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Innovazioni tecnologiche e impatto sulle indagini forensi

Google, i social network, i servizi cloud, le piattaforme di videochiamata, le app di messaggistica o di dating e i dispositivi IoT stanno cambiando il modo di condurre le indagini forensi. Ognuno di questi servizi contiene infatti una miriade di informazioni – quindi prove – utilissime a risolvere casi giuridici di ogni tipo, soprattutto se vengono incrociate.

Ma le impostazioni di sicurezza dei provider e la possibilità per l’utente di accedere ai propri contenuti in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo rende difficile ottenere i dati di un determinato profilo al netto di eventuali manipolazioni o cancellazioni.

Nel settore dell’informatica forense c’è molta attenzione verso lo sviluppo di sistemi che permettano di superare questo problema.

INDAGINI FORENSI E INTERNET OF THINGS

Se utilizzare mail e messaggi WhatsApp come prove può apparire abbastanza scontato, un po’ meno lo è se si pensa ai tanti dispositivi IoT.

Con IoT, Internet of Things, ci si riferisce a tutti quei dispositivi connessi alla rete, controllabili da remoto, capaci di raccogliere informazioni e che svolgono funzioni non necessariamente collegate al mondo digitale. Qui alcuni esempi:

  • – le scatole nere dei mezzi di trasporto che tengono traccia del percorso seguito, dello stato di manutenzione del mezzo, di furti, incendi, incidenti o malfunzionamenti;
  • – i sistemi di domotica che consentono il controllo della casa (luci, temperatura, allarmi, ma anche accensione da remoto di elettrodomestici e smart speaker);
  • – i dispositivi che rilevano i parametri biomedici (smart watch, ma anche apparecchi sanitari per il monitoraggio dei pazienti a distanza);
  • – gli apparecchi delle smart city, come lampioni dotati di sensori capaci di rilevare il traffico automobilistico e pedonale per adeguare le luci.

Ognuno di questi raccoglie e conserva moltissimi dati utili allo svolgimento delle indagini forensi, sia per confermare le accuse che per scagionare i coinvolti.

IL CLOUD

C’è però da dire che ormai gran parte dei nostri dati è conservata in profili cloud e non più legata a un singolo dispositivo.

Michele Vitiello, socio fondatore di ONIF, l’Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense, spiega l’impatto di ciò sulle indagini forensi:

«Nel mondo dell’informatica forense i dati salvati sul cloud rappresentano ormai una fonte di prova estremamente importante, la maggior parte delle informazioni non vengono neppure scaricate nelle memorie dei dispositivi, ma è possibile accedervi mediante sincronizzazione tramite la rete, quindi nel momento in cui viene effettuata la copia forense i dati di interesse ovviamente non vengono estrapolati, in quanto non sono fisicamente presenti in locale.
Il compito dell’esperto forense è quello di individuare i servizi cloud, verificare le credenziali e i dati caricati, isolare i profili o scaricare direttamente i contenuti al momento del sequestro, in modo da mettere in sicurezza informazioni che potrebbero essere vitali durante i procedimenti giudiziari».

COME ACCEDERE ALLE PROVE E I RISVOLTI DELLA PRIVACY

Si può accede ai dati contenuti in un dispositivo in diversi modi, per esempio:

  • – sfruttando vulnerabilità di dispositivi e app,
  • – usando backdoor,
  • – accedendo fisicamente al dispositivo,
  • – tramite intercettazione legale con captatori informatici o altro.

Una delle sfide imminenti per chi si occupa di indagini forensi sarà affrontare la crescente attenzione delle aziende produttrici verso la Security by Design, ovvero l’implementazione, fin dalla fase di progettazione del device o del servizio, di tutele alla sicurezza. Maggiore sarà la sicurezza informatica e più difficile sarà riuscire a estrapolare i dati.

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dark web

Dati in vendita sul dark web

Dark web: Contatti di quasi quattromila manager italiani venduti, rischio “ceo-fraud”

L’organizzazione per la sicurezza informatica Yoroi scopre che nel deep web venivano venduti oltre 3.887 contatti.

Ora, l’annuncio del fatto è pubblicato dallo pseudonimo “yukiomishima” su di uno dei principali forum underground più utilizzati. Quant’è alto il rischio? Si pensi solo che sono coinvolti contatti telefonici ed email di centinaia di importanti aziende private e pubbliche, a rischio frode.

Leak pericoloso: nel deep web migliaia di dati di aziende e personale in vendita

Come anticipato, il leak coinvolge centinaia di organizzazioni italiane come:

  • i principali istituti bancari nazionali;
  • istituti locali;
  • assicurazioni;
  • società nel mondo dell’energia e delle multi utilities.

