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Cade sul tapis roulant in aeroporto: di chi è la responsabilità?

Il Tribunale dà ragione alla donna caduta e condanna la società di gestione

Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito (art. 2051, Codice Civile).Questa sentenza si pone sulla scia delle pronunce precedenti, che in merito sono tutte concordi: si devono portare prove documentali. E ciò vale per entrambe le parti: l’attore deve dimostrare il nesso di causalità tra gestione della cosa e danno. Il danneggiante deve dimostrare che il danno è imputabile al caso fortuito, a terzi o al fatto del danneggiato.

La caduta in aeroporto e la responsabilità della società di gestione dell’aeroporto

Succede che il Tribunale di Civitavecchia si pronunci in merito ad una vicenda che vede contrapposti una passeggera aerea e la società di gestione dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

 

 

LA VICENDA

Per imbarcarsi sul volo per Dubai, una donna deve attraversare un’area dell’aeroporto munita di tapis roulant. Nel farlo, dopo aver pestato una busta trasparente di un compact disk che si trova sullo stesso congegno, cade rovinosamente a terra. A seguito del sinistro, la passeggera riporta danni agli arti inferiori, anche permanenti.

A questo punto, la stessa donna chiede al Tribunale di Civitavecchia la condanna della società aeroportuale al risarcimento del danno, in quanto custode del tapis roulant (art. 2051 codice civile).

LA SENTENZA

A seguito dell’istruttoria, costituita da testimonianze e consulenza tecnica, il Giudice accoglie la domanda dell’attrice. Infatti, è stato dimostrato il nesso di causalità tra la gestione del tapis roulant (cosa in custodia) ed i danni occorsi alla passeggera, oltre che alla mancanza della prova del caso fortuito. Quindi, per il Giudicante, la società poteva esibire prove atte a dimostrare che si era adoperata per evitare il danno (ad es. i turni di pulizie e controllo del tapis roulant etc), mentre si è limitata a riferire che la presenza della busta era da ricondurre ad uno “sfortunato evento”, il che interrompe il nesso di causalità.

Non è tutto: la società non ha nemmeno dimostrato che sul luogo del sinistro era presente personale pronto a prestare immediati soccorsi alla danneggiata. Ora, data la natura intrinsecamente pericolosa del tapis roulant, solo comportamenti particolari possono sollevare il custode da proprie responsabilità.

Dunque, il Giudicante, nell’accogliere la domanda dell’attrice, applica principi elaborati da consolidata giurisprudenza ed evidenzia l’importanza dell’onere della prova in giudizio. Onere che ricade su entrambe le parti, per rafforzare le proprie pretese processuali. Perciò, se l’allusione generica ad uno “sfortunato evento” non costituisce alcuna prova, assumono rilevanza gli elementi che mettono in evidenza in materia univoca il nesso di causalità custodia della cosa- danni biologici patiti, avvalorando la tesi dall’attrice.

 

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Investimenti in intelligenza artificiale: bassa priorità per l’Italia

Il 6 ottobre scorso è stata pubblicata la seconda edizione del report “AI Watch: 2020 EU AI investments”, del Joint Research Center (JRC) della Commissione europea.
Sebbene si basi più su stime che su dati effettivi, il report offre un quadro degli investimenti in AI, intelligenza artificiale, nei Paesi dell’Unione Europea durante il 2019.

INVESTIMENTI IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LA SITUAZIONE EUROPEA

Secondo il report, il valore totale degli investimenti europei in AI varia dai 7,9 ai 9 miliardi di euro.
Prendendo come riferimento i 9 miliardi, questi provengono per il 59% dal settore privato e per il 41% dal pubblico.
Privato e pubblico investono però in modo diverso: il primo investe sia in competenze che infrastrutture hardware e software; il secondo soprattutto in competenze.

Rispetto al 2018, si segnala un aumento del 39% degli investimenti (circa 2,5 miliardi), soprattutto nel privato. Il settore pubblico ha però aumentato del 25% gli investimenti sotto forma di stipendi per il personale coinvolto nei progetti AI.

