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Troppo sharenting in tempo di Covid

Il lockdown ha portato ad un’esplosione del fenomeno, non senza rischi conseguenti

Nel corso dei diversi periodi di isolamento che ci siamo trovati ad affrontare negli ultimi due anni, non tutti gli adulti hanno tenuto una condotta esemplare. Per esempio, alcuni genitori, forse per noia, forse per la necessità soggettiva di un qualche riconoscimento popolare, hanno condiviso ogni dettaglio della propria quotidianità familiare, senza porsi alcun limite.

Tra l’altro, si tratta di comportamenti spesso incoraggiati dagli stessi media che, in un secondo momento, si sono invece schierati sul fronte della condanna.

Lo sharenting: che cos’è

Il termine sharenting nasce come neologismo, in parallelo alla diffusione capillare dei social media. In effetti, si tratta dell’unione dei termini “sharing” -condivisione- e “parenting” -genitorialità.

Insomma, con “sharenting” s’intende la condivisione sui social media di immagini dei propri figli. Ciò, a prescindere dal fatto che si tratti di foto su Facebook o di stories su Instagram.

Sharenting e privacy: tutti i problemi

A questo punto ci si potrà facilmente chiedere quali siano le insidie dietro ad una semplice condivisione di foto di famiglia. Ebbene, sappiate che prima della pandemia, erano molti gli psicologi, i sociologi e gli educatori che manifestavano grande preoccupazione a riguardo. Ora, data l’accresciuta portata del fenomeno, lo sharenting desta preoccupazione anche dal punto di vista clinico.

In effetti, questa recente sovraesposizione mediatica che ha colpito pesantemente bambini e adolescenti (che ancora non conoscono il significato di identità digitale), potrebbe avere delle importanti conseguenze negative.

Ed infatti, basta pensare ai cybercriminali e cyberpredatori pronti a sfruttare ogni minima occasione offerta loro da adulti sprovveduti e menefreghisti.

Ancora: il cyberbullismo ed il “furto di identità”, lo sfruttamento dei minori e “rapimenti digitali” (la manipolazione delle foto dei bambini per far credere che siano propri). Per non parlare degli adescamenti on line per abusi sessuali tramite chat/siti internet (“grooming”) ed il “revenge porn”.

Dunque, pubblicare contenuti a getto continuo è un comportamento molto sbagliato, ma non solo. E’ importante anche prestare attenzione a ciò che si pubblica nelle chat private, che poi tanto sicure non sono. Inoltre, le modalità di adescamento dei minori continuano ad evolversi ed è dunque necessario prestare la massima attenzione anche in quei “luoghi” considerati sicuri.

I danni dello sharenting che non si possono cancellare

Lo sharenting crea un vero e proprio archivio digitale alla portata di tutti. Per questo motivo, negli adolescenti cresce la preoccupazione sugli effetti collaterali generati da questo tipo di comportamento.

In questo caso, è la “web reputation” che potrebbe rivelarsi controproducente per un adolescente in attesa di un colloquio lavorativo. Perché sì, gli head hunter e recuiter guardano anche quello.

L’Unione Europea e lo sharenting

Circa la protezione della privacy, l’Unione Europea ed il Consiglio d’Europa hanno recentemente pubblicato una dichiarazione congiunta. Il fine è di rendere evidente la necessità di una maggiore e migliore protezione dei dati personali.

Questo, soprattutto alla luce di quanto emerso con una tale prepotenza durante la pandemia. Infatti, le piattaforme social principali fanno ancora troppo poco per sensibilizzare i genitori sui rischi che una condivisione senza limiti può causare.

Ed anche la Tv, media instrinsecamente tradizionalista, ora ha iniziato a sfruttare i contenuti prodotti dai genitori sulla pelle dei figli. Ovviamente, tutto questo, nel pieno disinteresse della privacy dei soggetti- vittime coinvolti.

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Secchieri: sì al digitale, con formazione

Avv. Carla Secchieri del Cnf dice sì alla digitalizzazione, ma solo con adeguata formazione

La media company Adnkronos intervista Carla Secchieri –consigliera del Consiglio nazionale forense – sul tema della digitalizzazione della giustizia. L’avv. Secchieri apre la discussione portando alla mente le lunghe code che in passato si facevano per il deposito di atti e comparse in cancelleria. Ora, il digitale snellisce notevolmente il tempo perso, ma è giusto che ognuno abbia possibilità di formarsi al meglio per poter usufruire appieno dei benefici tecnologici.

Il processo telematico è la via da percorrere per il futuro forense

Nonostante eventuali malfunzionamenti delle piattaforme ministeriali, il processo telematico è una semplificazione del lavoro dell’avvocato, dice la consigliera. Tuttavia, tale processo contribuisce ben poco all’accelerazione dei tempi della risposta di giustizia, sui quali non incide ancora in modo significativo.

Ciononostante, digitalizzare la professione non significa solo passare dalla carta al file, precisa poi Secchieri. Difatti, rappresenta anche un diverso modo di interagire con i clienti, ricorrendo a strumenti (come le videoconferenze) che dalla pandemia sono ormai di uso corrente. Inoltre, grazie ai gestionali questi strumenti sono oggigiorno diffusi in quasi tutti gli studi.

Queste applicazioni consentono una migliore organizzazione delle attività, e permettono di dedicare più tempo allo studio della pratica.

Il digitale cambierà il modo di lavorare nella giustizia?

