Meta-cancella-diversi-account-rete-No-Vax

Meta cancella diversi account rete No-Vax

Facebook rimuove i profili di un gruppo anti vaccinazione chiamato Movimento V_V

La società Meta (Facebook) rimuove una rete di account che appartengono al movimento anti-vaccinazione chiamato V_V. Tale movimento, si origina in Italia e in Francia e prende di mira medici, giornalisti e politici con molestie di massa e squadrismo. Vediamo più dettagliatamente la questione.

No-Vax attaccano in rete con molestie e squadrismo: interviene Meta con la rimozione

La vicenda coinvolge un gruppo numeroso di persone che crea account doppi e falsi per celare la propria identità. Poi, in combinazione coi profili autentici, commentano in massa i post di Pagine, realtà editoriali e individui, con scopi intimidatori. “Prenderemo provvedimenti qualora trovassimo ulteriori violazioni”, spiega quindi Meta, che qui lavora in collaborazione con governo e polizia.

In Italia l’intervento è parte di una serie col fine della sicurezza e Meta lo avvia anche in sei diversi paesi. In particolare, la rete rimossa in Italia faceva attività di “brigading” (squadrismo), coordinandosi per

“commentare in massa, postare in massa per molestare o mettere a tacere altre persone. L’attività di brigading può riguardare sia azioni di intimidazione altamente sofisticate per soffocare il dissenso, sia brutali campagne di molestia per mettere a tacere punti di vista diversi”. 

Meta interviene con la rimozione dei commenti d’odio del movimento V_V

“Anche se questa rete ha molestato in massa le persone sui social media, tra cui Facebook, YouTube, Twitter e VKontakte, è Telegram la piattaforma che hanno usato maggiormente per coordinare gli attacchi, nel tentativo di eludere i controlli”, spiegano Nathaniel Gleicher (Head of Security Policy) e David Agranovich, (Director, Threat Disruption) di Meta.

Inoltre, spiegano che nelle loro azioni social usavano lo stesso testo o immagini manipolate dei loro bersagli, sovrapponendo svastiche e altri simboli. Spesso, definivano medici, giornalisti ed editori “sostenitori dei Nazisti” per aver promosso i vaccini anti-Covid. Oltre a questo, sostenevano che la vaccinazione obbligatoria porterà alla dittatura sanitaria.

Di conseguenza, Gleicher e Agranovich affermano che i loro sistemi automatici e di revisione hanno preso provvedimenti contro i loro commenti e account. Infatti, il gruppo ha così violato gli Standard della Community per: discorsi di odio, disinformazione, incitamento alla violenza, bullismo e molestie.

“Anche se non stiamo bannando tutti i contenuti di V_V, continuiamo a monitorare la situazione e prenderemo provvedimenti qualora rilevassimo ulteriori violazioni, per prevenire gli abusi sulla nostra piattaforma e proteggere le persone che utilizzano i nostri servizi”.

 

LEGGI ANCHE:

Regolamento Chatcontrol UE. Preoccupazioni per il monitoraggio di massa

Copyright e web: procedura d’infrazione contro l’Italia

Ecco l’App Super Green Pass

Verifica19: stasera verranno rilasciati gli aggiornamenti sugli store Apple, Google e Huawei

L’aggiornamento dell’app VerificaC19 messa a punto da Sogei è pronto per controllare anche il green pass super. Allo stesso tempo, l’Agenzia italiana del farmaco apre il vaccino anti-Covid anche per la fascia 5-11 anni. Aifa rileva che i dati disponibili dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza.

Cosa prevede il Super Green Pass: le novità sull’aggiornamento dell’app Verifica19

Innanzitutto, ricordiamo che il Super Green Pass si riserva ai vaccinati e guariti dal Covid. Inoltre, la Certificazione super sarà indispensabile dal 6 dicembre per aggirare le restrizioni relative alla corsa dei contagi. Dunque, restano fuori coloro che non sono vaccinati e che si appoggiavano ai tamponi per il rilascio del Certificato Verde.

 

 

Ora, le novità vengono presentate in anteprima al Sole 24 Ore dalla Sogei. Inoltre, stasera verranno rilasciati gli aggiornamenti sugli store Apple, Google e Huawei. Infine, è in atto il processo di review che dura circa 48 ore: in anticipo e operativo dopo il via libera del Ministero della Salute.

