Avvocati, “Super Green Pass”: le novità

La Certificazione Verde super illustrata dal CNF per avvocati e studi, obbligatoria dal 15 Ottobre

Come da decreto-legge 21/09/2021 n.226 della Gazzetta Ufficiale, dal 15 ottobre è obbligatorio il green pass per lavoro. Ogni dipendente, stagista o volontario, pubblico o privato, deve essere in possesso del certificato verde per accedere al luogo di lavoro. Identica situazione anche nel mondo dell’Avvocatura: da qui, la necessità del Consiglio Nazionale Forense di elaborare e diffondere la “Scheda di lettura” del D.L. 127/ 2021.

Articolo completo su Secondolegge.it

 

lo-smartphone-ti-ascolta

Lo smartphone ti ascolta? Al via l’indagine del garante

Basta pronunciare alcune parole per vedersene comparire la pubblicità sul cellulare

I microfoni sempre accesi del tuo smartphone possono carpire informazioni importanti circa i tuoi gusti. In particolare, tali informazioni potrebbero poi essere rivendute a società per specifiche proposte commerciali. Per questo motivo, anche alla luce di quanto emerso da un famoso servizio televisivo, il Garante della privacy avvia ora la sua indagine.

I microfoni accesi dello smartphone acquisiscono informazioni: il garante indaga assieme al nucleo frodi

Succede che un servizio televisivo e diversi utenti segnalino come basti pronunciare alcune parole in merito ai loro gusti, viaggi, progetti per vedersi comparire sul cellulare le relative pubblicità. Succede quindi che il Garante della privacy, venuto a conoscenza di tale realtà, avvii la propria indagine. L’interrogativo intorno al quale ruota l’intera faccenda è: davvero gli smartphone ci ascoltano? E, se sì, come?

 

 

Le “spie” sarebbero alcune app intenzionalmente scaricate sui nostri cellulari, sicuramente per altri fini. Tuttavia, alcune di esse, nelle autorizzazioni di accesso al momento del download, richiedono anche l’utilizzo del microfono. Una volta accettate tali condizioni, senza pensarci troppo e senza specifiche informazioni sull’uso che verrà fatto dei propri dati, il gioco è fatto.

Ed è proprio su questo uso illecito dei dati che il Garante della privacy avvia la propria indagine. L’istruttoria, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, prevede l’esame di una serie di app tra le più scaricate. Seguirà l’accertamento sull’informativa resa agli utenti: dev’essere chiara e trasparente ed il consenso acquisito correttamente.

Infine, va ricordato che questa nuova attività del Garante si affianca a quella, già avviata, di semplificazione delle informative. Ora, il fine è di arrivare ad utilizzare simboli e immagini per guidare utenti e consumatori alla realizzazione di scelte libere e -soprattutto- consapevoli.

 

LEGGI ANCHE:

GDPR e trattamento dati personali: privacy by default e privacy by design

Relazione 2020 del Garante della Privacy. Al centro, la tutela dei dati personali

Smart working con o senza green pass?

Smart working con o senza green pass?

Come è facilmente intuibile, se si lavora in smart working non è necessario avere il green pass. Non avere il green pass non significa però accedere automaticamente allo smart working.

PERCHÈ NON SERVE IL GREEN PASS SE SI È IN SMART WORKING

Il buon senso di capire che il green pass è del tutto inutile quando si lavora da casa è confermato dalla L. 87/2021.

Il decreto:
– impone il green pass in azienda ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, intesi come i luoghi veri e propri dove si opera;
– spiega che l’obiettivo della misura è prevenire la diffusione del COVID, eventualità che non sussiste nel momento in cui il dipendente non si trova nel luogo di lavoro.

Altra conferma viene dall’art. 26 del D.L. 18/2020 e dal Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020, in cui si contempla l’ipotesi che un lavoratore positivo al COVID e sottoposto a quarantena possa svolgere le proprie mansioni in smart working.

Infine, come si potrebbe mai procedere al controllo del green pass da remoto?