È la prima domanda che a chiunque potrebbe saltare in mente. In effetti, un grande cambiamento qual è la diffusione capillare della tecnologia comporterà sicuramente una reazione nel modo di vivere e lavorare. A tal proposito, ecco cosa ne pensa Carla Secchieri:

“Il progressivo e inarrestabile sviluppo delle nuove tecnologie è entrato in modo prepotente anche negli studi legali e minaccia di modificare radicalmente il modo di esercitare la professione, già oggetto di profondi cambiamenti, suscitando infondate paure in chi non ne comprende appieno le potenzialità, ed esagerati entusiasmi in chi invece ritiene che possa essere la panacea della crisi che indubbiamente sta attanagliando l’avvocatura”.

Al riguardo, l’avv. Secchieri afferma che la verità come sempre sta nel mezzo. L’avvento di diffusione informatica va accolto più che altro con obiettiva consapevolezza. Dunque, con adeguata formazione: “se pure cambierà o potrà cambiare il modo di svolgere la professione, non per questo la nostra funzione di difensori dei diritti dei cittadini potrà venire meno”.

E sulla formazione al digitale: Cloud e udienze a distanza

Successivamente, si parla dell’utilizzo del Cloud, una piattaforma informatica che consente di poter lavorare ovunque. Infatti, è sufficiente una buona connessione internet senza che sia più necessaria la costante presenza in studio.

Per quanto riguarda l’introduzione dell’udienza a distanza, ha anch’essa i suoi vantaggi. Difatti, come rimedio all’impossibilità di accedere ai tribunali, consente di evitare la paralisi dei processi. Effettivamente, essa potrebbe essere sapientemente utilizzata, con le dovute eccezioni. Ad esempio, non sarebbe fattibile per quelle udienze che richiedono la presenza di testimoni e/o delle parti nei procedimenti civili.

A questo punto, Carla Secchieri ricorda che non è bene tralasciare un adeguato percorso di formazione al digitale. Infatti, afferma che:

“se molti sono gli strumenti che possono aiutare gli avvocati nello svolgimento quotidiano del lavoro, essi devono essere usati con una adeguata formazione, evitando fughe in avanti, e avendo la consapevolezza che la sicurezza informatica deve essere al più alto grado possibile”.

Solo così si potranno prevenire perdite di dati, sia dell’avvocatura che dei loro clienti. In effetti, le conseguenze sarebbero nefaste per la reputazione dell’avvocato e anche sul suo portafoglio. In tal modo, “gli investimenti nella digitalizzazione dello studio potranno avere un ritorno in termini di efficienza, di reputazione e di nuova clientela”.

Il valore dell’intelligenza artificiale per il processo di digitalizzazione della giustizia e della professione

Ora, non è una novità discutere sull’influenza che avrà l’intelligenza artificiale per la professione dell’avvocato. In precedenza, abbiamo già parlato della figura di Cyberavvocato e ora anche Carla Secchieri esprime la sua opinione nel merito. Così, afferma che l’intelligenza artificiale negli studi legali potrebbe ridurre attività ripetitive, come:

  • Le analisi delle clausole contrattuali;
  • Lo studio di precedenti giudiziali;
  • La compliance.

Tuttavia, allo Stato i sistemi a disposizione sono scarsamente diffusi e implementati. Inoltre, i seguenti dettagli rendono poco produttivo l’investimento:

  • Costi elevati;
  • Pochi dati a disposizione per poter allenare un algoritmo;
  • Difficoltà linguistiche.

“Ma è bene essere consapevoli che il progresso corre e l’avvocato dovrà essere preparato”, continua l’intervista all’Adnkronos.

“Un discorso a parte va fatto per i sistemi di intelligenza artificiale tanto per la giustizia in generale, che per gli studi legali in particolare. Allora è bene fare una premessa: intelligenza artificiale e giustizia predittiva, che spesso sono usati indifferentemente, non sono sinonimi, ma la seconda costituisce una delle tante applicazioni della prima. La giustizia predittiva, intesa come anticipazione del giudizio ad opera di un algoritmo, che sostituirà il giudice o l’avvocato nelle cause, allo stato è solo un’ipotesi remota, patrimonio solo di sofisticati e complicati studi più tecnologici che giuridici, e la cui applicazione incorre in giustificatissimi limiti e divieti in sede europea, per i rischi che comporta”.

Bene l’introduzione di corsi di informatica giuridica all’Università

Alle ultime battute dell’intervista, Secchieri fa notare che l’intelligenza artificiale applicata all’organizzazione è invece un’ipotesi meno esplorata. Tuttavia, merita secondo l’avvocatessa considerazione. Difatti, esistono diversi strumenti per assicurare una maggiore efficienza, come:

  • Delle Chat-bot per sostituire inutili attese al telefono con le cancellerie;
  • Una razionalizzazione delle assegnazioni delle cause ai giudici;
  • L’utilizzo dei dati nei registri di cancelleria per fare analisi non più solo quantitative ma anche qualitative. Queste consentirebbero di intervenire laddove il sistema è più debole.

Infine, Secchieri auspica che le Università faranno la loro parte e introdurranno nei piani di studio anche dei corsi di informatica giuridica.

Per concludere, “la tecnologia non potrà mai sostituire l’avvocato, ma solo colui che saprà aggiungere alle proprie competenze giuridiche anche conoscenze tecnologiche potrà veramente essere l’avvocato del domani”.