A questo punto, la prima operazione da fare per coloro che hanno già VerificaC19 è scaricare l’aggiornamento e scegliere la tipologia di verifica. La scelta è tra quella di base per il tampone o quella rafforzata per la vaccinazione o guarigione dal Covid.

Quindi, per controllare l’attendibilità di un Super Green Pass si dovrà selezionare la voce “verifica rafforzata”; mentre per controllare il Green Pass standard si dovrà optare per “verifica base”. A quel punto, si passa alla scansione del Qr code e si attende il responso:

  • se la certificazione è valida compare “Certificazione valida in Italia e in Europa”;
  • qualora non si è in regola con il pass compare la scritta “Certificazione non valida”.

Super Green Pass Covid-19: a chi e a cosa serve la nuova app?

Ora, specifichiamo che l’introduzione delle nuove funzionalità non richiede un cambio del Qr code per il cittadino. Comunque, ne si genera uno nuovo se ci si vaccina con la terza dose. In quel caso, il nuovo pass è valido per altri nove mesi dalla data di somministrazione del richiamo.

Invece, quando i vaccinati contraggono il Covid, il pass viene sospeso in attesa della guarigione. Una volta guariti, vale altri nove mesi. Inoltre, i non vaccinati con il solo certificato di guarigione hanno diritto a un pass valido per sei mesi.

Oltre ciò, Sogei sta lavorando con l’Europa per mettere in campo la funzionalità delle revoche. Ciò significa che in caso di tampone positivo si potrà invalidare immediatamente il pass. Poi, si torna in automatico al verde quando si guarisce e il tampone è negativo.

Verifica C19 e Green Pass rafforzato: Qr Code invariato e miglioramenti per i controlli

Il codice autorizzativo Authcode, che serve per scaricare la certificazione verde, è attivo anche nella nuova versione dell’app. In precedenza, il codice arrivava al cittadino solo con sms o mail mentre dal 15 ottobre è attiva la funzionalità per scegliere la modalità di scansione manuale o automatica del Qr code. Essa permette di effettuare un nuovo controllo ogni 5 secondi senza dover fare un doppio click.

Inoltre, saranno più veloci i controlli grazie a un’altra funzione: se qualcuno passa davanti al device mostrando il Qr code dopo qualche secondo toccherà già al successivo. Poi, altri miglioramenti ci sono anche per quanto riguarda la scansione: ora, c’è la possibilità di attivare la torcia del cellulare se il controllo viene effettuato in luoghi a luminosità ridotta.

Infine, per quanto riguarda gli obblighi vaccinali per il personale sanitario; scolastico; per le forze armate e di polizia, Sogei sta realizzando anche dei servizi automatizzati che consentiranno la verifica. Intanto, Enrico Giovannini (il Ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili) annuncia che è allo studio per il trasporto pubblico e su “il passaggio al biglietto elettronico con informazioni sul possesso del green pass”.

 

LEGGI ANCHE:

Avvocati, “Super Green Pass”: le novità

Come funziona il Super Green Pass?

 

Cyber-security-sicurezza-nazionale-con-il-PNRR

Cyber-security: sicurezza nazionale con il PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: stanziati milioni per la sicurezza digitale

Oggigiorno, la tecnologia è parte integrante della vita quotidiana di ognuno: può essere uno svago o un aiuto in diverse situazioni. Tuttavia, proprio perché così diffusa bisogna fare i conti anche con i rischi che essa comporta e individuare modalità per proteggerci. Per questo, nasce la cyber-security: tema chiave per la sicurezza nazionale per il quale il PNRR stanzia 620 milioni di euro.

Cyber-security: le proposte d’azione del Governo nel PNRR per l’Italia

Si sa, la velocità d’innovazione informatica è in continua evoluzione, perciò le sfide sono dettate dal futuro che avanza. Al contrario, le opportunità dipendono da come saremo capaci di elaborare concretamente le risorse che l’Europa ha destinato nel PNRR. A tal proposito, i 620 milioni di euro a destinazione della sicurezza digitale sono un buon punto d’inizio: infatti, essi rappresentano la presa di coscienza del problema.

 

 

In questo senso, il Governo punta sia sul personale che sulle strutture dedicate. Lo fa con una duplice direttrice di intervento: vuole investire sulla protezione e sulla tutela della sicurezza nazionale. La strategia vede:

  • Una linea difensiva da un lato;
  • La risposta alle minacce cyber e ransomware dall’altro.

