cassa forense smart working

Cassa forense rende operativo il coworking

Roma, Napoli, Milano: il coworking di cassa forense è attivo fino a settembre 2022

Offrire una postazione di lavoro attrezzata all’interno di uno spazio condiviso anche per poche ore al giorno, o occasionalmente. E’ questa la volontà di Cassa Forense: implementare l’iniziativa di Coworking alla luce del successo della sua prima iniziativa pilota. Per far ciò, già da questo ottobre si riparte da Roma, poi si prosegue con Napoli e infine con Milano.

Il nuovo progetto di coworking di Cassa Forense

Lo scorso anno Cassa Forense metteva a disposizione, in via gratuita per i propri iscritti, spazi di lavoro in coworking e sale riunioni. L’iniziativa aveva luogo a Roma, nei pressi dei Tribunali, in via Attilio Regolo, in via Boezio e all’Eur in Piazza Marconi. Il periodo in cui gli iscritti potevano usufruire di questa possibilità era quello compreso tra il 14 settembre 2020 ed il 13 settembre 2021.

 

 

Ora, l’idea di Cassa Forense è di rinnovare il medesimo progetto di coworking dell’anno passato. Infatti, si vuol consentire l’utilizzo gratuito di sale riunioni e/o spazi lavoro a tutti gli avvocati e praticanti iscritti all’Istituto. Perciò, il progetto prevede una prima fase, in cui gli spazi saranno aperti a Roma, ed una seconda fase in cui l’offerta si estenderà anche a Milano e Napoli.

Roma viene ripetuta sia in considerazione del numero degli iscritti, oltre 24.000, che della presenza nella Capitale di Magistrature Superiori. Il riferimento è alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore Acque Pubbliche e Corte Costituzionale. In effetti, il primo obiettivo è di garantire spazi in città che vedono sul loro territorio un forte passaggio di avvocati provenienti anche da altri Fori, i quali possono effettivamente trarre gran beneficio dalla presenza di questi nuovi spazi.

 

LEGGI ANCHE:

Avvocati under 35: bando prestiti Cassa Forense

Cassa forense: tutte le scadenze 2021

Triste primato per l’Italia: seconda in EU per numero di cyber attacchi

Triste primato per l’Italia: seconda in EU per numero di cyber attacchi

Ottobre è il mese della sicurezza informatica e Check Point Research (CPR), che si occupa di ricerche legate alla cyber security, ha condiviso la classifica dei paesi EU più colpiti da attacchi.

L’Italia si colloca sul gradino centrale del podio, sotto la Spagna.
E se ciò non fosse già abbastanza preoccupante, bisogna anche aggiungere che le ricerche si basano sui cyber attacchi denunciati. Molti sono quelli di cui non si ha notizia, quindi la situazione è più grave di quel che sembra.

La CPR ha riportato che, nel corso del 2021, a livello mondiale, gli attacchi informatici verso le aziende sono cresciuti del 40% a settimana rispetto al 2020.

La modalità di cyber attacco più diffusa è il ransomware.

I settori più colpiti sono:
istruzione/ricerca (+ 60% rispetto al 2020),
pubblica amministrazione/ esercito (+ 40%),
sanità (+ 55%).

Questi settori hanno subito una fortissima digitalizzazione durante la pandemia, senza necessariamente avere la struttura e le competenze necessarie ad affrontare tutti i rischi connessi. Le falle hanno attirato i cyber criminali, che sanno approfittare bene di qualsiasi carenza tecnica o umana.

Stefano Zanero, professore associato di Computer Security al Politecnico di Milano, spiega così la situazione:

«Il volume dei cyber attacchi è in forte crescita, a causa dell’aumentare dell’interesse a colpire organizzazioni e a causa del crescente utilizzo dell’IT: prima venivano colpiti i singoli, ora sono nel mirino, soprattutto dei ransomware, le organizzazioni e la pubblica amministrazione. […]

Man mano che la digitalizzazione fa passi avanti in Industria 4.0 e nella trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, i cyber attacchi aumentano. 
Nella PA, arretrata sul fronte sicurezza, c’è poi l’elemento della grande visibilità: un cyber attacco blocca tutto, magari fermando una campagna vaccinale di massa, e guadagna le prime pagine.»

LA SITUAZIONE IN ITALIA

L’Italia ha registrato un aumento dei cyber attacchi dal 2020 al 2021 pari al 36%. Ogni settimana si contano circa 903 casi.

Anche qui, come nel resto del mondo, la forma più frequente è il ransomware.

COSA FARE PER PROTEGGERSI

Ogni azienda è un caso a sé, ma certamente ci sono alcune buone pratiche che possono ridurre i rischi e che sono facilmente applicabili:
aggiornare sempre i sistemi operativi e le app,
aggiornare antivirus e anti-malware,
– dotarsi di un firewall,
cambiare regolarmente le password scegliendone di efficaci (qui alcune istruzioni su come creare password efficaci),
– eseguire i backup,
– investire in formazione del personale.

Vuoi aggiornare l’informatica del tuo studio o della tua azienda? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Rischi sicurezza in Google Chrome: l’azienda invita gli utenti ad aggiornare il browser il prima possibile

Qual è il valore giuridico delle FAQ?

esame avvocati 2022

Esame avvocati 2022: tutte le regole

Per l’esame di abilitazione alla professione forense confermati doppio orale e Green Pass

Vale anche per il 2022 la regola secondo la quale l’esame di abilitazione alla professione di avvocato si svolge solo oralmente. Infatti, come stabilito dal Decreto Riaperture promosso dal Governo, vengono replicate le medesime modalità applicate nel 2021. Dunque, rispetto alla modalità tradizionale, precedente all’emergenza Covid, vi è anche l’obbligo di esibire il Green Pass per sostenere l’orale in presenza.

Esame di abilitazione alla professione di avvocato: green pass obbligatorio

Il punto centrale è il comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri in merito all’approvazione del Decreto Capienze in vigore dallo scorso 11 ottobre. In effetti, esso informa sull’estensione, anche per quest’anno, delle regole vigenti nel 2021 in merito all’esame di stato per l’esercizio della professione forense. In più, in esso si trova la specifica della necessaria obbligatorietà dell’esibizione della propria certificazione verde da parte dei candidati.

 

 

Nello specifico: “Si estendono al 2022 per l’esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l’accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass”. Perciò, anche per il 2022, l’esame si articola in due prove orali, previa esibizione del Green Pass. Dunque, possono sostenere l’esame solo i candidati che hanno ricevuto somministrazione del vaccino anti-Covid o che hanno fatto tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Esame di avvocato: come si svolge l’orale e tempo a disposizione

L’esame orale per l’esercizio della professione forense si svolge in due sessioni distinte. La prima ha una durata di sessanta minuti e si basa sull’esame di un caso specifico e sulla successiva discussione della soluzione proposta dal candidato. La seconda, invece, consiste nella risoluzione di brevi questioni inerenti a cinque materie preventivamente scelte. Qui, il tempo a disposizione sarebbe compreso tra i 45 ed i 60 minuti.

 

LEGGI ANCHE:

Esame avvocato, la proposta per continuare con le modalità straordinarie

[AGGIORNATO 22 APRILE] L’impatto del Coronavirus sull’esame per diventare avvocato e la pratica forense

bonus-under-35-cassa-forense

Avvocati under 35: bando prestiti Cassa Forense

Bando iscritti under 35, domande fino al 30 ottobre

Fino al prossimo 30 ottobre c’è tempo per accedere al bando di Cassa forense per servizio di prestiti agli iscritti under 35. Nello specifico, si tratta di una possibilità di finanziamenti con tassi di interesse pari a zero per i beneficiari. La condizione indispensabile per l’ottenimento di tale prestito di Cassa è quella di avere un reddito professionale inferiore a 10.000,00 euro.

Finanziamenti a tasso zero per avvocati under 35, domande entro il 30 ottobre

Sei un giovane avvocato under 35 iscritto a Cassa Forense? Ebbene, hai tempo fino al prossimo 30 ottobre per accedere al bando di Cassa per il servizio di prestito agevolato. In realtà, l’opportunità è di poter beneficiare di un prestito privato del 100% degli interessi passivi e degli aspetti legati alla garanzia per l’accesso a tale credito.