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Al via il processo costituzionale telematico

Dal 3 dicembre è attivo il processo costituzionale telematico con la piattaforma Sistema e-Cost

Col decreto del 28 ottobre 2021, Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021, si dà il via al Processo costituzionale interamente telematico. L’operazione funziona grazie al Sistema E-Cost, una piattaforma informatica online. Essa consente il deposito e lo scambio di atti relativi ai giudizi davanti alla Consulta ed è attiva dal 3 dicembre 2021.

Giudice e legittimità costituzionale dell’ordinanza trasmessa con un processo in rete

Innanzitutto, il processo costituzionale telematico prevede che l’ordinanza con cui il giudice solleva la questione di legittimità costituzionale, sia trasmessa in modalità telematica alla Corte. Oltre ad essa, sono trasmessi anche gli atti e la prova delle notificazioni e comunicazioni eseguite. Poi, il cancelliere iscriverà questa ordinanza nel registro generale informatico.

Ora, le parti si costituiscono in giudizio mediante deposito telematico, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in GU. Inoltre, quest’ultima ha come oggetto anche la procura speciale per il difensore, le deduzioni e le conclusioni. Nello stesso termine di 20 giorni possono intervenire in giudizio in modalità telematica anche:

  • Il Presidente del Consiglio dei ministri;
  • Presidente della giunta regionale;
  • Soggetti che sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto che si deduce in giudizio. Inoltre, questi soggetti possono depositare atti e documenti in modalità telematica e memorie fino al 20° giorno libero che precede l’udienza.

Visionare gli atti processuali e depositare opinioni grazie al nuovo processo costituzionale telematico

Successivamente, chiunque voglia prendere visione degli atti processuali deve depositare insieme all’atto di intervento un’istanza apposita. A quest’ultima si allega la richiesta di fissazione anticipata e separata per decidere solo su tale richiesta. A questo punto, dopo che il Presidente fissa l’udienza le parti possono depositare in modalità telematica brevi memorie sull’ammissibilità dell’intervento, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Invece, sempre entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in GU, le formazioni sociali senza scopo di lucro possono depositare con modalità telematica un’opinione scritta. Questa non può superare i 25.000 caratteri e deve essere inviata via PEC alla Cancelleria della Corte. Stesso discorso vale anche per i soggetti istituzionali con interessi collettivi o diffusi sulla questione di costituzionalità.

Infine, il decreto con cui si ammettono dette opinioni verrà pubblicato sul sito della Corte. Però, tali formazioni non sono parti del giudizio, per cui non possono avere copia degli atti e non possono prendere parte all’udienza.

Nominare giudici per l’istruzione e la relazione con la modalità del processo costituzionale telematico

Allora, quando il Presidente nomina uno o più giudici per l’istruzione e la relazione, il relatore può chiedere al Presidente di disporre l’acquisizione al giudizio di ulteriore documentazione con modalità telematica. A questo punto, si dispone se la questione può essere decisa in Camera di Consiglio o in pubblica udienza.

Almeno 10 giorni prima dell’udienza pubblica o della Camera di Consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici:

  • l’atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte;
  • tutti i successivi atti nelle modalità telematiche indicate dal decreto.

In seguito, si assumono delle prove con deposito dei relativi atti in modalità telematica. Chiusa l’istruttoria almeno 30 giorni prima della nuova udienza pubblica o in Camera di Consiglio il cancelliere lo comunica:

  • alle parti costituite;
  • a coloro che sono intervenuti.

Avviso in modalità telematica per interpellare e ascoltare gli esperti e successivo processo

Ora, se la Corte ritiene che si debbano ascoltare degli esperti, il cancelliere avverte le parti con modalità telematica. Inoltre, la Corte può disporre l’acquisizione da parte degli esperti di documenti o di una relazione scritta. Il deposito di tale documentazione è comunicato alle parti sempre in modalità telematica.

Poi, se il Presidente lo dispone o se qualcuno ne fa istanza, si procede alla discussione congiunta di due o più cause, riunite e decise insieme. In alternativa, il Presidente può rinviare una causa a una nuova udienza pubblica o a una nuova riunione in Camera di Consiglio. In questo caso, per la trattazione congiunta con altra causa connessa o che comporta la soluzione di questioni simili.

Successivamente, all’udienza di chiusura il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa. Invece, i difensori che di regola non sono più di due per parte, svolgono sinteticamente i motivi delle loro conclusioni. Qui, il Presidente dirige la discussione.

Infine, si passa a:

  • la relazione;
  • votazione delle questioni;
  • redazione della sentenza da parte del relatore, che sottoscrive la sentenza con il Presidente.

Legittimità costituzionale, ricorso in via telematica con gli atti

Anche in questo caso, il ricorso si deposita con modalità telematica in cancelleria con:

  • gli atti;
  • i documenti;
  • la prova delle notificazioni.

Inoltre, le Regioni depositano anche la procura speciale al difensore. Infatti, il deposito avviene in modalità telematica anche quando le questioni riguardano le leggi regionali.

Infine, la parte resistente si costituisce in giudizio in modalità telematica entro e non oltre 30 dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, con atto che deve contenere:

  • controdeduzioni;
  • conclusioni
  • indicazione dell’indirizzo di posta elettronica valido.

Le stesse regole valgono anche per il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Infatti, il deposito del ricorso avviene in modalità telematica.

