autenticazione a due fattori

Autenticazione a due fattori per la sicurezza degli account digitali

L’autenticazione a due fattori è attualmente considerata il metodo più sicuro per proteggere i propri account digitali.

La sicurezza informatica delle nostre identità digitali passa soprattutto per le password, che devono essere forti, cioè complesse, e sempre diverse per ogni account (Qui trovi alcuni consigli per creare password efficaci).

Ma anche password forti possono essere scoperte o rubate in un qualche data breach. Per scoprire se qualche nostro account è finito tra le mani degli hacker basta andare sul sito Have I been pwned? e controllare la propria email o il numero di telefono.

Per aumentare i livelli di sicurezza è meglio scegliere forme di “strong authentication” o autenticazione a due o più fattori.

COME FUNZIONA L’AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI

Come spiega Giorgio Sbaraglia, consulente aziendale Cyber Security e membro del Comitato Scientifico CLUSIT, i metodi di autenticazione si poggiano su tre fattori:

  1.  Conoscenza: ci viene chiesta una “cosa che sappiamo”, come una password o un PIN;
  2. Possesso: dobbiamo usare una “cosa che abbiamo”, come lo smartphone o un token di sicurezza;
  3. Inerenza: dobbiamo condividere un dato biometrico, come l’impronta digitale o il timbro della voce.

L’autenticazione con la sola password è un’autenticazione a un fattore.

Come dice il nome stesso, l’autenticazione a due fattori (2FA o MFA, multi-factor authentication), chiede due elementi, per esempio Conoscenza e Possesso, o due password. Funziona inserendo nome utente e password (primo fattore), per poi digitare un codice numerico di sicurezza che, generalmente, viene fornito tramite smartphone o token fisico, oppure inserire un dato biometrico.

Ovviamente, esiste anche l’autenticazione a tre fattori. Un esempio è lo SPID di livello 3.

LA FORZA DELL’AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI

La sicurezza garantita da questo tipo di autenticazione deriva proprio da questo secondo step.
Il codice di sicurezza è generato in modo casuale e ha un durata limita (circa 30 secondi): anche se fosse intercettato da un cybercriminale, la sua validità è talmente breve da non permettere un reale sfruttamento. Mentre il dato biometrico, come l’impronta digitale, non può essere rubato facilmente.

COME ATTIVARE L’AUTENTICAZIONE 2FA

L’autenticazione a due fattori è obbligatoria per i servizi bancari, mentre è facoltativa per molti altri, come quelli di Google, Amazon, Apple, PayPal, Dropbox, e social come Facebook, LinkedIn o Twitter.

Per attivarla, basta andare nelle impostazioni di sicurezza del servizio e trovare la funzione apposita. A quel punto viene chiesto di specificare il modo si vuole ricevere il codice di sicurezza (uno dei metodi più diffuso è l’SMS, ma esistono anche i soft token che sfruttano i QRcode) o il dato biometrico da condividere. Basterà poi seguire le poche successive istruzioni per avere la certezza di proteggere al meglio i propri account.

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Chiavette USB in azienda? Meglio non usarle

esame-avvocato-2022

Concorso notaio: solo con Green Pass

Concorso notarile 2021: l’accesso agli esami è possibile solo con la Certificazione Verde Covid

Il sito del Ministero della Giustizia ha pubblicato il bando del prossimo Concorso notarile da 400 posti. In tale avviso sono riportate le modalità di svolgimento delle prove scritte per gli aspiranti notai. Esse si svolgeranno alla Fiera di Roma previa dimostrazione di possesso del Green Pass.

Il concorso per aspiranti notai: bando di concorso, green pass, esclusione dalle prove

Inizialmente, le modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso notarile da 300 posti sono state diffuse dal sito del Ministero della Giustizia. Tuttavia, in un secondo momento, il bando è stato modificato e i posti sono aumentati: 400, come riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 10 dicembre 2019. Il concorso è bandito dal decreto dirigenziale del 3 dicembre 2019, 4^ serie speciale – concorsi ed esami.

 

 

Da notare che i candidati potranno accedere all’area concorsuale solo se muniti di Green Pass. E solo e solamente per la prima prova scritta, i partecipanti dovranno:

  • Esibire il referto di un test antigenico, rapido o molecolare (non antecedente a 48 ore);
  • Indossare dispositivi di protezione individuale (mascherine).

