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Presunzione di innocenza: passo avanti o bavaglio alla libertà d’informazione?

La presunzione d’innocenza viene introdotta con la direttiva (UE) 2016/343 che gli stati membri sono chiamati a recepire.

Il Governo italiano già lo scorso agosto ha presentato uno schema di decreto legislativo, da poco passato al vaglio delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato lasciando dietro di sé uno strascico di polemiche.

PRESUNZIONE D’INNOCENZA, COSA DICE LA DIRETIVA EUROPEA

Due sono gli aspetti più interessanti della direttiva europea:

– alle autorità pubbliche viene imposto di non riferirsi all’indagato/imputato con il termine “colpevole” fino a che tale colpevolezza non sia definitivamente provata; ciò è particolarmente vero in caso di dichiarazioni pubbliche rese dalle autorità pubbliche;

– alla Procura è consentito condividere con la stampa informazioni sui procedimenti penali solo se strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini, in caso di interesse pubblico o se il Procuratore (o un delegato) può confrontarsi con la stampa esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa.

PROCESSI SHOW E LIBERTÀ D’INFORMAZIONE

La regolamentazione dei rapporti tra autorità inquirente e organi di stampa ha generato le polemiche più aspre.

L’Associazione Nazionale Magistrati la definisce un’«ingessatura eccessiva» che può persino ledere il diritto a una corretta informazione. 
Gli avvocati penalisti la ritengono un «passo avanti» pur rimanendo scettici sull’efficacia.
Per alcuni giornalisti si tratta di un bavaglio alla libertà d’informazione, mentre per altri è un ottimo modo per contrastare i processi show e la gogna mediatica.

LE PERPLESSITÀ

Lo scorso 20 ottobre le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno dato il via libera allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla presunzione d’innocenza. Ecco i punti più nebulosi.

– l’art. 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di definire pubblicamente “colpevole” l’indagato, ma non specifica chi siano queste autorità pubbliche. Dentro questa definizione potrebbero finire soggetti di ogni tipo;

– l’art. 3 prevede che la decisione d’indire una conferenza stampa in casi di «particolare rilevanza pubblica» sarà presa dal Procuratore della Repubblica «con atto motivato in ordine alle specifiche esigenze di ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». Ciò significa che a decidere quali siano questi casi di «particolare rilevanza pubblica» o le «ragioni di pubblico interesse» sarà la stessa autorità che conduce le indagini, ossia la Procura. C’è dunque una sovrapposizione tra controllore, controllato e inquirente;

– l’art. 4 specifica che nei provvedimenti diversi da quelli volti a chiarire la responsabilità penale di un soggetto (per esempio quelli cautelari), l’indagato/imputato non può essere definito “colpevole” fino a un’eventuale sentenza definitiva. 
«In caso di violazione della norma, nella fase di indagine preliminare a decidere dovrebbe essere lo stesso gip che ha disposto, con il provvedimento censurato, le misure cautelari» [fonte: Il Dubbio]. Si prevede dunque che un magistrato possa rettificare se stesso.

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