La parte resistente deve costituirsi in modalità telematica entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dall’ultima notificazione. Qui, il deposito con modalità telematica di un atto contiene le controdeduzioni e le conclusioni. Il ricorso, l’atto di costituzione e l’atto di intervento indicano l’indirizzo di posta elettronica valido come stabilito dal decreto.

Come funziona il sistema E-Cost per gli avvocati col nuovo processo costituzionale telematico

L’intero processo telematico ruota attorno al Sistema e-Cost, la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti. Ovviamente, entrambi in modalità telematica e riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

L’accesso alla piattaforma avviene con le credenziali di accesso, ovvero username e password. Queste credenziali vengono rilasciate dopo la profilazione dalla cancelleria della Corte o dello SPID.

Inoltre, l’accesso a e-Cost è consentito solo a:

  • avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato;
  • autorità giurisdizionali;
  • ai soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.

Ecco le tre regole principali di carattere tecnico sul processo costituzionale telematico

Per concludere la nostra carrellata illustrativa di questo nuovo processo costituzionale digitale, ecco alcune regole dal carattere più tecnico. Di seguito, un elenco delle regole più importanti da rispettare per beneficiare dei vantaggi che è in grado di offrire il processo costituzionale telematico:

  • La procura speciale alle liti si evince con l’ex art. 83 c.p.c., sulla procura alle liti. Inoltre, il conferimento dell’incarico al difensore si rinvia alle Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico;
  • Gli atti di costituzione e di intervento, le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria;
  • Il sistema e-Cost segnala anomalie relative al deposito telematico degli atti, così come il perfezionamento degli stessi. Inoltre, il sistema e-Cost evidenzia se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine. Comunque, l’utente potrà trasmettere l’atto alla cancelleria della Corte, anche se la decisione finale sul rispetto dei termini viene rimessa alla Corte.

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Le false aste immobiliari sul web

La guardia di finanza ha arrestato due persone e sequestrato 100mila euro

Dati falsi su fantomatiche aste immobiliari venivano utilizzati per truffare le persone. Poi, una volta incassata la caparra, sparivano. Per questo, lo scorso 1° dicembre, i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano assieme ai poliziotti del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni della Lombardia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere contro due indagati. I reati: truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e auto-riciclaggio.

Gli investimenti in criptovalute e la truffa delle false aste immobiliari

Erano due, gli autori di reiterate truffe perpetrate ai danni di ignari cittadini mediante false aste immobiliari e mobiliari. Secondo quanto comunicato dalla guardia di finanza in una nota, i due creavano domini web e indirizzi di posta elettronica fraudolenti, grazie ai quali attiravano le vittime. Queste ultime venivano poi richiamate in studi legali inesistenti, impiegando documentazione artefatta riportante i nominativi di magistrati effettivamente in servizio.

 

 

Allora, attivavano ed intestavano falsamente varie utenze telefoniche e aprivano conti correnti a nome di persone ignare presso banche on line nazionali ed estere. Quindi, conquistata la fiducia delle persone da truffare, i due si facevano consegnare le caparre per gli affari promessi (case o automobili) e sparivano. Infine, i proventi della truffa venivano dirottati verso conti correnti accesi presso una banca tedesca e intestati ad un noto exchanger in cripto valute statunitense. In questo modo, si integrava altresì il reato di auto-riciclaggio.

Ora, l’arresto -disposto dal gip Stefania Donadeo- è arrivato su delega della procura della Repubblica di Milano. Per altro, uno degli arrestati è anche destinatario di un decreto di sequestro preventivo su beni e disponibilità per un ammontare di 100mila euro. E, in effetti, per lui sono state necessarie alcune perquisizioni con l’ausilio dei finanzieri di Udine e Campobasso.

 

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Avvocatura-ha-bisogno-di-soluzioni-tecnologiche

Perché l’ avvocatura ha bisogno di soluzioni tecnologiche

Avvocati: la pandemia Covid ha dato il via alla crescita di bisogno tecnologico

Il settore legale ritiene che la trasformazione digitale e l’utilizzo della tecnologia siano fondamentali per ottenere risultati migliori. Infatti, il progresso informatico da luce a servizi di alto valore, che garantiscano maggiori produttività, efficienza e prestazioni. Questo è ciò che si legge nella ricerca ‘2021 Wolters Kluwer future ready lawyer survey: moving beyond the pandemic’.

La ricerca con le opinioni dell’avvocatura mondiale nei confronti delle soluzioni tecnologiche

Innanzitutto, specifichiamo che la sopracitata ricerca di Wolters Kluwer include le opinioni di 700 avvocati in 9 Paesi europei e negli Stati Uniti. Qui, si evince che la pandemia ha accelerato la digital transformation nel settore legale. Difatti, l’80% degli avvocati evidenzia un incremento del bisogno di soluzioni tecnologiche proprio in funzione della pandemia.

 

 

Da un lato, la pandemia continua a esercitare la sua pressione sul settore legale a livello internazionale; dall’altro, le attività agili che durante la crisi adottavano nuovi metodi di lavoro ne emergeranno più forti di prima.

Complessivamente, il 36% circa degli avvocati afferma che la propria attività è preparata a stare al passo con i trend. A tal proposito, i due principali trend che i professionisti legali ritengono avranno l’impatto maggiore nei prossimi tre anni sono:

  1. La crescente importanza della tecnologia legale(77%);
  2. Gestione di una maggiore quantità di informazionipiù complesse (77%).

Statistiche percentuali sui trend tecnologici e su cosa ne pensa l’avvocatura al riguardo

Tuttavia, solo il 33% degli avvocati dichiara che la propria attività è consona a gestire la crescente importanza della tecnologia legale. Inoltre, solo il 32% ritiene di essere molto preparato a gestire una maggiore quantità di informazioni più complesse.

A tal proposito, la crescita degli ‘alternative legal service’ (Alsp) si indica come la dinamica a maggiore crescita rispetto al 2020. Effettivamente, essa registra un aumento di 6 punti e si attesta a quota 74% nel 2021. Al secondo posto si posiziona la gestione di una maggiore quantità di informazioni più complesse, con un incremento di 5 punti a quota 77%.

Poi, notiamo che il 57% dei corporate legal office afferma di voler incrementare gli investimenti tecnologici, in crescita rispetto al 51% del 2020. Ora, i principali cambiamenti che i corporate legal office prevedono nei prossimi tre anni includono:

  • un maggiore utilizzo della tecnologia per migliorare la produttività;
  • una maggiore collaborazione e trasparenza tra studio legale e cliente;
  • maggiore attenzione all’innovazione;
  • più utilizzo di metodi di parcellazione alternativi.

Corporate legal office: investimenti tecnologici dove investire e sfide da affrontare

Alcune delle principali tecnologie in cui i corporate legal office intendono investire sono:

  • strumenti di collaborazione per la redazione/revisione di documenti e contratti;
  • creazione automatica di documenti e contratti;
  • gestione digitalizzata delle riunioni aziendali e delle attività di voto;
  • automazione della gestione dei flussi di lavoro e dei processi e gestione dei flussi di lavoro relativi a documenti e contratti.

Invece, per quanto riguarda le principali sfide che i corporate legal office devono affrontare sono:

  • automatizzare le attività di routine;
  • fare leva sulla tecnologia nei processi lavorativi;
  • ridurre/controllare i costi legali esterni;
  • gestire le crescenti richieste dirette all’ufficio legale aziendale.

Inoltre, l’82% dei corporate legal office ritiene importante che gli studi legali con cui collaborano facciano leva appieno sulla tecnologia. L’impatto atteso generato dalle tecnologie trasformazionali è cresciuto a tutti i livelli.

Big data e analisi predittiva rilevano l’incremento di investimenti tecnologici

Poi, il 75% dei corporate legal office i big data e l’analisi predittiva avranno un impatto sulle loro attività nei prossimi tre anni, in crescita rispetto al 67% nel 2020. Inoltre, meno di 1/3 dichiara di conoscere molto bene queste tecnologie. Per far fronte alla pressione dettata dal budget il 78% dei corporate legal office si attende un maggiore utilizzo di metodi di parcellazione alternativi.

In crescita rispetto al 2020 si rilevano:

  • Impiego delle risorse di terzi;
  • Occupazione di personale a contratto;
  • Uso di Alsp;
  • Impiego di personale che non esercita la professione legale;
  • Maggiore internalizzazione delle attività legali.

Di conseguenza, il 63% degli studi legali afferma di voler incrementare gli investimenti tecnologici, in aumento rispetto al 60% nel 2020. In futuro, la maggior parte degli studi legali si aspetta un cambiamento nel modo in cui offre i servizi.

I cambiamenti che l’avvocatura si aspetta rispetto alla crescita di soluzioni tecnologiche

Ora, vediamo quali sono i principali cambiamenti che gli studi legali prevedono di dover affrontare nei prossimi tre anni:

  • Una maggiore specializzazione dei servizi legali offerti;
  • Un maggiore utilizzo della tecnologia per migliorare la produttività;
  • Una maggiore attenzione verso l’innovazione;
  • Più collaborazione e trasparenza tra studi legali e clienti.

Inoltre, le principali tecnologie in cui gli studi legali intendono investire includono:

  • Firma elettronica;
  • Creazione automatica di documenti e contratti;
  • Strumenti di collaborazione per la redazione/revisione di documenti e contratti;
  • Gestione dei flussi di lavoro relativi a documenti e contratti;
  • Servizi cloud-based.

Crescita in tutti i campi per volontà di soluzioni tecnologiche, ma pochi sono veramente preparati

Oggigiorno, gli studi legali accelerano le iniziative volte a migliorare l’efficienza, la produttività e i servizi ai clienti. Infatti, il 74% dichiara di investire in nuove tecnologie per supportare le attività aziendali e il lavoro dei clienti. Invece, il 42% sta creando una funzione dedicata all’innovazione e un focus specifico. Infine, un altro 42% formalizza il processo di feedback dei clienti.

In conclusione, l’impatto generato dalle tecnologie trasformazionali risulta in crescita. Secondo il 69% degli studi legali aziendali i big data e l’analisi predittiva avranno un impatto sulle loro attività nei prossimi tre anni. Tuttavia, solo il 22% dichiara di conoscere molto bene queste tecnologie. In effetti, meno del 36% degli studi legali ritiene di essere preparato in:

  • tecnologie fondamentali;
  • orientamento al cliente;
  • aspetti organizzativi e relativi al personale di rilevanza per lo studio stesso.

 

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Stop al Telemarketing selvaggio: nuove tutele

Addio alle chiamate indesiderate grazie al nuovo decreto Capienze, basta iscriversi a registri d’opposizione

Al momento, il decreto Capienze è in esame alla Camera: tale legge, aiuterebbe a difendersi dal telemarketing selvaggio. Infatti, con la sua conversione in legge sarà possibile azzerare tutti i consensi alle chiamate anche nel caso delle chiamate automatizzate. Per farlo, basta iscriversi al registro pubblico delle opposizioni al telemarketing.

Come bloccare le chiamate dei call center aggressivi grazie al nuovo decreto Capienze

Le tutele contro il telemarketing selvaggio sono ora all’esame di Montecitorio. Queste, si evincono specialmente con l’art. 9, comma 8, introdotto dal Senato nel decreto legge 139/2021.

Legge 5/2018 anti telemarketing sull’iscrizione al registro delle opposizioni in attesa di regolamento

Il primo intervento normativo in questo senso era contenuto nell’art. 1 della legge 5/2018, ancora in attesa di regolamento. Qui, si stabilisce che l’iscrizione al registro delle opposizioni può eliminare tutti i consensi rilasciati agli operatori commerciali.

 

 

Tuttavia, in mancanza di un regolamento, se un utente si iscrive oggi al registro delle opposizioni continua ugualmente a ricevere le chiamate di telemarketing. Nello specifico, serve ancora una revoca a uno a uno di ognuno dei consensi.

Inoltre, la legge 5/2018 riguardava anche la possibilità di iscriversi al registro. Così, si potevano cancellare tutte le autorizzazioni rilasciate nel corso del tempo, ma solo riguardo le chiamate con un operatore. Invece, la nuova norma la estenderebbe anche quelle effettuate con un sistema automatizzato.

Stop alle telefonate promozionali, maggiori tutele col decreto Capienze anti telemarketing selvaggio

Dunque, il decreto Capienze intende estendere la cancellazione di tutte le telefonate promozionali. Ovvero, sia delle chiamate con un operatore fisico, che quelle inoltrate con risponditore automatico. Quindi, chi si iscrive al registro delle opposizioni potrà revocare subito ogni consenso a ricevere telefonate commerciali di ogni tipo.

Ora, si attende che il decreto sia convertito in legge. Tuttavia, anche in questo caso servirà poi il regolamento attuativo.

 

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Facebook, dilagano fake news sul Covid

Meta non riesce a fare controlli efficienti su dilagazione di notizie false riguardo la pandemia

Sembra che Facebook abbia difficoltà ad arginare la disinformazione sul fronte della lotta al Covid-19. In particolare, lo si rileva nei riguardi di fuorvianti indicazioni scientifiche che un importante gruppo anti-vaccino sta divulgando. Difatti, secondo uno studio di Isd Global, think tank attivo nel Regno Unito, fino a giugno 2021 non si sarebbe applicato alcun filtro contro i depistaggi nell’informazione.

Fb: tutela e sicurezza dell’utenza a causa di anti-vaccinisti e fake news

Quanto detto ha iniziato a verificarsi sin dal primo anno dell’emergenza sanitaria mondiale. Da quel momento, gli account associati alla World Doctors Alliance (Wda) iniziano a pubblicare le fake news. Si tratta di un gruppo anti-vaccino, cui membri pubblicano regolarmente notizie false in tema di Coronavirus. Inoltre, col tempo sono aumentati di popolarità.

 

 

Nonostante i loro post violino le norme di diffusione delle comunicazioni via Facebook, la pagina principale del gruppo viene rimossa dalla piattaforma solo nel luglio 2021. Poi, in una dichiarazione ad Abc News, Ben Decker (CEO di Memetica, società di consulenza e investigazioni digitali) afferma che la World Doctors Alliance è un collettivo di influencer pseudo-scientifici. Oltre ciò, alcuni dei quali sono voci di riferimento nel mondo dei movimenti negazionisti e complottisti.

Ora, Isd Global sostiene che Facebook non sia intervenuta con le proprie politiche di tutela e sicurezza dell’utenza. Nemmeno a livello elementare. Infatti, i membri della Wda avrebbero divulgato sulla piattaforma informazioni di tutti i tipi, come su:

  • L’inesistenza del virus;
  • La minimizzazione degli effetti della malattia;
  • L’affermazione che la pandemia è una cospirazione, una truffa, una bufala “perseguita da governi, autorità sanitarie e media”.

I controlli di notizie false anche su altre piattaforme social oltre a Facebook e su altre lingue

A questo punto, le investigazioni dei ricercatori di Isd Global prendono in considerazione l’attività della Wda anche su altre piattaforme. Quindi, indagano su YouTube, Twitter e TikTok: tuttavia, è su Facebook che c’è gran parte dei seguaci del gruppo anti-vaccino. Di conseguenza, è Facebook che fatica maggiormente ad arginare in molti casi la disinformazione.

Poi, lo studio esamina 189 articoli di verifica dei fatti che menzionano la Wda. Tra questi, 61 scritti in inglese, 26 in spagnolo e 13 in tedesco. Tuttavia, non ce n’erano affatto in rumeno, ungherese, svedese e italiano, nonostante ci fossero più di 5.528 post che menzionavano il Wda in quelle lingue. Dunque, il fact-checking della società di Meta in lingue diverse dall’inglese sarebbe in sostanza insufficiente e quasi inesistente.