In effetti, il Cert di Yoroi individua il leak nel deep web per un lotto di 3.887 contatti di:

  • dipendenti e collaboratori delle organizzazioni;
  • dirigenti e responsabili;
  • contatti diretti di amministratori delegati;
  • CFO;
  • direttori e responsabili IT.

Ora, il problema principale riguarda il tentativo di frode. Una fra tutte è la “Ceo-fraud”: ovvero, quella frode che si compie quando il criminale impersonifica la voce di una qualsiasi persona. Difatti, anche con pochi campioni a disposizione riescono a ricostruire il timbro con qualità sufficiente ad ingannare un utente distratto al telefono. Si tratta di una tecnica già sperimentata in furti e frodi ad Hong Kong proprio ai danni di banche locali.

Attacchi di social engeneering nel dark web e il rischio di frode delle aziende italiane

Oltre a questo, il rischio si estende anche in attacchi di social engineering mirati. Infatti, riuscendo a ingannare un dirigente dell’azienda a installare un finto aggiornamento software, un semplice malware metterà a rischio i dati più sensibili della società.

Da tempo i cyber criminali sono sempre più attenti nel curare gli aspetti di social engineering per guadagnare accessi ai sistemi, phishing, smishing e vishing. Difatti, si tratta di tecniche affinate da tempo, campagne di attacco mirate e temporizzate. Ad esempio, come quelle che sono operate a ridosso delle scadenze fiscali italiane.

Inoltre, i criminali che prendono di mira gli istituti bancari osservano e monitorano i periodi più propizi, come quelli di cambiamento, di migrazione tecnologica o di fusione.

Per concludere, Yoroi ha scoperto in questi giorni un attacco informatico a centinaia di aziende manifatturiere tramite finti documenti Word ed Excel. Questi contenevano il malware Dridex. Si noti che tale attacco sfrutta librerie binarie caricate direttamente da Microsoft Excel, sfruttandone i file.

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digitalizzazione degli appalti pubblici servicematica

Decreto 148 e nuove regole per la digitalizzazione degli appalti pubblici

Il decreto 148, entrato in vigore l’11 novembre 2021, indica i criteri generali per la digitalizzazione delle fasi di acquisto e negoziazione degli appalti pubblici e per l’adeguamento dei sistemi telematici.

Le regole tecniche vere e proprie saranno inserite nelle Linee Guida di AgID.

Le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi a tali linee entro 6 mesi dalla loro adozione.

L’obiettivo del decreto è giungere a una migliore efficienza amministrativa, riducendo la durata del ciclo di appalto e i relativi costi.

COME FUNZIONA LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

La digitalizzazione degli appalti pubblici si basa su un sistema telematico capace di sostenere tutte le procedure, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle varie amministrazioni pubbliche e degli organismi di vigilanza.

Tutti gli adempimenti vengono gestiti in modalità telematica, sia per la stazione appaltante che per l’utente. 
Si va dalla pubblicazione delle gare d’appalto alla compilazione delle offerte, dallo svolgimento delle sedute pubbliche alla formazione della graduatoria, dall’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione all’inserimento nel fascicolo informatico e alla redazione del contratto.
Il sistema permette anche della conservazione di tutta la documentazione di gara ed è integrato con la piattaforma PagoPA per i pagamenti.

Tutte le operazioni sono tracciate e inserite in appositi registri dove vengono riportati tutti i dati della singola operazione (tipologia, soggetto, data e ora).

ACCESSO E USO SERVONO SPID E DOMICILIO DIGITALE

Un utente può accede al servizio tramite SPID o altri mezzi di identificazione elettronica che siano riconosciuti dal regolamento eIDAS.

L’incaricato della stazione appaltante completa la procedura di identificazione creando un profilo dell’utente.
Da quel momento in poi tutte le comunicazioni avvengono attraverso il domicilio digitale o un servizio elettronico di recapito certificato.

Se l’utente non fosse in possesso di un domicilio digitale può eleggerne uno all’interno del sistema telematico stesso.

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Vecchi crediti? Erede deve riaprire partita Iva

Per i vecchi crediti dell’avvocato, i suoi eredi devono riaprire partita Iva

Nel caso di vecchi crediti dell’avvocato, gli eredi del deceduto devono riaprire la partita Iva del de cuius. Infatti, è necessario fatturare le prestazioni effettuate dallo stesso professionista sia nei confronti dei titolari di partita Iva, che dei clienti non soggetti passivi ai fini Iva. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.785 del 2021.

IL CASO

Succede che l’erede di un avvocato presenti il quesito alle Entrate. In particolare, ad un anno dal decesso egli vede emergere “posizioni creditorie residue” con “accordi per il […] pagamento”. Dunque, gli occorrono chiarimenti nell’ambito delle modalità di assolvimento dell’Iva per i vecchi crediti residui.

 

 

Ora, nella loro risposta, le Entrate si soffermano sulla definizione del momento in cui si verifica la cessazione dell’attività. In effetti, si stabilisce che tale cessazione si verifica quando il professionista chiude tutti i rapporti professionali, fattura le prestazioni svolte e dismette i beni strumentali. In definitiva, per cessare un’attività non basta semplicemente interromperla.

Al contrario, servirà concludere tutte le operazioni dirette a definire i rapporti giuridici pendenti, soprattutto nell’ambito di crediti strettamente connessi allo svolgimento stesso dell’attività professionale. Per questo motivo, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto finché non incassano l’ultima parcella.

LA SENTENZA

Nella definizione della situazione, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 8059, del 2016. Allora, «Il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività […]». Perciò, qualora (come in caso di decesso) il de cuius non abbia fatturato la prestazione, tale obbligo si trasferisce agli eredi. Infine, essi dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non in nome proprio ma in nome dello stesso de cuius.

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lotta al riciclaggio e modifiche al codice penale Servicematica

Direttiva Ue 2018/1673, lotta al riciclaggio e modifiche al codice penale

Il 4 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che attua la direttiva UE n. 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale. Il decreto introduce diverse novità.

Ecco una panoramica.

LOTTA AL RICICLAGGIO, PROCEDIBILITÀ PIÙ SNELLA

L’art. 9 del codice penale disciplina il delitto comune del cittadino all’estero.
Nei casi previsti da tale articolo, il decreto prevede che non sia necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia, l’istanza o la querela della persona offesa anche in caso di reato di ricettazione (art. 648 c.p.) o di reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

REATO DI RICETTAZIONE

L’art. 648 del codice penale che disciplina il reato di ricettazione si arricchisce di due nuovi commi che introducono:
– la pena alla reclusione da 1 a 4 anni e multa da 300 a 6000 euro se il fatto riguarda denaro o altri beni che provengono da contravvenzione punita con l’arresto nel minimo a 6 mesi e nel massimo superiore a un anno;
– l’innalzamento della pena nel caso in cui il reato sia commesso svolgendo un’attività professionale.

Il comma 2 viene sostituito con il seguente:

«Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 3 anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione».

Il terzo comma viene modificato in:

«Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato».

REATO DI RICICLAGGIO

L’art. 648 bis c.p. perde la dicitura “non colposo” presente nel primo comma. Ciò significa che gli estremi del reato di riciclaggio si configurano anche quando, fuori dei casi di concorso nel reato, si sostituisce o si trasferisce denaro, beni o altre utilità che provengono da un delitto colposo.

È poi aggiunto un secondo comma, che introduce tra i reati presupposto del riciclaggio anche quelli di tipo contravvenzionale:

«La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».

L’AUTORICICLAGGIO

Anche l’art 648 ter 1 c.p. che disciplina l’autoriciclaggio perde la dicitura “non colposo” al primo comma. Pertanto, il reato colpisce anche chi commette o concorre a commette un delitto colposo e «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

Il comma due diventa:

«La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

È aggiunto poi un ulteriore comma, che indica la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 2.500 a 12.500 euro qualora il fatto riguardasse denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto nel minimo di 6 mesi e nel massimo superiore a un anno.

RICICLAGGIO E ATTIVITÀ MAFIOSE

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provenissero da un delitto commesso con le condizioni o le finalità previste dall’art. 416 bis 1, le pene applicate sono quelle previste al primo comma dell’art.648 tre 1 c.p.: reclusione da 2 a 8 anni e multa da 5.000 a 25.000 euro.
L’art.416 bis 1 riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti in caso di reati connessi alle attività mafiose.

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Parità di genere negli ordini professionali

Parità di genere negli ordini professionali

TAR sottolinea che non si può scaricare solo sul legislatore la responsabilità di garantire la pari opportunità nelle cariche

Ordini professionali: votazione membri nulla se non prevede garanzie per la parità di genere?

In piena pandemia, al momento di eleggere i membri dei Consigli locali col sistema di votazione telematico sorgeva un problema. Infatti, il regolamento adottato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri non prevedeva garanzie per la parità di genere all’interno degli organi rappresentativi. Se è vero che la specifica non è d’obbligo in ogni disciplina elettorale, è altrettanto vero che non si può attendere che sia il legislatore a provvedere.

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri non da equa rappresentanza di genere nelle elezioni

L’Ordine degli Ingegneri di Roma ricorre al Tar Lazio per la questione della mancanza di rispetto per le quote rosa nelle votazioni telematiche. Poi, si scagliano contro il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Ingegneri e chiedono l’annullamento del Regolamento del CNI. Tale regolamento veniva approvato dal Ministero della Giustizia col prot. n. 3677 del 3.2.2021.

Detto protocollo reca la “procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli ingegneri” così come di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. In merito a questo, l’Ordine corrente ritiene che il regolamento sia illegittimo perché viola un principio costituzionale fondamentale. Ovvero, “il principio costituzionale di pari opportunità e parità di genere all’interno degli organi di rappresentanza e autogoverno della professione degli ingegneri.”

Poi, l’Ordine rileva che né il DPR 169/2005 (procedura di elezione degli ordini territoriali) né il regolamento elettorale contengono disposizioni di contrasto alla parità di genere. Inoltre, il Consiglio ricorrente afferma che si dovrebbe annullare il Regolamento vista la sua illegittimità rispetto al DPR n. 169/2005. Allo stesso modo, esso contra con gli artt. 51 e 3 della Costituzione visto che non prevede meccanismi idonei a garantire un’equa rappresentanza di genere.

Leggi l’articolo completo nel sito di Secondolegge.it

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Recupero dei compensi assistito irreperibile Servicematica

Recupero dei compensi, cosa succede se l’assistito è irreperibile?

Un avvocato vuole ottenere la liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio in un procedimento penale, ma il tribunale respinge la richiesta. L’avvocato si oppone, ma la pronuncia del tribunale viene confermata.
Tra i motivi:

– non era stato presentato alcun provvedimento formale che dichiarasse l’irreperibilità dell’assistito;
– non erano state avviate le procedure di recupero del credito.

L’avvocato ricorre allora in Cassazione, denunciando la violazione dell’art.117 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., lamentando quanto segue:

– nonostante i tentativi di contattare l’imputato, notificandogli l’invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, questi era risultato irreperibile;
– trattandosi dunque di irreperibilità di fatto, non c’era necessità di portare aventi altre azioni per il recupero dei compensi.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

RECUPERO DEI COMPENSI, SE L’ASSISTITO È IRREPERIBILE PAGA L’ERARIO

Con l’ordinanza n.34888/2021 la Corte fa notare che:

– il difensore d’ufficio che ha tentato la procedura esecutiva per il recupero dei compensi senza riuscirci ha diritto al rimborso da parte dell’erario, con tanto di liquidazione da parte del giudice (artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002);
– tali procedure di recupero sono necessarie nel caso in cui l’assistito sia reperibile;
– nel caso in cui l’autorità giudiziaria dichiari formalmente l’irreperibilità dell’assistito, il difensore d’ufficio che vuole recuperare i propri compensi non è tenuto a provare la persistente irreperibilità dell’assistito, né di aver agito in via giudiziale per ottenere il pagamento;
– anche in mancanza di una dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spetta al difensore nel caso in cui l’assistito non sia “di fatto” reperibile: ogni ulteriore attività di recupero risulterebbe infatti vana.

Secondo la Cassazione, il tribunale ha errato nel dare importanza alla mancanza di una formale dichiarazione di irreperibilità e nel ritenere necessarie avviare le procedure di recupero dei compensi.

Al giudice del rinvio viene chiesto di verificare l’esistenza di elementi a conferma dell’irreperibilità dell’assistito che possano sollevare definitivamente il difensore dall’onere di intraprendere ulteriori procedure per il recupero dei compensi.

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Sanzione per servizi telefonici non richiesti

Il fraintendimento è un argomento neutro rispetto alle modalità con cui deve avvenire il trattamento lecito dei dati

Società telefonica attiva servizi non richiesti e senza consenso: sanzionata dalla Cassazione

La Corte di Cassazione conferma con l’ordinanza n. 27554/2021 la sanzione amministrativa irrogata a una società telefonica. Infatti, quest’ultima è responsabile di aver attivato un servizio non richiesto e senza il preventivo consenso dell’utente al trattamento dei dati. Inutile il tentativo della società di difendersi con la scusa di un fraintendimento tra utente e operatore.

Servizi telefonici non richiesti? La compagnia telefonica deve pagare una sanzione

La vicenda processuale vede coinvolto un utente che segnala al Garante della Privacy l’attivazione di un servizio telefonico non richiesto. A questo punto, la società telefonica cerca di difendersi adducendo un probabile errore dell’operatore nell’attivazione del servizio. Tuttavia, il Garante chiede alla società la registrazione vocale della telefonata per accertarsi dell’onestà della compagnia.

