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Le notifiche telematiche della Pubblica Amministrazione

Tutto sul Registro PP.AA e sull’ IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)

L’articolo 3 bis della L.53/94  prevede che l’avvocato possa procedere alla notifica in proprio tramite posta elettronica certificata. Questo, però, a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti da pubblichi elenchi. Inoltre, lo stesso articolo prevede che anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente risulti da pubblichi elenchi.

Ora, quali sono i pubblichi elenchi previsti dalla legge attraverso cui l’avvocato può verificare -prima di procedere alla notifica in proprio- se l’indirizzo PEC del destinatario è effettivamente presente?

I Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni: Domicilio Digitale, INIPEC, ReGIndE, PP. AA e IPA

La legge del 17 dicembre 2021, n.221 , vigente dal 15 dicembre 2013, determina che ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, per pubblici elenchi s’intendono quelli previsti dagli articoli:

– 4 e 16, comma 12 del decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179;

– 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n.185;

– 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

– il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

 

 

In questo quadro si evince che, ad oggi, i pubblici elenchi sono:

  1. Il Domicilio digitale del cittadino: non ancora istituito (presumibilmente, includerà tutti gli indirizzi PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione. Tali indirizzi dovrebbero altresì essere inseriti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente -ANPR- e resi disponibili per la consultazione);
  2. Registro delle Imprese: consultabile liberamente cliccando qui
  3. Indice Nazionale della Posta elettronica certificata (INIPEC): consultabile liberamente cliccando qui
  4. ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della Giustizia. In esso: i dati identificativi e l’indirizzo PEC di: soggetti appartenenti ad un ente pubblico; professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o appartenenti ad un ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia. Non è liberamente consultabile (necessario token crittografico). Se in possesso di token, lo si può consultare sia tramite funzionalità disponibili nei punti di accesso (PDA) privati sia cliccando qui 
  5. Registro PP.AA: Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12- consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Si prevede che tale elenco venga completato entro il 30 novembre 2014 (come stabilito da art.47 n.1 decreto legge n.90 del 2014).
    Si tratta di un registro non liberamente consultabile. Infatti, per farlo è necessaria l’identificazione “forte”, quale: token crittografico contenente un certificato di autenticazione (es.: smart card, chiavetta USB…) o spid.
    L’elenco è consultabile tramite l’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
  6. IPA- Indice Pubbliche Amministrazioni: Tornato valido dal 17 luglio 2020 per le notifiche PEC L.53/94.
    Ad una condizione: nel registro PP.AA, situato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, non deve risultare presente l’indirizzo PEC della pubblica amministrazione (art.28 DL.76/2020).

Dunque, come deve procedere l’avvocato che debba utilizzare IPA?

 Egli deve seguire tre step fondamentali:

  • Cercare l’indirizzo PEC dalla PA nel registro PP.AA. presente nel PST;
  • Se (ed è molto probabile) la PEC della PA non è presente in quel registro, si può utilizzare quella presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
  • Nella relata di notifica, indicare che l’indirizzo PEC della PA è stato estratto da IPA perché non presente nel registro PP.AA –ex art. 28 DL. 76/2020).

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