A questo punto, l’autore del rapporto Aoife Gallagher, invita Facebook a investire più risorse umane nei suoi sforzi di verifica dei fatti. Inoltre, consiglia di migliorare i suoi metodi di rilevazione automatica. Ad esempio, l’Isd trova un video in inglese etichettato come contenente disinformazione. Tuttavia, lo stesso video tradotto in spagnolo non è stato altrettanto etichettato e, apparentemente, non è stato rilevato. Dunque, Gallagher afferma che “non si tratta di nuove regole, si tratta di far rispettare quelle che già hanno”.

La risposta di Facebook sui controlli alle notizie false a tema Covid-19 e vaccinazione

Ora, Facebook risponde prontamente. Infatti, l’azienda Meta spiega ad Abc News che lo studio della Isd esaminava solo un campione ristretto di 14 account:

“Questo piccolo campione non è in alcun modo rappresentativo delle centinaia di milioni di post che le persone hanno condiviso sui vaccini Covid-19 negli ultimi mesi su Facebook.

Dall’inizio della pandemia, il nostro obiettivo è stato quello di promuovere informazioni affidabili su Covid-19, intraprendere azioni più aggressive contro la disinformazione e incoraggiare le persone a vaccinarsi.

Finora, abbiamo collegato oltre due miliardi di persone ad autorevoli informazioni provenienti da esperti sanitari, rimosso 24 milioni di disinformazioni sul Covid ed etichettato più di 195 milioni di contenuti Covid valutati dai nostri partner per il fact-checking”.

 

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Srl da casa con notaio telematico

Gazzetta: decreto sulla costituzione telematica delle S.R.L. e sul sistema d’interconnessione tra registri

Si pubblica in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 284 del 29 novembre 2021. Esso tratta dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Grazie a questo nuovo provvedimento sarà possibile stipulare l’atto pubblico necessario alla costituzione della S.R.L in forma digitale. Vediamo più in dettaglio come funziona.

Costituzione della S.r.l. in forma digitale tramite videoconferenza e atto pubblico informatico

L’atto costitutivo della S.R.L e della S.R.L semplificata può avvenire con notaio telematico. Dunque, questo processo si rinnova grazie al nuovo d.l. della Gazzetta Ufficiale e possiede le seguenti specifiche:

  • Funziona per società con sede in Italia;
  • Per Srl con capitale rappresentato da conferimenti in denaro;
  • Dal notaio si può ricevere l’atto pubblico informatico, con la partecipazione delle parti o di alcune di esse in videoconferenza;
  • L’atto si riceve su una piattaforma informatica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato;
  • I versamenti in denaro per la formazione del capitale si effettuano con bonifico.

 

 

Piattaforma informatica per la costituzione della S.r.l.

Ora, tale piattaforma consente di:

  • accertare l’identità dei soggetti che partecipano alla stipula dell’atto;
  • verificare l’apposizione delle firme digitali e di quelle elettroniche semplificate da parte dei soggetti titolari;
  • accertare la validità dei certificati di firma e la percezione di quanto accade in sede di videoconferenza.

Effettivamente, la piattaforma utilizza sistemi d’identificazione elettronica con un elevato grado di garanzia. Infatti, questa permette il collegamento senza interruzioni delle parti in videochiamata. Inoltre, visualizza:

  • il documento;
  • la sottoscrizione dei firmatari;
  • conservazione dell’atto;
  • la sua tracciatura.

Oltre ciò, il Ministero dello Sviluppo economico può adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, schemi di atto pubblico informatico anche in lingua inglese. Quindi, questi si pubblicano anche sui siti delle Camere di Commercio, e si impiegano per la procedura di costituzione.

Costituzione società S.r.l. con notaio telematico: cosa cambia

Tuttavia, l’utilizzo degli schemi suddetti comporta delle restrizioni per quanto riguarda il compenso del notaio. Difatti, egli non potrà superare “quello previsto dalla Tabella C) Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto a metà”.

Come previsto dall’art. 26 comma 2 della legge n. 89/1913 il notaio può spostarsi per la stipula dell’atto costitutivo. Però, deve tenere conto del luogo in cui almeno una delle parti ha la sede legale o la residenza. Questo vale nei limiti della Regione in cui si trova il Comune in cui lo stesso pubblico ufficiale ha la propria sede (o del distretto della Corte d’Appello, se compreso in più regioni).

Dunque, il notaio riceve l’atto in ogni caso, se tutte le parti hanno la residenza al di fuori del territorio dello Stato. Però, al notaio si riconosce il potere d’interrompere la stipula dell’atto in video conferenza e di richiedere la presenza fisica delle parti. In particolare, quest’ultimo caso avviene se:

  • ci sono dei dubbi riguardo l’identità del richiedente;
  • rileva che non si rispettano le norme sulla capacità di agire e di rappresentare la società.

Infine, l’atto formato si pubblica nel registro delle imprese in modalità digitale.

Cos’è il Bris, il sistema d’interconnessione dei registri nella costituzione telematica delle S.r.l.

A questo punto, ricordiamo che il Bris (sistema d’interconnessione dei registri delle imprese come da normativa Europea), permette di compiere diverse operazioni. Tra queste ricordiamo:

  • la registrazione o la cancellazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno stato membro;
  • l’inoltro, su richiesta di un’autorità di uno stato membro, delle informazioni che attestino l’esistenza di cause d’ineleggibilità a carico degli amministratori di società di capitali con sede nel territorio dello Stato che ne richiede;
  • la consultazione dei dati relativi alle società di capitali;
  • lo scambio di informazioni tra i vari registri delle imprese;
  • la consultazione di atti e documenti relativi alle società di capitali e alle società diverse da quelle di capitali.