La prima proposta d’azione del Governo per la protezione tecnologica: Cloud First per la PA

Innanzitutto, guardiamo la cifra nel PNRR relativa alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA: è di circa 10 miliardi di euro. Nello specifico, tale importo si riferisce a:

  • Reti ultraveloci;
  • 5G;
  • Sviluppo di un Cloud nazionale;
  • Interoperabilità delle banche dati (6,31 miliardi);
  • Tecnologie satellitari ed economia spaziale (1,29 miliardi).

Dunque, si insiste sulla tecnologia cloud anche e soprattutto come chiave difensiva e di protezione dei dati sensibili e delle infrastrutture critiche della pubblica amministrazione e non solo.

La seconda proposta d’azione del Governo sulla cyber-security: sovranità tecnologica nazionale

Poi, il Governo intende istituire (in sinergia tra Ministero della Difesa, Pubblica Amministrazione, Intelligence e Presidenza del Consiglio) l’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity. Dunque, si va nella direzione di una “sovranità tecnologica nazionale” e dello sviluppo di strategie difensive, condivisione di know how e best practices.

Infatti, l’Agenzia nazionale per la Cybersecurity si pone l’obiettivo di attualizzare e adeguare il comparto Cyber alle nuove e differenti sfide nazionali e internazionali. Per fare ciò, prende consapevolezza della diversità concettuale della cyber resilience rispetto alle istanze di cyber intelligence, cyber defence e cyber investigation.

Tutto questo avviene in un percorso di osmosi tra:

  • intelligenza artificiale e intelligenza umana;
  • tra settore pubblico e privato.

La terza proposta d’azione del Governo per la sicurezza informatica in Italia: partnership aziende

Ora, notiamo la valorizzazione della partnership pubblico-privato: fulcro attorno al quale non solo ruota la difesa degli interessi nazionali ma anche l’economia di mercato. A tal proposito, un esempio esplicativo è il percorso per la realizzazione e la gestione del Polo strategico nazionale (Psn). Si tratta dell’infrastruttura che deve ospitare “in cloud” i dati strategici della Pubblica Amministrazione (900 milioni stanziati dal PNRR).

Se si aggiudicheranno la gara, aziende pubbliche e private nel campo della sicurezza dei dati, della difesa, dell’informatica si costituiranno in una Newco. La novità? la gara non sarà gestita dalla Consip, ma dalla società Difesa e Servizi Spa controllata dal Ministero della Difesa.

La quarta proposta d’azione del Governo per la cyber-security in Italia: collaborazione tra Stati europei

A questo punto, quale sarà la strategia di cybersecurity a livello europeo? Di seguito le azioni messe in campo dalla Commissione europea:

  • la revisione della direttiva NIS (la direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione). Si tratta del primo atto legislativo a livello europeo sulla sicurezza informatica con un obiettivo specifico. Ossia, raggiungere un livello comune ed elevato di sicurezza informatica in tutti gli Stati membri;
  • la creazione di un’unità congiunta per il cyberspazio per rafforzare la cooperazione tra le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Ue;
  • la possibile adozione di norme orizzontali per migliorare la cybersecurity dei prodotti connessi presenti sul mercato interno;
  • istituire il Centro europeo di competenza per la cybersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Ovvero, questo significa gestione dei finanziamenti dell’Ue, degli Stati membri e indirettamente dell’industria;
  • il Fondo europeo per la difesa, per sostenere progetti collaborativi di ricerca e di sviluppo delle capacità nel settore della Difesa. Allo stesso modo, l’Ue e la NATO continueranno a collaborare nell’ambito della cyberdefence tramite la squadra CERT-UE (EU’s Computer Emergency Response Team) e la Computer Incident Response Capability della NATO.

In conclusione, con queste quattro strade l’UE auspica di raggiungere una sovranità cibernetica europea. Comunque, esse conducono alla stessa meta: la difesa e prevenzione dagli attacchi cyber, sempre più pericolosi per le nostre infrastrutture e per la sicurezza nazionale.

 

LEGGI ANCHE:

Cyberavvocato: cambierà la professione con l’IA?

