Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Tra gli obiettivi della riforma della Giustizia vi è anche la riduzione del 40% dei tempi dei processi. Per arrivare a questo risultato si punta al rafforzamento degli strumenti alternativi al processo e a modificare il codice di procedura civile. Alcune novità riguardano anche la responsabilità aggravata legata alle liti temerarie.

LITI TEMERARIE E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

La responsabilità aggravata è trattata all’art.96 c.p.c..

Il primo comma prevede che:

«Se risulta che la parte soccombente (1) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (2), il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.»

Al secondo comma:

«Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.»

E al terzo:

«Quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»

LA RIFORMA

La riforma del codice di procedura civile punta a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e di soggetti terzi e stabilisce che l’Amministrazione della Giustizia venga riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi il cui alla parte soccombente sia riconosciuta la responsabilità aggravata. In tali eventualità, la parte soccombente verrà sanzionata a favore della Cassa delle ammende.

Altre sanzioni sono contemplate in caso di:
rifiuto di ispezione di persone o cose, ordinata dal giudice alle parti o a terzi per meglio conoscere i fatti (art. 118 c.p.c.);
rifiuto di esibizione in giudizio documenti o altro, ordinata dal giudice istruttore a una delle parti o a terzi, su istanza di parte (art. 210 c.p.c.).

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