cassa integrazione proroga

Prorogata la cassa integrazione per Covid-19

Il decreto fiscale stabilisce proroga alla cassa integrazione fino a gennaio 2021

Lo scorso 22 ottobre è entrato in vigore il “Decreto Fiscale” DL. 146/2021, il quale stabilisce alcune importanti proroghe. Tra tutte, l’integrazione salariale, che mira a fornire copertura alle aziende fino alla fine dello stato di emergenza. A ciò, si aggiunge il divieto di licenziamento: quest’ultimo, cassa integrazione in deroga e cassa integrazione ordinaria sono quindi riconosciuti fino al 31/12/2021.

Decreto fiscale 2022: CIGD, FIS e CIGO fino alla fine del 2021

Il DL. 146/2021, all’art. 11 comma 1, statuisce la possibilità per le aziende interessate di richiedere la cassa integrazione in deroga (CIGD). In particolare, si tratta di ulteriori 13 settimane di trattamento di integrazione salariale nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021. Parimenti, le medesime 13 settimane di cassa integrazione sono riconosciute ai datori di lavoro che hanno già beneficiato delle 28 settimane previste dal Decreto Sostegni.

 

 

Anche riguardo le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), è l’art. 11, comma 2 DL. 146/2021, a dare indicazioni fondamentali. Qui, si statuisce, per i lavoratori delle aziende tessili e di confezione abbigliamento, la possibilità di richiedere altre 9 settimane di trattamento di integrazione salariale per il periodo 1° ottobre- 31 dicembre 2021. Ora, sia nel caso della CIGD che nel caso della CIGO, non è dovuto alcun contributo addizionale.

Infine, si ricorda alle aziende che l’INPS con il messaggio n.3556 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di scegliere se, per la trasmissione dei dati mensili per il pagamento diretto dei trattamenti di cassa integrazione, utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”. Ciò vale per le richieste di pagamento diretto relative a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 oppure presentate successivamente, però aventi per oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022.

Concludiamo con una precisazione: tali domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’INPS -a pena decadenza- entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

 

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