cassa integrazione proroga

Prorogata la cassa integrazione per Covid-19

Il decreto fiscale stabilisce proroga alla cassa integrazione fino a gennaio 2021

Lo scorso 22 ottobre è entrato in vigore il “Decreto Fiscale” DL. 146/2021, il quale stabilisce alcune importanti proroghe. Tra tutte, l’integrazione salariale, che mira a fornire copertura alle aziende fino alla fine dello stato di emergenza. A ciò, si aggiunge il divieto di licenziamento: quest’ultimo, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione ordinaria sono quindi riconosciuti fino al 31/12/2021.

Decreto fiscale 2022: CIGD, FIS e CIGO fino alla fine del 2021

Il DL. 146/2021, all’art. 11 comma 1, statuisce la possibilità per le aziende interessate di richiedere la cassa integrazione in deroga (CIGD). In particolare, si tratta di ulteriori 13 settimane di trattamento di integrazione salariale nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021. Parimenti, le medesime 13 settimane di cassa integrazione sono riconosciute ai datori di lavoro che hanno già beneficiato delle 28 settimane previste dal Decreto Sostegni.

 

 

Anche riguardo le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), è l’art. 11, comma 2 DL. 146/2021, a dare indicazioni fondamentali. Qui, si statuisce, per i lavoratori delle aziende tessili e di confezione abbigliamento, la possibilità di richiedere altre 9 settimane di trattamento di integrazione salariale per il periodo 1° ottobre- 31 dicembre 2021. Ora, sia nel caso della CIGD che nel caso della CIGO, non è dovuto alcun contributo addizionale.

Infine, si ricorda alle aziende che l’INPS con il messaggio n.3556 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di scegliere se, per la trasmissione dei dati mensili per il pagamento diretto dei trattamenti di cassa integrazione, utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”. Ciò vale per le richieste di pagamento diretto relative a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 oppure presentate successivamente, però aventi per oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022.

Concludiamo con una precisazione: tali domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS -a pena decadenza- entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

 

LEGGI ANCHE:

Decreto sostegni e bonus famiglie 2021

Decreto sostegni: bonus prima casa agli under 36

Se la nota spese è inattendibile, i compensi vanno liquidati lo stesso

Se la nota spese è inattendibile, i compensi vanno liquidati lo stesso

Il giudice che riceve la nota spese da parte di un avvocato per la liquidazione dell’attività svolta non può decidere di tagliare alcune voci, se non le ritiene adeguate, senza dare alcuna motivazione. Ciò significa che una nota spese è liquidabile anche se inattendibile.
Così indica la Cassazione con l’ordinanza n. 27896/2021.

UNA NOTA SPESE INATTENDIBILE

A seguito della conclusione di un procedimento, a un avvocato viene riconosciuta la liquidazione di un compenso che non è in linea con la nota spese presentata. La nota spese infatti presentava voci duplicate, dettaglio che ha portato sia il giudice di prima istanza che il giudice del Tribunale a riconoscere un compenso inferiore.

L’avvocato ricorre in Cassazione. Tra i motivi:

– la «regolamentazione delle spese del giudizio contenzioso» cui ha partecipato non può «in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del compenso nella procedura azionata dall’avvocato verso il proprio cliente per la determinazione del corrispettivo per l’opera prestata in tale giudizio»;

– la riduzione della somma liquidata rispetto quella presentata non è stata accompagnata da un adeguata motivazione.

IL GIUDICE NON PUÒ ELIMINARE VOCI DALLA NOTA SPESE

La Cassazione respinge il primo motivo ma accoglie il secondo.

A tal proposito, nell’ordinanza ribadisce il seguente principio:

«quando è acquisita agli atti del processo una specifica nota delle spese il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi sancita dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942».

Ciò significa che una nota spese inattendibile non solleva il giudice dal compito di determinare i diritti in base all’attività svolta dall’avvocato e alle tariffe applicabili. Soprattutto, non lo solleva dall’obbligo di motivare eventuali tagli.

Nel caso in questione, il decreto del giudice del Tribunale non indica quali siano le voci duplicate (quindi non dovute) nella nota spese, tant’è che vengono escluse dalla liquidazione voci che, secondo le tariffare in vigore, sono in realtà dovute.

La questione viene quindi rinviata al Tribunale in diversa composizione che procede a rideterminare i diritti dovuti all’avvocato.

