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Al via il processo costituzionale telematico

Dal 3 dicembre è attivo il processo costituzionale telematico con la piattaforma Sistema e-Cost

Col decreto del 28 ottobre 2021, Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021, si dà il via al Processo costituzionale interamente telematico. L’operazione funziona grazie al Sistema E-Cost, una piattaforma informatica online. Essa consente il deposito e lo scambio di atti relativi ai giudizi davanti alla Consulta ed è attiva dal 3 dicembre 2021.

Giudice e legittimità costituzionale dell’ordinanza trasmessa con un processo in rete

Innanzitutto, il processo costituzionale telematico prevede che l’ordinanza con cui il giudice solleva la questione di legittimità costituzionale, sia trasmessa in modalità telematica alla Corte. Oltre ad essa, sono trasmessi anche gli atti e la prova delle notificazioni e comunicazioni eseguite. Poi, il cancelliere iscriverà questa ordinanza nel registro generale informatico.

Ora, le parti si costituiscono in giudizio mediante deposito telematico, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in GU. Inoltre, quest’ultima ha come oggetto anche la procura speciale per il difensore, le deduzioni e le conclusioni. Nello stesso termine di 20 giorni possono intervenire in giudizio in modalità telematica anche:

  • Il Presidente del Consiglio dei ministri;
  • Presidente della giunta regionale;
  • Soggetti che sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto che si deduce in giudizio. Inoltre, questi soggetti possono depositare atti e documenti in modalità telematica e memorie fino al 20° giorno libero che precede l’udienza.

Visionare gli atti processuali e depositare opinioni grazie al nuovo processo costituzionale telematico

Successivamente, chiunque voglia prendere visione degli atti processuali deve depositare insieme all’atto di intervento un’istanza apposita. A quest’ultima si allega la richiesta di fissazione anticipata e separata per decidere solo su tale richiesta. A questo punto, dopo che il Presidente fissa l’udienza le parti possono depositare in modalità telematica brevi memorie sull’ammissibilità dell’intervento, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Invece, sempre entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in GU, le formazioni sociali senza scopo di lucro possono depositare con modalità telematica un’opinione scritta. Questa non può superare i 25.000 caratteri e deve essere inviata via PEC alla Cancelleria della Corte. Stesso discorso vale anche per i soggetti istituzionali con interessi collettivi o diffusi sulla questione di costituzionalità.

Infine, il decreto con cui si ammettono dette opinioni verrà pubblicato sul sito della Corte. Però, tali formazioni non sono parti del giudizio, per cui non possono avere copia degli atti e non possono prendere parte all’udienza.

Nominare giudici per l’istruzione e la relazione con la modalità del processo costituzionale telematico

Allora, quando il Presidente nomina uno o più giudici per l’istruzione e la relazione, il relatore può chiedere al Presidente di disporre l’acquisizione al giudizio di ulteriore documentazione con modalità telematica. A questo punto, si dispone se la questione può essere decisa in Camera di Consiglio o in pubblica udienza.

Almeno 10 giorni prima dell’udienza pubblica o della Camera di Consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici:

  • l’atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte;
  • tutti i successivi atti nelle modalità telematiche indicate dal decreto.

In seguito, si assumono delle prove con deposito dei relativi atti in modalità telematica. Chiusa l’istruttoria almeno 30 giorni prima della nuova udienza pubblica o in Camera di Consiglio il cancelliere lo comunica:

  • alle parti costituite;
  • a coloro che sono intervenuti.

Avviso in modalità telematica per interpellare e ascoltare gli esperti e successivo processo

Ora, se la Corte ritiene che si debbano ascoltare degli esperti, il cancelliere avverte le parti con modalità telematica. Inoltre, la Corte può disporre l’acquisizione da parte degli esperti di documenti o di una relazione scritta. Il deposito di tale documentazione è comunicato alle parti sempre in modalità telematica.

Poi, se il Presidente lo dispone o se qualcuno ne fa istanza, si procede alla discussione congiunta di due o più cause, riunite e decise insieme. In alternativa, il Presidente può rinviare una causa a una nuova udienza pubblica o a una nuova riunione in Camera di Consiglio. In questo caso, per la trattazione congiunta con altra causa connessa o che comporta la soluzione di questioni simili.

Successivamente, all’udienza di chiusura il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa. Invece, i difensori che di regola non sono più di due per parte, svolgono sinteticamente i motivi delle loro conclusioni. Qui, il Presidente dirige la discussione.

Infine, si passa a:

  • la relazione;
  • votazione delle questioni;
  • redazione della sentenza da parte del relatore, che sottoscrive la sentenza con il Presidente.

Legittimità costituzionale, ricorso in via telematica con gli atti

Anche in questo caso, il ricorso si deposita con modalità telematica in cancelleria con:

  • gli atti;
  • i documenti;
  • la prova delle notificazioni.

Inoltre, le Regioni depositano anche la procura speciale al difensore. Infatti, il deposito avviene in modalità telematica anche quando le questioni riguardano le leggi regionali.

Infine, la parte resistente si costituisce in giudizio in modalità telematica entro e non oltre 30 dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, con atto che deve contenere:

  • controdeduzioni;
  • conclusioni
  • indicazione dell’indirizzo di posta elettronica valido.

Le stesse regole valgono anche per il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Infatti, il deposito del ricorso avviene in modalità telematica.

La parte resistente deve costituirsi in modalità telematica entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dall’ultima notificazione. Qui, il deposito con modalità telematica di un atto contiene le controdeduzioni e le conclusioni. Il ricorso, l’atto di costituzione e l’atto di intervento indicano l’indirizzo di posta elettronica valido come stabilito dal decreto.

Come funziona il sistema E-Cost per gli avvocati col nuovo processo costituzionale telematico

L’intero processo telematico ruota attorno al Sistema e-Cost, la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti. Ovviamente, entrambi in modalità telematica e riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

L’accesso alla piattaforma avviene con le credenziali di accesso, ovvero username e password. Queste credenziali vengono rilasciate dopo la profilazione dalla cancelleria della Corte o dello SPID.

Inoltre, l’accesso a e-Cost è consentito solo a:

  • avvocati del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato;
  • autorità giurisdizionali;
  • ai soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.

Ecco le tre regole principali di carattere tecnico sul processo costituzionale telematico

Per concludere la nostra carrellata illustrativa di questo nuovo processo costituzionale digitale, ecco alcune regole dal carattere più tecnico. Di seguito, un elenco delle regole più importanti da rispettare per beneficiare dei vantaggi che è in grado di offrire il processo costituzionale telematico:

  • La procura speciale alle liti si evince con l’ex art. 83 c.p.c., sulla procura alle liti. Inoltre, il conferimento dell’incarico al difensore si rinvia alle Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico;
  • Gli atti di costituzione e di intervento, le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria;
  • Il sistema e-Cost segnala anomalie relative al deposito telematico degli atti, così come il perfezionamento degli stessi. Inoltre, il sistema e-Cost evidenzia se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine. Comunque, l’utente potrà trasmettere l’atto alla cancelleria della Corte, anche se la decisione finale sul rispetto dei termini viene rimessa alla Corte.

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