Questi ultimi, verranno forniti dall’amministrazione i giorni delle prove scritte.

Inoltre, l’avviso riporta alcuni dei casi per i quali varrà l’esclusione dalle prove, in merito alla mancata osservazione delle regole di sicurezza. In particolare, l’esclusione avviene:

  • Quando un candidato non indossa la mascherina protettiva secondo quanto indicato nell’art. 1 del decreto in causa;
  • La mancata esibizione del Green Pass e del referto del test antigenico o molecolare di cui art. 2;
  • Quando viene meno la consegna dell’autodichiarazione, come da art. 3, dove si indica la positività delle proprie condizioni.

Le disposizioni di esclusione saranno impiegate dal presidente della commissione esaminatrice.

 

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Responsabile o titolare del trattamento servicematica

Responsabile o titolare del trattamento? Tutta questione di potere

La Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sulla definizione del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali.

IL CASO

Un rivenditore intesta undici schede telefoniche a cinque ignari cittadini, in totale opposizione alle disposizioni della società telefonica relative all’obbligo di identificare dell’assegnatario di un’utenza e di informare sul trattamento dei dati personali.

L’indagine della Guardia di Finanza porta il Garante della Privacy a sanzionare il rivenditore con una multa da 40.000 euro.

Il rivenditore però si oppone, sostenendo, tra le varie, di essere il responsabile e non il titolare del trattamento dei dati personali.

Il Tribunale ritiene invece che sia anche titolare. La decisione parte da un precedente provvedimento del Garante, relativo all’attivazione di un sevizio telefonico a un defunto.

Il rivenditore ricorre allora in Cassazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E POTERE DECISIONALE

Con l’ordinanza 21234 del 23 luglio 2021, la Cassazione ribadisce che ciò che qualifica il titolare del trattamento dei dati personali è il potere decisionale:

«in caso di preposizione di un soggetto al trattamento dei dati su incarico del titolare, è necessario che l’effettivo trattamento dei dati da parte del preposto si svolga nell’osservanza delle istruzioni impartite dal titolare, con la conseguenza che, ove non vi sia tale osservanza, il responsabile potrà essere riconosciuto come effettivo titolare, responsabile in concreto del trattamento, in ragione dell’autonomia decisionale e gestionale manifestata nell’aver disatteso le disposizioni impartite dal titolare».

Nel caso in questione, il rivenditore – di base solo responsabile del trattamento – ha dimostrato autonomia decisionale attivando le undici schede senza seguire le istruzioni ricevute dalla società telefonica – titolare del trattamento – a proposito degli obblighi da rispettare.

Pertanto, il rivenditore va considerato titolare del trattamento dei dati personali degli utenti, con tutto ciò che ne consegue.

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avvocati e pa no incompatibilità

Avvocati e praticanti PA: nessuna incompatibilità

Per il Pnrr, avvocati e praticanti assunti nella PA non perdono Albo e Cassa

Il decreto attuativo del Pnrr, presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, all’art. 27 prevede il “Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR”. Ora, per questi incarichi di collaborazione, il suddetto articolo va a realizzare apposita modifica al decreto legge n.80/2021. Il fine? Incentivare le assunzioni delle migliori professionalità legali per l’attuazione del PNRR.

Avvocati assunti nella PA per il PNRR: cancellata ogni incompatibilità

Il decreto legge n.80 del 9 giugno 2021 contiene le “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza […]”. Tuttavia, il decreto attuativo del PNRR -non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale- all’art.27 prevede una modifica parziale proprio del dl.n.80. Nello specifico, all’art.27 viene aggiunto il comma 7 bis, che modificherebbe l’articolo 1 del suddetto dl.n.80.

 

 

Qui, la volontà è di modificare la procedura che vede l’obbligo da parte di professionisti assunti anche a tempo determinato di cancellarsi dagli albi, collegi o ordini professionali d’appartenenza. Non solo: per detti professionisti, la nuova disposizione prevede anche la possibilità di conservare l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori. Infine: vi è l’esclusione dell’onere a carico del professionista di ricongiungere i periodi di lavoro prestati per il PNRR se egli sceglie di non mantenere l’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza.