Ora, la società dichiara che l’attivazione di quella particolare opzione non prevede il vocal order. Infatti, la chiamata sarebbe stata registrata da sistemi come “richiesta di informazioni amministrative”.

Quindi, il Garante sanziona la società perché dall’istruttoria è emerso che l’utente non ha dato il proprio consenso all’attivazione del servizio. Oltretutto, il trattamento dei dati è avvenuto illecitamente, in violazione del principio di correttezza e in assenza di uno dei presupposti di cui agli articoli 23 e 24 del Codice della privacy.

Articolo completo nel sito di Secondolegge.it

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Manca l’indirizzo PEC del difensore. La notificazione è comunque valida

Un legale difensore non ha l’obbligo di indicare negli atti il proprio indirizzo PEC, ma non può nemmeno indicarne uno diverso da quello comunicato al Consiglio d’Ordine d’appartenenza o limitarne la validità alle sole comunicazioni di cancelleria. Deve però indicare il proprio codice fiscale, da cui è poi possibile ricavare l’indirizzo PEC attraverso il registro INI-PEC.

PIÙ DI UN LEGALE DIFENSORE E USO LIMITATO DELL’INDIRIZZO PEC

Una lavoratrice chiama in causa il datore di lavoro per vedersi riconoscere il mancato inquadramento a un livello superiore e ottenere il pagamento delle differenze retributive accumulate.

Il Tribunale accoglie le richieste ma il datore ricorre e la Corte d’Appello riforma in parte la sentenza di primo grado.

Costituitasi nel giudizio d’appello, la lavoratrice sostiene che l’impugnazione da parte del datore sia stata tardiva. Il ricorso è infatti stato depositato oltre il termine breve calcolato a partire dalla notifica via PEC della sentenza di primo grado.

Il Tribunale rigetta tale eccezione e fa notare che la società del datore aveva:
– nominato due difensori con mandato disgiunto,
– eletto il domicilio presso un terzo legale,
– indicato gli indirizzi PEC dei primi due come riferimenti per tutte le comunicazioni,
– la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario.

La notifica risulta nulla ai fini della decorrenza del termine breve, proprio perché le comunicazioni avvenivano attraverso gli indirizzi PEC degli altri legali.

La lavoratrice porta la questione in Corte di Cassazione.
Secondo lei, la mancanza dell’indirizzo PEC del legale domiciliatario nella comparsa di costituzione della società in primo grado è irrilevante. 
Ogni avvocato è infatti dotato di un proprio domicilio digitale reperibile attraverso il registro INI-PEC. 
Inoltre, come indicato dall’art. 125 cpc, il difensore non è più obbligato a indicare negli atti di parte il proprio indirizzo PEC, ma basta il solo codice fiscale. 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

LA SENTENZA

Con la sentenza n. 33806/2021, la Corte spiega che la notificazione della sentenza di primo grado presso l’indirizzo PEC del legale domiciliatario è da ritenersi valida anche se la società aveva chiesto che le comunicazioni avvenissero attraverso gli indirizzi PEC degli altri due legali.

L’indirizzo PEC del domiciliatario rappresenta l’indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, risulta nel Re.G.Ind.E., e poco importa che non sia stato indicato negli atti (art. 16 sexies, d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in I. n. 221 del 2012). Non c’è dunque motivo per non considerare la notificazione valida.

A ulteriore conferma, anche il fatto che la notificazione della sentenza a uno solo dei difensori vale alla decorrenza del termine breve per impugnare (art. 325 cpc).

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MacOs Monterey e Service1

Il 25 ottobre 2021 è uscito il nuovo sistema operativo Apple macOS Monterey, Release 12.0.1 (21A559).

Tuttavia, se si tratta del sistema operativo che stai usando, ti sarai accorto che oltre a tutti i vantaggi che questo aggiornamento porta con sé, Monterey può anche causare alcuni problemi, quali:

  • Alcune app si chiudono inaspettatamente;
  • Alcune app si bloccano e nemmeno si aprono.

E’ necessario specificare che questo inconveniente può capitare anche con la Service1.

Quindi, come risolvere il problema se hai OS Monterey e le app si bloccano o si chiudono inaspettatamente?

Se la Service1 è già installata sul tuo MAC procedi così:

  1. Entra in Preferenze del sistema – Sicurezza e Privacy – Privacy
  1. Inserisci Service1 nell’Accessibilità e nell’Accesso Completo al Disco

Se, invece, devi ancora installare la Service1, procedi seguendo la nostra guida completa

 

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