Sicurezza informatica PA: solo il 22% dei siti è sicuro

 

ctu

CTU e Riforma della giustizia civile

Albo unico per i consulenti tecnici: più formazione con la riforma della giustizia civile

Il 25 novembre 2021 la Camera approva definitivamente il disegno di legge A.C. 3289. Ovvero, la riforma del processo civile: uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del PNRR. Tra le novità in atto ci sono una maggiore attenzione a formazione e specializzazione, così come la creazione di un albo nazionale unico per i consulenti tecnici.

Consulenti tecnici d’ufficio e albo in materia civile: le novità della riforma della giustizia

Innanzitutto, tra le principali novità della riforma troviamo una maggiore attenzione a:

  • Iscrizione;
  • Formazione;
  • Correttezza delle nomine

in riferimento ai consulenti tecnici e periti. Inoltre, da notare la creazione di un Albo unico, dal quale avvocati e magistrati possono rintracciare le professionalità necessarie in relazione al singolo caso.

 

 

Poi, è stata stilata una serie di principi e criteri direttivi che il legislatore delegato (il Governo) dovrà rispettare. Inoltre, dovranno adottare decreti legislativi ad hoc entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Questi introdurranno concretamente e compiutamente le misure per:

  • l’efficienza del processo civile;
  • la revisione della disciplina, strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

I compiti del legislatore delegato all’interno della riforma della giustizia civile

Ora, l’Esecutivo nell’esercizio della delega è incaricato anche di apportare diverse e rilevanti modifiche alla normativa riguardo i consulenti tecnici. In primo luogo, rivede il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali. Dunque, è un incarico importante: sarà il Governo a dover compensare la genericità dei criteri del codice di procedura civile.

Difatti, si pensi a come negli ultimi anni il settore della consulenza giudiziaria sia diverso, richiamando sempre più professionisti. A tal proposito, si noti che ora si favorisce l’accesso alla professione anche ai più giovani.

Comunque, il fine è predisporre un apparato riformatore che enfatizzi i requisiti qualitativi e le competenze che devono possedere i consulenti. Infatti, il d.d.l. assegna al legislatore delegato il compito di distinguere tra le varie figure professionali, dai percorsi formativi differenti. Il senso di ciò è anche unificare o aggiornare gli elenchi e favorire la formazione di associazioni nazionali di riferimento.

L’importanza della formazione dei consulenti tecnici

Detto ciò, si noti che un altro importante punto della riforma in relazione ai consulenti tecnici riguarda la loro formazione. Infatti, è necessario che gli operatori della giustizia possano contare su figure le cui competenze sono in continuo aggiornamento. A tal proposito, il Governo ha l’incarico di prevedere una formazione continua per consulenti tecnici e periti.

L’Albo nazionale unico per i CTU dopo la riforma della giustizia civile

Come anticipato, un’altra novità interessante riguarda la creazione di un “albo nazionale unico”, al quale magistrati e avvocati potranno accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso.

Inoltre, si vuole favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d’appello: è possibile anche attraverso l’esclusione degli obblighi di cancellazione da un distretto all’altro. Inoltre, si vuole assicurare adeguate tutele alle situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si potrebbero verificare nel corso dell’anno lavorativo.

In questo caso, si mira a prevedere la possibilità di avanzare una richiesta di sospensione volontaria così come avviene in altri ambiti lavorativi. Infine, si prevede un controllo sulla correttezza dei processi di nomina dei consulenti. Infatti, presso le Corti d’Appello si istituiranno Commissioni di verifica per il controllo della regolarità delle nomine. Comunque, ai componenti della Commissione non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altro.

LEGGI ANCHE:

Qual è il termine entro il quale è possibile contestare la CTU?

La CTU è nulla se le parti non vengono coinvolte

 

Come-funziona-il-Super-Green-Pass

Come funziona il Super Green Pass?

Cos’è, come si ottiene e a cosa serve il Super Green Pass in vigore

Dal 6 dicembre fino al 15 gennaio 2022 ci saranno nuove restrizioni per ottemperare all’obiettivo di prevenzione dal contagio Covid-19. Parliamo del Super Green Pass, stabilito col decreto-legge del 26 novembre, n. 172 e pensato per evitare una quarta ondata. Quali sono le direttive da seguire questa volta? Vediamole insieme.