Da notare che la norma appena esaminata contrasta nettamente con quanto stabilito dalla Riforma Forense nella “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (legge 247/2012). Infatti, all’art. 18, lettera d) del testo sull’incompatibilità dell’esercizio della professione forense si prevede il contrasto tra quest’ultima e qualsiasi altra attività di lavoro subordinato. Incompatibilità che riguarda senza compromessi anche le prestazioni lavorative svolte con orario di tempo limitato.

Assunzioni professionisti legali nella PA per il PNRR: Nessuna sospensione dall’esercizio della professione

Perciò, la rivoluzione dell’art.27, attuativo del PNRR, è costituita della possibilità di svolgere compatibilmente l’esercizio della professione forense ed una prestazione lavorativa nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Ciò, rimanendo entro l’ambito specifico dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza.

Non si trio in ballo alcuna questione di incompatibilità dunque, ma non si da neppure la minima indicazione sulle eventuali sospensioni dall’esercizio dell’attività professionale. Questo perché mancano i riferimenti all’art.20 della Riforma Forense, quello che prevede la sospensione dall’attività professionale in due casi esclusivi. Cioè, quando:

  • è l’avvocato a richiederlo;
  • parallelamente alla sua carica, il legale ricopre cariche importanti quali quella del Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Presidente di Giunta Regionale, delle Regioni autonome di Trento e Bolzano, Membro della Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della magistratura, Presidente di Provincia con più di un milione di abitanti o Sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti.

Va detto che tale sospensione può comunque essere richiesta in seguito, se nell’attuare il PNRR l’avocato dipendente della Pubblica Amministrazione riscontri particolari incompatibilità. Oppure, nel caso in cui -come prevede l’art-24 del Codice di deontologia Forense – emergano condizioni in grado di determinarne il minimo conflitto d’interessi.

 

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presunzione d'innocenza servicematica

Presunzione di innocenza: passo avanti o bavaglio alla libertà d’informazione?

La presunzione d’innocenza viene introdotta con la direttiva (UE) 2016/343 che gli stati membri sono chiamati a recepire.

Il Governo italiano già lo scorso agosto ha presentato uno schema di decreto legislativo, da poco passato al vaglio delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato lasciando dietro di sé uno strascico di polemiche.

PRESUNZIONE D’INNOCENZA, COSA DICE LA DIRETIVA EUROPEA

Due sono gli aspetti più interessanti della direttiva europea:

– alle autorità pubbliche viene imposto di non riferirsi all’indagato/imputato con il termine “colpevole” fino a che tale colpevolezza non sia definitivamente provata; ciò è particolarmente vero in caso di dichiarazioni pubbliche rese dalle autorità pubbliche;

– alla Procura è consentito condividere con la stampa informazioni sui procedimenti penali solo se strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini, in caso di interesse pubblico o se il Procuratore (o un delegato) può confrontarsi con la stampa esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa.

PROCESSI SHOW E LIBERTÀ D’INFORMAZIONE

La regolamentazione dei rapporti tra autorità inquirente e organi di stampa ha generato le polemiche più aspre.

L’Associazione Nazionale Magistrati la definisce un’«ingessatura eccessiva» che può persino ledere il diritto a una corretta informazione. 
Gli avvocati penalisti la ritengono un «passo avanti» pur rimanendo scettici sull’efficacia.
Per alcuni giornalisti si tratta di un bavaglio alla libertà d’informazione, mentre per altri è un ottimo modo per contrastare i processi show e la gogna mediatica.

LE PERPLESSITÀ

Lo scorso 20 ottobre le Commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno dato il via libera allo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla presunzione d’innocenza. Ecco i punti più nebulosi.

– l’art. 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di definire pubblicamente “colpevole” l’indagato, ma non specifica chi siano queste autorità pubbliche. Dentro questa definizione potrebbero finire soggetti di ogni tipo;

– l’art. 3 prevede che la decisione d’indire una conferenza stampa in casi di «particolare rilevanza pubblica» sarà presa dal Procuratore della Repubblica «con atto motivato in ordine alle specifiche esigenze di ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». Ciò significa che a decidere quali siano questi casi di «particolare rilevanza pubblica» o le «ragioni di pubblico interesse» sarà la stessa autorità che conduce le indagini, ossia la Procura. C’è dunque una sovrapposizione tra controllore, controllato e inquirente;

– l’art. 4 specifica che nei provvedimenti diversi da quelli volti a chiarire la responsabilità penale di un soggetto (per esempio quelli cautelari), l’indagato/imputato non può essere definito “colpevole” fino a un’eventuale sentenza definitiva. 
«In caso di violazione della norma, nella fase di indagine preliminare a decidere dovrebbe essere lo stesso gip che ha disposto, con il provvedimento censurato, le misure cautelari» [fonte: Il Dubbio]. Si prevede dunque che un magistrato possa rettificare se stesso.

