene utilizzata per creare e condividere video che trattano letteralmente qualsiasi argomento. Principalmente viene utilizzata su dispositivi mobili, ma è possibile guardare i TikTok anche tramite l’app web.

TikTok, nel mercato cinese, funziona mediante un’app separata, Douyin, una delle app più popolari del Paese. Ad oggi più di 700 milioni di persone utilizzano l’app ogni giorno. Tuttavia, l’app continua a mantenere un numero di utenti ben separato dalla versione cinese.

L’app è stata installata tre miliardi di volte. E’ una delle applicazioni più utilizzate in tutto il mondo. La pandemia ha aiutato molto a far crescere il social, e per alcune persone è diventata addirittura fonte di reddito.

Nel 2018, l’app contava soltanto 133 milioni di utenti al mese, mentre oggi gli utenti attivi mensilmente sono circa un miliardo. TikTok, dunque, è indubbiamente destinata a divenire uno dei principali social media sul mercato.

TikTok non è sotto i riflettori soltanto per la sua popolarità, ma anche per le preoccupazioni delle autorità occidentali, che temono che la Cina entri in possesso dei dati personali delle persone di tutto il globo.

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Il Copasir ha deciso di avviare nel 2023 un’indagine conoscitiva su TikTok, soprattutto a seguito dei timori che si sono diffusi negli Stati Uniti per i legami presunti tra il Partito Comunista Cinese e la gestione dei dati degli utenti nell’app.

Il Copasir, dunque, ha deciso di intraprendere un’indagine per esaminare eventuali rischi, infiltrazioni e minacce che il social potrebbe comportare per la popolazione di tutto il mondo.

Il BEUC, nel 2021, aveva denunciato l’app di sfruttamento di dati e diritti degli utenti. «TikTok si oppone a molteplici violazioni dei diritti dei consumatori dell’UE e non riesce a proteggere i bambini dalla pubblicità nascosta e dai contenuti inappropriati», ha affermato con un comunicato stampa.

Il GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali) aveva ordinato a TikTok di bloccare l’accesso all’app agli utenti che non potevano procedere alla conferma della propria età – anche e soprattutto a causa di una bambina di 10 anni di Palermo, che ha perso la vita a causa di una challenge lanciata sul social.

Già nel 2020 il Copasir ha voluto verificarne l’utilizzo da parte del Governo cinese dei dati dell’app. In quella occasione i membri della maggioranza del governo avevano richiesto una verifica dell’utilizzo dei dati personali degli utenti italiani, che in quell’anno erano aumentati tantissimo.

Anche Antonello Soro, presidente del Garante per la Privacy, aveva sollevato dubbi sulla sicurezza dei dati che venivano gestiti dall’applicazione. Per questo, era stata inviata una lettera all’autorità europea, a seguito della quale fu creata un task force dedicata a TikTok per il controllo delle azioni e per l’acquisizione di maggiori informazioni riguardo al trattamento dei dati personali da parte dei social in generale.

Ma le attenzioni delle autorità di tutto il mondo sulle minacce potenziali dei social network riguardo la sicurezza nazionale non sono qualcosa di nuovo.

Nel 2020, Trump tentò di bandire la società ByteDance dal mercato americano con una serie di provvedimenti esecutivi, successivamente revocati da Biden.

Nel 2021 alcuni impiegati di TikTok avrebbero affermato che gli sviluppatori dell’app hanno accesso ai dati degli utenti degli Stati Uniti, come nomi, età, indirizzi mail, numeri di telefono, dettagli sui dispositivi, sulle reti mobili, sulle informazioni biometriche e sulle abitudini di navigazione.

Nonostante le rassicurazioni all’amministrazione Biden riguardo alla custodia dei dati, l’attenzione di Washington nei confronti di TikTok è rimasta sempre molto alta.

Nel novembre del 2022, invece, Chris Wray, il direttore dell’FBI, ha denunciato il potenziale utilizzo dell’app da parte del governo per operazioni di influenza nel territorio degli Stati Uniti.

Le preoccupazioni collegate all’utilizzo dei dati degli utenti in maniera impropria sono alla base dei recenti provvedimenti attuati da Washington nel corso degli ultimi mesi. Una ventina di rappresentanti e governatori, per la maggior parte repubblicani, avrebbero imposto restrizioni all’utilizzo dell’app in vari Stati americani, arrivano a vietare l’utilizzo di TikTok sui dispositivi dei dipendenti del governo federale.

Le rassicurazioni all’Unione Europea

Shou Zi Chew, CEO di TikTok, avrebbe fatto visita al Commissario europeo per la concorrenza lo scorso 10 gennaio, per rassicurare l’UE che l’app rispetta impegni e regole in materia di sicurezza e privacy, soprattutto nei confronti dei minori.

Inoltre, come riporta ANSA, l’incontro di Bruxelles avrebbe posto l’attenzione sul «Regolamento generale della protezione dei dati e di questioni relative alla privacy e agli obblighi di trasferimento dei dati, con un riferimento alle recenti notizie di stampa sulla raccolta e la sorveglianza aggressiva dei dati negli Stati Uniti».

L’obiettivo del confronto con il CEO di TikTok è la verifica degli obblighi imposti dal regolamento europeo (Digital Market Act e Digital Service Act). Chew si è anche confrontato con il Commissario europeo per la giustizia, che ha affermato l’importanza del rispetto delle norme europee in materia di privacy dopo aver «fatto il punto sugli impegni dell’azienda per combattere i discorsi di odio online e garantire la protezione di tutti i consumatori, compresi i bambini».

L’addio a TikTok

Nonostante tutto, il Commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha avvisato Chew che TikTok potrebbe essere bannato dall’Unione Europea se non verranno rispettate le nuove norme sui contenuti digitali prima del 1 settembre.

Non è che l’UE sia sempre stata tenera con le Big Tech, che negli tempi hanno ricevuto molte multe per violazione del GDPR. Ma attualmente, in Europa, TikTok non può considerarsi come un colosso quanto Amazon, Meta e Alphabet, nonostante l’app abbia un altissimo seguito.

Per Moritz Korner, membro delle Commissione europea, «l’Europa deve finalmente svegliarsi». Ma perché questo cambio di atteggiamento arriva proprio ora?

Il tracciamento di due giornalisti americani

ByteDance ha ammesso di aver utilizzato l’app per geolocalizzare due giornalisti statunitensi, e questo ha sicuramente contribuito alle preoccupazioni.

Si è scoperto infatti che alcuni dipendenti stessero utilizzando senza motivo strumenti di analitica con lo scopo di accedere ai dati personali di almeno due giornalisti americani, ma anche di un “piccolo gruppo di persone” connesse a loro.

I dipendenti sono già stati licenziati, e ByteDance si è detta “profondamente delusa” dai comportamenti dei lavoratori, che avrebbero danneggiato l’immagine della società, di per sé già traballante.

I dipendenti licenziati avrebbero utilizzato illecitamente gli strumenti interni della società per ottenere gli indirizzi Ip dei due giornalisti, tenendo sotto controllo la loro posizione. L’obiettivo, secondo la stampa americana, era comprendere se i reporter fossero entrati in contatto con persone sospettate di aver comunicato alla stampa informazioni riservate sull’azienda.

Bisogna tenere in considerazione che i giornalisti lavoravano per BuzzFeed e Financial Times, responsabili della pubblicazione degli scoop sugli spionaggi di TikTok da parte della Cina.

TikTok ha preso le distanze dall’accaduto, ma di certo la vicenda non ha aiutato a migliorare la sua già compromessa reputazione nel resto del mondo.

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Portale Servizi Telematici: accesso agli atti dei procedimenti penali

Da lunedì’ 14 novembre in tutte le Procure della Repubblica è attiva la funzionalità di accesso agli atti dei procedimenti penali da parte dei difensori mediante il portale del Processo Penale Telematico. La funzionalità è riservata ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzo Elettronici (ReGindE) con il ruolo di avvocato.

Sarà possibile accedere al servizio cliccando sulla sezione “servizi”, che si trova sulla home page del PST. Successivamente bisognerà cliccare su “Area Riservata” ed infine, previa autenticazione, si potrà accedere al servizio Portale Deposito atti Penali – deposito con modalità telematica di atti penali.

I difensori, dopo aver effettuato il login, dovranno selezionare il procedimento di interesse dall’elenco dei procedimenti autorizzati, cliccare su “Deposita Atto Successivo” e richiedere l’atto in “richiesta di accesso”.

Sul portale esiste anche un servizio di consultazione dei registri di Cancelleria in forma anonima, disponibile anche sotto forma di app gratuita disponibile per tutti i sistemi operativi. Il servizio non richiede iscrizione a autenticazione (accedendo ai registri di cancelleria in forma anonima non si può accedere alle sezioni documentali).

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Riforma Processo Civile: cosa succederà al deposito telematico?

Grazie al D.Lgs. n. 149/2022, emanato a seguito della riforma del processo civile (legge 26 novembre 2021, n.206), vengono introdotte alcune novità e modifiche importanti per quanto riguarda il processo telematico.

Oltre alla cristallizzazione delle norme già emanate urgentemente durante la pandemia, viene aggiunto anche il “Titolo V-ter Disposizioni relative alla giustizia digitale”.

Deposito telematico obbligatorio

Una delle novità più importanti è senza dubbio il deposito telematico degli atti e dei documenti di causa in tutte le fasi del processo. Viene introdotto alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie l’art. 196 quater.

Il testo del nuovo articolo sancisce in via definitiva l’obbligo del deposito telematico per documenti e atti nei procedimenti che avvengono davanti a Tribunali e Corti d’Appello. Si introduce anche l’obbligo di deposito innanzi al Giudice di Pace e alla Corte di Cassazione.

Lo stesso art. 196 quater introduce anche l’obbligo per il capo dell’ufficio giudiziario di comunicare, attraverso il sito istituzionale, il mancato funzionamento e l’autorizzazione relativa al deposito cartaceo. Una comunicazione identica dovrà avvenire anche al rispristino del sistema.

Entrata in vigore delle modifiche

Tali disposizioni, secondo l’art. 35 del decreto, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 «applicandosi ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di Cassazione».

Davanti al Giudice di Pace, invece, il tribunale superiore delle acque pubbliche applicherà le stesse disposizioni dal 30 giugno 2023.

Per i procedimenti civili pendenti, invece, davanti agli uffici giudiziari diversi rispetto a quelli indicati (corte di appello, Corte di Cassazione, tribunale e Giudice di Pace) queste disposizioni verranno applicate dal quindicesimo giorno successivo alla «pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi».

Notificazione a mezzo PEC

Il decreto va a modificare la normativa prevista dalla legge 53/94 per quanto riguarda la notificazione a mezzo PEC. Le modifiche, nello specifico, riguardano l’art. 3 bis, l’art. 4 e l’art. 3 ter.

Con le modifiche viene conclusa l’annosa questione del perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche. La ricevuta di accettazione viene generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24; non si perfeziona più per il notificante alle ore 7 del giorno successivo ma soltanto al momento della generazione della ricevuta di consegna.

Dopo il primo comma viene aggiunto: «Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari».

Si evince l’introduzione dell’obbligo, per l’avvocato, di notificare mediante PEC gli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile e nei casi in cui il destinatario:

  • ha l’obbligo di avere un domicilio digitale presente nei pubblici elenchi (liberi professionisti e imprese);
  • ha scelto spontaneamente di avere un domicilio digitale (persone fisiche).

A tutela delle notifiche a mezzo PEC effettuate nei confronti di chi è obbligato ad avere un domicilio digitale che risulta nei pubblici elenchi, ma che non sono andate a buon fine per cause attribuibili al destinatario si introduce la possibilità di eseguire a spese del richiedente la notifica in un’area web riservata.

L’avvocato deve provvedere a dichiarare che sussistono i presupposti, vista la notifica non andata a buon fine, per inserire la richiesta nell’area web. In questo caso la notifica viene eseguita il decimo giorno successivo a quello in cui viene eseguito l’inserimento.

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Salvo l’ergastolo ostativo e rinviata la riforma Cartabia

Il nuovo governo ha deciso di salvare l’ergastolo ostativo e di rinviare al prossimo 30 dicembre la riforma Cartabia sulla giustizia penale.

Spiega il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Questo rinvio non ha nessun impatto negativo sul Pnrr, anzi. Avremmo corso il rischio, dando attuazione immediata alla riforma, che per l’incompatibilità con le risorse disponibili, fosse inapplicabile. In questi due mesi avremo la possibilità di capire meglio le problematiche e di intervenire per la loro soluzione».

Secondo Nordio, il governo «ha accolto il grido di dolore di Procure, gip, Corti di Appello e Procure generale nel chiedere il rinvio dell’applicazione della riforma Cartabia che comunque va nella giusta direzione».

Senza questo slittamento (sempre secondo Nordio) ci sarebbe stato un enorme sovraccarico all’interno degli uffici giudiziari, e la gestione della norma della riforma che ha fatto diventare alcuni reati procedibili solo a querela sarebbe stata parecchio problematica.

Infatti, con poche risorse disponibili, avremmo visto montagne di fascicoli da esaminare al fine di accertare i reati ancora pendenti. Inoltre, i detenuti che stanno espiando una pena non avrebbero ragion d’essere, se il reato è improcedibile.