I destinatari del Super Green Pass e le regole per prevenire il contagio Covid

I destinatari del Super Green Pass sono i vaccinati o i guariti dal Covid-19; quindi, non riguarda il mondo dei tamponi. Per aggiornare tale certificazione bisognerà rinnovare con la somministrazione della terza dose quando passeranno i sei mesi dalla precedente. Grazie al Super Green Pass, si potrà (nel periodo sopra indicato) accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, in ambiti relativi a:

  • Spettacoli;
  • Eventi sportivi;
  • Ristoranti (al chiuso);
  • Feste e discoteche;
  • Cerimonie pubbliche.

Dunque, si noterà che tale regola non vale per lavoro e viaggio, dove si potrà ugualmente utilizzare il “classico” Green Pass, ottenibile anche da un tampone.

 

 

I controlli nel periodo d’emergenza

Poi, si prevede anche un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture, che dovranno prevedere

“un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno”.

Non solo, tra le varie misure è stato altresì deciso di potenziare la campagna vaccinale sia consentendo la terza dose a distanza di soli 5 mesi dalla seconda sia aprendo agli under40 fin da subito. Tuttavia, si avvicinano tempi sempre più duri all’orizzonte per i non vaccinati anche in zona bianca nel periodo natalizio.

Quindi, gli ambiti di azione nei quali il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofali hanno deciso di intervenire sono:

1) l’obbligo vaccinale e la terza dose;

2) l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;

3) l’istituzione di un Green pass rafforzato cd super Green pass;

4) il rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Il Super Green Pass è costituzionale? La privacy è morta?

Indubbiamente, salta di getto all’occhio che i problemi di questa novità riguardano discriminazioni tra vaccinati e non. Senza scadere nel patteggiamento per l’una o l’altra categoria si noterà comunque che si sta formando una linea netta, non solo di pensiero ma anche d’azione. In effetti, si verificano disuguaglianze significative, una compressione di diritti assoluti e fondamentali di difficile ri-espansione in seguito.

Sin dall’inizio del problema Covid e con le prime direttive escogitate in molti si sono chiesti quanto queste fossero costituzionalmente a norma. Un esempio recente fra tutti si rileva nelle parole del presidente della Corte costituzionale Cesare Mirabelli:

“…un rimedio difficilmente praticabile e, dal punto di vista normativo, molto rischioso come possibilità di giustificazione dei singoli divieti”.

Oltre ciò, un altro problema di cui da molto si discute riguarda la privacy, in particolare con l’avvento dell’app Verifica19. Che fine fanno i nostri dati personali quando li esponiamo alla verifica? A questo proposito, notiamo che il Garante della Privacy è discorde con questa scelta, sostenendo che:

“le discriminazioni in base alle scelte vaccinali e l’indebita conoscenza, da parte di soggetti non legittimati, dei dati sanitari degli interessati”.

L’avanguardia dell’Italia sull’uso del Super Green Pass per prevenire i contagi

Per concludere, in tutela del periodo natalizio si è deciso di seguire una rotta considerabile severa. La decisione si prende sulla scia di Austria e Germania, dove la situazione contagi è più grave e si sta adottando il Green Pass 2G. Dunque, l’obiettivo del Governo è prevenire il peggio ed evitare un nuovo lockdown.

Inoltre, si noti che l’Italia si mostra di nuovo all’avanguardia sul tema green pass: è il primo Paese a stabilire obblighi generalizzati con il decreto di ottobre. Ciononostante, il Governo ha comunque deciso tutelare per il momento la possibilità di viaggiare e lavorare con il solo tampone. Con l’eccezione di:

  • Sanitari;
  • personale scolastico;
  • forze dell’ordine.

Finora, le mosse dell’Italia sono andate bene: gli alti controlli e le molte vaccinazioni hanno permesso di ridurre al minimo i contagi e i morti rispetto al resto d’Europa. Sulla stessa lunghezza d’onda dell’Italia troviamo solo Spagna e Portogallo. Ora, la sfida sarà far sì che non ci sia una ulteriore stretta e che anzi questa fase così come le precedenti diventino presto un ricordo.

 

LEGGI ANCHE:

Green pass ai soli vaccinati: è legittimo?

Obbligo Green Pass, cos’è cambiato per gli avvocati

Cyberavvocato-cambiera-la-professione-con-lIA

Cyberavvocato: cambierà la professione con l’IA?

L’intelligenza artificiale cambierà il ruolo dell’avvocato e l’esercizio della professione forense?

