la prescrizione per i debiti contributivi (2)

La prescrizione per i debiti contributivi

La prescrizione quinquennale deve ritenersi applicabile anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale

Tribunale di Foggia: il caso di prescrizione quinquennale per i debiti contributivi

Dopo 8 anni arriva a Foggia l’articolata pronuncia dell’Ill.ma Giudice dott.ssa Aquilina Picciocchi su un caso di debiti contributivi. Infatti, nel 2013 l’oggi Agenzia Entrate e Riscossione iscrisse ipoteca sull’immobile di un contribuente. La debitoria era molto elevata, pari ad €180.000,00. Ora, vediamo insieme come si è sviluppata la vicenda.

La vicenda sui contributi e le contestazioni all’atto di opposizione

Come anticipato, otto anni fa inizia questa vicenda che vede coinvolti l’ex Equitalia, ipoteche su immobili e un alto debito da saldare. In pratica, arrivarono una serie di cartelle al contribuente, che però non ha mai pagato. Tuttavia, all’epoca le abitazioni dei contribuenti erano pignorabili anche dallo Stato e non solo dalle banche: questo è il perno su cui ha fatto leva l’opposizione.

 

 

L’opposizione è stata sin da subito molto elaborata: non riguardava solo la nullità dell’iscrizione ipotecaria ma entrava anche nel merito della pretesa creditoria. Effettivamente, si rilevò che la prescrizione di molte cartelle era dovuta perché le notifiche giunsero oltre il termine di decadenza. Inoltre, si contestò appunto l’inesistenza dell’iscrizione ipotecaria perché molte cartelle non erano state regolarmente notificate.

Dunque, si avviò la prima fase dinanzi al Tribunale Ordinario per l’opposizione agli atti esecutivi. Qui, la causa inizialmente unita venne poi gestita dalla Commissione Tributaria e dal Tribunale del Lavoro per i crediti rispettivamente di natura tributaria e previdenziale. Inoltre, tra le nullità era stata evidenziata anche la prescrizione delle pretese erariali.

La sentenza del Giudice sul caso della prescrizione dei debiti contributivi

La sentenza emessa dal Giudice (Cass. n. 8061 del 2007) fa notare che del detto caso si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto. Esso, sia che sia originario o sopravvenutototale o parziale, rispetto al titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Inoltre, tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione.

Invece, l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni (ex art. 617 cpc.). Tuttavia, per la scrivente i termini per proporre opposizione decorrono dal termine utile in cui il contribuente ha avuto reale conoscenza dell’atto. Difatti, il contribuente dovrebbe aver avuto modo di contestare la cartella nel termine perentorio previsto per legge.

A tal proposito, la Giudice conferma nella sentenza che il termine decorre “dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo”. Di conseguenza, “l’opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell’atto precedente, fa decorrere il termine per l’impugnazione di quest’ultimo”.

I diritti del debitore rispetto a cartella esattoriale e mancata notifica

Dunque, è evidente che se non v’è stata notifica della cartella esattoriale, il destinatario non si può sottrarre al rimedio previsto dalla legge. Infatti, la garanzia deve essere recuperata nei confronti del primo atto: momento in cui il contribuente è in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa. Così prosegue la sentenza del giudice:

Il difetto dell’atto presupposto, quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell’atto susseguente per invalidità derivata e causa pretendi dell’eventuale difesa nel merito della pretesa impositiva, deve essere dedotto dal ricorrente nell’atto introduttivo del processo a pena di inammissibilità, risultando altrimenti elusa la perentorietà dei termini di impugnazione.

La sentenza si collega a ciò che è stabilito nell’art.24 Dlgs 46/99. Qui, si evince che: se non avviene opposizione alla cartella esattoriale o all’avviso nel termine dei 40 giorni avverrà la cristallizzazione dei crediti dell’INPS. Però, è altrettanto un diritto del debitore far valere in giudizio, nella forma dell’art. 615 cpc i fatti estintivi del diritto.

Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali

Ora, il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali rimane tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale priva d’opposizione? O, in questo caso, il termine si estende alla forma decennale? A tal proposito, la Cassazione si è espressa con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016 nel rispetto del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Qui, si evince che il credito contributivo è irretrattabile senza che si determini anche l’effetto della conversione del termine di prescrizione breve. Questo, è scritto nell’ art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995. Invece, per quanto riguarda il termine ordinario ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Invece, dato che la cartella ha natura di atto amministrativo risulta priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Stessa cosa vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento. Questa sostituzione è avvenuta per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto, come da legge n. 122 del 2010.

Riscossione dei crediti degli enti previdenziali

Si noti come il sopracitato art. 2953 cod. civ. si applichi a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali. Questi sono crediti relativi a:

  • entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie;
  • crediti delle Regioni;
  • delle province;
  • dei comuni;
  • degli Enti Locali;
  • delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.

Di conseguenza, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sua scadenza corrisponde unicamente al termine concesso al debitore per proporre l’opposizione. Inoltre, non viene consentita l’opposizione all’art. 2953 cod. civ., fuorché in presenza di un titolo giudiziale definitivo. Dunque, la prescrizione quinquennale deve ritenersi applicabile anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale.

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