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Vecchi crediti? Erede deve riaprire partita Iva

Per i vecchi crediti dell’avvocato, i suoi eredi devono riaprire partita Iva

Nel caso di vecchi crediti dell’avvocato, gli eredi del deceduto devono riaprire la partita Iva del de cuius. Infatti, è necessario fatturare le prestazioni effettuate dallo stesso professionista sia nei confronti dei titolari di partita Iva, che dei clienti non soggetti passivi ai fini Iva. Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.785 del 2021.

IL CASO

Succede che l’erede di un avvocato presenti il quesito alle Entrate. In particolare, ad un anno dal decesso egli vede emergere “posizioni creditorie residue” con “accordi per il […] pagamento”. Dunque, gli occorrono chiarimenti nell’ambito delle modalità di assolvimento dell’Iva per i vecchi crediti residui.

 

 

Ora, nella loro risposta, le Entrate si soffermano sulla definizione del momento in cui si verifica la cessazione dell’attività. In effetti, si stabilisce che tale cessazione si verifica quando il professionista chiude tutti i rapporti professionali, fattura le prestazioni svolte e dismette i beni strumentali. In definitiva, per cessare un’attività non basta semplicemente interromperla.

Al contrario, servirà concludere tutte le operazioni dirette a definire i rapporti giuridici pendenti, soprattutto nell’ambito di crediti strettamente connessi allo svolgimento stesso dell’attività professionale. Per questo motivo, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto finché non incassano l’ultima parcella.

LA SENTENZA

Nella definizione della situazione, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 8059, del 2016. Allora, «Il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività […]». Perciò, qualora (come in caso di decesso) il de cuius non abbia fatturato la prestazione, tale obbligo si trasferisce agli eredi. Infine, essi dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non in nome proprio ma in nome dello stesso de cuius.

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