Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese sostenute nel tentativo di recuperare il credito che gli era dovuto. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24522/2021.

IL CASO

Un avvocato ha assistito, in qualità di difensore d’ufficio, un imputato in un processo penale, senza però ottenere alcun pagamento del proprio lavoro.
L’avvocato ha dunque tentato tutte le procedure possibili per recuperare il credito, senza successo. Ha dovuto così passare per le vie giudiziarie, richiedendo il pagamento delle spettanze dovute, nonché il rimborso delle spese anticipate ai sensi dell’art. 116 d.p.r. n. 115/2002.

In un primo momento l’istanza viene rigettata, e poi accolta in sede di opposizione, ma solo per la liquidazione del compenso professionale, del rimborso forfetario e degli accessori di legge. Il Tribunale non riconosce al difensore d’ufficio il rimborso delle spese sostenute per le iniziative volte a recuperare il credito non andate a buon fine.

RECUPERO DEL CREDITO: I MOTIVI DEL DIFENSORE D’UFFICIO

L’avvocato non ci sta e porta la questione in Cassazione, sulla scorta di 3 motivi:

1) la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all’art.15, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011 e la nullità assoluta dell’ordinanza impugnata;

2) denuncia la violazione e falsa applicazione degli art..82 e 116 d.p.r. n. 115/2002 e dell’art.15, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011. Secondo l’avvocato, il Tribunale ha errato a ritenere che il difensore di ufficio non abbia diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese connesse alle procedure per il recupero del credito non andate a buon fine.

«L’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, il difensore d’ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l’erario deve farsi carico».

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c.
Il Tribunale ha errato a compensare integralmente le spese del giudizio di opposizione in considerazione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione e della mancanza costituzione del Ministero.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione respinge il primo motivo, ma conferma l’interpretazione presentata dall’avvocato nel secondo:

«il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (cfr. Cass. ord. n. 22579/2019)».

Ne consegue che il difensore d’ufficio non si deve accollare gli oneri economici di una attività che è prevista dalla legge. Pertanto, l’ordinanza del Tribunale viene cassata con rinvio allo stesso in persona di diverso magistrato, con il compito di regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

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