 

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Quando offendere su Fb non è reato

Secondo la Cassazione, i messaggi in chat possono originare condotte diffamanti o ingiuriose

Il punto è cercare di capire quando lo scambio di messaggi in chat configuri il reato di diffamazione e quando -invece- ingiuria. A spiegarlo è la Cassazione che, nella sentenza 44662/2021, delinea la differenza tra queste due condotte nel mondo virtuale. Nel farlo, gli Ermellini stabiliscono i princìpi ai quali il giudice del rinvio chiamato a decidere dopo l’annullamento della sentenza in appello dovrà attenersi.

Le offese in chat costituiscono ingiuria solo se la persona offesa è presente

Succede che Tizio pubblichi su una chat con la vittima e altri sulla bacheca di Facebook del M5S commenti volgari e offese. Poi, succede che in secondo grado venga confermata la condanna dell’imputato per diffamazione. Quindi, Tizio ricorre in Cassazione contro la decisione, sollevando i seguenti motivi:

  • Le prove raccolte non sarebbero sufficienti a dimostrare la pubblicazione dei messaggi diffamatori da parte sua (anche da quanto emerso dalla perizia del consulente della difesa);
  • La condotta non sarebbe diffamatoria ma ingiuriosa;
  • L’attenuante della provocazione (art. 599 c.p.) non sarebbe stata riconosciuta nonostante egli avesse agito in preda ad uno stato d’ira provocato dalla persona offesa.

A questo punto, la Cassazione ritiene il ricorso fondato, soprattutto per il secondo motivo sollevato. Dunque, la sentenza impugnata viene annullata e si rinvia ad altra sezione della Corte di Appello competente per un nuovo esame. Comunque, in merito agli altri motivi sollevati: il primo è inammissibile perché i messaggi sono riferibili, il terzo infondato perché generico.

 

 

Ora, vale la pena soffermarsi sul secondo motivo, quello ritenuto fondato perché trattasi di ingiuria e non di diffamazione. Per altro, la stessa Corte era già giunta ad una medesima conclusione anche nel caso precedente di un invio di e-mail a più destinatari, compreso il destinatario dell’offesa. E, in questo caso aveva anche precisato: “l’offesa diretta ad una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone”.

Allora, “resta fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso”. Nel caso in cui, invece, il destinatario delle offese non sia virtualmente presente alle offese, si tratta di diffamazione. Infine, nel caso della chat di fb, il primo compito del giudice del rinvio dovrà essere stabilire il concreto funzionamento della chat in questione. Lo scopo: scoprire se la persona offesa fosse o meno “presente” al momento dell’invio dei messaggi offensivi incriminati.

 

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Windows 11, le novità sulla barra applicazioni

Microsoft ascolta le critiche degli utenti: presto aggiornamento barra applicazioni di Windows 11

Se la coerenza stilistica ha da subito convinto i sostenitori del programma operativo Windows, lo stesso non si può dire in termini di usabilità. Infatti, diverse sono state le critiche e osservazioni mosse specialmente nei confronti della barra delle applicazioni. Prossimamente, ci sarà un aggiornamento per sistemare questo problema.

Presto aggiornamenti per la barra delle applicazioni del sistema operativo Windows 11

Indubbiamente, la barra delle applicazioni è fra gli strumenti più utilizzati dell’OS in assoluto. Con i prossimi aggiornamenti sarà ad esempio visibile nuovamente l’orologio e la data anche sugli schermi secondari. Ad oggi, questa funzionalità è garantita solo con tweak e applicazioni di terzi (ad esempio ElevenClock).

 

 

Comunque, Microsoft sta pensando di reintrodurre la feature. Si tratta di una novità attesa, anche se ci sono ancora ampi margini per migliorare. Infatti, si spera che Microsoft ascolti ulteriormente gli utenti, che chiedono tra le altre cose:

  • un menu contestuale più completo;
  • la possibilità di trascinare i file sulle app attraverso l’icona della barra delle applicazioni;
  • una capacità di personalizzazione maggiore.

Ognuna di queste funzioni era già presente su Windows 10, ma inspiegabilmente manca per la versione più moderna dell’OS di Microsoft.

Inoltre, Microsoft sta pensando anche di modificare il Menu Start. In che modo? con la possibilità di impostare diverse modalità di visualizzazione con più icone per le proprie preferenze oppure più elementi consigliati. Quindi, il menu diventerà più personalizzabile.

Tuttavia, anche in questo caso sempre più utenti preferiscono soluzioni di terze parti che già adesso offrono ulteriori margini di manovra.

Le novità della Build Insider 22509 di Windows 11 e il probabile addio alla barra delle applicazioni

Le novità si sanno dall’ultima Build Insider 22509 di Windows 11. In questo contesto, oltre all’aggiunta di alcune opzioni del Pannello di controllo nell’app Impostazioni si è illustrato altro. Ad esempio, di alcune opzioni di condivisione avanzate come:

  • il rilevamento della rete;
  • la condivisione di file e stampanti;
  • condivisione di cartelle pubbliche (inserite in una nuova pagina).

Inoltre, la nuova build presenta miglioramenti nelle pagine della sezione Stampanti e scanner e alcune parti del Pannello di controllo rimandano direttamente all’app Impostazioni. L’idea è quella che Microsoft voglia rimuovere definitivamente il Pannello di controllo a favore della più moderna app Impostazioni.

 

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