18 Settembre 2026 - Cassazione civile

Un avvocato va in Cassazione per una “D” maiuscola e perde: la tessera sanitaria non è un documento d’identità

La Prima sezione civile respinge il ricorso di un legale che chiedeva un risarcimento per il proprio cognome scritto con il "De" in maiuscolo sulla tessera sanitaria: per i giudici è un dettaglio "meramente ortografico"

Un legale ha portato fino in Cassazione una controversia nata da un dettaglio grafico: la propria tessera sanitaria, ricevuta nel 2021, riportava il cognome “DE FRANCESCO” con la particella nobiliare in maiuscolo, invece che in minuscolo come risulta all’anagrafe. Convinto che l’errore ledesse il proprio diritto al nome, aveva chiesto un risarcimento del danno.

La Prima sezione civile della Corte, con l’ordinanza n. 25434/2026, ha respinto integralmente il ricorso. Per i giudici la tessera sanitaria “non costituisce un documento identificativo”, ma è uno strumento tecnico per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La differenza tra maiuscolo e minuscolo, spiega la Corte, è un fatto “meramente ortografico” che non intacca in alcun modo l’identità della persona.

La sentenza richiama inoltre la normativa europea sulla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che impone lo standard tutto maiuscolo per garantire uniformità e leggibilità del documento in tutti gli Stati membri. Consentire eccezioni personalizzate, avvertono i giudici, comprometterebbe la funzionalità del sistema e l’accesso ai servizi sanitari per l’intera collettività.

La Corte non nega la rilevanza costituzionale del diritto al nome, ma ne circoscrive la tutela: le variazioni puramente grafiche su documenti privi di valenza identificativa non rientrano nel perimetro della protezione risarcitoria.

Per gli avvocati la pronuncia offre un criterio applicativo utile in materia di responsabilità civile da lesione dei diritti della personalità: non ogni discrepanza grafica tra atti e anagrafe integra un danno risarcibile, ed è necessario distinguere tra documenti identificativi in senso proprio e strumenti meramente funzionali. Un principio invocabile per contenere contenziosi analoghi legati a refertazioni anagrafiche, tessere e certificazioni della pubblica amministrazione.

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