Recupero dei compensi assistito irreperibile Servicematica

Recupero dei compensi, cosa succede se l’assistito è irreperibile?

Un avvocato vuole ottenere la liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio in un procedimento penale, ma il tribunale respinge la richiesta. L’avvocato si oppone, ma la pronuncia del tribunale viene confermata.
Tra i motivi:

– non era stato presentato alcun provvedimento formale che dichiarasse l’irreperibilità dell’assistito;
non erano state avviate le procedure di recupero del credito.

L’avvocato ricorre allora in Cassazione, denunciando la violazione dell’art.117 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., lamentando quanto segue:

nonostante i tentativi di contattare l’imputato, notificandogli l’invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, questi era risultato irreperibile;
– trattandosi dunque di irreperibilità di fatto, non c’era necessità di portare aventi altre azioni per il recupero dei compensi.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

RECUPERO DEI COMPENSI, SE L’ASSISTITO È IRREPERIBILE PAGA L’ERARIO

Con l’ordinanza n.34888/2021 la Corte fa notare che:

il difensore d’ufficio che ha tentato la procedura esecutiva per il recupero dei compensi senza riuscirci ha diritto al rimborso da parte dell’erario, con tanto di liquidazione da parte del giudice (artt. 82 e 116 del D.P.R. n. 115 del 2002);
– tali procedure di recupero sono necessarie nel caso in cui l’assistito sia reperibile;
– nel caso in cui l’autorità giudiziaria dichiari formalmente l’irreperibilità dell’assistito, il difensore d’ufficio che vuole recuperare i propri compensi non è tenuto a provare la persistente irreperibilità dell’assistito, né di aver agito in via giudiziale per ottenere il pagamento;
anche in mancanza di una dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spetta al difensore nel caso in cui l’assistito non sia “di fatto” reperibile: ogni ulteriore attività di recupero risulterebbe infatti vana.

Secondo la Cassazione, il tribunale ha errato nel dare importanza alla mancanza di una formale dichiarazione di irreperibilità e nel ritenere necessarie avviare le procedure di recupero dei compensi.

Al giudice del rinvio viene chiesto di verificare l’esistenza di elementi a conferma dell’irreperibilità dell’assistito che possano sollevare definitivamente il difensore dall’onere di intraprendere ulteriori procedure per il recupero dei compensi.

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