Il Processo Telematico diventa facile con la piattaforma Service1. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Costituzione in appello e termini in scadenza il sabato: vale la proroga?

Sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo con procura alle liti priva di firma

Il-termine-quinquennale-di-continuita-professionale

Il termine quinquennale di continuità professionale

La Corte territoriale aveva erroneamente confermato la pronuncia di primo grado

Avvocatessa fa ricorso in Cassazione per contestazione sulla continuità dell’esercizio professionale

Il 4 novembre scorso la Cassazione pubblica l’ordinanza n. 31754 a seguito di un ricorso per contestazione sulla continuità della professione. Qui, si fa riferimento agli artt. 22 (Iscrizione alla Cassa), 17 (Comunicazioni obbligatorie alla Cassa) e 23 (Comunicazione e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi). Con essi, la Cassazione stabilisce che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense non può più contestare il requisito della continuità professionale.

Continuità professionale e pagamento contributi a Cassa Forense

La vicenda risale a circa vent’anni fa, quando ad un’avvocatessa viene chiesto l’accertamento del requisito della continuità professionale per l’anno 2000. Prima, l’avvocatessa aveva chiesto l’annullamento della delibera con la quale la Giunta esecutiva aveva dichiarato inefficace l’importo da lei versato. Dunque, la pronuncia del giudizio origina dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli che nel 2014 confermò la decisione di primo grado di rigettare la domanda dell’avvocatessa.

 

 

La professionista propone ricorso in Cassazione, deducendo tre motivi:

  1. Denuncia “della violazione e falsa applicazione degli artt., 14, 20, 1372 e 2697 cod. civ. nonché degli artt. 3, I. n. 319/1975, 22, I. n. 576/1980, e 20, 21, 22 e 30 dello Statuto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”. Quindi, ella ritenne che la Corte avesse erroneamente dato ragione alla Giunta esecutiva della Cassa, rispetto alla tempestiva contestazione del suddetto requisito. In effetti, la delibera intervenne in data 06.07.2007, molto tempo dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 22, I. n. 576/1980;
  2. Lamenta la violazione degli artt. 21 e 1372 cod. civ., I. n. 319/1975, I. n. 576/1980, e degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 37 e 38 Cost. Infatti, ella fa notare che la propria maternità le consentiva l’esonero dalla relativa prova per due anni, compreso quello di nascita del figlio;
  3. Contesta la violazione degli artt. 21 e 1372 c.c., 2, I. n. 319/1975, 22, I. n. 576/1980, e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e 244 e 245 c.p.c. Qui, la professionista pone l’attenzione sull’omissione dell’esame dei fatti decisivi: la Corte non aveva tenuto conto della difficoltà di accrescimento della figlia e della conseguente flessione nel reddito.

La risposta della Cassazione

Innanzitutto, la Corte in riferimento al primo punto contesta che di tanto in tanto è lecita una periodica revisione degli iscritti. Quindi, la Giunta esecutiva della Cassa può farlo in riferimento proprio al criterio della continuità professionale. Così, si rendono inefficaci (agli effetti dell’anzianità d’iscrizione) i periodi per i quali la continuità non risulta dimostrata. Effettivamente, la Corte dimostra che l’art. 22 u. c., L. n. 576/1980, ha modificato l’art. 3 della L. n. 319/1975.

Quindi, il Collegio richiama la sentenza n. 16252 del 2018. Qui, si specifica che per architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti alla Cassa di previdenza professionale, il termine quinquennale per le verifiche del requisito della continuità ha natura decadenziale. Inoltre, il termine decorre dalla data in cui il professionista ha presentato la relativa dichiarazione sostitutiva, funzionale all’esercizio della verifica.

Ora, si fa riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 13289/2005. Qui, viene esteso all’Inarcassa il principio di diritto secondo cui, quando:

  • non è esercitata la facoltà di revisione prevista dal citato art. 22;
  • l’interessato ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt., 17 e 23 della L. n. 576/1980

allora la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non può più contestare il requisito della continuità professionale. In particolare, questo discorso è valido per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione.

Perciò, la Corte territoriale ha erroneamente confermato la pronuncia di primo grado, non tenendo conto di tale principio. In conclusione, la Cassazione:

  • accoglie il primo motivo;
  • ritiene assorbiti gli altri;
  • cassa la sentenza impugnata;
  • rinvia la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

LEGGI ANCHE:

Avvocati: definitivo addio ai cinque mandati

Abolire l’obbligo di iscrizione a Cassa Forense? Presentata la proposta di legge.

