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Recupero compensi: è competente il foro del consumatore o un altro foro?

Qual è il foro competente nel caso in cui un avvocato volesse recuperare una parcella non pagata?
La Cassazione ci offre la risposta con l’ordinanza 21647 del 2021.

COMPETENZE DEI FORI

Un avvocato vuole ottenere il compenso per l’attività svolta in un giudizio di divisione ereditaria, pertanto conviene in giudizio, ex art. 702-bis c.p.c., la sua assistita.

L’avvocato presenta la sua istanza al Tribunale di Roma, luogo in cui risiede la convenuta. Questa, costituitasi in giudizio, contesta però la competenza del foro, ritenendo invece competente, ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, il Tribunale innanzi al quale si è svolto il giudizio di divisione ereditaria.

Il Tribunale di Roma considera la cliente un consumatore, pertanto risulta foro di residenza di quest’ultima, ai sensi del d.lgs. n. 206/2005.
Nonostante ciò, il Tribunale si dichiara incompetente, poiché nel sollevare la sua eccezione di incompetenza, la convenuta ha rinunciato al foro del consumatore e alla tutela prevista dal Codice del Consumo.

L’avvocato ricorre, sostenendo che al consumatore non sia permesso eccepire l’incompetenza del foro di residenza e che neppure il giudice possa rilevarla d’ufficio. Questo perché proprio il Codice del Consumo impone tale foro per tutelare il consumatore e non permette deroghe.

IL FORO DEL CONSUMATORE

La Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato.
Per prima cosa, la Corte riconosce la cliente come consumatore, quindi su essa ricadono le tutele previste dal Codice del Consumo.

Poi, a proposito del tribunale di competenza, spiega che:

«ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, secondo comma, d.lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest’ultimo foro e il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore».

Il cliente/consumatore non può dunque rinunciare al foro speciale di residenza sostenendone l’incompetenza, né può farlo d’ufficio il giudice. La competenza del foro del consumatore prevale infatti su ogni altra.

LA POSSIBILITÀ DI DEROGA

La Cassazione evidenzia però la possibilità che tale competenza sia superabile. Ciò avviene nel caso in cui l’avvocato dimostri di aver stabilito con l’assistito una clausola di deroga a favore di altri fori.

Nel caso in questione, non vi è traccia di tale deroga, pertanto il Tribunale di Roma risulta essere il foro competente.

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