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Numero di telefono del dipendente, telefono aziendale e questioni di privacy

Il numero di telefono rientra tra i dati considerati personali. Un lavoratore è obbligato a comunicarlo al proprio datore?

COS’È UN DATO PERSONALE

I dati personali sono tutte quelle informazioni che permettono di identificare, in maniera diretta o indiretta, una persona fisica. Sono dati che possono rivelarne l’identità (fisica, biometrica, razziale, sessuale, politica, sociale, ecc.).

Il diritto alla privacy tutela questi dati, stabilendo che il loro utilizzo, comunicazione o divulgazione non può avvenire in assenza del consenso da parte del possessore.
Se ciò dovesse capitare, chi ha commesso l’illecito è passibile di sanzioni amministrative, civili e anche penali.

Il numero di telefono, fisso o mobile, è un dato personale perché permette di risalire al suo intestatario. Ogni numero di telefono è infatti abbinato in modo univoco a un soggetto.

NUMERO DI TELEFONO DEL DIPENDENTE, TUTTO DIPENDE DAL RUOLO

Diciamo subito che non esiste alcuna legge che imponga al lavoratore di comunicare al datore il proprio numero di telefono, fisso o mobile che sia. Ma il contratto collettivo nazionale di riferimento e dal regolamento interno all’azienda potrebbero richiederlo.

A fare la differenza è il ruolo del dipendente.
In particolare, vi sono 3 categorie di dipendenti sulle quali potrebbe ricadere l’obbligo di comunicare il numero di telefono:

lavoratori con obbligo di reperibilità: in caso di necessità il lavoratore deve essere raggiungibile velocemente e facilmente;

la rete commerciale: gli agenti tendono a passare la maggior parte del loro tempo dai clienti, quindi fuori dagli uffici;

dirigenti: l’azienda potrebbe aver bisogno di contattare i dirigenti impegnati in viaggi per lavoro.

In tutti questi casi l’azienda potrebbe però fornire al lavoratore uno smartphone (e un numero di telefono) aziendale, svincolandolo dal dover comunicare il proprio numero personale.

PRIVACY IN CASO DI TELEFONO AZIENDALE

Dotare il lavoratore di un telefono aziendale apre però ulteriori scenari in termini di tutela della privacy.

Ancora nel 2018 il Garante ha espresso parere positivo alla verifica preliminare di un sistema per il controllo dei consumi telefonici aziendali proposto da una multinazionale.

L’azienda aveva l’obiettivo di ridurre i costi e rilevare anomalie nei consumi dei telefoni concessi ai dipendenti. Per farlo, aveva bisogno di alcune informazioni relative alle chiamate in uscita dei dipendenti. Questo però significava controllare le chiamate effettuate dai dipendenti e venire a conoscenza dei numeri di telefono in uscita e in entrata.

il Garante ha dunque prescritto:
– il trattamento di tali informazioni solo se necessarie, pertinenti e non eccedenti,
– il mascheramento delle ultime quattro cifre dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita presenti nel registro chiamate del telefono aziendale,
–  l’anonimizzazione e la cifratura dei dati memorizzati,
– tempi di conservazione dei dati di massimo 6 mesi,
divieto da parte dell’azienda di usare i dati relativi a eventuali “consumi anomali“ a fini disciplinari.

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