A segnare il maggior aumento negli investimenti in AI dal 2018 al 2019 sono i 5 paesi più popolosi dell’UE: Polonia, Spagna, Italia, Francia e Germania (superano tutti i 30 milioni di abitanti).

Nonostante l’Italia segni un aumento del 30%, tanto quanto la Germania, la quota investita non è altrettanto alta: 717 milioni di euro contro 1,6 miliardi. La Francia fa meglio di tutti con un + 38% e 2 miliardi investiti.
Analizzando l’investimento per singolo abitante, la Francia investe 27 euro a persona, la Germania 18 euro e l’Italia si colloca all’ultimo posto con 11 euro.

L’Italia sembra dunque riconoscere ancora una bassa priorità all’introduzione dell’intelligenza artificiale.

CORPORATE TRAINING, SCARSA FORMAZIONE E TANTA CONFUSIONE

Il report evidenzia un altro dato interessante: solo il 2% degli investimenti in AI è destinato al corporate training, ovvero la formazione del personale in materia di intelligenza artificiale.

Se ne deduce che, in media, i manager non abbiano sufficienti competenze per trainare e gestire il cambiamento.

A rendere difficile la transizione verso un uso più massiccio dell’intelligenza artificiale non è infatti solo la carenza di specialisti.

Vi è una difficoltà da parte della classe dirigente nel comprendere le diverse applicazioni dell’AI e i vantaggi che ne deriverebbero. Questo sia nel privato che nel pubblico, indipendentemente dalle dimensioni delle aziende o degli enti.
In un certo senso, i manager hanno capito che l’intelligenza artificiale è il futuro e che serve, ma non sanno ancora perché né vedono un vantaggio tangibile.

Gli investimenti delle aziende pubbliche e private dovrebbero allora essere indirizzati anche a far capire ai manager quali migliorie concrete l’AI possa portare e come applicarla nell’operatività di tutti i giorni. Insomma, meno teoria e più pratica.

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Esame avvocato: come iscriversi e fare domanda per l’abilitazione all’esercizio della professione

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 91, bando di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2022. Il testo apporta la firma della Ministra della Giustizia Marta Cartabia e si sviluppa in tredici articoli. Di seguito, tutte le informazioni utili da sapere sulle prove d’esame di Stato, in svolgimento presso 26 Corti d’Appello del Paese.

Domanda d’iscrizione e procedura di registrazione per esame avvocato 2022

Il 21 febbraio 2022 segna la data di inizio delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione forense. Prima di tale momento, è necessario adempiere a questioni burocratiche per quanto riguarda la domanda d’iscrizione. Questo e molto altro, come modalità di sorteggio per gli orali, prescrizioni anti COVID-19, modalità di comunicazione delle materie scelte, sono presenti nel detto decreto.

 

 

Innanzitutto, la domanda di partecipazione all’esame si deve inviare per via telematica dal 1° dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. Per poter essere ammesso all’esame, è necessario versare una somma di 78,91 euro, utilizzando la procedura di iscrizione all’esame. Qui, nell’apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA.

La prima istanza di pagamento si configura con la tassa del valore di 12,91 euro e il contributo spese di 50,00 euro, per un totale di 62,91. Invece, la seconda istanza riguarda il pagamento dell‘imposta di bollo di 16,00 euro. Se non si effettua il pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione si verrà esclusi dalla procedura.

La domanda d’iscrizione per l’esame di stato dell’avvocatura

La domanda di partecipazione si invierà utilizzando l’apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° dicembre 2021 per la ricezione delle domande. Qui, il candidato verrà guidato dalla procedura all’accettazione dei dati per la privacy per la compilazione della domanda. Poi, procederà prima al pagamento delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all’invio della domanda.