Il Covid-19 ha favorito l’avanzata del cosiddetto Cyberuomo: ora emblema della nuova realtà post-pandemica. Si compone di intelligenza umana e intelligenza artificiale e sembra stia rivoluzionando in particolare il mondo del lavoro. A questo proposito, si parlerà dunque di un cyberprofessionista, capace di sconvolgere l’attuale sistema.

Cyber-professionista nel mondo legale: l’intelligenza artificiale sostituirà l’avvocato? L’intervista per Forbes

Per quanto riguarda il mondo forense, si parla della nascita del cyberavvocato: la nuova figura con intelligenza ibrida che affianca e completa la figura dell’avvocato. Tuttavia, questa figura non andrebbe a stravolgere o sostituire il ruolo e la funzione “tradizionale” dell’avvocato.

 

 

Per avere un quadro più completo sul ‘Cyberavvocato’ e sul suo ruolo all’interno del mondo legale, Forbes intervista Carlo Gagliardi, managing partner di Deloitte Legal. Vediamo assieme quali sono state domande e risposte in merito a questa curiosa novità.

Intelligenza ibrida e Cyberavvocato: l’IA nel mondo del lavoro

Innanzitutto, si prevede una divisione sinergica dei compiti tra l’attività umana e quella tecnologica. Ovvero, si chiede all’intelligenza artificiale:

  • la gestione delle attività di routine;
  • l’automazione di una serie di attività ripetitive o di processo;
  • l’analisi di grandi moli di dati come la Big Data, ora possibile solo con tecnologie avanzate.

Quindi, si tratta di un’attività di affiancamento per l’avvocato. In particolare sarà utile anticipare problematiche legali con l’analisi predittiva. Ossia, la capacità di analizzare informazioni complesse per prefigurare scenari futuri. Il risultato, l’unione delle forze e delle competenze è la cosiddetta intelligenza ibrida.

Dunque, l’intelligenza umana si svincola dalla necessità di gestire la quotidianità, la routine o alcuni processi complessi ma ripetitivi delle attività legali. Ora, si può concentrare prevalentemente sulle attività strategiche, decisionali e ad alto valore aggiunto con un impatto significativo anche nella dimensione privata.

Difatti, migliora l’equilibrio tra lavoro e vita privata: riduce la frustrazione che deriva dall’esecuzione di compiti e attività a basso valore aggiunto.

Cyberavvocato: i vantaggi della digitalizzazione in ambito legale

Ora, grazie ad alcune soluzioni tecnologiche legali si migliora l’efficienza e l’efficacia dei servizi per il cliente. Dunque, sarà più fluida la comunicazione tra:

  • gli avvocati interni;
  • le funzioni aziendali;
  • i consulenti esterni.

Così, si gestiscono in totale trasparenza le risorse e si potranno monitorare i KPI.

 

LEGGI ANCHE:

Cybersicurezza: 6 minacce interne da gestire

Investimenti in intelligenza artificiale: bassa priorità per l’Italia

 

formalismo cassazione corte europea

Cassazione, la Corte Europea condanna l’eccessivo formalismo

La sentenza del 28 ottobre 2021 della Corte di Strasburgo ha riconosciuto ad un imprenditore italiano il danno morale subito dal rigetto del suo ricorso da parte della Cassazione per un «eccessivo formalismo che viola i principi di giusto processo del cittadino».

Ricorso rigettato dalla Cassazione per eccessivo formalismo

Secondo la Corte di Cassazione l’atto di ricorso presentato dall’imprenditore, in cui lo stesso contestava lo sfratto dal suo negozio intimatogli nei due precedenti appelli, mancava dei requisiti di forma necessari a comprendere e ad identificare i passaggi della sentenza di appello utili a sostenere la propria tesi difensiva.

Il ricorso alla Corte Europea e il verdetto

L’imprenditore non si è dato per vinto e ha presentato un ulteriore ricorso alla Corte di Strasburgo, che lo ha accolto con la sentenza del 28 ottobre 2021, sentenziando che nel precedente processo in Cassazione erano presenti tutti i riferimenti necessari all’identificazione della sentenza d’appello, tra cui il richiamo al documento originario.

La Corte Europea ha quindi dichiarato inammissibile il rigetto del ricorso da parte della Cassazione, sostenendo che così facendo si siano «violati i principi di giusto processo sanciti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo».

Secondo la Corte Europea, infatti, il rigetto del ricorso è stato dovuto ad un eccessivo formalismo da parte della Corte di Cassazione, che non si adatta al principio di autonomia dei ricorsi e non garantisce l’amministrazione della giustizia.

Risarcimento per danno morale

Con questa sentenza la Corte di Strasburgo ha attribuito alla Cassazione italiana la violazione dell’art. 6 della CEDU, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che affronta il tema dell’equo processo). Ha accolto il ricorso del ricorrente e gli ha riconosciuto un risarcimento di 9.600 euro per danni morali, a cui andrà aggiunto l’eventuale ammontare dell’imposta dovuta.

Vuoi rendere la tua attività più sicura? Scopri i servizi di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Quando le videoriprese non rientrano nelle intercettazioni

Innovazioni tecnologiche e impatto sulle indagini forensi

Google-fornisce-dati-personali-agli-USA-

Google fornisce dati personali agli USA

Privacy a rischio: la multinazionale Google trasferisce i dati delle persone al governo statunitense

L’account e gli indirizzi IP degli utenti registrati in Google non sembrano essere così al sicuro come si potrebbe pensare. Infatti, pare che nel momento in cui la Casa Bianca richieda alla multinazionale di avere un certo tipo di dati, questi vengano effettivamente comunicati. Il problema? Chiunque potrebbe diventare un potenziale criminale.

Big Tech e Stati Uniti: la collaborazione permette il passaggio dei dati personali

Se il Governo degli Stati Uniti d’America chiede delle informazioni, le Big Tech (le 5 maggiori multinazionali dell’IT occidentali) rispondono e le forniscono. Effettivamente, si tratta di una pratica lecita e stabilita nella sentenza Schrems II e in particolare alla sezione 702 del FISA. Tra le altre cose, qui si evince che le aziende sono obbligate a concedere agli Stati Uniti l’accesso alle informazioni di soggetti stranieri che utilizzano servizi americani.

 

 

Tuttavia, sembra che quanto detto non sia abbastanza per gli USA, che pretenderebbero la ricevuta di una moltitudine di dati da Google. Vediamo assieme i casi.

Trasferimento dei nostri dati personali dalle multinazionali IT al nuovo continente: i casi

Innanzitutto, un primo caso si riscontra nel 2019, quando si indagava su dei reati sessuali commessi ai danni di una minore. Quindi, gli investigatori si sono rivolti a Google ai fini di individuare i colpevoli del reato. Chiedevano alla multinazionale di fornire informazioni su chiunque avesse cercato il nome della vittima. Oppure, informazioni correlate al caso come il nome di sua madre o il suo indirizzo, per un arco temporale di 16 giorni.

Successivamente, a Google si chiedeva di fornire i dati dell’account e gli indirizzi IP di tutte le persone corrispondenti ai criteri di ricerca. Indubbiamente, anche se si trattasse di pochi account coinvolti, è una vicenda che desta perplessità e preoccupazione. Effettivamente, si tratterebbe di uno dei casi di keyword warrant di maggiore portata mai registrati.

Tuttavia, è bene ricordare che il Garante della Privacy europeo non agisce nella stessa maniera e una simile situazione non è verosimile nel “vecchio continente”.

Ad oggi, gli unici due casi simili resi noti al pubblico sono:

  • nel 2020, quando si chiedevano i dati di chiunque avesse cercato l’indirizzo di una vittima di incendio doloso in un caso che coinvolgeva il cantante R Kelly;
  • nel 2017, quando un giudice del Minnesota chiedeva a Google di fornire informazioni su chiunque avesse cercato il nome di una vittima di frode all’interno di una precisa città.

Leggi l’articolo completo su Secondo legge

 

LEGGI ANCHE:

Garante Privacy: i messaggi commerciali su LinkedIn non sono permessi

Rischi sicurezza in Google Chrome: l’azienda invita gli utenti ad aggiornare il browser il prima possibile

 

videoriprese intercettazioni servicematica

Quando le videoriprese non rientrano nelle intercettazioni

Le videoriprese di comportamenti non comunicativi è considerata una prova atipica e non è soggetta all’applicazione di quanto previsto per le intercettazioni. Pertanto, non necessita dell’autorizzazione del giudice delle indagini.

Questo è quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 43609/2021.

La sentenza riguarda alcune indagini sull’illecito trattamento e sversamento di rifiuti da parte di un opificio.
Per osservare meglio movimenti di mezzi e persone all’interno dell’opificio, la polizia piazza una videocamera su un edificio adiacente.

I soggetti coinvolti nelle videoriprese ricorrono.

VIDEORIPRESE E TELECAMERE DI SICUREZZA

Per la Cassazione tali videoriprese sono equiparabili alle attività di indagine svolta dalla polizia tramite appostamenti. Ciò significa che gli investigatori possono effettuarle senza ottenere una previa autorizzazione da parte del Gip, come invece avviene per le comuni intercettazioni.

Secondo la Corte, le videoriprese di comportamenti non comunicativi da parte degli investigatori equivale alle riprese delle telecamere di sicurezza poste all’esterno di un qualsiasi edificio circostante. Le telecamere registrano le attività che avvengono nella zona senza bisogno di un’autorizzazione.

VITA PRIVATA E DOMICILIO, NESSUNA VIOLAZIONE

La Cassazione ritiene inoltre che le videoriprese effettuate non violino il diritto alla tutela della vita privata e del domicilio. Questo perché le registrazioni della polizia riguardavano le parti dell’opificio esposte al pubblico (piazzale, finestre, porte di ingresso). È irrilevante il fatto che al suo interno potessero svolgersi anche attività di vita privata.

Le eventuali barriere architettoniche che coprono parti dell’edificio esposte al pubblico non rende “domicilio” i luoghi esterni allo stesso. La necessità di posizionare la videocamera sulla sommità di altro edificio non modifica la natura dei luoghi registrati, che rimangono “esposti al pubblico”.

Qui il link alla sentenza sentenza n. 43609/2021.

Vuoi rendere la tua attività più sicura? Scopri i servizi di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Innovazioni tecnologiche e impatto sulle indagini forensi

Diritto di famiglia e valore delle prove raccolte dal web

Notifica-atti-pubblica-amministrazione-ora-digitale

Notifica atti pubblica amministrazione: ora digitale

Digitalizzazione delle notifiche degli atti della PA: come funziona la nuova procedura

Il Garante della Privacy da giudizio positivo alla proposta di rendere digitale la notifica degli atti della PA. Ora, si potrà accedere con SPID e ci sarà la possibilità di delega digitale. L’aggiornamento si rifà ai sensi dell’art. 26, comma 15, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (modificato in seguito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120).

Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione: passaggi e soggetti coinvolti

Il Garante Privacy richiama il dpcm che tratta di “Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”. Qui, si illustrano le procedure e gli individui coinvolti nella digitalizzazione degli atti. L’accesso avviene tramite SPID o CIE.

 

 

Innanzitutto, le PA mittenti accedono alla Piattaforma tramite funzionari scelti, poi autorizzati a svolgere le attività. A loro volta, anche i soggetti destinatari accedono alla piattaforma allo stesso modo. A questo punto, la PA mittente:

  • Carica il documento da notificare;
  • Identifica il destinatario;
  • Individua il domicilio digitale speciale e quello fisico;
  • Comunica i dati al gestore.

A questo punto, se il documento e la messa a disposizione rispettano le regole, il Gestore gli attribuisce un codice IUN. Altrimenti, comunica al mittente l’impossibilità di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.

Notifica atti PA: Garante Privacy e rispetto del dpcm del d.l. 16 luglio 2020

Quindi, è il Gestore che effettua la notificazione: prima, presso il domicilio digitale di Piattaforma eletto dal destinatario; poi, presso il domicilio digitale speciale, se eletto. Infine, al “domicilio digitale generale“, indirizzo presente in uno degli elenchi di cui all’INI-PEC, all’IPA o all’INAD. Se tutti questi domicili digitali risultano saturi, non validi o non attivi, il Gestore procede a un secondo tentativo d’invio.

Quando il destinatario accede alla Piattaforma può reperire, consultare e acquisire i documenti notificati, visualizzando:

  • mittente;
  • data e ora di messa a disposizione;
  • atto notificato;
  • storico del processo di notifica, compresi gli atti opponibili a terzi;
  • gli avvisi di mancato recapito;
  • il codice IUN.

Dunque, il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento.

Inoltre, il Gestore attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la Piattaforma, all’atto notificato. Questo è possibile grazie ad un sistema di marcatura temporale certificato opponibile a terzi.

Leggi l’articolo completo su Secondo Legge

 

LEGGI ANCHE:

Manca l’indirizzo PEC del difensore. La notificazione è comunque valida

Quando è valida la notifica PEC?

 

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto