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Esame avvocato, la proposta per continuare con le modalità straordinarie

Il Ministero della Giustizia è all’opera su una proposta legislativa che estenda anche alla prossima sessione dell’esame per diventare avvocato le modalità attualmente utilizzate.

Nella nota dello scorso 18 settembre si legge:

«Per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia sta lavorando, insieme ai tecnici del Ministero, per proporre anche per la prossima sessione 2021 la stessa formula adottata per la sessione 2020, iniziata lo scorso mese di maggio. Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, correlata alla pandemia da Covid-19, rende opportuno evitare ancora che si svolgano a dicembre le tradizionali prove scritte, con il successivo assembramento di migliaia di candidati per più giorni e molte ore».

ESAME AVVOCATO, LE MODALITÀ ATTUALI

Dato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, e i rischi di aggregare migliaia di aspiranti avvocati in un unico luogo, anche per il 2021 l’esame di avvocato sarà strutturato con due prove orali e nessuna prova scritta.

La prima prova orale sostituisce le tre prove scritte e si configura come una discussione su una questione pratico-applicativa. In particolare, consiste nella soluzione di un caso in materia civile, penale o amministrativa.

La discussione non si svolge dal vivo, bensì con la commissione esaminatrice collegata da remoto.
Il candidato non può collegarsi da casa propria, ma deve recarsi presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di appartenenza o presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

Alla prima prova orale segue la seconda, la cui formulazione non è diversa da quella classica, se non per il fatto che anche questa è svolta tramite videoconferenza.

Questa seconda prova prevede la discussione di brevi questioni relative a 5 materie che il candidato sceglie al momento dell’iscrizione all’esame, oltre alla deontologia professionale. Tra le materie deve esserci almeno una procedura, civile o penale.

RISOLTO IL PROBLEMA DEI RITARDI?

Il Ministero della Giustizia comunica che le modalità straordinarie utilizzate per lo svolgimento dell’esame di abilitazione forense, introdotte con il Decreto Legge n. 31 del 13 marzo 2021, hanno anche permesso di recuperare il ritardo dovuto al rinvio delle precedenti prove scritte, fissate a dicembre 2020:

«Ad oggi, il 90% dei candidati praticanti-avvocati ha infatti già sostenuto la prima prova orale, sostitutiva delle prove scritte, avente ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico applicativa, nella forma della soluzione di un caso, in una materia a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. L’inizio delle seconde prove orali, che si dovrebbero concludere entro la fine dell’anno, è imminente».

Si attendono ulteriori sviluppi.

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Nuovo problema per i social network di Zuckerberg

Instagram, WhatsApp e Facebook down da oggi alle 17:30

Da oggi alle 17:30 circa le piattaforme di proprietà di Zuckerberg hanno smesso di funzionare.

La popolare app di messaggistica WhatsApp risulta offline impedendo agli utenti di potersi scambiare messaggi di testo e vocali. Stessa sorte è capitata per i principali social network come Facebook e Instagram dove i siti risultano non raggiungibili.

Tantissimi gli utenti che hanno iniziato a segnalare il malfunzionamento delle app tramite Twitter con gli hashtag #WhatsAppDown, #InstagramDown e #FacebookDown.

L’ultimo down dei sistemi è stato rilevato all’inizio dell’estate. I problemi di connessione sono stati segnalati anche dal servizio online come DownDetector che riporta errori e crash per tutte e tre le piattaforme.

Al momento il team di ingegneri sono al lavoro per ripristinare i disservizi.

 

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Rischi sicurezza in Google Chrome: l’azienda invita gli utenti ad aggiornare il browser il prima possibile

Google ha scoperto due vulnerabilità in Chrome e ha rilasciato un aggiornamento correttivo, invitando tutti gli utenti a scaricare la nuova versione del browser per evitare falle alla sicurezza.
L’aggiornamento è già disponibile per per Windows, Mac e Linux.

Pierluigi Paganini, Cyber Security Analyst e Ceo di CYBHORUS, spiega che il browser deve essere urgentemente aggiornato alla versione 94.0.4606.71 e che queste sono la quarta e quinta vulnerabilità zero-day individuate in un solo mese:

“La prima falla CVE-2021-37976 è anonima, descritta come ‘Information leak in core’ e le è stata attribuita una severità di livello medio, ma la seconda vulnerabilità zero-day, CVE-2021-37975, è a elevata severità e lascia supporre attori nation-state, attaccanti consapevoli di andare a segno, e la cui capacità di attaccare le falle nei browser si sta rafforzando. Lo conferma il fatto che è la quattordicesima segnalazione di falle zero-day da inizio dell’anno”.

LE COS’È UNA VULNERABILITÀ ZERO-DAY

Con vulnerabilità zero-day si intende un problema di sicurezza che non è noto né al fornitore del software né agli antivirus disponibili, oppure è noto ma non può essere gestito.

Ve ne sono di due tipi:

  • – una vulnerabilità zero-day, cioè una falla nella protezione del software,
  • – un exploit zero-day, cioè un attacco da parte di cybercriminali che hanno individuato la suddetta falla e la sfruttano per installare software dannosi su un dispositivo.

Il nome “zero-day” deriva dall’idea che siano passati zero giorni dal momento in cui lo sviluppatore ha individuato il problema e che questo abbia quindi avuto zero giorni a disposizione per ripararla prima di eventuali attacchi.

La risoluzione delle vulnerabilità zero-day ricade sul fornitore del software, il quale rilascia una patch di sicurezza che la corregge. Agli utenti rimane solo il compito di aggiornate il software.

COME AGGIORNARE GOOGLE CHROME

Senza dover attendere l’aggiornamento automatico di Google Chrome, è possibile scaricare la nuova versione del browser seguendo queste istruzioni:

  1. Aprire Chrome sul computer.
  2. Cliccare sui tre pallini verticali  in alto a destra.
  3. Cliccare su Aggiorna Google Chrome.
    Attenzione: se manca questa voce significa che è già installata la versione più recente.
  4. Cliccare su Riavvia.

L’aggiornamento deve essere eseguito su ogni dispositivo. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina delle istruzioni offerta da Google.

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GDPR e trattamento dati personali: privacy by default e privacy by design

privacy by default e privacy by design Servicematica

GDPR e trattamento dati personali: privacy by default e privacy by design

Il GDPR richiede ai titolari del trattamento di adottare tutte le misure atte a tutelare i dati personali dei soggetti coinvolti. Queste misure sono sia tecniche che procedurali e trovano un riferimento nell’art.25 del Regolamento Europeo, nel quale si parla di privacy by design e privacy by default.

Cerchiamo di capire meglio il significato dei due termini.

PRIVACY BY DEFAULT

Come suggerisce il nome, la privacy by default prevedere che:
– la tutela dei dati personali sia una impostazione predefinita della tecnologia, del servizio, del processo o altro che l’utente utilizza;
– che le aziende trattino solo i dati strettamente necessari alle finalità e per il tempo previsti.

L’onere di impostare questo livello di privacy non ricade sull’utente ma sull’azienda. L’utente non deve quindi trovarsi nella situazione di dover cercare nello smartphone o in un sito internet l’opzione specifica.

Un esempio ce lo offre il browser Firefox.
Nel 2019 Firefox ha introdotto la funzione “Enhanced Tracking Protection”, ovvero il blocco dei cookie di tracciamento di terze parti. Questa protezione è attivata come impostazione predefinita, non è l’utente a doverla attivare. A lui rimane comunque la scelta di visionare quali cookies vengano bloccati in automatico e consentire eventuali eccezioni.

PRIVACY BY DESIGN

Il concetto di privacy by design è un’evoluzione di quello di privacy by default.

In questo caso, la tutela dei dati personali viene considerata fin dalla fase di progettazione di una qualsiasi tecnologia ma anche di ogni processo aziendale (servizi, procedure, luoghi). Possiamo dire che l’intero processo creativo viene disegnato intorno alla tutela della privacy.

L’approccio si basa su 7 principi:
1. proattività non reattività (prevenire è meglio che curare)
2. privacy come impostazione di default
3. privacy incorporata nella progettazione
4. massima funzionalità (l’obiettivo è doppio: realizzare un buon prodotto/servizio e garantire la privacy)
5. sicurezza dall’inizio alla fine, lungo tutto il processo
6. visibilità e trasparenza
7. centralità dell’utente

La privacy by design non contempla valutazioni di conformità successive alla realizzazione del progetto: ogni rischio e ogni ipotetica situazione vanno considerate prima.

Non si deve però credere che la privacy by design si applichi solo alle tecnologie.
Un esempio semplice ma poco scontato è la progettazione delle sale d’attesa o di uffici pubblici. Immaginate di recarvi in un centro medico privato e alla reception vi chiedono alcuni vostri dati personali nonché il motivo per cui siete lì. Se lo spazio è progettato male, gli altri pazienti nella sala d’attesa comune sentiranno la conversazione. Al contrario, se progettato bene la vostra privacy sarà al sicuro

Per passare alle tecnologie, immaginate un sistema di controllo domestico che potete controllare da remoto con il vostro smartphone. Mentre siete a lavoro potete assicurarvi che le luci siano spente, che nessuno sia entrato in casa, che il forno si accenda all’ora che avete deciso per farvi trovare l’arrosto pronto quando tornate. Tutto il sistema è collegato alla rete e a un vostro account che, in fase di registrazione, vi ha chiesto dei dati personali. Se il sistema di domotica (e persino lo smartphone) non viene progettato fin dall’inizio considerando i rischi per la privacy, un cybercriminale prenderebbe facilmente il controllo della vostra casa o dei vostri dati. O magari sareste proprio voi stessi, incautamente, a condividerli.

L’UTENTE AL CENTRO

Privacy by default e privacy by design sono dunque due approcci, legati tra loro, per lo sviluppo di strumenti, processi, luoghi e situazioni che garantiscano un più alto livello di tutele in caso di trattamento di dati personali.

Non esistono però modelli preconfezionati e ogni caso va valutato singolarmente. Lo stesso GDPR specifica che le misure di protezione della privacy vanno messe in atto “tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento”.

Al di là degli aspetti puramente pratici, il GDPR chiede alle aziende una cosa, tutto sommato, semplice: cambiare il modo in cui pensano i propri processi, mettendo l’utente al centro di tutto.

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Spid ora obbligatorio per Inps e Pa

Dal primo ottobre l’accesso ai servizi digitali della PA avverrà solo tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica

Il Decreto “Semplificazione e innovazione digitale”, poi legge 120/2020 stabilisce che dal prossimo primo ottobre sarà possibile accedere ai servizi on line della PA (Inps, Agenzia delle Entrate) solo muniti di Spid. Dunque, bando alle vecchie credenziali e largo al Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Spid: pochi italiani ce l’hanno

Il conto alla rovescia è partito: tra poco esisterà solo lo Spid come strumento d’accesso ai portali on line della PA. Dunque, per accedere al sito dell’Inps, proprio come per consultare determinate aree riservate del sito dell’Agenzia delle Entrate, è necessario inserire lo Spid. Tuttavia, sembra che la percentuale di italiani over 65 effettivamente in possesso della propria identità digitale si attesti tra il 10 e il 15%. Numeri alla mano, si tratta solo di 24,3 milioni di italiani.

 

 

Quindi, proprio per colmare questo divario tra ciò che dovrebbe essere e ciò che in realtà è, si è pensata la figura del “delegato Spid”: un tutore informatico che può accedere ai servizi dei soggetti anziani, o con carenze informatiche.

Alternative allo Spid

Su che cosa si basa lo Spid? Sull’inserimento delle credenziali ed autorizzazione tramite applicazione smartphone o servizi di messaggistica. Dunque, attualmente si tratta di una possibilità sostituibile con: carta d’identità elettronica (CIE) o con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi: una smart card corrispondente ai dispositivi digitali e alla tessera sanitaria). Tuttavia, ambe due queste alternative sono adesso poco utilizzate, per via dei loro requisiti hardware: richiedono un lettore smart card o uno smartphone con sistema NFC.

Infine, è da notare che la nuova regola non riguarda le Partite Iva, le imprese ed i professionisti: per questi soggetti, l’accesso ai servizi digitali della PA continuano ad essere garantito attraverso l’utilizzo delle solite credenziali: di Entratel, del Sister o di Fisconline.

 

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Il GDPR è un punto di riferimento normativo per quanto riguarda la tutela dei dati personali. Dalla sua introduzione la giurisprudenza ne ha allargato i confini, dovendo affrontare lo sviluppo delle tecnologie digitali e l’uso sempre più ampio dell’intelligenza artificiale e di processi decisionali automatizzati.

I LIMITI DEL GDPR AI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Gli scenari indetti posti dallo sviluppo tecnologico pongono numerose questioni legate alla privacy, alle quali le istituzioni nazionali ed europee cercano di dare risposte normative in grado di tutelare maggiormente gli utenti e responsabilizzare i titolari del trattamento dei dati.

Tra le questioni più rilevanti vi è l’uso a fini decisionali di sistemi automatizzati basati sull’intelligenza artificiale.

A tal proposito, l’art.22 del GDPR impone che i cittadini non vengano sottoposti a decisioni basate unicamente sul sistemi automatizzati che producano effetti giuridici o che incidano significativamente sulla loro persona. L’articolo considera tuttavia delle eccezioni: casi in cui questo genere di trattamento sia indispensabile ai fini della stipula di un contratto, se è autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro, se si basa sul consenso esplicito dell’interessato.

Il nodo centrale è proprio il consenso, che per essere valido deve essere informato.

CONSENSO INFORMATO: ALCUNE SENTENZE

I rapporto tra consenso informato e processi decisionali automatizzati è stato oggetto di alcune sentenze interessanti.

Una di queste è la sentenza n. 8472 del 13 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Stato, rifacendosi al GDPR, ha ribadito la necessità di garantire alcuni principi in caso di processi decisionali automatizzati. La sentenza si riferiva all’uso di un algoritmo da parte del MIUR per l’assegnazione dei docenti nelle scuole superiori.

I principi da garantire in caso di uso di algoritmi sono:
– la conoscibilità: gli utenti sottoposti al sistema di valutazione devono essere messi a conoscenza dell’algoritmo adottato da enti pubblici;
– la non-esclusività: alla decisione basta sull’algoritmo deve affiancarsi una valutazione umana;
– la non discriminazione: il titolare del trattamento deve minimizzare i rischi che l’algoritmo produca valutazioni errate o effetti discriminatori.

Nel caso del MIUR, per i giudici l’uso dell’algoritmo non risultava conforme a tali principi.

Più recentemente, anche la Cassazione si è espressa in materia con l’ordinanza n. 14381/2021.
La Corte è stata chiamata in causa dal Garante della Privacy che aveva presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva ridimensionato un provvedimento legato a un servizio di rating reputazionale basato sull’intelligenza artificiale.

La Cassazione ha sottolineato quanto sia indispensabile che una valutazione automatizzata avvenga dopo aver ottenuto il consenso informato da parte degli utenti.
Ne consegue che non può essere ritenuto valido un consenso che non si basi su una informazione preventiva idonea, cioè che spieghi anche il funzionamento dell’algoritmo utilizzato.

“non può logicamente affermarsi che l’adesione a una piattaforma da parte dei consociati comprenda anche l’accettazione di un sistema automatizzato, che si avvale di un algoritmo, per la valutazione oggettiva di dati personali, laddove non siano resi conoscibili lo schema esecutivo in cui l’algoritmo si esprime e gli elementi all’uopo considerati”.

IL FUTURO

L’uso di processi decisionali automatizzati è ancora agli albori ma è indubbio che diventerà sempre più frequente. Gli ambiti di applicazione sono infatti numerosissimi, con tutti i pro e i contro che ciò comporta. Nei prossimi anni vedremo quindi crescere il numero di sentenze in materia, sempre con l’art.22 del GDPR sullo sfondo, ma con sviluppi che al momento non possiamo immaginare del tutto.

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Bonus pubblicità 2021: cos’è e come ottenerlo

Solo per il 2021, la richiesta per il bonus pubblicità va presentata dal 1° al 31 ottobre

Il bonus pubblicità è un’agevolazione in forma di credito d’imposta, rivolta alle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive radiofoniche locali, analogiche o digitali. Nato nel 2018, con determinate caratteristiche, la sua proroga del 2021-2022, presenta alcune importanti variazioni. In particolare, le istruzioni rese note lo scorso 24 settembre ci fanno capire che, a causa del Covid, per il solo 2021 la finestra temporale di presentazione della domanda slitta ad Ottobre; e questa non è la sola novità, andiamo a vedere nello specifico che cosa cambia.

Bonus pubblicità 2021: come cambia il credito d’imposta riconosciuto per investimenti pubblicitari

Il bonus pubblicità viene inizialmente istituito con il decreto legge n. 50/ 2017, e si rivolge “A decorrere dall’anno 2018, alle imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive radiofoniche locali, analogiche o digitali il cui valore superi almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti […] nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta , pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3”.

 

 

Dalla norma sopra citata emerge che il bonus pubblicità costituisce sostanzialmente un credito d’imposta. Tuttavia, nella sua proroga del 2021-2022 tale beneficio si applica “nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari […], entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022”. Da notare che per ottenere tale agevolazione attualmente non è richiesto alcun presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente.

Come accedere al bonus pubblicità 2021

Il DPCM n.90 del 16 maggio 2018, all’articolo 5 disciplina la procedura di accesso al bonus pubblicità. In esso si specifica che i soggetti interessati ad avvalersi di detto beneficio fiscale devono presentare una comunicazione telematica come da modello e indicazione del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria in un arco temporale compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ciascun anno.

Tuttavia, è importante sottolineare che, a causa del Covid, lo scorso 24 settembre sono state rese pubbliche le nuove istruzioni di presentazione della domanda per avere accesso al bonus pubblicità. Quindi: ”Per il solo anno 2021, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.”

Ora, la comunicazione per accedere al bonus pubblicità deve essere presentata “al Dipartimento per l’lnformazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).”

Va detto che per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia è necessario utilizzare lo SPID, le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o la Carta Nazionale dei Servizi.

Inoltre, all’Agenzia occorre inviare dal 1° al 31 gennaio successivo la Dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti effettuati. Lo scopo è di dichiarare che gli investimenti indicati nella sopra descritta comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, sono realizzati nell’anno agevolato e soddisfano i requisiti richiesti dalla legge.

Come utilizzare il bonus pubblicità 2021

Il credito d’imposta derivante dall’ottenimento del bonus pubblicità è utilizzabile solo in compensazione. Quindi:

– innanzitutto è necessario presentare apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

– ricevute le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’Editoria forma un elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta per beneficiare del credito di imposta, indicando anche l’eventuale percentuale provvisoria di riparto (se le risorse non sono sufficienti) e l’importo che in teoria è fruibile da ogni soggetto dopo l’investimento incrementale.

L’ammontare del credito, che può essere fruito concretamente ed effettivamente dopo l’accertamento relativo agli investimenti effettuati, è disposto con provvedimento del Dipartimento stesso e pubblicato sul relativo sito istituzionale https://informazioneeditoria.gov.it/it/

– infine, una volta che il credito d’imposta viene ufficialmente riconosciuto ai beneficiari, costoro possono utilizzarlo solo in compensazione, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando come codice tributo 6900.

 

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codice comunicazioni elettroniche

Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche. Di cosa si tratta?

Correva l’anno 2003 quando fu presentato il codice delle comunicazioni elettroniche. Sono passati 8 anni, l’innovazione tecnologica ha fatto passi in avanti, i mezzi digitali a nostra disposizione sono aumentati e il quadro offerto dal quel codice non è più attuale.

Lo sviluppo di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche segue la direttiva europea (UE) 2018/1972, recepita in ritardo dall’Italia (la scadenza prevista era il 21 dicembre 2020).

Il nuovo codice ha l’obiettivo di garantire una connettività che sia di qualità, la concorrenza fra gli operatori, la realizzazione del mercato interno e aumentare le tutele a favore degli utenti.

IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE: LO SCHEMA DI DECRETO

Lo schema di decreto legislativo con cui l’Italia recepisce la direttiva europea è attualmente al vaglio delle istituzioni e prevede alcuni interessanti disposizioni.

Durata dei contratti ridotta e diritto di recesso

I vincoli nel caso contratti di telefonia e internet scendono da 24 a 12 mesi, mentre il termine per il diritto di recesso in caso di modifica unilaterale da parte della società erogatrice sale da 30 a 60 giorni.

Sanzioni Agcom aumentate

Le sanzioni Agcom in caso di violazioni gravi da parte degli operatori possono arrivare fino al 5% del loro fatturato.

Costi delle frequenze

I costi amministrativi e dei contributi per le frequenze per i grandi operatori salgono del 50% rispetto ai costi attuali.
I piccoli utilizzatori godranno di costi di accesso alle frequenze più bassi.

Banda larga come servizio universale

Potersi abbonare a un servizio adeguatamente veloce accessibile ovunque e a costi contenuti viene considerato un diritto.

OPPORTUNITÀ E RISCHI

Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche rende meno rigidi i vincoli contrattuali e impone un sistema sanzionatorio che disincentiva determinate condotte da parte degli operatori del settore.

Ci sono però dei rischi. Queste garanzie, pensate per tutelare gli utenti finali, potrebbero infatti trasformarsi in un boomerang per gli stessi.

Per esempio, la riduzione a 12 mesi dei vincoli contrattuale potrebbe portare a un aumento delle rate, mentre l’aumento dei costi e dei contributi e la mancata definizione delle condotte soggette a sanzione, unita alla scarsa digitalizzazione del nostro paese, potrebbero disincentivare gli operatori dal fare investimenti.

Insomma, il codice sulle comunicazioni elettroniche va assolutamente recepito ma la sua realizzazione pratica richiede ulteriori analisi.

EUROPA SEMPRE PIÙ DIGITALE

Il codice si inserisce in un ampio progetto sulla connettività proposto dalla Commissione europea ancora nel settembre 2016.

Il progetto prevede che entro il 2025 la connettività gigabit raggiunga le scuole, le imprese medie e grandi e i principali enti pubblici. Si vuole poi offrire una connettività di almeno 100 Mb al secondo per le famiglie e la copertura 5G nelle aree urbane e lungo le principali vie di trasporto terrestre.

L’Europa riconosce pertanto la necessità di “incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità” e di favorire “l’attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell’assetto del territorio”.

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Impugnazione dell’ avviso bonario di pagamento del contributo unificato: legittimo o no?

Impugnazione dell’avviso bonario di pagamento del contributo unificato: legittimo o no?

Dopo aver depositato un ricorso ex art. 700 c.p.c., contenente una richiesta di risarcimento danni il cui valore era però risultato maggiore rispetto a quanto dichiarato nell’atto, un avvocato riceve da parte della cancelleria l’avviso bonario di pagamento di una somma dovuta a titolo di contributo unificato.

L’avvocato ritenere illegittima l’istanza e ricorre innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

L’amministrazione contesta la conclusione dall’avvocato ricorrente, sostenendo la non opponibilità dell’avviso bonario, a partire dall’elencazione degli atti impugnabili presente nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La Commissione Tributaria Provinciale dà torto all’avvocato, rilevando come il valore della causa fosse “indeterminabile” e, di conseguenza, la richiesta della cancelleria fosse legittima.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale viene confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. Anch’essa ritiene che l’avviso bonario sia un atto non impugnabile e che rinvii “a separato e successivo provvedimento la determinazione di sanzione relativa al ritardato pagamento“.

Ma l’avvocato non ci sta e porta la questione in Corte di Cassazione.

AVVISO DI PAGAMENTO BONARIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO: LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A differenza dei giudici tributari la Corte di Cassazione dà ragione all’avvocato e ne accoglie il ricorso originario, rinviandolo alla Commissione Tributaria Regionale di provenienza in diversa composizione.

La decisione della Cassazione nasce dalle seguenti osservazioni, contenute nell’ordinanza n. 22971/2021 del 17 agosto 2021.

1) È vero che l’elenco degli atti impugnabili presente nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 va considerato tassativo, ma va anche interpretato in senso estensivo, considerando le norme costituzionali a tutela del contribuente e del buon andamento della pubblica amministrazione. Va anche considerato l’ampliamento della giurisdizione tributaria avvenuto con la legge n. 448 del 2001.

2) Al contribuente è riconosciuta la facoltà “di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato l’invito bonario al pagamento, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato”.

3) L’impugnazione di un atto non indicato dall’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 da parte del contribuente rappresenta una facoltà e non un onere. Pertanto, il fatto che lo stesso non venga esercitato non preclude, al contribuente, la possibilità di procedere all’impugnazione con l’atto successivo.

4) “Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19. d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono al più dar luogo ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile“.

5) Sul contribuente ricade l’interesse, ex art.100 c.p.c., a chiarire la sua posizione e a invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa o dei connessi mossi dall’est pubblico.

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Decreto ingiuntivo: messaggi WhatsApp sono prova

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Caricabatterie universali per tablet e cellulari

I parlamentari europei chiedono alla Commissione di agire per un caricabatterie universale

Già da anni, noi tutti ci destreggiamo tra i diversi cavi dei caricabatterie distinguendo necessariamente ora quelli del tablet, ora quelli dello smartphone. Certamente, soprattutto per chi si ritrova ad aver a che fare quotidianamente con più apparecchiature elettroniche (pensiamo in particolare a studi professionali o liberi professionisti) si tratta di una scomodità di non poco conto. Non solo: tale molteplicità di soluzioni caricabatterie rappresenta anche un problema a livello di inquinamento, di rifiuti elettronici e di spreco di materie prime. Per questi motivi, i parlamentari europei stanno insistendo per ottenere un caricabatterie universale per tutti.

Caricabatterie universale per il problema dei rifiuti elettronici

“Nell’ultimo decennio, il Parlamento europeo ha spinto la Commissione a presentare una proposta su un caricatore universale al fine di affrontare il problema dei rifiuti elettronici […]”. Ed in effetti, l’impulso parte addirittura nel 2014, quando lo stesso Parlamento Europeo sostiene l’utilità di un caricabatterie comune per tutti i cellulari. Tuttavia, se inizialmente si agiva durante le negoziazioni della direttiva Radio Equipment (RED), ora la tecnica è di agire attraverso relazioni di iniziativa, risoluzioni e domande rivolte ai commissari.

 

 

In effetti, Anna Cavazzini (Verdi/SLE, Germania) afferma che “Le apparecchiature elettriche ed elettroniche continuano ad alimentare uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita nell’UE. [Perciò] E’ particolarmente importante che le norme proposte si applichino non solo agli smartphone ma anche ai tablet e ad altri dispositivi mobili […]”. Per altro, considerando i rapidi sviluppi tecnologici degli ultimi anni, la Commissione avrebbe già perso molto tempo.

Ora, a sentire la stessa Cavazzini, il Parlamento lavorerà su questa proposta legislativa. E verrà fatto il possibile per garantire un’agevole cooperazione con la Commissione ed il Consiglio, per raggiungere un accordo che vada a beneficio tanto dei consumatori europei quanto dell’industria. Il punto è costituito dagli obiettivi del Green Deal europeo: snodo fondamentale per attenuare l’impatto climatico.

 

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