Di seguito tutto il procedimento da seguire:

  1. Collegarsi al sito del Ministero della Giustizia;
  2. Nella barra del Menù, cliccare su Strumenti;
  3. Nell’elenco che compare, selezionare la voce Concorsi, esami, selezioni e assunzioni;
  4. Registrarsi con credenziali SPID di secondo livello;
  5. Inserire i dati personali nella sezione anagrafica – eventualmente da aggiornare tempestivamente

Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf nominato domanda di partecipazione. Si noterà che nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Inoltre, il candidato dovrà indicare il Consiglio dell’ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda. Quest’ultima avrà certificato il compimento della pratica forense. Infine, con la presentazione della domanda il candidato esprimerà l’opzione per le materie di esame prescelte per la prima e per la seconda prova orale.

Prove d’esame 2022, procedure per le prove all’esercizio dell’avvocatura

La commissione centrale avrà il compito di abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Dunque, assegnerà ogni Corte che esaminerà i candidati oltre che comunicare l’esito dell’abbinamento alle Corti. I sorteggi e abbinamenti tra le sedi avvengono in differenti fasce, che si possono visionare all’art.5 del detto decreto.

Quindi, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prima prova orale. Per fare ciò, si estrarrà a sorte la lettera dell’alfabeto che determina l’ordine di svolgimento della prova. L’iter verrà effettuato mediante l’applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

Dopo il sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame, previa verifica della disponibilità dei locali per svolgere le singole prove. Successivamente, si inseriranno i vari dati nell’area personale di ogni candidato, almeno 20 giorni prima della data stabilita. L’inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato.

L’effettiva durata della seconda prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Esame avvocato: materie sessione 2022

Ricordiamo che l’esame consta di due prove:

  1. È pubblica e consiste nell’esame e nella discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso;
  2. Pubblica qualora si svolga in presenza e di durata compresa fra 45 e 60 minuti. Consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato.

Esame di Stato per l’abilitazione professionale forense: Valutazione delle prove, idoneità, specifiche

Ora, ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito per valutare il candidato e la prima prova. Di conseguenza, alla seconda prova orale si ammetteranno i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda la valutazione della seconda prova orale, ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle sei materie. Qui, i candidati idonei sono coloro che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.

Infine, una specifica: i candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per la prima prova orale, il candidato con Dsa potrà chiedere l’applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l’esame preliminare del quesito o l’assegnazione. Così, riceverà l’assistenza nella lettura e nella scrittura, per mano di un incaricato della commissione.

 

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Sicurezza informatica PA: solo il 22% dei siti è sicuro

Nonostante i miglioramenti, i sistemi di sicurezza informatica della PA sono ancora insufficienti. Lo dice l’AgID, nel secondo monitoraggio dello stato di aggiornamento del protocollo HTTPS e dei CMS.

Se, da un lato, aumenta la percentuale di siti che utilizzano il protocollo HTTPS (dal 9% al 22%), dall’altro peggiora quella dei siti dotati di CMS aggiornati (dal 13,7% all’8,3%).

IL MONITORAGGIO DI AGID

L’attività di monitoraggio sull’uso del protocollo HTTPS e sull’aggiornamento dei CMS nella PA fa parte del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione.

La pubblicazione dei risultati del primo monitoraggio risale al 5 dicembre 2020, mentre i dati del secondo monitoraggio sono stati diffusi il 30 settembre scorso.

COSA SONO HTTPS E CMS

CMS

CMS è l’acronimo di Content Management System.
Un CMS è un “sistema” che permette di gestire un sito web, consentendo agli utenti autorizzati di creare, modificare o cancellare elementi dello stesso.

Semplificando molto la questione, se il CMS non viene aggiornato, risulta più vulnerabile agli attacchi dei cybercriminali che possono individuare più facilmente le password di accesso e, quindi, estrapolare i dati in esso contenuti.

HTTPS

HTTPS, ovvero Hypertext Transfer Protocol Secure, è un protocollo che protegge l’integrità e la riservatezza delle comunicazioni tra siti web e computer. Permette, attraverso la crittografia, di scambiare dati in modo protetto e privato, perché solo gli elementi che interagiscono possono accedere al contenuto della comunicazione.
È la versione più sicura e certificata del protocollo HTTP che vediamo da sempre negli URL, gli indirizzi internet.

Nel suo monitoraggio, AgID ha testato più di 19.000 siti di enti pubblici:
– il 2% non ha l’HTTPS,
– il 53% mostra gravi problemi di sicurezza,
– il 23% è mal configurato,
– solo il 22% è sufficientemente sicuro.

PERCHÈ SONO IMPORTANTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA

I siti della PA raccolgono dati personali degli utenti, per tale motivo è richiesto un livello di sicurezza e protezione molto alto.

Sebbene dotarsi di HTTPS e aggiornare i CMS non siano gli unici elementi in grado di garantire la sicurezza informatica, essi rappresentano il minimo che ci si possa aspettare.

SERVONO MIGLIORAMENTI

Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO, ha commentato così la situazione a Cybersecurity360:



«I dati mostrano un progresso che tuttavia è lontano dagli obiettivi di una PA sicura. Sono evidenti miglioramenti ma ancora troppi servizi non sono sicuri. Il dato sui CMS è sconfortante in quanto proprio le versioni vulnerabili in uso da molti siti possono agevolare incursioni di attori malevoli. Se consideriamo la pandemia e il maggiore ricorso a servizi online da parte dei cittadini, direi che si è fatto poco per farli operare in sicurezza».

Cosa fare per migliorare la situazione?

Stefano Zanero, professore associato di Computer Security al Politecnico di Milano, suggerisce quanto segue:

«Ne usciamo con un percorso molto lungo, che comincia dalla formazione del personale interno addetto e da una infusione di personale proveniente dal privato. Un po’ come le quote dedicate alla safety nei lavori pubblici, dovremmo iniziare ad avere quote incomprimibili delle gare della PA dedicate alla cyber security».

Formazione, competenze e consapevolezza sono dunque le parole d’ordine.

Qui il link al secondo monitoraggio dello stato di aggiornamento del protocollo HTTPS e dei CMS sui sistemi della PA.

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Green pass ai soli vaccinati: è legittimo?

Per evitare il rialzo della curva dei contagi si sta discutendo se sia necessaria un’ulteriore stretta

Certificazione Verde non rilasciata a chi fa il tempone rapido: significa vaccino obbligatorio?

In questi giorni si parla dell’ipotesi di un ulteriore restrizione per quanto riguarda lo scenario della pandemia Covid-19. Infatti, si discute sulla possibilità di tagliare fuori dal rilascio del Green Pass coloro che hanno eseguito solamente un tampone rapido. La domanda che i più si pongono è se questa continua selettività si evolverà inevitabilmente nella vaccinazione obbligatoria.

Cos’è e come si ottiene il green pass: quali sono le nuove restrizioni?

Innanzitutto, ricordiamo che il green pass si configura come una misura di prevenzione in regime in diversi Paesi e disciplinato in Italia dal decreto legge n. 52/2021. Il fine di questa Certificazione è di consentire la graduale ripresa dell’economia, nel rispetto del contenimento dell’epidemia in corso. In base all’art. 9 di tale decreto, le certificazioni verdi sono rilasciate nelle seguenti ipotesi:

  • vaccinazione contro il Covid;
  • guarigione dall’infezione da Covid;
  • effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus.

Successivamente, il decreto legge n. 127/2021 rende obbligatoria l’esibizione del green pass anche nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è il medesimo: cercare di tutelare il più possibile la salute delle persone e prevenire una diffusione capillare del virus. in mancanza di possesso o di esibizione, il lavoratore si considera assente ingiustificato e non avrà diritto alla retribuzione giornaliera.

Detto ciò, si noti che la validità di tale decreto scade nei prossimi giorni e che sarà dunque necessario che la Camera la converti in legge. Dal canto suo, il Senato ha già approvato il disegno di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Leggi l’articolo completo nel sito di Secondolegge.it

 

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Recupero compensi: è competente il foro del consumatore o un altro foro?

Qual è il foro competente nel caso in cui un avvocato volesse recuperare una parcella non pagata?
La Cassazione ci offre la risposta con l’ordinanza 21647 del 2021.

COMPETENZE DEI FORI

Un avvocato vuole ottenere il compenso per l’attività svolta in un giudizio di divisione ereditaria, pertanto conviene in giudizio, ex art. 702-bis c.p.c., la sua assistita.

L’avvocato presenta la sua istanza al Tribunale di Roma, luogo in cui risiede la convenuta. Questa, costituitasi in giudizio, contesta però la competenza del foro, ritenendo invece competente, ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale innanzi al quale si è svolto il giudizio di divisione ereditaria.

Il Tribunale di Roma considera la cliente un consumatore, pertanto risulta foro di residenza di quest’ultima, ai sensi del d.lgs. n. 206/2005.
Nonostante ciò, il Tribunale si dichiara incompetente, poiché nel sollevare la sua eccezione di incompetenza, la convenuta ha rinunciato al foro del consumatore e alla tutela prevista dal Codice del Consumo.

L’avvocato ricorre, sostenendo che al consumatore non sia permesso eccepire l’incompetenza del foro di residenza e che neppure il giudice possa rilevarla d’ufficio. Questo perché proprio il Codice del Consumo impone tale foro per tutelare il consumatore e non permette deroghe.

IL FORO DEL CONSUMATORE

La Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato.
Per prima cosa, la Corte riconosce la cliente come consumatore, quindi su essa ricadono le tutele previste dal Codice del Consumo.

Poi, a proposito del tribunale di competenza, spiega che:

«ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, secondo comma, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest’ultimo foro e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore».

Il cliente/consumatore non può dunque rinunciare al foro speciale di residenza sostenendone l’incompetenza, né può farlo d’ufficio il giudice. La competenza del foro del consumatore prevale infatti su ogni altra.

LA POSSIBILITÀ DI DEROGA

La Cassazione evidenzia però la possibilità che tale competenza sia superabile. Ciò avviene nel caso in cui l’avvocato dimostri di aver stabilito con l’assistito una clausola di deroga a favore di altri fori.

Nel caso in questione, non vi è traccia di tale deroga, pertanto il Tribunale di Roma risulta essere il foro competente.

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No iscrizione a ruolo senza contributo unificato

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No iscrizione a ruolo senza contributo unificato

Manovra 2022: se non si versa il contributo unificato niente iscrizione a ruolo

Da oggi, martedì 16 novembre, il testo della manovra di bilancio 2022 è al Senato. In particolare, in esso, art. 192, si trovano le “Disposizioni in materia di contributo unificato“, che introducono alcune modifiche al DPR n. 115/2002. Infatti, la nuova norma stabilisce che chi non paga il contributo unificato non potrà effettuare l’iscrizione a ruolo nelle cause. Ora, andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e qual è la reazione dell’avvocatura.

Contributo unificato e valore della causa: avvocatura insorge contro norma del Bilancio

Da martedì 16 novembre il testo della Manovra di Bilancio 2022 è in Senato. Come anticipato pocanzi, le modifiche più rilevanti rispetto al tema del contributo unificato si riscontrano all’art. 192, intitolato “Disposizioni in materia di contributo unificato”. In particolare, quest’ultimo introduce alcune modifiche al DPR n. 115/2002, in materia di spese di giustizia. Allora, all’art. 16 comma 1 viene aggiunto:

 

 

In caso di omesso pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l’importo versato non è corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell’articolo 15, comma 1, anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non deve procedere all’iscrizione al ruolo.

Effettivamente, è da subito chiaro che la disposizione ha un’importante valenza. Infatti, essa vieta al personale d’iscrivere a ruolo le cause se:

  • Il contributo unificato non viene pagato;
  • In base al valore della controversia, il contributo unificato non viene pagato nella misura esatta.

I vantaggi dell’obbligo di pagamento del contributo unificato per il ruolo: l’ anti-evasione

Dunque, perché apportare questa novità? La ragione si evince nella relazione illustrativa della Manovra 2022. Qui, si afferma che l’entrata in regime del processo civile telematico ha dato il via a un aumento progressivo dell’evasione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato. Quest’ultimo, veniva spesso assolto attraverso l’apposizione di una marca da bollo sulla nota d’iscrizione, che poi veniva annullata dalla Cancelleria.

Perciò, annullare l’iscrizione a ruolo a chiunque non abbia prima assolto all’obbligo di pagamento risolve diversi problemi. Tra i quali:

  • Evitare che la Cancelleria provveda a un adempimento;
  • Scongiurare l’avvio della procedura del recupero dell’importo da devolvere, che comprende anche tempi e costi di notifica;
  • Riscuotere immediatamente il contributo unificato;
  • Ridurre notevolmente i tempi del processo;

Ognuno di questi vantaggi apre nuove possibilità per realizzare entrate più veloci, alleggerendo il lavoro di riscossione. In questo modo, ci si potrà focalizzare nell’attività di smaltimento dell’arretrato, accumulatosi negli anni dal 2015 al 2020.

Cnf e Aiga: l’obbligo di contributo unificato è di dubbia costituzionalità, i problemi sono altri

Tra i pareri contrari nei confronti della nuova norma emerge in primis l’Aiga, che manifesta il suo sconcerto attraverso un Comunicato Stampa. Il Presidente dell’associazione ritiene che essa “subordina l’accesso alla giustizia e la tutela dei cittadini ad adempimenti meramente fiscali”. Rincara la dose affermando che spesso il malfunzionamento dei sistemi di pagamento resi disponibili dal Ministero della Giustizia sono il vero problema. Oppure, che molto dipende anche dalla prassi dei singoli Tribunali, difformi rispetto alle circolari interpretative emesse dallo stesso Ministero.

Quindi, l’Associazione dei giovani Avvocati auspica a un ripensamento della norma da parte del Governo. La loro tesi afferma che il problema principale da risolvere sia piuttosto l’inefficienza degli uffici giudiziari, responsabile di compromissione dell’accesso alla giustizia. Di conseguenza, i Consigli degli Ordini degli avvocati di Roma, Milano e Napoli, come l’Aiga, chiedono:

  • Al governo, di ritirare la proposta;
  • Ai parlamentari, di respingere l’attuale riformulazione della norma.

Ora, anche il Cnf non si fa attende e dice la sua sulla questione attraverso un Comunicato Stampa. Qui, il Consiglio manifesta la propria perplessità: pare che la norma sia anticostituzionale e abbia tristi finalità. Ovvero, ritiene che con l’introduzione di questa regola si subordinerebbe l’accesso alla giustizia al pagamento di una somma di denaro. E quindi:

  • Si impedisce l’accesso alla giustizia ai cittadini meno abbienti
  • Si aggrava ulteriormente la condizione degli avvocati, spesso costretti ad anticipare il costo del contributo che è poi difficile recuperare.

Anf e Ocf: norma anticostituzionale e aggravante per le condizioni dei cittadini

Giampaolo di Marco, segretario dell’Anf pubblica un Comunicato Stampa in cui denuncia che il Governo mette in difficoltà il cittadino. In altre parole, egli ritiene che “mette con le spalle al muro il cittadino che intende rivolgersi alla giustizia per tutelare i propri diritti”. Inoltre, egli evidenzia che in questo modo chi vuole accedere alla giustizia deve pagare e paga di conseguenza le inefficienze dello Stato.

Infine, l’Organismo Congressuale Forense rifiuta nettamente la norma attraverso un Comunicato Stampa. Tra le altre cose, qui si dispone anche la convocazione dell’assemblea ordinaria dell’organismo. Inoltre, al proposito della norma il coordinatore Giovanni Malinconico afferma che:

Si tratta di una disposizione che, col pretesto di combattere l’evasione, si mostra punitiva non tanto verso l’avvocatura, quanto verso gli utenti i cui diritti gli Avvocati difendono col risultato che chi ha meno disponibilità economiche potrebbe rinunciare a chiedere giustizia. Un ritorno al Medioevo.

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Diritto di famiglia e valore delle prove raccolte dal web

Nel diritto di famiglia le prove sono indispensabili per:
– determinare la condizione economica dei partner e stabilire l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento,
– verificare le capacità genitoriali e determinare a chi affidare un minore,
– accertare condotte contrarie ai doveri coniugali per giustificare eventuali domande di addebito.

Non tutte le prove raccolte sono però ammissibili o rilevanti. In particolare, che valore hanno le prove raccolte dal web?

LA VOLATILITÀ DEI CONTENUTI WEB

Se, da un lato, qualsiasi cosa venga pubblicata sul web è destinata a rimanere reperibile per lunghissimo tempo; dall’altro, una medesima informazione può essere presente in varie forme e versioni, rendendo difficile individuare quale sia quella autentica.

Con la pronuncia 2912 del 2004, la Corte di Cassazione ha discusso l’autenticità e la volatilità dei contenuti, affermando che:

«le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale o di riferibilità a un ben individuato momento».

In sostanza, le informazioni raccolte dal web possono essere considerate prove documentali (art. 234 c.p.p.), a patto che siano riferibili a un preciso momento.

Sempre la Cassazione, con la sentenza 49016 del 2017 ha ribadito l’insufficienza probatoria della semplice riproduzione cartacea di una conversazione su WhatsApp, chiedendo di acquisire il supporto telematico su cui erano presenti i contenuti per verificarne l’attendibilità. Secondo la Corte, la trascrizione aveva una solo “funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale“.

PROVE RACCOLTE DAL WEB: IL VALORE DI SCREENSHOT E TRASCRIZIONI

Uno screenshot, ovvero la fotografia di una pagina web, dimostra dunque solo l’esistenza di certi contenuti in rete in un determinato momento: quei contenuti esistono ancora oggi in quella forma? Sono cambiati? Erano veritieri prima? E ora? Ne consegue che lo screenshot non può essere considerato una prova attendibile.

La portata probatoria delle copie cartacee delle schermate internet è però sostenuta dall’art. 23 comma 2 bis del Codice dell’amministrazione digitale, che afferma che:

«sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»

FACEBOOK E GLI ALTRI SOCIAL

Tra le prove raccolte dal web più usate nei casi di separazione e divorzio ci sono fotografie e informazioni tratte dai profili social dei coinvolti.

Questi contenuti sono utili a dimostrare eventuali infedeltà coniugali, condotte contrarie ai doveri coniugali o l’effettivo tenore di vita del futuro ex-coniuge.

Si potrebbe credere che si tratti di prove atipiche, ma così non è. Esse possono rientrare nella cornice dell’art.2712 c.c. in quanto riproduzioni informatiche (o cartacee) di fatti e di cose, pertanto formano piena prova dei fatti.

Nel caso delle chat su Facebook o altre piattaforme, esse hanno valore legale di prova se:
– la loro veridicità non viene contestata dalla controparte (la contestazione non può però essere generica, ma deve essere basata su fatti e prove),
– la loro riproduzione venga autenticata da un pubblico ufficiale (si ricorda però che tutti i messaggi privati scambiati tramite social network o simili sono coperti dal diritto alla privacy).

IL GIUDICE E IL CONCETTO DI “FATTO NOTORIO”

Il giudice non può raccogliere informazioni dal web.
Secondo la Cassazione (sentenza 4951 del 2017), eventuali informazioni reperite dal giudice su internet non rientrano nel concetto di “fatto notorio”.

Infatti, sebbene le tecnologie moderne rendano un’informazione accessibile a numerosi individui, questa non è necessariamente un ‘informazione incontestabile che fa parte del patrimonio conoscitivo della collettività.

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Privata dimora: il furto in studio legale è furto in abitazione

 

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Privata dimora: il furto in studio legale è furto in abitazione

In che modo il furto all’interno di uno studio legale si configura come furto in abitazione? Tutto dipende dal concetto di “privata dimora”.  La Cassazione ci aiuta a capirlo con la sentenza n. 38412/2021.

FURTO IN STUDIO LEGALE

Un addetto alle pulizie di uno studio legale viene condannato dal giudice dell’impugnazione per il reato di cui all’art.64 bis c.p., relativo al furto in abitazione.

Il suo difensore ricorre in Cassazione, contestando proprio questo elemento. Il soggetto ha infatti rubato all’interno dello studio legale, ovvero un luogo di lavoro che non può rientrare nel concetto di “privata dimora” poiché non è possibile dimostrare che in esso si svolgano anche attività personali.

La Cassazione respinge il ricorso perché generico.

IL CONCETTO DI  “PRIVATA DIMORA”

Nella sentenza, la Corte ricorda che:

«la più recente -e condivisibile- giurisprudenza di legittimità ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all’interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello “ius excludendi alios”, dell’accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata»

Specifica poi che:

«ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata – compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale – e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».

PERCHÈ LO STUDIO LEGALE È “PRIVATA DIMORA”

Sempre nella sentenza, la Corte elenca i requisiti per cui un luogo di lavoro rientra in tale definizione:

  • utilizzo del luogo di lavoro per attività private (riposo, svago, alimentazione, studio),
  • frequentazione stabile e non occasionale del luogo da parte del titolare,
  • non accessibilità al luogo da parte di terzi senza il consenso del titolare.

Nel caso in questione, questi tre criteri sono rispettati. Inoltre, la presenza nello studio legale degli oggetti di valore, poi rubati, rinforza la destinazione a privata dimora dello studio. Pertanto, lo studio legale va considerato un luogo di privata dimora e il furto rientra nella cornice dell’art. 624 bis c.p.

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Protocollo d’intesa tra Cnf e Procura Europea

Cnf-Eppo: ecco il protocollo con le best practice degli uffici decentralizzati in Italia

L’8 novembre 2021 si sottoscrive un protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) e la Procura Europea (Eppo). Con ciò, entrambe le parti si impegnano nell’individuazione delle modalità di regolamentazione delle richieste come da ex art. 335 c.p.p. Per fare ciò, gli organismi in questione porteranno a termine azioni congiunte con finalità di promozione e diffusione di best practice.

Il protocollo tra Cnf e Eppo sulle modalità di regolamentazione delle richieste

Innanzitutto, ricordiamo che la EPPO ha sede in Lussemburgo ed è un organismo indipendente dell’Unione Europea. In effetti, da giugno 2021, essa ha il compito di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Ue. Nasce delle disposizioni del Trattato di Lisbona e come cooperazione rafforzata tra 22 dei 27 membri dell’UE.

 

 

Come anticipato, il protocollo è una stipula d’impegno reciproco con l’obiettivo comune di stabilire le modalità di regolamentazione delle richieste (ex art. 335 c.p.p.). Tali richieste sono state formulate dai difensori delle persone iscritte nel registro delle notizie di reato della Procura europea. Allo stesso modo, il protocollo s’impegna e risponde anche alle richieste sullo stato del procedimento giudiziario.

Al fine di adempiere a tali finalità si organizzeranno eventi comuni per informare su:

  • le attività svolte dalla Procura europea;
  • i temi del diritto alla difesa all’interno del quadro costituzionale nazionale ed europeo;
  • la realizzazione comune di programmi di formazione continua;
  • incontri di studio e di ricerca per gli iscritti dei rispettivi ordinamenti professionali.

È possibile visionare il documento ufficiale qui.

 

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