Una task force con i vertici di tutti i dipartimenti del ministero della Giustizia si occuperà di perfezionare le misure organizzative che sono già state avviate, assicurando anche adeguati supporti tecnologici, al fine di garantire migliori condizioni agli uffici giudiziari.

«E’ una giornata importante per la giustizia. Abbiamo accolto l’indicazione della Consulta con una norma che non compromette la sicurezza e la certezza della pena» garantisce Nordio, parlando di ergastolo ostativo.

Per poter accedere ai benefici penitenziari per questa tipologia di reati non basterà soltanto la buona condotta carceraria o partecipare al trattamento. Si dovranno fornire anche alcuni “elementi specifici” che escludano tutti i collegamenti con la criminalità organizzata.

Il giudice di sorveglianza, prima di decidere, dovrà sentire una serie di pareri, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il testo introduce anche modifiche per quanto riguarda la concessione della liberazione condizionale. La richiesta in questo caso potrà essere presentata dopo aver scontato almeno 30 anni di pena. Prevede, inoltre, una norma transitoria per i detenuti che hanno commesso reati prima dell’entrata in vigore della riforma.

L’Anm esulta per il rinvio della riforma Cartabia, mentre per i penalisti il dl ha «evidenti e gravi profili di incostituzionalità».

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Cybersecurity: i nuovi requisiti dell’Unione Europea

La Cyber Resilience Act, ovvero la proposta di legge Ue in tema di cyber resilienza, ha come principale obiettivo la protezione dei consumatori dagli attacchi informatici. Introduce norme in materia di sicurezza, che interessano principalmente i venditori e i fornitori di servizi di tecnologia.

Migliorare la cybersecurity

La bozza della proposta di legge, visionata da Bloomberg, punta ad un miglioramento delle condizioni attuali di sicurezza, visto il recente aumento dei cyberattacchi. La Commissione Europea propone che i vari prodotti digitali rispettino alcuni standard informatici prima di ricevere il marchio di approvazione ed essere commercializzati nell’Ue.

Chi non si adegua potrà incorrere in multe, oppure potrebbe correre il rischio di veder ritirare i propri prodotti dal mercato. La Commissione Europea potrebbe richiedere ai singoli Stati o all’ENISA (Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersicurezza) di svolgere alcune indagini per quanto riguarda la conformità dei dispositivi commercializzati all’interno dell’Ue.

Le sanzioni

Chi non si adegua ai nuovi standard Ue potrà ricevere sanzioni dagli organi nazionali, che avranno la facoltà di far ritirare il prodotto dal mercato. Le sanzioni potrebbero arrivare fino a 15 milioni di euro o corrispondere al 2,5% del fatturato annuo totale di un’azienda.

Se un’azienda fornisse informazioni incomplete, false o fuorvianti, potrebbe ricevere una multa fino a 5 milioni di euro.

Stabilire nuove regole

Le autorità di regolamentazione dell’Ue hanno rilevato che soltanto la metà delle aziende applicano adeguate misure di cybersicurezza. Le norme, secondo il documento, ridurrebbero il costo degli incidenti informatici per le aziende.

La proposta, avanzata da Ursula Von der Leyen, arriva dopo l’interessamento di Thierry Breton, il Commissario europeo per il mercato interno e per i servizi, nei confronti dei rischi e delle vulnerabilità degli oggetti che fanno parte dell’Internet of Things. C’è la necessità di stabilire, infatti, nuove regole e contrastare gli attacchi cyber in un mercato in grande espansione.

Sicurezza inesistente

L’Internet of Things è una delle componenti più critiche per quanto riguarda il rischio di azioni malevole. Oltre ad utilizzare password troppo semplici, un ulteriore rischio che corrono gli strumenti tecnologici odierni è la mancanza di azioni specifiche, che potrebbero favorire attacchi cyber ed estrazione di dati.

Un ulteriore grande problema è la quasi inesistente sicurezza per quanto riguarda l’archiviazione e il trasferimento dei dati. Molti dispositivi infatti, non sono monitorati, e le organizzazioni potrebbero non essere capaci di rilevare e rispondere velocemente alle minacce.

Per risolvere queste criticità si possono installare moduli di sicurezza hardware, che forniscono funzioni crittografiche. Questi, insieme a infrastrutture a chiave pubblica (PKI) sono hardware che troviamo alla base dei sistemi di sicurezza.

Molto importanti anche le vulnerabilità a livello di rete, che offrono ai cybercriminali una semplice opportunità per sfruttare debolezze o accedere a dati sensibili.

Risultano esposti a questi problemi anche i sistemi che si basano sull’intelligenza artificiale: qualsiasi loro manomissione risulta difficile da individuare. Un aggressore potrebbe alterare anche un microscopico aspetto dell’input. Per esempio: un veicolo autonomo potrebbe essere appositamente programmato per ignorare tutti i segnali di stop, andando a causare incidenti.

Minaccia alla sicurezza

Ma il rischio maggiore consiste nello Shadow IoT, ovvero la connessione di hardware o software ai sistemi IT di un’azienda senza una formale autorizzazione. Questa operazione potrebbe essere condotta senza alcuno scopo malevole, ma alcuni cybercriminali potrebbero facilitare l’ingresso di malware o compromettere le informazioni sensibili di un’azienda.

Tra i dispositivi che potrebbero minacciare la sicurezza troviamo gli assistenti vocali, quelli digitali, le telecamere di sorveglianza, smart tv e sensori industriali IoT. Se un cybercriminale riuscisse ad infiltrarsi attraverso questi dispositivi, potrebbero essere interrotti servizi o intercettate conversazioni del personale, causando danni fisici alle strutture o danneggiando la reputazione di un’azienda.

Per riuscire a far fronte a questi pericoli, sono stati pensati due paradigmi di sicurezza. Il primo consiste nella progettazione di apparecchi con requisiti funzionali e con codici di sicurezza digitale. Il secondo prevede la creazione di apparecchi IoT che contengono impostazioni di configurazione sicure e predefinite.

Sono configurazioni che possono essere modificate in maniera sicura da un tecnico IT e adattate alle esigenze aziendali.

Per concludere

Le falle potenziali nelle infrastrutture IoT delle varie imprese rendono urgente rafforzare i dispositivi securitari. Diversi studi prevedono che i costi che si associano alla cybercriminalità potrebbero superare i 10.00 miliardi di dollari entro il 2025 (contro 6.000 miliardi nel 2021).

Le imprese dovrebbero considerare i rischi della cyber security nella stessa maniera in cui consideriamo i rischi collegati al clima. Impiegare schemi che si basano sui fattori sociali, ambientali e di governance potrebbero rafforzare enormemente la cybersecurity, migliorando completamente le nostre vite.

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comunicazione non verbale

L’importanza della comunicazione non verbale nella professione forense

Per un avvocato, una delle esperienze più delicate è quella dell’interazione diretta con il proprio cliente, per cercare di capire la realtà dei fatti attraverso il suo modo di comunicare. Oltre alle parole, si prendono in considerazione le gestualità, le espressioni e il tono di voce. Questi segnali nascondono un mondo parallelo, pieno di messaggi non verbali. Se prestiamo abbastanza attenzione, possiamo cogliere facilmente le varie sfumature del mondo della comunicazione, operazione fondamentale se ci vogliamo relazionare con un cliente.

Le percentuali della comunicazione umana

Lo psicologo statunitense Albert Mehrabian, alla fine degli anni ’60, ha condotto numerose ricerche per capire l’importanza dei diversi aspetti della comunicazione umana. Dalle sue ricerche è emerso che la nostra comunicazione si compone così:

  • 55% di comunicazione non verbale (gestualità, postura e mimica facciale);
  • 38% di comunicazione paraverbale (volume, ritmo e tono di voce);
  • 7% di comunicazione verbale.

Risulta evidente l’utilità per un avvocato di saper comprendere a fondo la comunicazione non verbale.

L’importanza del contesto

Le percentuali sopra riportate, in realtà, devono essere contestualizzate. Tali proporzioni, secondo lo psicologo, sono vere quando comunichiamo sentimenti e atteggiamenti.

Facciamo un esempio pratico. Chiediamo ad una persona se sta bene e questa ci risponde in modo affermativo. Il suo volto, però, è triste e gli occhi puntano verso il basso. È evidente che qualcosa non va, e che forse la giornata di questa persona non sta andando per il verso giusto.

Tutto parla di te

I silenzi, i gesti delle mani, gli atteggiamenti di apertura o chiusura, i sorrisi, gli sguardi, le posture e l’abbigliamento: tutto questo parla di te, contribuendo enormemente alla comunicazione. Tutti questi particolari potrebbero rafforzare o screditare l’efficacia di un messaggio, andando ad incidere sul raggiungimento di un obiettivo.

Anche gli aspetti comunicativi legati al contesto hanno una loro importanza. Per esempio: devi concludere un contratto con un’azienda importante. Avrai più probabilità di riuscire nell’impresa se arrivi sul luogo dell’incontro ben vestito e con una macchina di lusso. Le probabilità scendono, invece, se ti presenti con un abbigliamento casual a bordo di un’utilitaria.

C’è un motivo se un avvocato riceve i clienti in un luogo accogliente e formale, al posto di un corridoio o di un sottoscala.

Comunicazione non verbale statica

Trucco, pettinatura, abbigliamento e accessori fanno parte della comunicazione non verbale statica. Anche questa parte della comunicazione influisce nel modo in cui ci rapportiamo con altre persone. Un avvocato non dovrebbe trascurare tutte queste variabili, se vuole arrivare alla realtà dei fatti.

Un medico potrebbe perdere la sua credibilità se accogliesse i pazienti in infradito e bermuda. Ma tutto è relativo, e deve essere sempre contestualizzato: nella “terapia del sorriso”, sono necessari abiti colorati, trucchi appariscenti e il naso rosso, al fine di raggiungere maggiori benefici terapeutici.

Tutto quello che fai comunica qualcosa di te all’altra persona: anche un silenzio. È sempre bene essere consapevole che il modo in cui ti comporti invia messaggi precisi alle altre persone. Più ne sei consapevole, più eviterai di inviare alcuni segnali involontariamente.

La menzogna nella comunicazione non verbale

Uno dei campi più complicati del mondo della comunicazione non verbale è quello della menzogna. La comunicazione non è sempre veritiera e onesta: capita di omettere dei dettagli fondamentali, mentre altre volte si mente, intenzionalmente o meno.

La menzogna è una componente importante della vita sociale, che abbraccia ogni aspetto: rapporti affettivi, familiari, giudiziari e lavorativi. Una menzogna si manifesta attraverso segnali verbali e non verbali. Diventa necessario, quindi, per coloro che esercitano la professione forense, conoscere bene come arrivare alla realtà dei fatti, spesso difficilmente riconoscibile se ci si affida soltanto alla comunicazione verbale.

Mai lasciarsi ingannare dai preconcetti

Identificare il falso e riconoscere i modi in cui si manifesta è pane quotidiano per professioni come avvocati, poliziotti, psicologi, criminologi e investigatori. Spesso, lo scopo della principale clientela di questi professionisti è proprio quello di mentire.

Quando parli con qualcuno presta bene attenzione ai segnali verbali e non verbali, ma non lasciarti ingannare dai preconcetti. Per esempio: stai interrogando un cliente che sbatte ripetutamente le ciglia: magari non vuole né ingannarti né sedurti, perché ha un forte fastidio provocato da una lente a contatto.

Dunque, è sempre bene essere molto obiettivi, analizzando le variabili apprese attraverso gli studi e l’esperienza.

I segnali della menzogna

Ti sei mai chiesto quali sono i tipici segnali della menzogna?

Nello specifico, i sintomi comportamentali classici di chi mente corrispondono ad un aumento dei sorrisi e dei gesti adattatori. In particolare, i comportamenti potrebbero essere:

  • grattarsi il naso;
  • toccarsi una parte del corpo con un’altra (la bocca con la mano o le labbra con la lingua);
  • sistemare il colletto della camicia;
  • strofinare la fronte;
  • sudare molto;
  • riduzione nella frequenza degli sguardi verso l’interlocutore.

Possiamo aggiungere alla lista anche alcuni segnali vocali non verbali, come:

  • un tono di voce più elevato rispetto al normale;
  • eloquio più lento;
  • pause;
  • esitazioni:
  • ripetizioni;
  • silenzi.

Indizi di menzogna che possiamo estrapolare nella comunicazione verbale si riscontrano in discorsi che contengono frasi brevi, incoerenti e prive di riferimenti spazio-temporali. Tutto ciò si accompagna ad un’eccessiva gentilezza o ad un tentativo esagerato di voler collaborare con la polizia nella risoluzione del caso.

Per concludere

È sempre bene ricordare che un gesto o una parola non sono sempre riconducibili ad inganno.

Le tue conoscenze dovrebbero essere sempre ricondotte ai vari fattori ambientali, al contesto socio-culturale, allo stato psico-fisico e alla personalità del cliente. Sentirsi sotto esame, in ogni caso, causa ansia, e questo potrebbe alterare le reazioni emotive del cliente.

La giustizia italiana non considera come prova di menzogna i segnali verbali e non verbali. Tuttavia, la loro valutazione potrebbe rappresentare uno stimolo nella conduzione di indagini più approfondite verso una persona sospettata di un reato.

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Smarter Italy: il programma entra nel vivo!

È cominciata la fase operativa del programma “Smarter Italy”.

Il programma è finanziato e promosso dal Ministero dello sviluppo economico, dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Ministero dell’università e della ricerca. È attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Entra nel vivo il programma di sperimentazione Smarter Italy: il primo bando (8,5 milioni di euro) per incrementare la mobilità sostenibile all’interno dei Comuni italiani attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie.

“Smarter Italy”, con oltre 90 milioni di euro, vuole promuovere l’innovazione tramite la stimolazione delle imprese e della ricerca. Vuole contribuire alla creazione di nuove soluzioni, in risposta alle complesse sfide sociali in tema di mobilità, benessere, sostenibilità ambientale e cultura.

All’interno della sperimentazione sono coinvolte 11 medie e grandi città, le “Smart City” e 12 città minori, i “Borghi del Futuro”. Il bando è aperto a grandi imprese, PMI e Start up, università e centri ricerca, terzo settore presentando la candidatura entro il 30 giugno 2022.

Cos’è richiesto? Ideare una piattaforma innovativa a supporto della mobilità urbana dei comuni coinvolti, in tema di traffico, inquinamento, vivibilità dei centri storici e fruibilità dei distretti industriali.

L’Agenzia per l’Italia Digitale, in qualità di soggetto attuatore del progetto si impegnata con le proprie risorse e know how a promuovere gli appalti innovativi e favorirne lo sviluppo.

 

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PNRR accorcia la durata dei processi civili

Obiettivi PNRR incontrano difficoltà territoriali nella riduzione della durata dei processi civili

Tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza figura anche la volontà di ridurre del 40% la durata media dei processi civili. Tuttavia, si riscontrano da subito differenze territoriali considerevoli rispetto ai tempi delle decisioni, per differenti cause. Però, è dal 21 febbraio che giungono i rinforzi dei vincitori del concorso come nuovi addetti all’ufficio per il processo.

PNRR vuole accorciare la durata dei processi civili ma incontra ostacoli nella via

Dunque, il problema principale è che i tempi delle decisioni variano da un ufficio giudiziario all’altro. Ora, elenchiamo alcune delle cause principali di questa differenza d’applicazione territoriale:

  • Entità delle risorse in campo, sia in termini di magistrati che di personale amministrativo;
  • Turnover;
  • Dimensione dell’ufficio;
  • Possibilità di specializzazione;
  • Arretrato;
  • Numero di cause.

In particolare, sono le sedi del meridione ad essere penalizzate dai turnover che durano tempi lunghissimi.  Inoltre, l’impegno che si richiede loro per i procedimenti contro la criminalità organizzata sottraggono risorse al settore. La misura dei tempi si evince col “disposition time” – l’indicatore usato a livello europeo per stimare la durata media dei procedimenti.

Quest’ultimo permette il calcolo del tempo medio in cui è prevedibile che i procedimenti siano definiti. Poi, lo confronta col numero delle pendenze alla fine del periodo di riferimento con il numero dei definiti nel periodo.

I Tribunali più in difficoltà: Reggio Calabria, Messina, Lucania

Per quanto riguarda Reggio Calabria, il presidente della Corte d’Appello lamenta che manca il 40% dei magistrati che si prevedevano per la sede: 16 su 40. Poi, il presidente Luciano Gerardis spiega che: “Abbiamo 172 procedimenti pendenti relativi alla criminalità organizzata e 569 detenuti. Dirottare risorse al penale è stato inevitabile”.

Invece, al Tribunale di Patti (Messina) si riscontrano carenze d’organico a fronte di processi penali di rilievo. Il presidente Mario Samperi fa notare che solo 15 dei 19 magistrati sono operativi nella gestione della maxi truffa UE (operazione Nebrodi) con oltre 100 imputati. Comunque, egli si dice ottimista per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, specialmente con l’entrata in azione dei tirocinanti, che aiuteranno a smaltire l’arretrato.

Infine, problematiche simili le riscontra il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Gaetano de Luca. Egli fa notare che “Per buona parte del 2020 abbiamo lavorato con metà forze, sette magistrati su 12 e tre onorari su sei, con 8.700 cause divise per i cinque giudici civili, 1.740 cause ciascuno in media”. Tuttavia, anch’egli riserva solide speranze per la riprogrammazione dell’attività del settore civile.

 

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Like su post razzisti, è istigazione all’odio

Mettere “mi piace” a contenuti di carattere antisemita sui social corrisponde a istigazione all’odio?

Mettere un “mi piace” a un post razzista sui social network è reato di istigazione all’odio (604 bis)? Forse non sempre, ma si sa che leggere il pensiero e la personalità di qualcuno online diventa sempre più facile. Di conseguenza, risulta semplice anche capire il soggetto dietro la tastiera, specialmente considerando tutte le attività a cui si lega. Ecco quindi il caso di specie che coinvolge la Cassazione con la sentenza n. 4534.

Like su post razzisti è istigazione all’odio se l’attività social dell’indagato è specifica

Il primo passo che l’investigazione compie nella verifica della questione è proprio il semplice “like” a post dal chiaro intento razziale. In effetti, il gradimento dimostra non solo quello che un individuo pensa, ma anche che ci tiene che più persone leggano tale post e approvino il suo messaggio. Difatti, ricordiamo che l’algoritmo di Facebook prevede una crescente diffusione del post se più e più persone vanno a interagire con esso.

Successivamente, l’indagine al caso deve proseguire e allargare sempre più gli orizzonti sino a prendere in considerazione l’attività generale del soggetto. Innanzitutto, nel caso in questione l’individuo condivideva idee fondate sulla superiorità della razza sulle piattaforme:

  • Facebook;
  • VKontacte;
  • Whatsapp.

Inoltre, gli investigatori rilevano il rilancio di tali messaggi da diversi account e su diverse altre piattaforme, e tutti riconducevano all’indagato. Per di più, verificano l’avvenire di alcuni incontri fisici con gli “adepti” di tale individuo.

Cosa ne pensa la difesa, il ricorso e la sentenza della Cassazione

Al proposito, la difesa sosteneva che:

  • contatti fisici con chi presumibilmente aderiva all’organizzazione non poteva considerarsi indice valido nel giudizio di un reato di propaganda di idee on line;
  • like sono semplici espressioni di gradimento. Ergo, non potevano dimostrare né l’appartenenza al gruppo né la condivisione degli scopi immorali e illeciti.

Inoltre, la difesa insisteva sul fatto che tali azioni non sfociavano comunque mai nell’antisemitismo né andavano oltre la libera manifestazione del pensiero.

A questo punto, la Cassazione contesta le motivazioni della difesa con la sentenza n. 4534. Infatti, la Suprema Corte fa notare anzitutto che l’adesione e condivisione riguardava proprio contenuti discriminatori e negazionisti. Ossia, dicevano che gli ebrei sono nemici indiscussi e che la Shoah è una semplice invenzione.

Infine, non giudicano scontata la diffusione di tali messaggi sui social network, dove è risaputo sia molto facile divenire virali se lo si vuole. Al proposito, nella sentenza si legge che:

“La funzionalità newsfeed, ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio”.

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L’Italia è percepita come un Paese meno corrotto

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Italia avanza di dieci posizioni nella classifica Transparency International del 2021

Nella classifica dell’anno appena passato sull’Indice di percezione della corruzione dei vari Paesi l’Italia sale di una decina di posizioni. Dunque, il ranking di Transparency International che dimostra qual è la percezione in merito di 180 Paesi posiziona l’Italia al 42esimo posto. Ne consegue che sta crescendo la fiducia internazionale nei confronti del Bel Paese, che rimane tuttavia ancora lontano dalla media dei “colleghi” dell’UE.

Ranking nella classifica mondiale sulla percezione della corruzione

Il 42esimo posto che si guadagna l’Italia corrisponde ad un punteggio di 56 per la classifica di Transparency international14 punti in totale conquista il Bel Paese nel giro di dieci anni, mentre gli altri Paesi dell’UE la distaccano con 64 punti.

A tal proposito, Transparency afferma che il progresso “è il risultato della crescente attenzione dedicata al problema della corruzione nell’ultimo decennio e fa ben sperare per la ripresa economica del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia”. Ciononostante, evidenzia che non ci sono stati cambiamenti sconvolgenti a causa del periodo: il livello di percezione della corruzione rimane fermo.

Ecco chi sono i primi in classifica:

  • Danimarca, Nuova Zelanda, Finlandia: 88 punti;
  • Germania: 80 punti;
  • Regno Unito: 78.

Invece, in coda alla classifica si trovano Siria, Somalia, Sud Sudan.

Ora, specifichiamo che l’indice che si va ad elaborare ogni anno si basa sulla percezione del livello di corruzione nel settore pubblico. Inoltre, l’analisi si compie attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi che si rivolgono a delle persone esperte in materia.

In particolare, secondo l’analisi un punteggio inferiore a 50 rappresenterebbe l’evidenza di importanti problemi di corruzione. E di conseguenza, il rischio è quello di un arretramento della tutela dei diritti umani, la libertà d’espressione e la crisi della democrazia.

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