L’azienda lo licenzia perché beve spritz mentre lavora, ma il Giudice annulla tutto

Un motoscafista di una nota azienda di servizi di trasporto di persone a Fusina beve lo spritz durante l’orario di lavoro. La società decide di licenziarlo, ma il giudice annulla il provvedimento. L’azienda dovrà pagare tutti gli arretrati, ma non dovrà riassumerlo.

Questo, in sintesi, è il risultato della sentenza che è stata pronunciata a Venezia riguardo al ricorso di un motoscafista che era stato licenziato, dopo le testimonianze fotografiche e quelle verbali dei colleghi riguardo le sue tappe al bar durante il turno di lavoro.

Nello specifico, parliamo di un’armatore che lavorava per un’azienda di servizi di trasporto di persone di Fusina. E’ stato licenziato nel giugno dello scorso anno, anche se non era mai in stato di ebbrezza. Proprio per questo motivo il Giudice del Lavoro ha condannato l’azienda al risarcimento di sei mensilità, accertando l’illegittimità del licenziamento.

Leggiamo nella sentenza che «nella contestazione disciplinare la società ha fatto riferimento all’ipotesi dell’ubriachezza», confermando «l’assunzione con regolarità di bevande alcoliche in orario di lavoro evidenziando che tale comportamento, per il ruolo svolto dal ricorrente, costituiva comportamento in grado di ledere il vincolo fiduciario».

Il contratto del lavoratore, tuttavia, ha influito a suo favore. Scrive il giudice: «L’impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua discolpa. Né la legge né il contratto prevedono alcuna sanzione nel caso in cui il comandante beva ma senza ritrovarsi in stato di ubriachezza».

Ma per il motoscafista c’è un piccolo problema. «Si ritiene che la responsabilità e quindi la diligenza connessa alla conduzione dei natanti della portata di circa 300 passeggeri implichi la necessità di astenersi durante l’orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni di comandante dall’assunzione di sostanze alcoliche».

Non solo «non si deve essere ubriachi ma altresì non ci si deve porre nella condizione di poterlo essere. E non può imporsi alla società datrice di lavoro di avvalersi di un comandante che durante l’orario di lavoro si allontani dall’imbarcazione per assumere alcolici e si metta poi alla conduzione».

L’azienda, dunque, non deve rispristinare il rapporto lavorativo, dato che l’assunzione di alcolici è assolutamente vietata per il proprio personale di pilotaggio.

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