Costituzione in appello e termini in scadenza il sabato: vale la proroga?

Costituzione in appello e termini in scadenza il sabato: vale la proroga?

Per la costituzione in appello vale la proroga dei termini se la scadenza cade di sabato? Con l’ordinanza n. 21925/2021 del 30 luglio 2021, la Cassazione si è espressa in materia.

TERMINI IN SCADENZA IL SABATO

Un agente chiede al Tribunale di ottenere il pagamento di una somma a titolo di provvigione per l’attività svolta in una compravendita immobiliare.

Il Tribunale rigetta la domanda che però viene successivamente accolta dalla Corte d’Appello, sulla considerazione del ruolo dell’agente nella conclusione dell’affare.

Il soggetto condannato a pagare ricorre però in Cassazione. Tra i suoi motivi, anche la violazione e la falsa applicazione delle norme sul computo dei termini (artt. 152, 153 e 155 c.p.c.), poiché l’agente avrebbe presentato la costituzione in appello oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione. In particolare:

– il termine in questione scadeva di sabato, mentre la costituzione in appello è stata effettuata il lunedì successivo,
– il termine di 10 giorni non era prorogabile al primo giorno successivo non festivo, poiché il sabato non può essere considerato festivo;
– l’art. 155 c.p.c. non presenta una regola generale applicabile a tutti i termini processuali, ma solo ai termini per il compimento di atti processuali che si svolgono fuori dell’udienza.

COSTITUZIONE IN APPELLO E ART. 155 C.P.C.

La Cassazione ritiene il ricorso infondato perché:

– la proroga dei termini in scadenza il sabato prevista dall’art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini per la costituzione in appello, che avviene con le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale secondo quanto indicato dal primo comma dell’art. 347 c.p.c.;

– il termine per la costituzione in appello dopo la notifica è un atto processuale che si compie fuori udienza. Nel caso in cui la scadenza cadesse sabato, la proroga al primo giorno non festivo prevista dall’art. 155 c.p.c. è applicabile.

Nell’ordinanza di legge:

«La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione».

Il Processo Telematico diventa facile con la piattaforma Service1. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo con procura alle liti priva di firma

Quando è valida la notifica PEC?

la prescrizione per i debiti contributivi (2)

La prescrizione per i debiti contributivi

La prescrizione quinquennale deve ritenersi applicabile anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale

Tribunale di Foggia: il caso di prescrizione quinquennale per i debiti contributivi

Dopo 8 anni arriva a Foggia l’articolata pronuncia dell’Ill.ma Giudice dott.ssa Aquilina Picciocchi su un caso di debiti contributivi. Infatti, nel 2013 l’oggi Agenzia Entrate e Riscossione iscrisse ipoteca sull’immobile di un contribuente. La debitoria era molto elevata, pari ad €180.000,00. Ora, vediamo insieme come si è sviluppata la vicenda.

La vicenda sui contributi e le contestazioni all’atto di opposizione

Come anticipato, otto anni fa inizia questa vicenda che vede coinvolti l’ex Equitalia, ipoteche su immobili e un alto debito da saldare. In pratica, arrivarono una serie di cartelle al contribuente, che però non ha mai pagato. Tuttavia, all’epoca le abitazioni dei contribuenti erano pignorabili anche dallo Stato e non solo dalle banche: questo è il perno su cui ha fatto leva l’opposizione.

 

 

L’opposizione è stata sin da subito molto elaborata: non riguardava solo la nullità dell’iscrizione ipotecaria ma entrava anche nel merito della pretesa creditoria. Effettivamente, si rilevò che la prescrizione di molte cartelle era dovuta perché le notifiche giunsero oltre il termine di decadenza. Inoltre, si contestò appunto l’inesistenza dell’iscrizione ipotecaria perché molte cartelle non erano state regolarmente notificate.

Dunque, si avviò la prima fase dinanzi al Tribunale Ordinario per l’opposizione agli atti esecutivi. Qui, la causa inizialmente unita venne poi gestita dalla Commissione Tributaria e dal Tribunale del Lavoro per i crediti rispettivamente di natura tributaria e previdenziale. Inoltre, tra le nullità era stata evidenziata anche la prescrizione delle pretese erariali.

La sentenza del Giudice sul caso della prescrizione dei debiti contributivi

La sentenza emessa dal Giudice (Cass. n. 8061 del 2007) fa notare che del detto caso si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto. Esso, sia che sia originario o sopravvenuto, totale o parziale, rispetto al titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Inoltre, tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione.

Invece, l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni (ex art. 617 cpc.). Tuttavia, per la scrivente i termini per proporre opposizione decorrono dal termine utile in cui il contribuente ha avuto reale conoscenza dell’atto. Difatti, il contribuente dovrebbe aver avuto modo di contestare la cartella nel termine perentorio previsto per legge.

A tal proposito, la Giudice conferma nella sentenza che il termine decorre “dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo”. Di conseguenza, “l’opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell’atto precedente, fa decorrere il termine per l’impugnazione di quest’ultimo”.

I diritti del debitore rispetto a cartella esattoriale e mancata notifica

Dunque, è evidente che se non v’è stata notifica della cartella esattoriale, il destinatario non si può sottrarre al rimedio previsto dalla legge. Infatti, la garanzia deve essere recuperata nei confronti del primo atto: momento in cui il contribuente è in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa. Così prosegue la sentenza del giudice:

Il difetto dell’atto presupposto, quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell’atto susseguente per invalidità derivata e causa pretendi dell’eventuale difesa nel merito della pretesa impositiva, deve essere dedotto dal ricorrente nell’atto introduttivo del processo a pena di inammissibilità, risultando altrimenti elusa la perentorietà dei termini di impugnazione.

La sentenza si collega a ciò che è stabilito nell’art.24 Dlgs 46/99. Qui, si evince che: se non avviene opposizione alla cartella esattoriale o all’avviso nel termine dei 40 giorni avverrà la cristallizzazione dei crediti dell’INPS. Però, è altrettanto un diritto del debitore far valere in giudizio, nella forma dell’art. 615 cpc i fatti estintivi del diritto.

Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali

Ora, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali rimane tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale priva d’opposizione? O, in questo caso, il termine si estende alla forma decennale? A tal proposito, la Cassazione si è espressa con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016 nel rispetto del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Qui, si evince che il credito contributivo è irretrattabile senza che si determini anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve. Questo, è scritto nell’ art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995. Invece, per quanto riguarda il termine ordinario ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Invece, dato che la cartella ha natura di atto amministrativo risulta priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Stessa cosa vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento. Questa sostituzione è avvenuta per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto, come da legge n. 122 del 2010.

Riscossione dei crediti degli enti previdenziali

Si noti come il sopracitato art. 2953 cod. civ. si applichi a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali. Questi sono crediti relativi a:

  • entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie;
  • crediti delle Regioni;
  • delle province;
  • dei comuni;
  • degli Enti Locali;
  • delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.

Di conseguenza, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sua scadenza corrisponde unicamente al termine concesso al debitore per proporre l’opposizione. Inoltre, non viene consentita l’opposizione all’art. 2953 cod. civ., fuorché in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Dunque, la prescrizione quinquennale deve ritenersi applicabile anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale.

LEGGI ANCHE:

COVID e retroattività della prescrizione

Processi e prescrizione: la situazione dei tribunali italiani

diritto all'oblio deindicizzazione servicematica

Diritto all’oblio e deindicizzazione per tutelare gli assolti

La riforma del processo penale (legge n. 134/2021), in vigore dal 19 ottobre 2021, ha introdotto ufficialmente il diritto all’oblio, ovvero la cancellazione di tutti i contenuti web relativi ai casi che si concludono con archiviazione, assoluzione o non luogo a procedere.

Il diritto all’oblio è inserito all’art.25 e prevede che in tali casi venga emesso un provvedimento di deindicizzazione di tutti i dati personali di indagati o imputati dai motori di ricerca.

TUTELARE RISERVATEZZA E IMMAGINE

La disposizione mira a evitare gli effetti negativi che il perdurare di tali informazioni potrebbe avere sulla vita di chi è stato coinvolto in indagini o processi ma ne è uscito “pulito”.

Internet consente infatti di poter reperire facilmente informazioni su persone coinvolte in procedimenti. Tali informazioni potrebbero però non essere aggiornate rispetto allo sviluppo degli stessi. Ciò potrebbe intaccare la reputazione e la riservatezza presenti e future delle persone citate.

In un’intervista a La Repubblica del settembre 2019, l’ex Garante della Privacy Antonello Soro riassume così la questione:

«La rete annulla la distanza temporale tra una pubblicazione e la successiva, ospitando senza soluzione di continuità notizie anche risalenti, spesso superate dagli eventi e per ciò non più attuali.»

DEINDICIZZAZIONE E DIRITTO D’INFORMAZIONE

Gestire il diritto all’oblio non è però semplice. La deindicizzazione può infatti scontrarsi con altri diritti, come quello all’informazione.

A tal proposito si è espressa anche la Cassazione con l’ordinanza 15160/2021.
L’ordinanza si riferisce al caso di un articolo di giornale pubblicato sul web in cui un imprenditore veniva associato a dei clan mafiosi locali, in assenza di qualsiasi indagine. La Cassazione ha ritenuto che il diritto di informazione fosse lesivo dell’immagine dell’imprenditore e ha imposto la deindicizzazione dell’articolo.

In ogni caso, sarà compito del Governo bilanciare tutti gli elementi in gioco e rendere effettiva la disposizione attraverso uno specifico decreto legislativo.

DIRITTO ALL’OBLIO, I RIFERIMENTI EUROPEI.

La novità inserita nella riforma del processo penale segue la scia delle disposizioni europee già esistenti, prima fra tutte il GDPR.

In particolare, all’art.17 del Regolamento (UE) 2016/679 si parla di diritto alla cancellazione. Tale diritto permette a un soggetto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e impone a questo di farlo “senza ingiustificato ritardo”.

Hai dubbi di essere in regola con il GDPR e la tutela dei dati personali? Scopri i servizi privacy di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Presunzione di innocenza: passo avanti o bavaglio alla libertà d’informazione?

Responsabile o titolare del trattamento? Tutta questione di potere

opposizione decreto ingiuntivo servicematica

Sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo con procura alle liti priva di firma

La notifica del decreto ingiuntivo telematico va considerata valida anche se la procura alle liti allegata manca della firma del difensore. A confermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 27154/2021 del 6 ottobre.

QUALE DECORRENZA DEI TERMINI PER L’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO?

Un decreto ingiuntivo viene notificato via pec a una società, accompagnato dalla procura alle liti priva della sottoscrizione del difensore. Lo stesso decreto viene poi notificato anche tramite ufficiali giudiziari.

La società ingiunta decide di opporsi e lo fa entro i termini previsti dalla legge, a partire dalla data della seconda notifica.

Anche la creditrice si oppone sostenendo, tra le varie, che l’opposizione della società sia tardiva perché proposta oltre i termini previsti dalla prima notifica.

Tribunale e Corte d’Appello non condividono però tale visione, considerando “giuridicamente inesistente” la prima notifica del decreto di ingiunzione in quanto accompagnata da una procura alle liti priva di sottoscrizione.

La creditrice allora si rivolge alla Corte di Cassazione sostenendo che:

– la procura alle liti fosse stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e fosse quindi inserita nel fascicolo telematico del procedimento;

– ai fini della decorrenza dei termini per proporre l’opposizione, non fosse necessario che la procura alle liti venisse notificata alla società ingiunta insieme al ricorso e al decreto ingiuntivo.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione accoglie il ricorso.
Nell’ordinanza si legge che:

«ai sensi dell’art. 643 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della legge n. 53/94, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio;
la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può essere sempre effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dai casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c.– il solo rimedio dell’opposizione tempestiva».

La notifica a mezzo pec della creditrice doveva dunque essere ritenuta idonea alla decorrenza dei termini per l’opposizione a decreto ingiuntivo da parte della società.

L’opposizione della società va quindi considerata tardiva e il decreto ingiuntivo è confermato.

Il Processo Telematico diventa facile con la piattaforma Service1. Scopri di più.

——–

LEGGI ANCHE:

Quando è valida la notifica PEC?

Presunzione di innocenza: passo avanti o bavaglio alla libertà d’informazione?

notifica-via-pec

Quando è valida la notifica PEC?

Inesistente la notifica PEC se inviata da un indirizzo della PA non presente negli elenchi pubblici

L’intimazione di pagamento di una cartella esattoriale deve provenire da uno degli indirizzi PEC presenti nei pubblici elenchi consultabili dai contribuenti. Quindi, nel caso di invio dell’atto da un diverso indirizzo PEC, la notifica è inesistente e l’intimazione annullata per illegittimità. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n.11779/2021), che ha accolto così il ricorso di un contribuente.

L’indirizzo PEC mittente deve figurare negli elenchi delle pubbliche amministrazioni

Succede che ad un contribuente venga notificata un’intimazione di pagamento che richiama cartelle esattoriali precedentemente notificate. Tuttavia, succede che tale notifica venga trasmessa via PEC da un indirizzo che non figura negli elenchi degli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni (individuati dall’art.16 ter D.L. 179/2012). Infatti, dall’analisi delle ricevute di avvenuta consegna, l’indirizzo del mittente appare difforme da quelli indicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

 

Ora, in base all’art.3 bis, comma 1 legge 53/1994 , “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai pubblici elenchi”. Inoltre, lo stesso ente deve anche indicare, nella relata di notifica, il pubblico elenco in cui tale indirizzo è presente. Ne consegue che, in mancanza di tali requisiti, la notifica è da ritenersi nulla (art.11 della medesima legge).

Tornando al caso di specie, l’intimazione viene invece notificata utilizzando indirizzi PEC diversi, difformi da quelli indicati sul sito. In più, gli indirizzi di provenienza non figurano negli elenchi pubblici normativamente previsti. A questo punto, la notifica è da considerarsi inesistente e l’atto di intimidazione nullo, per motivi di illegittimità. Infine, a sostegno della propria tesi, la CTP cita l’autorevole precedente della sentenza della Corte di Cassazione (n.17346 del 2019).

 

LEGGI ANCHE:

Le notifiche telematiche della Pubblica Amministrazione

Ultime novità in materia di notifiche telematiche

Cybersicurezza: 6 minacce interne da gestire

Cybersicurezza: 6 minacce interne da gestire

Quando si parla di cybersicurezza di aziende ed enti, i pericoli più gravi non vengono da fuori ma da dentro. Sono le minacce interne. Conoscerle è il primo passo per prevenirle.

CYBERSICUREZZA: AZIENDE LENTE NEL RISPONDERE AGLI ATTACCHI

Nel luglio 2021, la società Deep Instinct ha commissionato ad Hayhurst Consultancy un’indagine su un campione di 1.500 manager specializzati in cybersecurity, residenti in 11 paesi diversi e operanti in 6 settori diversi.

Tra i dati più interessanti il fatto che:

– le aziende ci mettono in media 20,9 ore per rispondere ai cyberattacchi, le riparazioni possono però richiedere anche mesi. Questa lentezza è particolarmente grave se si considera che il ransomware più veloce può crittografare (e quindi “bloccare”) un sistema in soli 15 secondi. Più tempo il cybercriminale ha di insinuarsi nel sistema, più difficile e costosa sarà la risoluzione del problema;

– il 44% degli intervistati percepisce una mancata capacità di prevenire attacchi con “malware specifici mai visti prima”;

– l’86% di questi non è sicuro delle condotte dei propri colleghi di lavoro in materia di cybersicurezza.

– Il 55% ritiene che non sia possibile prevenire la penetrazione di tutte le minacce malware nella rete aziendale.

La ricerca ha evidenziato l’esistenza di 6 rischi che, più di altri, i team di sicurezza informatica aziendali devono affrontare. Si tratta per lo più di minacce interne, cioè legate a comportamenti della forza lavoro aziendale.

MINACCE INTERNE: I 6 RISCHI PIÙ FREQUENTI

Le minacce interne rappresentano la dimensione della cyberscurezza sulla quale le aziende possono avere più controllo, soprattutto perché i 6 fattori di rischio rilevati dalla ricerca sono tutti collegati fra loro.
Agire su uno significherebbe avviare un processo a cascata favorevole anche per tutti gli altri.

Vediamo quali sono.

GLI ENDPOINT

Un endpoint è un qualsiasi dispositivo capace di connettersi alla rete aziendale centrale. Sono potenziali punti di ingresso per l’attività dei cybercriminali perché spesso sono poco protetti.
Tra gli endpoint figurano certamente i pc aziendali in uso negli uffici, ma anche uno smartphone personale collegato alla rete dell’azienda è un endpoint.

Il numero di endpoint è in aumento e i team di sicurezza informatica sono chiamati a individuarli e proteggerli. Già questo è, di per sé, un compito impegnativo, poiché alcuni endpoint non sono così scontati o raggiungibili (vedi i dispositivi personali). A ciò si aggiunge poi che il lavoro di protezione non deve in alcun modo interferire con l’operatività aziendale.

IL CLOUD

Il cloud può nascondere alcuni rischi perché consente di raggiungere determinati file da qualsiasi dispositivo autorizzato. Il problema dunque è legato alla sicurezza degli endpoint e al sistema stesso su cui si appoggia il servizio cloud.
Inoltre, non è possibile escludere che file archiviati tempo prima nel cloud non contengano malware.

L’UPLOAD DEI FILE

La disponibilità di servizi cloud e l’aumentare dei dispositivi privati connessi alla rete aziendali portano a un volume di file caricati e scaricati sempre maggiore. Tra questi, molti potrebbero contenere malware e non essere riconosciuti dai sistemi di protezione.

IL LAVORO DA REMOTO

Le tendenze sopra citate sono esagerate dalla crescita del lavoro remoto, o smart working. L’uso del proprio computer, della rete di casa o di wifi pubblici, espone l’azienda a maggiori rischi. Questo perché, generalmente, le reti e i dispositivi privati sono molto meno protetti.

I SOFTWARE

Anche le reti aziendali, che godono di software e strutture più resistenti, non sono però immuni da vulnerabilità. Ciò è particolarmente vero per gli storage collegati alla rete e i server virtuali.

IL FATTORE UMANO

Tra le minacce interne più importanti per un’azienda vi è certamente il comportamento dei dipendenti.
La mancanza di formazione in materia di cybersicurezza porta i dipendenti a non saper riconoscere i rischi anche più banali, come possono essere una mail di phishing o un link pericoloso.
Ma anche in caso di formazione, spesso la cybersicurezza è affrontata con leggerezza, causando all’azienda danni che si sarebbero potuti evitare con un po’ più d’attenzione.

Hai dubbi sulla tua sicurezza informatica o sulla tutela dei dati personali? Scopri i servizi di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Autenticazione a due fattori per la sicurezza degli account digitali

Connessioni 5G tra crisi dei chip e gare d’appalto in ritardo

 

 

domande di selezione al tirocinio

La Clausola di Esclusione dei Terzi

Polizza assicurativa RCT: la Cassazione interviene sulla dubbia interpretazione della clausola

La Corte di Cassazione si è espressa in merito a una vicenda di dubbia interpretazione della clausola. Nello specifico, la Cassazione Civile è intervenuta in merito alla clausola di esclusione dei terzi nella polizza assicurativa di responsabilità civile. Ovvero, di quei soggetti che non sono considerati terzi ai fini del risarcimento assicurativo in caso di danno.

La polizza della responsabilità civile terzi RCT: la vicenda e la sentenza dalla Cassazione

Innanzitutto, la vicenda cominciò con la disputa sulla clausola di una polizza assicurativa di responsabilità civile terzi concernente l'”esclusione dei terzi”. A questo punto, accennato il significato di terzi, è bene fare delle distinzioni. Chi sono quei soggetti da non doversi considerare terzi? Li elenchiamo di seguito:

  • Il coniuge;
  • I genitori;
  • Figli;
  • Gli altri parenti ed affini con loro conviventi;
  • Addetti ai servizi domestici.

Ora, si prenda in esame un caso specifico: se la madre subisce danni, ad esempio cadendo a terra a causa del cane di suo figlio improvvisamente svincolato dal guinzaglio, come si giudica?

Si ricorre in Cassazione poiché si pensa che l’esclusione dei genitori valga solo se sono conviventi.

La Corte di Cassazione Civile n. 25849/2021 accoglie il ricorso rispondendo con due considerazioni:

  1. Il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile. Infatti, il giudice non può attribuire a clausole ambigue un significato univoco. Altrimenti, deve ricorrere ad altri criteri descritti dagli artt. 1362 e ss. c.c. In particolare, quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.;
  2. La convivenza di fatto può riferirsi a tutti. A tal proposito, si noti che nell’elenco degli esclusi i domestici sono menzionati, pur convivendo con gli altri componenti della casa.

Dunque, “il testo della clausola non è univoco, e non lo è per il modo in cui è stata redatta, non già per la oggettiva difficoltà di senso”.

LEGGI ANCHE:  

Incidente con macchina altrui: chi paga?

Legalità delle dashcam per auto

 

 

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto