esonero vaccino covid

Esonero vaccinale e green pass

Come e quando si ottiene il certificato di differimento e di esonero vaccinale?

La normativa vigente in tema di pandemia da Covid-19, impone (D.L. 1° aprile 2021 n.44 convertito in legge n. 76/21 art.4) l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Quindi, da disposizioni del Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre vige l’obbligo di Green Pass anche per i lavoratori pubblici e privati nel luogo di lavoro. Tuttavia, il medico di medicina generale può esonerare o differire la vaccinazione: vediamo insieme quando, perché e come ciò può avvenire.

Certificato di differimento e di esonero vaccinale: quando, perché e come ottenerlo

Dallo scorso 15 ottobre, il green pass è obbligatorio non più soltanto per il personale sanitario ma anche per i lavoratori che si rechino al proprio posto di lavoro. Tuttavia, in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che pongano in “accertato” pericolo la salute dell’interessato, si può richiederne il differimento o l’esonero. Tali condizioni di pericolo devono essere accertate concretamente, per mezzo di evidenze scientifiche (non meramente ipotizzate).

 

 

Quando fare richiesta di omissione o differimento vaccinale?

Il periodo in cui la vaccinazione può essere omessa o differita arriva fino al 31 dicembre 2021.

Comunque, vale la pena sottolineare che la tale previsione di scadenza omogenea al 31 dicembre appare del tutto vana. In effetti, essa tenta di appiattire differenze in realtà completamente inconciliabili, quali quelle del differimento ed esonero.

Ora: chi è il differito? un soggetto solo temporaneamente non vaccinabile, che deve verificare l’esistenza ed il perdurare delle sue condizioni di esonero. Nella fattispecie, è un soggetto sottoposto a determinate condizioni di salute o terapie temporanee e momentaneamente incompatibili con la vaccinazione. Ne consegue che quella del differito è una condizione passeggera e risolvibile, risolta la quale si può procedere con il vaccino.

Quindi, una persona dovrebbe essere differita dal vaccino perché:

  • paziente affetto da SARS-CoV-2 negli ultimi tre mesi e paziente con malattia di COVID-19 curato con anticorpi monoclonali (sempre negli ultimi tre mesi); il loro green pass è valido per 6 mesi
  • soggetto in quarantena o in attesa del risultato del tampone; ricevono il vaccino alla fine della quarantena o all’esito negativo del tampone;
  • Paziente con malattia acuta severa non differibile (es – evento cardiovascolare acuto, epatite acuta, nefrite acuta, stato settico o grave infezione di qualunque organo/tessuto, condizione chirurgica maggiore, …); questi ricevono il vaccino al termine del percorso diagnostico e terapeutico.

Chi è invece l’esonerato? Un soggetto con conclamata, seria ed immutabile patologia, tale per cui sarà per sempre incompatibile con la vaccinazione.

Un soggetto dovrebbe dunque richiedere l’esonero vaccinale perché allergico agli stessi componenti vaccinali, precisamente:

  • il polietilene-glicole-2000 PEG contenuto nel vaccino Comirnaty- (Pfizer-Biontech);
  • il metossipolietilene-glicole-2000 (PEG2000 DMG) (I PEG sono un gruppo di allergeni noti che comunemente si trovano in farmaci, prodotti per la casa e cosmetici);
  • la trometamina (componente di mezzi di contrasto radiografico e di alcuni farmaci somministrabili per via orale e parenterale) contenuta nel vaccino Spikevax (Moderna);
  • il polisorbato contenuto nei vaccini COVID-19 a vettore virale Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). lI polisorbato 80 è una sostanza ampiamente utilizzata nel settore farmaceutico e alimentare ed è presente in molti farmaci inclusi vaccini e preparazioni di anticorpi monoclonali;
  • PEG e polisorbato sono strutturalmente correlati e può verificarsi ipersensibilità cross-reattiva tra questi composti;
  • soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria;
  • soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare con Vaxzevria o Janssen.
Le donne in gravidanza sono esonerate dal vaccino anti-sars covid-19?

La società scrive che la vaccinazione anti COVID-19 non è controindicata in gravidanza. Tuttavia, di recente si sono aperte diverse inchieste e diffuse teorie scientifiche su gravi effetti collaterali di questo vaccino in gravidanza. Perciò, la società precisa che: “qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione”.

Come ottenere l’esonero vaccinale

L’esonero vaccinale può essere richiesto al proprio medico di base o allo specialista che abbia personalmente in cura il soggetto in questione. Il principio è che si tratti di un medico appartenente al SSN, munito di timbro SSN e che certifichi su carta intestata dell’azienda o dell’ente ospedaliero esclusivamente pubblico.

Le certificazioni devono contenere:

  • nome, cognome e data di nascita del soggetto in questione;
  • dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
  • data di fine validità della certificazione (“certificazione valida fino al _________”);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Non va riportata la diagnosi: il motivo dell’esonero rimane coperto dal segreto professionale tra interessato e medico certificatore.

Che cosa significa essere esonerato dall’obbligo vaccinale

Il certificato di esonero non rappresenta soltanto il nulla osta per non essere vaccinati, ma costituisce altresì il lasciapassare ai servizi. Quindi, è una sorta di sostituzione al vaccino, un green pass che contiene, implicitamente la non obbligatorietà alla vaccinazione. Di qui, il fatto che non vanno formati due certificati (uno di esonero ed uno di green pass) ma uno solo, comprensivo -appunto- di esonero e di diritto di muoversi liberamente.

Infine, considerando l’esonero una condizione patologica conclamata ed immutabile, non è chiaro il motivo per cui il legislatore abbia voluto fissarci una scadenza. Questo, a meno che il tentativo non sia di rendere affannoso e gravoso lo stato di non vaccinato.

A sostegno di questa ipotesi il fatto che, così come il governo ce lo propina, dal punto di vista giuridico non ci sono gli elementi a supporto costituzionale per sostenere l’uso del green pass. Proprio in questo quadro si inseriscono la richiesta di referendum e la decisione, presa da alcuni avvocati, di ricorrere contro tale obbligo vaccinale.

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