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Presunzione di innocenza e cronaca giudiziaria. Il parere di Violante

DDL su Lauree abilitanti alla professione

Lauree abilitanti alla professione

DDL su Lauree abilitanti alla professione

Lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni: il sì del Senato al nuovo DDL

Dopo l’approvazione della Camera, il Senato ha dato il sì definitivo al nuovo DDL sulle lauree abilitanti alla professione. Con questa legge si prevede l’abilitazione a determinate professioni con il solo conseguimento della laurea. Vediamo insieme le specifiche del disegno di legge e a quali indirizzi di laurea si riferisce.

Quali sono le lauree abilitanti presenti nel testo del nuovo DDL n.2305

La discussione sul DDL in questione è iniziata lo scorso 21 giugno e ha ricevuto l’approvazione della Camera. Tale DDL n. 2751-A contiene le “disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, ovvero indica quali titoli di studio danno l’abilitazione professionale. Successivamente, lo scorso 28 ottobre, il DDL viene approvato anche dal Senato, divenendo DDL n. 2305.

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domande di selezione al tirocinio

Iniziano i tirocini ANAS per avvocati

In partenza i tirocini professionali presso ANAS, 20 posizioni aperte per gli avvocati

ANAS S.p.a. apre diverse posizioni per effettuare un tirocinio professionale presso la loro sede. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 26 novembre, data non prorogabile. Per accedere alla selezione, i candidati devono possedere alcuni requisiti di idoneità; vediamo assieme quali.

Tirocini professionali per avvocati presso ANAS S.p.a: l’informativa e i requisiti

Sul sito dell’Anas è possibile presentare la domanda per la formazione di una lista idonei in vista dell’ammissione al tirocinio professionale. La ricerca dei futuri professionisti si svolge nel pieno rispetto della legge ai sensi dell’art. 41 della L. n. 247/2012. Le posizioni ricercate su tutto il territorio nazionale sono in totale 20.

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esonero vaccino covid

Esonero vaccinale e green pass

Come e quando si ottiene il certificato di differimento e di esonero vaccinale?

La normativa vigente in tema di pandemia da Covid-19, impone (D.L. 1° aprile 2021 n.44 convertito in legge n. 76/21 art.4) l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Quindi, da disposizioni del Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre vige l’obbligo di Green Pass anche per i lavoratori pubblici e privati nel luogo di lavoro. Tuttavia, il medico di medicina generale può esonerare o differire la vaccinazione: vediamo insieme quando, perché e come ciò può avvenire.

Certificato di differimento e di esonero vaccinale: quando, perché e come ottenerlo

Dallo scorso 15 ottobre, il green pass è obbligatorio non più soltanto per il personale sanitario ma anche per i lavoratori che si rechino al proprio posto di lavoro. Tuttavia, in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che pongano in “accertato” pericolo la salute dell’interessato, si può richiederne il differimento o l’esonero. Tali condizioni di pericolo devono essere accertate concretamente, per mezzo di evidenze scientifiche (non meramente ipotizzate).

 

 

Quando fare richiesta di omissione o differimento vaccinale?

Il periodo in cui la vaccinazione può essere omessa o differita arriva fino al 31 dicembre 2021.

Comunque, vale la pena sottolineare che la tale previsione di scadenza omogenea al 31 dicembre appare del tutto vana. In effetti, essa tenta di appiattire differenze in realtà completamente inconciliabili, quali quelle del differimento ed esonero.

Ora: chi è il differito? un soggetto solo temporaneamente non vaccinabile, che deve verificare l’esistenza ed il perdurare delle sue condizioni di esonero. Nella fattispecie, è un soggetto sottoposto a determinate condizioni di salute o terapie temporanee e momentaneamente incompatibili con la vaccinazione. Ne consegue che quella del differito è una condizione passeggera e risolvibile, risolta la quale si può procedere con il vaccino.

Quindi, una persona dovrebbe essere differita dal vaccino perché:

  • paziente affetto da SARS-CoV-2 negli ultimi tre mesi e paziente con malattia di COVID-19 curato con anticorpi monoclonali (sempre negli ultimi tre mesi); il loro green pass è valido per 6 mesi
  • soggetto in quarantena o in attesa del risultato del tampone; ricevono il vaccino alla fine della quarantena o all’esito negativo del tampone;
  • Paziente con malattia acuta severa non differibile (es – evento cardiovascolare acuto, epatite acuta, nefrite acuta, stato settico o grave infezione di qualunque organo/tessuto, condizione chirurgica maggiore, …); questi ricevono il vaccino al termine del percorso diagnostico e terapeutico.

Chi è invece l’esonerato? Un soggetto con conclamata, seria ed immutabile patologia, tale per cui sarà per sempre incompatibile con la vaccinazione.

Un soggetto dovrebbe dunque richiedere l’esonero vaccinale perché allergico agli stessi componenti vaccinali, precisamente:

  • il polietilene-glicole-2000 PEG contenuto nel vaccino Comirnaty- (Pfizer-Biontech);
  • il metossipolietilene-glicole-2000 (PEG2000 DMG) (I PEG sono un gruppo di allergeni noti che comunemente si trovano in farmaci, prodotti per la casa e cosmetici);
  • la trometamina (componente di mezzi di contrasto radiografico e di alcuni farmaci somministrabili per via orale e parenterale) contenuta nel vaccino Spikevax (Moderna);
  • il polisorbato contenuto nei vaccini COVID-19 a vettore virale Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). lI polisorbato 80 è una sostanza ampiamente utilizzata nel settore farmaceutico e alimentare ed è presente in molti farmaci inclusi vaccini e preparazioni di anticorpi monoclonali;
  • PEG e polisorbato sono strutturalmente correlati e può verificarsi ipersensibilità cross-reattiva tra questi composti;
  • soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria;
  • soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare con Vaxzevria o Janssen.
Le donne in gravidanza sono esonerate dal vaccino anti-sars covid-19?

La società scrive che la vaccinazione anti COVID-19 non è controindicata in gravidanza. Tuttavia, di recente si sono aperte diverse inchieste e diffuse teorie scientifiche su gravi effetti collaterali di questo vaccino in gravidanza. Perciò, la società precisa che: “qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione”.

Come ottenere l’esonero vaccinale

L’esonero vaccinale può essere richiesto al proprio medico di base o allo specialista che abbia personalmente in cura il soggetto in questione. Il principio è che si tratti di un medico appartenente al SSN, munito di timbro SSN e che certifichi su carta intestata dell’azienda o dell’ente ospedaliero esclusivamente pubblico.

Le certificazioni devono contenere:

  • nome, cognome e data di nascita del soggetto in questione;
  • dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
  • data di fine validità della certificazione (“certificazione valida fino al _________”);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Non va riportata la diagnosi: il motivo dell’esonero rimane coperto dal segreto professionale tra interessato e medico certificatore.

Che cosa significa essere esonerato dall’obbligo vaccinale

Il certificato di esonero non rappresenta soltanto il nulla osta per non essere vaccinati, ma costituisce altresì il lasciapassare ai servizi. Quindi, è una sorta di sostituzione al vaccino, un green pass che contiene, implicitamente la non obbligatorietà alla vaccinazione. Di qui, il fatto che non vanno formati due certificati (uno di esonero ed uno di green pass) ma uno solo, comprensivo -appunto- di esonero e di diritto di muoversi liberamente.

Infine, considerando l’esonero una condizione patologica conclamata ed immutabile, non è chiaro il motivo per cui il legislatore abbia voluto fissarci una scadenza. Questo, a meno che il tentativo non sia di rendere affannoso e gravoso lo stato di non vaccinato.

A sostegno di questa ipotesi il fatto che, così come il governo ce lo propina, dal punto di vista giuridico non ci sono gli elementi a supporto costituzionale per sostenere l’uso del green pass. Proprio in questo quadro si inseriscono la richiesta di referendum e la decisione, presa da alcuni avvocati, di ricorrere contro tale obbligo vaccinale.

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messaggi commerciali su linkedin Servicematica

Garante Privacy: i messaggi commerciali su LinkedIn non sono permessi

Vi è mai capitato di ricevere messaggi commerciali non autorizzati su LinkedIn? Promozioni, offerte o altro provenienti da contatti che vogliono solo pubblicizzare i loro servizi?
Se la risposta è sì e trovate la pratica fastidiosa, sappiate che già nel 2013 il Garante aveva pubblicato delle linee guida contro lo spam via social network. Le regole sono tuttora valide, ma troppo spesso vengono ancora eluse.

E infatti il Garante si è espresso nuovamente in materia di recente, sanzionando una piccola agenzia immobiliare rea di aver contattato tramite LinkedIn una utente, senza alcuna conoscenza pregressa né tantomeno avere il consenso all’invio di messaggi commerciali.

MESSAGGI COMMERCIALI SU LINKEDIN, IL CASO

Il messaggio inviato dall’agenzia riguardava l’offerta di specifici servizi riferiti a un immobile di proprietà della signora contattata. L’agenzia era riuscita a scovarla usando dati ricavati dal registro del catasto.

La signora si è allora rivolta al Garante e quest’ultimo, dopo svariati solleciti, ha raccolto le motivazioni dell’agenzia immobiliare, che riportiamo di seguito:

– l’esistenza del profilo LinkedIn della signora comportava l’autorizzazione a essere contattata da altri utenti;
– l’agenzia immobiliare riteneva di avere il diritto di contattare la signora tramite il servizio di messaggistica di LinkedIn, dopo aver verificato che fosse proprio lei la proprietaria dell’immobile;
– il profilo social della signora sarebbe stato impostato per essere in grado di ricevere messaggi da qualunque altro utente di LinkedIn;
– la conversazione tra le parti è avvenuta in modalità riservata one-to-one tra la signora e l’incaricato dell’agenzia.

L’OPINIONE DEL GARANTE

Il Garante ha rigettato tali giustificazioni.
Infatti:

– l’iscrizione di un utente a un social network sottosta alle condizioni di contratto della piattaforma, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati degli iscritti. Nel caso in oggetto, il Garante afferma che LinkedIn

«ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali, per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative»

e non quella di

«inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi anche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa»;

– il contatto a scopo commerciale non era lecito, nonostante il profilo dell’utente fosse disponibile a ricevere qualunque messaggio:

«non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno alla ricezione di contatti da parte di altri utenti del network perché ciò che conta è la finalità – in questo caso promozionale – per cui il messaggio è inviato»;

– che il messaggio fosse privato non ha rilevanza, se non nel valutare il tipo di violazione (se il messaggio fosse stato pubblico e visibile da terzi, la gravità sarebbe stata maggiore);

– se la verifica della titolarità di un immobile è consentita per legge, non si può dire altrettanto dell’utilizzo di quel dato per l’invio di messaggi promozionali.
Si ricorda che, per quanto riguarda la liceità del trattamento dei dati personali, il riferimento normativo principale è l’art. 6 del GDPR.

AMMONIMENTO E SANZIONE

Nel quantificare la sanzione legata all’illecito, il Garante ha tenuto conto di vari aspetti legati alla società, come l’assenza di precedenti o il suo essere una “microimpresa”. Pertanto, ha comminato solo un ammonimento, senza alcuna sanzione pecuniaria.

La società è stata però punita con una sanzione pecuniaria di 5000€ per il suo comportamento non collaborativo. L’agenzia immobiliare ha infatti tardato a fornire le informazioni richieste ripetutamente dal Garante, che ha dovuto così ricorrere alla notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza:

«il reiterato mancato riscontro ha comportato un appesantimento dell’attività istruttoria con la conseguente dilatazione dei tempi di definizione del procedimento e con aggravio di costi connessi alla necessità di inviare i militari della Guardia di Finanza per la notifica dell’atto. […] Non ha giustificato in alcun modo il proprio silenzio limitandosi a scusarsi per il ritardo solo dopo aver ricevuto la notifica dell’atto da parte della Guardia di Finanza e senza tuttavia fornire alcuna motivazione in merito alle mancate risposte».

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La scadenza per l’invio delle domande per l’esonero contributivo dei professionisti è vicina

Il prossimo martedì 2 novembre scade il termine per la presentazione delle domande dei professionisti alle casse previdenziali. A questo proposito, come già spiegato (vedi “Cassa Forense: Esonero parziale dei contributi previdenziali“), per la categoria legale, Cassa Forense chiarisce alcuni punti fondamentali. In più, il Ministero del Lavoro rilascia una nota ulteriore con le ultime e definitive precisazioni.

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