 

 

Tuttavia, l’accesso al finanziamento si rivolge ai giovani professionisti aventi reddito professionale inferiore ad euro 10.000,00. Inoltre, per beneficiare di tale prestito, i giovani avvocati devono essere iscritti alla Cassa da almeno due anni e non devono aver già beneficiato dell’agevolazione negli anni 2017, 2018, 2019, 2020. Infatti, lo scopo è di dare la possibilità a chi non ha compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda di accedere al mercato del credito nei primi anni di esercizio della sua attività professionale.

In merito alla quota, il prestito messo a disposizione può variare da un minimo di 5.000 euro, ad un massimo di 15.000euro. La durata può essere di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, con estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza il pagamento di alcuna penale aggiuntiva. Infine, la richiesta di prestito può essere inviata solo con apposita procedura on line dall’apposita area personale del sito internet della Cassa.

 

LEGGI ANCHE:

Bonus pubblicità 2021: cos’è e come ottenerlo

Cassa forense: nuova causale f24

decreto capienza trattamento dati garante privacy servicematica

Decreto Capienza e trattamento dati personali: Garante della Privacy scavalcato

Nel Decreto Capienza in vigore dal 9 ottobre 2021 si legge che:

Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica (…) è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico o dall’organismo di diritto pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato”.

Oltre a rafforzare la spinta all’uso del Green Pass, questo decreto scavalca dunque il Garante della Privacy, che non potrà più svolgere controlli preventivi e al quale vengono concessi solo 30 giorni per dare pareri preventivi.

Oltre a ciò, il decreto apre la strada all’uso incrociato da parte della PA di diverse banche dati, utilissimo per la lotta all’evasione fiscale.

DECRETO CAPIENZA ESAGERATO?

In un comunicato, Palazzo Chigi ha spiegato che queste misure sono “in coerenza con il quadro europeo” e che consistono in “alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico”.

Modifiche in materia di privacy sono contemplate dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), che all’art. 6.3 indica che agli stati è concesso di fissare regole proprie sui trattamenti, quando questi sono necessari ad adempiere a obblighi legali, svolgere compiti di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri.
Il Regolamento impone però dei limiti: le modifiche devono perseguire un obiettivo di interesse pubblico e devono essere ad esso proporzionate.

COSA È CAMBIATO

Sebbene la situazione precedente fosse restrittiva e impedisse una costruttiva circolazione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, il Decreto Capienza sembra andare all’estremo opposto.

L’avv. Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, spiega così la situazione:

«Ora sembra essere stato introdotto un “liberi tutti” per le comunicazioni di dati personali comuni tra soggetti pubblici e per la loro diffusione all’esterno, nei limiti dell’adempimento di compiti di pubblico interesse o dell’esercizio di pubblici poteri.
Prima, cioè, per legittimare la comunicazione o la diffusione di dati personali comuni, non sensibili o giudiziari, da parte di soggetti pubblici (e assimilati) serviva una norma di legge o di regolamento previsto da legge, o in alternativa un’istanza al Garante con 45 giorni di tempo per ottenere un rigetto o per maturare il silenzio-assenso. In questo istante, post Decreto Capienze, no. Per capirci, potremmo perfino tornare alla pubblicazione sul web dei redditi degli italiani, a certe condizioni.»

Anche casi come quelli dell’App Io o del Green Pass, per le quali il Garante ha chiesto correzioni a favore di una maggiore tutela dei dati personali, oggi non sarebbero più possibili.

Il decreto abroga poi anche il comma 5 dell’art. 132 Codice Privacy, che prevedeva che il trattamento e la conservazione di dati personali derivanti dai tabulati telefonici, raccolti per l’accertamento e la repressione di reati, fosse svolto nel rispetto delle tutele indicate dal Garante Privacy.

I contenuti del decreto preoccupano molti esperti della privacy. L’avv. Luca Bolognini ritiene opportuno fare delle correzioni con la conversione in legge per permettere la comunicazione di dati tra soggetti pubblici senza l’autorizzazione del Garante e o ulteriori basi normative di legge o di regolamento solo in casi specifici e critici per il PNRR.

Vuoi rendere il tuo studio o la tua azienda in regola con il GDPR? Scopri la i servizi Privacy di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

GDPR e trattamento dati personali: privacy by default e privacy by design

Riforma fiscale 2021: tutte le novità

 

Avvocati, “Super Green Pass”: le novità

La Certificazione Verde super illustrata dal CNF per avvocati e studi, obbligatoria dal 15 Ottobre

Come da decreto-legge 21/09/2021 n.226 della Gazzetta Ufficiale, dal 15 ottobre è obbligatorio il green pass per lavoro. Ogni dipendente, stagista o volontario, pubblico o privato, deve essere in possesso del certificato verde per accedere al luogo di lavoro. Identica situazione anche nel mondo dell’Avvocatura: da qui, la necessità del Consiglio Nazionale Forense di elaborare e diffondere la “Scheda di lettura” del D.L. 127/ 2021.

Articolo completo su Secondolegge.it

 


LEGGI ANCHE

persone alla scrivanie

Foglieni (AIGA): disciplinare fenomeno avvocati monocommittenti in Legge professionale

Alla luce della Sentenza n. 28274/2024 pronunciata dalla Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con la quale viene confermata la natura autonoma del rapporto degli avvocati monocommittenti,…

rapporto istat trasformazione digitale

Rapporto ISTAT: luci e ombre sulla trasformazione digitale delle aziende italiane

Il Rapporto ISTAT 2021 fotografa un paese alle prese con i molteplici effetti della pandemia sulla società, la vita quotidiana e l’economia. Per quanto riguarda…

Camere civili, nasce la Fondazione UNCC ETS per la formazione e la specializzazione della professione forense

L’Unione Nazionale Camere Civili si rafforza con un centro scientifico e culturale dedicato alla professione

lo-smartphone-ti-ascolta

Lo smartphone ti ascolta? Al via l’indagine del garante

Basta pronunciare alcune parole per vedersene comparire la pubblicità sul cellulare

I microfoni sempre accesi del tuo smartphone possono carpire informazioni importanti circa i tuoi gusti. In particolare, tali informazioni potrebbero poi essere rivendute a società per specifiche proposte commerciali. Per questo motivo, anche alla luce di quanto emerso da un famoso servizio televisivo, il Garante della privacy avvia ora la sua indagine.

I microfoni accesi dello smartphone acquisiscono informazioni: il garante indaga assieme al nucleo frodi

Succede che un servizio televisivo e diversi utenti segnalino come basti pronunciare alcune parole in merito ai loro gusti, viaggi, progetti per vedersi comparire sul cellulare le relative pubblicità. Succede quindi che il Garante della privacy, venuto a conoscenza di tale realtà, avvii la propria indagine. L’interrogativo intorno al quale ruota l’intera faccenda è: davvero gli smartphone ci ascoltano? E, se sì, come?

 

 

Le “spie” sarebbero alcune app intenzionalmente scaricate sui nostri cellulari, sicuramente per altri fini. Tuttavia, alcune di esse, nelle autorizzazioni di accesso al momento del download, richiedono anche l’utilizzo del microfono. Una volta accettate tali condizioni, senza pensarci troppo e senza specifiche informazioni sull’uso che verrà fatto dei propri dati, il gioco è fatto.

Ed è proprio su questo uso illecito dei dati che il Garante della privacy avvia la propria indagine. L’istruttoria, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, prevede l’esame di una serie di app tra le più scaricate. Seguirà l’accertamento sull’informativa resa agli utenti: dev’essere chiara e trasparente ed il consenso acquisito correttamente.

Infine, va ricordato che questa nuova attività del Garante si affianca a quella, già avviata, di semplificazione delle informative. Ora, il fine è di arrivare ad utilizzare simboli e immagini per guidare utenti e consumatori alla realizzazione di scelte libere e -soprattutto- consapevoli.

 

LEGGI ANCHE:

GDPR e trattamento dati personali: privacy by default e privacy by design

Relazione 2020 del Garante della Privacy. Al centro, la tutela dei dati personali

Smart working con o senza green pass?

Smart working con o senza green pass?

Come è facilmente intuibile, se si lavora in smart working non è necessario avere il green pass. Non avere il green pass non significa però accedere automaticamente allo smart working.

PERCHÈ NON SERVE IL GREEN PASS SE SI È IN SMART WORKING

Il buon senso di capire che il green pass è del tutto inutile quando si lavora da casa è confermato dalla L. 87/2021.

Il decreto:
– impone il green pass in azienda ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, intesi come i luoghi veri e propri dove si opera;
– spiega che l’obiettivo della misura è prevenire la diffusione del COVID, eventualità che non sussiste nel momento in cui il dipendente non si trova nel luogo di lavoro.

Altra conferma viene dall’art. 26 del D.L. 18/2020 e dal Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020, in cui si contempla l’ipotesi che un lavoratore positivo al COVID e sottoposto a quarantena possa svolgere le proprie mansioni in smart working.

Infine, come si potrebbe mai procedere al controllo del green pass da remoto?

PERCHÈ LO SMART WORKING NON È UN DIRITTO IN MANCANZA DI GREEN PASS

La consequenzialità tra assenza di green pass e smart working è particolarmente vera per i dipendenti della PA.
Il Ministro Renato Brunetta, ha spiegato che:

«Lo smart working, non potrà essere un’alternativa al lavoro in presenza per chi non ha il Certificato verde».

Nella bozza delle linee guida in preparazione per la riapertura degli uffici pubblici si legge che il dipendente sprovvisto di green pass dal 15 ottobre non è «adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza». E ancora:  «non è consentito in alcun modo – in quanto elusivo dell’obbligo di Green Pass – individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile dal mancato possesso della certificazione».

Nel settore privato, invece, il datore di lavoro può decidere liberamente se concedere o meno lo smart working ai dipendenti privi di green pass, a cui però viene chiesto di esibirlo qualora dovessero recarsi in sede.

Molto più nebulosa è la posizione dei lavoratori autonomi e delle ditte individuali, come consulenti o idraulici, e delle collaboratrici domestiche e delle badanti.

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più

——–

LEGGI ANCHE:

Stop allo smart working per i lavoratori pubblici

Il ritorno dell’indennità da quarantena

Riforma fiscale 2021-tutte le novità

Riforma fiscale 2021: tutte le novità

Il Consiglio dei Ministri approva la bozza della delega per la riforma fiscale

La bozza della delega per la riforma fiscale redatta quest’estate dalle Commissioni di Camera e Senato è ora approvata. Il testo in questione, composto da 10 articoli, si pone l’obiettivo di ridurre le micro tasse e semplificare il sistema di tassazione. Quindi, la volontà è di contrastare evasione ed elusione fiscale pur mantenendone la progressività.

Riforma fiscale: meno tasse sulla classe media, interventi sul catasto, Iva, Irpef e Ires

“la legge è una legge delega e quindi è una legge generale che poi andrà riempita da contenuti con un ulteriore momento di confronto.” Con queste parole il premier Mario Draghi introduce gli interventi che l’Esecutivo intende mettere in atto con la nuova riforma fiscale. In effetti, il Governo ha a disposizione 18 mesi di tempo per i decreti che daranno attuazione alle disposizioni della delega.

 

 

Nello specifico, l’articolo 7 della bozza prevede la “Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati”. Quindi, si vogliono classare gli immobili non censiti e quelli abusivi, attribuendo a ciascuno il suo valore e la sua rendita attualizzati. La tempistica indicata pone l’obiettivo al 1° gennaio 2026: giorno in cui i nuovi dati andranno ad integrare quelli attualmente presenti.

Invece, nell’ottica di semplificare e contrastare l’evasione, l’Iva viene rivoluzionata: meno aliquote e sì alla distribuzione delle basi imponibili tra le stesse. Inoltre, particolare attenzione alla tassazione indiretta su produzione e consumi dei prodotti energetici: si vogliono diminuire emissioni che alterano il clima e favorire le energie rinnovabili. Infine, l’Agenzia delle Entrate, attualmente divisa in due enti: per contenere i costi e semplificare le procedure, tornerà ad essere unica.

Irpef riforma fiscale 2021: meno tasse per le classi medie

Anche in merito all’Irpef, la nuova riforma fiscale prevede alcune novità. Stiamo parlando del taglio di uno o due punti percentuali sull’aliquota al 38% per ridurre il peso fiscale sulle classi medie. La volontà è di riordinare deduzioni e detrazioni e ridurre la variazione delle aliquote marginali.

Così, nasce la “sovraimposta”, proprio in sostituzione alle addizionali comunali e regionali sull’Irpef. Tuttavia, dal punto di vista pratico, non si vedono all’orizzonte grandi rivoluzioni: il gettito erogato dovrà essere il medesimo.

Infine, nel caso specifico di regioni con disavanzo sanitario sottoposte ad un piano di rientro: ok ad aliquote superiori. Anche qui, però, il gettito dovrà corrispondere alle addizionali maggiorate nella misura obbligatoria.

Superamento Irap e revisione Ires

Nella Legge di Bilancio 2021, si va verso un graduale superamento dell’Irap. Infatti, la volontà è di mantenerlo nel mero rispetto del limite necessario al finanziamento del sistema sanitario.

Invece, per quanto riguarda l’Ires, si prevede una revisione, che si vuole estesa anche alla tassazione del reddito d’impresa. Questo significa meno oneri amministrativi e “tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.”

 

LEGGI ANCHE:

In Francia il Fisco controllerà i social network. E la privacy?

Riforma del processo civile, cambiano la fase introduttiva e quella decisoria

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Tra gli obiettivi della riforma della Giustizia vi è anche la riduzione del 40% dei tempi dei processi. Per arrivare a questo risultato si punta al rafforzamento degli strumenti alternativi al processo e a modificare il codice di procedura civile. Alcune novità riguardano anche la responsabilità aggravata legata alle liti temerarie.

LITI TEMERARIE E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

La responsabilità aggravata è trattata all’art.96 c.p.c..

Il primo comma prevede che:

«Se risulta che la parte soccombente (1) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (2), il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.»

Al secondo comma:

«Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.»

E al terzo:

«Quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»

LA RIFORMA

La riforma del codice di procedura civile punta a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e di soggetti terzi e stabilisce che l’Amministrazione della Giustizia venga riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi il cui alla parte soccombente sia riconosciuta la responsabilità aggravata. In tali eventualità, la parte soccombente verrà sanzionata a favore della Cassa delle ammende.

Altre sanzioni sono contemplate in caso di:
rifiuto di ispezione di persone o cose, ordinata dal giudice alle parti o a terzi per meglio conoscere i fatti (art. 118 c.p.c.);
rifiuto di esibizione in giudizio documenti o altro, ordinata dal giudice istruttore a una delle parti o a terzi, su istanza di parte (art. 210 c.p.c.).

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più

——–

LEGGI ANCHE:

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Qual è il valore giuridico delle FAQ?


LEGGI ANCHE

avvocato aggredito compenso

Avvocato aggredito da un cliente dopo aver richiesto il compenso

Domenico Magnolia, avvocato penalista con studio professionale a Isola Capo Rizzuto, è stato aggredito da un cliente a seguito della richiesta del pagamento dell’onorario, essenziale…

Mancata consegna della notifica via PEC: l’imputabilità del destinatario non è certa

Mancata consegna della notifica via PEC: l’imputabilità del destinatario non è certa

Cosa succede in caso di mancata consegna della notifica via PEC? Una parziale risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n.19283/2020. ACCETTAZIONE E…

Tar Lazio: nel 2024 giacenze ridotte del 25%, un risultato senza precedenti

Il Presidente Politi: "L'AI può essere un valido ausilio, preoccupazioni sovradimensionate"

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto