Risarcimento esclusivo al nipote menzionato in testamento

La Corte di Cassazione, ord. n. 10583 del 22 aprile 2021, individua quali eredi siano destinatari del risarcimento danni in caso di decesso di una zia – che abbia menzionato nel suo testamento solo uno dei nipoti – in incidente stradale.

Caso: I tre nipoti, tutti eredi legittimi del fratello della vittima, giungono al Tribunale di Roma allo scopo di veder loro riconosciuto il risarcimento danni per la perdita della zia, avvenuta a causa della condotta colposa di guida di un soggetto assicurato con r.c.a. presso una società di Assicurazioni.

Nello specifico, essi vogliono essere risarciti per:

– danni iure proprio da perdita del rapporto parentale, perché nipoti conviventi, accuditi a lungo dalla zia;

– danno iure hereditatis, patito dal fratello della vittima, convivente della stessa per tutta la vita, oltre che del danno catastrofale acquisito dal primo a titolo di erede universale della zia e successivamente trasmesso loro in qualità di eredi legittimi.

Accogliendo la domanda, il Tribunale liquida la somma complessiva di euro 270.472,40; d’altro canto, la Corte d’Appello: da un lato conferma l’esclusiva responsabilità del guidatore, negando -tuttavia- il diritto dei fratelli al risarcimento del danno iure proprio. Dall’altro, accoglie l’appello incidentale, aumentando di quattro punti percentuali il risarcimento del danno riconosciuto al fratello e -dato il rapporto di convivenza- porta la somma dovutagli ad euro 122.642,00;

Ora, gli attori ricorrono in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 132 comma II n.4 c.p.c.: ritenendo che la Corte d’Appello abbia:

  1. Elevato la convivenza a connotato minimo per esteriorizzare l’intimità delle relazioni parentali;
  2. Negato la dimostrazione di circostanze tali da far ritenere la sussistenza di un legame affettivo zia- richiedenti, visto che la zia aveva istituito un erede universale, escludendo loro da ogni disposizione testamentaria;
  3. Omesso la considerazione della prova -agli atti dello stato civile- della loro convivenza con la zia fino alla costituzione di ciascun proprio nucleo familiare.

Dichiarando inammissibile il ricorso, gli Ermellini osservano che:

-i ricorrenti, patendo dall’erronea premessa che la Corte territoriale equipari alla diseredazione la loro mancata menzione testamentaria, censurano le conclusioni del giudice di secondo grado;

-la Corte d’Appello -in realtà- non ritiene che l’istituzione dell’erede universale implichi la loro diseredazione; tuttavia, la considera circostanza indiziaria per il rafforzamento della convinzione che il legame ricorrente fosse solo tra nipote e vittima, non tra quest’ultima e gli altri nipoti non menzionati nel testamento.

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