Giustizia: ritorno alla prescrizione sostanziale

È stato raggiunto un accordo di maggioranza per quanto riguarda la riforma della prescrizione. Lo comunica il Ministero della Giustizia, trasmettendo una nota alla Commissione giustizia della Camera contenente il testo della riforma.

Si ritorna, dunque, ad una prescrizione sostanziale in ogni grado di giudizio. «L’aspetto principale della riforma è la previsione di una sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello», dichiara Nordio.

Prosegue: «Se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o di annullamento della sentenza di condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini della prescrizione».


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Una concierge meta-umana lavorerà per la PA

Una concierge meta-umana lavorerà per la PA

Camilla è un prototipo di concierge meta-umana, sviluppata da CSI Piemonte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa. Per il momento, Camilla risponde soltanto alle domande su CSI e sulle attività che svolge. Si tratta, comunque, della prima tecnologia sulla quale potrebbero basarsi gli assistenti digitali del futuro per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi pubblici digitali.

Dichiara il direttore generale di CSI Piemonte, Pietro Pacini: «Abbiamo suscitato l’interesse di molti nostri consorziati, che hanno fatto richiesta per poterla usare nelle loro strutture. Potrebbe rendere accessibili i servizi ai cittadini 24 su 24, sette giorni su sette».

Con l’avvento dell’IA generativa è possibile rivoluzionare anche la progettazione, l’erogazione e la fruizione dei servizi pubblici digitali. In ogni caso è necessario attendere entro la fine dell’anno l’approvazione dell’AI Act da parte dell’Ue, che conterrà elementi chiave quali libertà, dignità, giustizia, democrazia, uguaglianza e non discriminazione.

Nell’attesa, i riferimenti normativi si rifanno a quelli esistenti, ovvero al Gdpr, le Linee guida di design per i siti e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, con Determinazione n. 224/2022 e il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino.

Il mondo della PA, inoltre, deve prestare molta attenzione per quanto riguarda l’applicazione dell’IA, visto che non sono in alcun modo consentiti bias o allucinazioni.

Uno degli impieghi possibili dell’IA generativa è l’interazione con i cittadini tramite assistenti virtuali capaci di fornire informazioni e di dialogare. Chiaramente, all’inizio il cliente sarà un esperto del settore, non il cittadino.

Quello che consentirà una concierge come Camilla sarà la gestione più rapida di attività ripetitive, mantenendo dei bassi margini d’errore.

Importante la questione etica. Per Benedetta Giovanola dell’Università della Macerata: «La domanda da cui dovremmo sempre partire riguarda quello che i sistemi di IA che usiamo possono fare per contribuire al bene della collettività. In questo modo potremmo integrare fin dall’inizio i valori etici che devono essere presenti in ogni fase di utilizzo dell’IA».


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Atti processo civile: dal 1° settembre nuove regole di redazione

L’11 agosto 2023 è stato pubblicato in GU il Decreto del Ministero della Giustizia 110/2023:

«Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile».

Tutte le disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo la data del 1° settembre 2023.

Per quanto riguarda la redazione degli atti processuali del pm e delle parti private ci dovrà essere massima sinteticità e chiarezza. È prevista, dunque, una specifica articolazione con tanto di:

  • Intestazione, con l’indicazione dell’ufficio giudiziario e la tipologia dell’atto;
  • Parti;
  • Massimo 20 parole chiave, che individuano l’oggetto del giudizio;
  • Estremi del provvedimento nelle impugnazioni;
  • Esposizione specifica dei fatti e dei motivi in diritto;
  • Riferimento puntuale ai documenti offerti, che vengono indicati con ordine numerico progressivo;
  • Esposizione di eventuali questioni preliminari, pregiudiziali e di merito riguardo ai motivi di diritto;
  • Conclusioni;
  • Specifica indicazione dei mezzi di prova + indice dei documenti prodotti;
  • Valore della controversia;
  • Richiesta di distrazione delle spese;
  • Eventuale indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese delle Stato.

Vengono inoltre indicati:

  • I limiti dimensionali degli atti processuali per cause con valore inferiore a 500mila euro;
  • Tecniche redazionali: 12 punti per le dimensioni, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm;
  • Le note vengono ammesse soltanto per riferimenti alla dottrina o alla giurisprudenza;
  • I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione vengono redatti in modo chiaro e conciso.

Inoltre, gli atti giudiziari dovranno rispettare tutte le istruzioni per la redazione contenute nell’art. 11 del dm 44/2011, e dovranno essere accompagnati anche da schemi informatici conformi alle specifiche tecniche. I criteri verranno poi inseriti all’interno delle linee programmatiche che sono state proposte alla scuola superiore di magistratura dal Ministero.

Si prevede anche l’istituzione di un osservatorio permanente riguardo i limiti dimensionali e la funzionalità dei criteri redazionali.

Nell’articolo 8 ci sono anche le regole del PCT sulla forma dell’atto. In particolare, è necessario inserire i dati prescritti dall’art. 34 del decreto 44/2011. L’atto del PCT rimane un file .pdf, così come previsto dall’art. 12, che deve essere sottoscritto con firma digitale e con tanto di file XML.

Per consultare le Linee Guida per la Redazione degli Atti del Processo Civile

cliccare sopra questo link.


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Veneto, suicidio assistito: ecco perché il caso di Gloria è importante

Alle 10:25 di domenica 23 luglio 2023 è morta Gloria, una paziente oncologica di 78 anni, residente in Veneto, che aveva richiesto l’accesso al suicidio assistito, ovvero l’auto-somministrazione di un farmaco letale.

In Italia Gloria è stata la seconda persona ad ottenere la verifica dei requisiti personali e le direttive sul farmaco da assumere senza passare per un tribunale, come invece è successo nei casi di Antonio e di Federico Carboni.

Si tratta della prima persona morta con questa pratica: nel caso di Stefano Gheller, per esempio, non è stato necessario ricorrere ad un tribunale, anche se l’uomo aveva scelto di attendere, ed è quindi ancora vivo.

Gloria è morta nella sua casa, assistita dal medico anestesista Mario Riccio, che nel 2006 permise a Piergiorgio Welby di morire, ponendo fine al trattamento sanitario che lo stava tenendo in vita (Welby era affetto da distrofia muscolare).

Tra tutte le regioni italiane, il Veneto è quella che più ha posto attenzione sul tema. Infatti, è stata la prima regione a completare la raccolta delle firme per potersi dotare di una legge a livello regionale, in grado di regolare tempistiche e modalità per ricorrere al suicidio assistito, e a breve comincerà il procedimento per giungere alla discussione della legge.

In Italia non è ancora presente una legge nazionale per quanto riguarda il fine vita. Ricorrere al suicidio assistito, infatti, è possibile soltanto grazie ad una sentenza del 2019 della Corte Costituzionale (il caso Dj Fabo).

Il caso di Gloria è importante anche perché l’Asl che ha valutato il caso ha riconosciuto i farmaci antitumorali mirati che assumeva la donna, e che senza i quali sarebbe morta, come trattamenti di sostegno vitale, dunque paragonati ad un ventilatore o respiratore automatico.

Essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale fa parte dei quattro requisiti necessari al fine di accedere al suicidio assistito in Italia. I requisiti, sostanzialmente, dicono che la persona che fa richiesta di suicidio assistito debba essere capace di prendere decisioni consapevoli e libere, deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze psicologiche e fisiche intollerabili e che sia tenuta in vita, appunto, da trattamenti di sostegno vitale.


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rinvio obbligo deposito penale telematico

È stato rinviato l’obbligo del deposito telematico degli atti penali

Martedì 18 luglio 2023 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato un decreto per istituire una fase sperimentale transitoria, al fine di consentire ai difensori il deposito degli atti sia in modalità telematica che in cartaceo.

Il decreto ha lo scopo di «assicurare, in sede di prima applicazione, le verifiche di piena funzionalità del portale del processo penale telematico». Dunque, l’obbligo del deposito soltanto mediante portale entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti, che sono già stati indicati nel DL del 10/10/2022.

L’Unione delle Camere Penali ha espresso un grande apprezzamento per la decisione presa dal Guardasigilli di modificare l’obbligo del deposito telematico, sottolineando anche l’accoglienza dei suggerimenti proposti dal vice Ministro On. Francesco Paolo Sisto e dai penalisti italiani.

Sarà ora possibile testare la reale funzionalità tecnica del portale, formando adeguatamente, nel frattempo, avvocati, magistrati e cancelleria, senza pregiudicare in alcun modo l’esercizio del diritto di difesa.

Leggi anche: Processo telematico ancora più telematico: dal 20 luglio ulteriori atti da depositare esclusivamente attraverso il PDP

Dichiara l’UCP: «Sappiamo che la nostra proposta era ed è condivisa da larghissima parte della magistratura e dalla totalità del personale amministrativo. Vogliamo tutti accelerare la Informatizzazione dell’accesso alla giustizia, ma nei tempi e modi ragionevoli che l’esperienza quotidiana ci ha saputo indicare».

Con il dm del 18 luglio 2023 il Guardasigilli ha disposto:

«L’efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art.1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia».


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SICID minori: anomalie nel PCT

Tra gli obiettivi della Riforma Cartabia troviamo l’obbligo del Deposito Telematico degli atti del processo presso gli Uffici del Giudice di Pace e del Tribunale per i MinorenniMagistrato delle Acque e Unep, sia per i procedimenti di nuova introduzione che per quelli pendenti.

Dunque, da venerdì 30 giugno 2023 è stato inserito nel PCT anche il Tribunale per i minorenni attraverso gli applicativi SICID minori: l’autorità Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ha disposto la migrazione dal SIGMA al SICID minori di tutti i procedimenti.

Tuttavia, attualmente il sistema presenta delle anomalie.

La prima riguarda i cambiamenti della numerazione per i numeri di ruolo.

Per tutti i nuovi procedimenti SICID per i Tribunali per i minorenni la numerazione è unica annuale nel ruolo “Minorenni”. Dunque, in un atto in corso di causa, nel blocco “AttoProcedimento”, la valorizzazione del tag ruolo dovrà sempre essere presente con il valore “Minorenni”.

Sarà presente un nuovo riferimento, per il numero di ruolo, con una stringa di 8 caratteri, così composto: codice identificativo del registro Sigma unitamente a tanti zeri seguiti dal numero del procedimento originario di Sigma civile fino a formare 8 cifre. L’anno resta quello originale di Sigma Civile.

Riportiamo qualche esempio:

6 = MINORI SEGNALATI 9/2019 diventa 60000009/2019

7 = ADOZIONE 13/2020 diventa 70000013/2020

8 = CONTENZIOSO 297/2921 diventa 80000297/2021

9 = AMMINISTRATIVO 2645/2022 diventa 90002645/2022

10 = VG 9/2019 diventa 10000009/2019

11 = ADN 12/2020 diventa 11000013/2020

12 = AI 297/2021 diventa 12000297/2021

17 = ABBINAMENTO 2645/2022 diventa 17002645/2022

La seconda anomalia riguarda le operazioni di consultazione, che producono dei risultati non corretti.

Servicematica, comunque, è in contatto con DGSIA: vi aggiorneremo man mano che arriveranno nuove informazioni.

Ricordiamo che sarà possibile depositare telematicamente con Service1 seguendo l’apposita guida disponibile al seguente link: LINK GUIDE

Decreto del Ministro della Giustizia sugli atti da depositare esclusivamente mediante il portale deposito atti penali (PDP) a partire dal 20 luglio 2023 6 Luglio 2023 Redazione Giurisprudenza Penale

Processo telematico ancora più telematico: dal 20 luglio ulteriori atti da depositare esclusivamente attraverso il PDP

Accelera il Processo Penale Telematico: dal 20 luglio, infatti, 103 atti dovranno essere prodotti online attraverso il Pdp, il deposito atti penali da parte dei difensori, nell’ambito degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello.

Tutto questo è previsto dal decreto del ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 155/23 del 5 luglio, che, oltre a definire le specifiche, ampia considerevolmente il numero di atti che dovranno essere depositati soltanto a distanza.

Il provvedimento, sottolinea Carlo Nordio, permette agli avvocati «di depositare atti nativi digitali e documenti in modalità telematica, senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, con significativo risparmio di tempo e di spesa».

Il decreto attua l’art. 6-bis del DL 150/22 previsto dalla Riforma Cartabia nell’ambito del processo penale, delegata al Governo dalla legge 134/21.

Previsto, dunque, un ampio catalogo di atti esclusivamente online. Il deposito degli atti s’intenderà eseguito nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore generale di Via Arenula per i sistemi informativi generalizzati.

La produzione dovrà ritenersi tempestiva nel momento in cui risulta eseguito entro la mezzanotte del giorno della scadenza. Non manca l’appello di Aiga: «Ma non lasciamo indietro i giudici di pace. L’entrata in vigore del deposito telematico degli atti è di fatto, ad oggi impossibile da rispettare, a causa delle oggettive problematiche dovute all’assenza dei necessari supporti informatici».

Qui il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il deposito nel portale del processo penale telematico riguarderà i seguenti atti:

1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale);
2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale);
3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale);
4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale);
5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale);
6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale);
7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale);
8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale);
9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale);
10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale);
13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);
14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);
15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);
16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);
17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);
18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);
19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);
20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);
21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);
22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);
23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale);
24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);
25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);
26. Richiesta di autorizzazione all’intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale);
29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);
30. Opposizione di segreto professionale o d’ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);
31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);
32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);
33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);
34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);
35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);
36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);
37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);
38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale);
39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale);
40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale);
41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale);
42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);
43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art.
322-bis del codice di procedura penale);
44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale);
45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);
46. Richiesta di informazioni sull’iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);
47. Richiesta di retrodatazione dell’iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale);
48. Notifica del deposito dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);
51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);
52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);
55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale);
56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);
57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del codice di procedura penale);
58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);
59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);
60. Deduzioni sull’incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);
61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale);
62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);
63. Dichiarazione della persona offesa della volonta’ di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);
64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);
65. Reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);
68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell’elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);
69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
70. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale);
71. Richiesta al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale);
72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale);
73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);
76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);
77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita’ (art. 459, comma 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale);
78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale);
79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);
80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale);
81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 2 del codice di procedura penale);
82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale);
83. Istanza di anticipazione o differimento dell’udienza (art. 465 del codice di procedura penale);
84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale);
85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);
86. Rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);
87. Rinuncia all’impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);
88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale);
89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale);
90. Richiesta di partecipazione all’udienza (art. 598-bis, comma 2 del codice di procedura penale);
91. Concordato in appello (art. 599-bis del codice di procedura penale);
92. Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale);
93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;
94. Ricorso per cassazione dell’imputato (art. 607 del codice di procedura penale);
95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis del codice di procedura penale);
96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale);
97. Esercizio del diritto all’oblio (articoli 64-ter disp. att. del codice di procedura penale);
98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale – 141 disp. att. del codice di procedura penale);
99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);
100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);
101. Istanza di liquidazione dell’onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);
102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);
103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003).


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Rovigo, atti bloccati e computer impallati: si ritorna alla carta

Nella sede del Giudice di Pace di Rovigo, in corso del Popolo, la situazione è degenerata talmente tanto da dover richiedere l’intervento della Polizia Locale, non per problemi collegati alla condotta di qualcuno, ma per difficoltà di sistema.

Tutto questo sembra essere effetto della Riforma Cartabia, che ha causato risultati divergenti rispetto agli obiettivi desiderati.

Questo potrebbe essere il caso delle norme contenute nel DL 188/2021, riguardante la presunzione d’innocenza, che ha reso difficile, se non impossibile, per i giornalisti, l’attività di verifica con le forze dell’ordine e con la magistratura delle notizie di cronaca giudiziaria e di cronaca nera.

Il problema, in questo caso, è nato a seguito delle disposizioni riguardo la giustizia digitale, grazie alle quali dal 30 giugno è entrato in vigore l’obbligo del deposito telematico degli atti del processo telematico presso gli Uffici del Giudice di Pace, sia per i nuovi procedimenti che per quelli pendenti.

L’OCF aveva già messo in guardia su una “drammatica situazione”, richiedendo il rinvio dell’applicazione della norma, visto che «gli Uffici dei Giudici di Pace sono del tutto impreparati all’adozione del nuovo sistema che procurerà notevoli difficoltà agli avvocati e dunque ai cittadini».

Quello che è accaduto a Rovigo è stata la conferma di tutto questo. I computer degli Uffici del Gdp si sono completamente impallati, e questo ha bloccato il deposito degli atti nelle udienze dei Giudici Patrizia Prando e Marco Bresciani.

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Per questo, un avvocato ferrarese, esasperato da questa situazione, ha deciso di chiamare la Polizia Locale affinché venisse verbalizzato quello che stava accadendo. La soluzione è stata… la carta.

Il presidente del Tribunale Angelo Risi è infatti intervenuto, firmando un decreto in cui scriveva:

«Rilevato che, allo Stato, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Rovigo sussistono e permangono oggettive e, allo stato, non superabili problematiche relative all’utilizzo del Pct sia da parte delle cancellerie che da parte dei Gop, carenza di hardware all’interno degli uffici, mancata consegna dei nuovi portatili, obsolescenza di quelli già in dotazione, formazione ancora insufficiente, assenza delle firme digitali, vista la segnalazione giunta in tal senso dai Gop, in attesa della regolarizzazione delle situazioni di difficoltà e ferma la possibilità delle parti e degli ausiliari di procedere al deposito telematico dei propri atti, autorizza le parti, sino a regolarizzazione del servizio che verrà comunicato agli interessati con congruo anticipo, al deposito con modalità non telematiche degli atti processuali e dei documenti allegati, compresa la nota di iscrizione a ruolo. Autorizza altresì i Gop a celebrare le udienze ed a redigere e depositare i provvedimenti in modalità cartacea».


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Obbligo di deposito telematico al Gdp: per l’OCF va rinviato a settembre

Entra in pieno vigore l’attività del processo telematico per il deposito presso i Giudici di Pace in Italia. Tuttavia, l’Organismo Congressuale Forense, dopo un attento monitoraggio delle fasi di formazione e di sperimentazione, denuncia una situazione drammatica.

Sembrerebbe, infatti, che la formazione del personale, avvenuta principalmente attraverso video-tutorial o mediante corsi a distanza, abbia coinvolto soltanto una parte degli Uffici, mentre ad altri non è stata nemmeno comunicata la data del corso.

La fase di sperimentazione, prevista attraverso il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, «è stata resa vana dall’esiguo numero di ricorsi depositati causata dall’assenza di uno specifico ambiente di prova, con l’impossibilità di effettiva lavorazione degli atti e del conseguente deposito di provvedimenti da parte dei Giudici».

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Secondo l’Avvocatura, non c’è stata l’iscrizione dei Giudici e dei funzionari al REGINDE, un «presupposto indispensabile per accedere al sistema», con numerose «problematiche relative al mancato funzionamento della firma remota dei giudici o all’impossibilità di questi a collegarsi al portale operativo sul quale lavorare».

Individuato anche un problema tecnico a livello degli schemi ministeriali XSD, che con un errore bloccava il deposito dei ricorsi attraverso un decreto ingiuntivo. Il problema è stato risolto dal Ministero attraverso un nuovo rilascio nei giorni scorsi, con i tempi necessari di adattamento dei programmi di deposito delle Software House.

«L’avvio del processo telematico alla data del prossimo 30 giugno è dunque impossibile. Gli Uffici dei Giudici di Pace sono del tutto impreparati all’adozione del nuovo sistema che procurerà notevoli difficoltà agli Avvocati e dunque ai cittadini tutti perché, non riuscendosi ad effettuare un deposito telematico, si dovrebbe attendere l’autorizzazione del Capo dell’Ufficio primo di poter effettuare il deposito alternativo cartaceo; il tutto con evidente pericolo di mancato rispetto dei termini processuali, posto che dopo il 30 giugno tutti i tipi di atti, anche quelli endoprocessuali di cause già pendenti, dovranno essere effettuati in via esclusivamente telematica».

L’OCF chiede di rinviare l’entrare in vigore dell’obbligo telematico degli atti civili presso il Giudice di Pace, almeno fino al 30 settembre 2023, per permettere una sperimentazione adeguata.


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Dal 30 giugno obbligo di Deposito Telematico presso il Giudice di Pace

La Riforma Cartabia ha inserito nelle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile il Titolo V-ter rubricato le «Disposizioni relative alla giustizia digitale», composto dal Capo I che comprende l’art. 196 quater, «l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti».

L’obbligo di deposito telematico, stabilito per la data del 30 giugno 2023, riguarderà tutti i procedimenti del Giudice di Pace, in forza di quanto disposto dall’art. 35 comma 3, DL 140/2022:

«Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, […]. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della Giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo».

Da venerdì prossimo, 30 giugno 2023, dunque, diventerà obbligatorio il deposito telematico degli atti del processo presso gli Uffici del Giudice di Pace, che siano per procedimenti di nuova introduzione che per quelli pendenti.


Per eseguire il deposito telematico di atti e documenti presso il Giudice di Pace con Service1 bisognerà seguire i seguenti passaggi:

 

1. Selezionare PCT

 

2. Selezionare Fascicoli

 

3. Selezionare Nuovo: si aprirà la schermata Crea Fascicolo

 

4. Selezionare Giudice di Pace

 

5. Compilare tutti i campi richiesti e cliccare su Avanti

 

6. Selezionare Nuovo Deposito

 

7. Si aprirà la schermata Crea Deposito: scegliere il campo, compilare i dati richiesti e cliccare su Avanti per completare la procedura


Ecco un video con un esempio di deposito telematico degli atti del processo presso gli Uffici del Giudice di Pace:

Servicematica

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