PERCHÈ LO SMART WORKING NON È UN DIRITTO IN MANCANZA DI GREEN PASS

La consequenzialità tra assenza di green pass e smart working è particolarmente vera per i dipendenti della PA.
Il Ministro Renato Brunetta, ha spiegato che:

«Lo smart working, non potrà essere un’alternativa al lavoro in presenza per chi non ha il Certificato verde».

Nella bozza delle linee guida in preparazione per la riapertura degli uffici pubblici si legge che il dipendente sprovvisto di green pass dal 15 ottobre non è «adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza». E ancora:  «non è consentito in alcun modo – in quanto elusivo dell’obbligo di Green Pass – individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile dal mancato possesso della certificazione».

Nel settore privato, invece, il datore di lavoro può decidere liberamente se concedere o meno lo smart working ai dipendenti privi di green pass, a cui però viene chiesto di esibirlo qualora dovessero recarsi in sede.

Molto più nebulosa è la posizione dei lavoratori autonomi e delle ditte individuali, come consulenti o idraulici, e delle collaboratrici domestiche e delle badanti.

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più. 

——–

LEGGI ANCHE:

Stop allo smart working per i lavoratori pubblici

Il ritorno dell’indennità da quarantena

Riforma fiscale 2021-tutte le novità

Riforma fiscale 2021: tutte le novità

Il Consiglio dei Ministri approva la bozza della delega per la riforma fiscale

La bozza della delega per la riforma fiscale redatta quest’estate dalle Commissioni di Camera e Senato è ora approvata. Il testo in questione, composto da 10 articoli, si pone l’obiettivo di ridurre le micro tasse e semplificare il sistema di tassazione. Quindi, la volontà è di contrastare evasione ed elusione fiscale pur mantenendone la progressività.

Riforma fiscale: meno tasse sulla classe media, interventi sul catasto, Iva, Irpef e Ires

“la legge è una legge delega e quindi è una legge generale che poi andrà riempita da contenuti con un ulteriore momento di confronto.” Con queste parole il premier Mario Draghi introduce gli interventi che l’Esecutivo intende mettere in atto con la nuova riforma fiscale. In effetti, il Governo ha a disposizione 18 mesi di tempo per i decreti che daranno attuazione alle disposizioni della delega.

 

 

Nello specifico, l’articolo 7 della bozza prevede la “Modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e revisione del catasto dei fabbricati”. Quindi, si vogliono classare gli immobili non censiti e quelli abusivi, attribuendo a ciascuno il suo valore e la sua rendita attualizzati. La tempistica indicata pone l’obiettivo al 1° gennaio 2026: giorno in cui i nuovi dati andranno ad integrare quelli attualmente presenti.

Invece, nell’ottica di semplificare e contrastare l’evasione, l’Iva viene rivoluzionata: meno aliquote e sì alla distribuzione delle basi imponibili tra le stesse. Inoltre, particolare attenzione alla tassazione indiretta su produzione e consumi dei prodotti energetici: si vogliono diminuire emissioni che alterano il clima e favorire le energie rinnovabili. Infine, l’Agenzia delle Entrate, attualmente divisa in due enti: per contenere i costi e semplificare le procedure, tornerà ad essere unica.

Irpef riforma fiscale 2021: meno tasse per le classi medie

Anche in merito all’Irpef, la nuova riforma fiscale prevede alcune novità. Stiamo parlando del taglio di uno o due punti percentuali sull’aliquota al 38% per ridurre il peso fiscale sulle classi medie. La volontà è di riordinare deduzioni e detrazioni e ridurre la variazione delle aliquote marginali.

Così, nasce la “sovraimposta”, proprio in sostituzione alle addizionali comunali e regionali sull’Irpef. Tuttavia, dal punto di vista pratico, non si vedono all’orizzonte grandi rivoluzioni: il gettito erogato dovrà essere il medesimo.

Infine, nel caso specifico di regioni con disavanzo sanitario sottoposte ad un piano di rientro: ok ad aliquote superiori. Anche qui, però, il gettito dovrà corrispondere alle addizionali maggiorate nella misura obbligatoria.

Superamento Irap e revisione Ires

Nella Legge di Bilancio 2021, si va verso un graduale superamento dell’Irap. Infatti, la volontà è di mantenerlo nel mero rispetto del limite necessario al finanziamento del sistema sanitario.

Invece, per quanto riguarda l’Ires, si prevede una revisione, che si vuole estesa anche alla tassazione del reddito d’impresa. Questo significa meno oneri amministrativi e “tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.”

 

LEGGI ANCHE:

In Francia il Fisco controllerà i social network. E la privacy?

Riforma del processo civile, cambiano la fase introduttiva e quella decisoria

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Liti temerarie: rafforzata la responsabilità aggravata

Tra gli obiettivi della riforma della Giustizia vi è anche la riduzione del 40% dei tempi dei processi. Per arrivare a questo risultato si punta al rafforzamento degli strumenti alternativi al processo e a modificare il codice di procedura civile. Alcune novità riguardano anche la responsabilità aggravata legata alle liti temerarie.

LITI TEMERARIE E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

La responsabilità aggravata è trattata all’art.96 c.p.c..

Il primo comma prevede che:

«Se risulta che la parte soccombente (1) ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (2), il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.»

Al secondo comma:

«Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.»

E al terzo:

«Quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.»

LA RIFORMA

La riforma del codice di procedura civile punta a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e di soggetti terzi e stabilisce che l’Amministrazione della Giustizia venga riconosciuta come soggetto danneggiato nei casi il cui alla parte soccombente sia riconosciuta la responsabilità aggravata. In tali eventualità, la parte soccombente verrà sanzionata a favore della Cassa delle ammende.

Altre sanzioni sono contemplate in caso di:
– rifiuto di ispezione di persone o cose, ordinata dal giudice alle parti o a terzi per meglio conoscere i fatti (art. 118 c.p.c.);
– rifiuto di esibizione in giudizio documenti o altro, ordinata dal giudice istruttore a una delle parti o a terzi, su istanza di parte (art. 210 c.p.c.).

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più. 

——–

LEGGI ANCHE:

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Qual è il valore giuridico delle FAQ?

Accertamento handicap e invalidità civile semplificato

Accertamento handicap e invalidità civile semplificato

Il decreto semplificazioni rende possibili i procedimenti di accertamento invalidità anche senza visita diretta

E’ dello scorso 1° ottobre il messaggio dell’Inps in cui si rende noto un punto importante in materia disabilità. Nello specifico, si tratta del messaggio n. 3315/ 2021 circa la semplificazione e velocizzazione dell’iter di accertamento per handicap e invalidità civile. Ora, nei casi più gravi le Commissioni Mediche Inps potranno redigere i verbali anche senza visita diretta.

Nuovo iter di accertamento invalidità civile e handicap: la valutazione sugli atti

Ora, come è possibile accertare minorazioni civili e handicap senza effettuare direttamente la visita medica all’invalido? Le commissioni mediche Inps preposte all’accertamento possono redigere verbali anche solo sulla base degli atti depositati dalla parte. Ciò, ovviamente, va a riguardare, sia nel caso di prima istanza che di revisione, esclusivamente i casi più gravi.

 

 

Per beneficiare di tale servizio, è necessario che il cittadino ne faccia richiesta diretta all’Inps per via telematica. Nella domanda, egli dovrà inserire tutta la documentazione comprovante la propria situazione sanitaria idonea ad accertarne una valutazione obiettiva. Dal punto di vista pratico, per far ciò, dal sito dell’Inps si va alla sezione “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.

A chi è rivolto questo servizio online? Il nuovo servizio online dell’Inps si rivolge a due schiere di interessati. Da una parte, a chi deve presentare domanda d’invalidità o handicap; dall’altra, a chi la domanda l’ha già presentata ma ha ricevuto comunicazione di revisione della stessa da parte dell’Istituto. A questo punto, la medesima Commissione convocherà l’interessato per una visita diretta solo qualora la comunicazione pervenuta non fosse sufficiente e/o idonea.

 

LEGGI ANCHE:

Disabili: normativa per difendersi da maltrattamenti

Spid ora obbligatorio per Inps e Pa

 

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito

Il difensore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese sostenute nel tentativo di recuperare il credito che gli era dovuto. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 24522/2021.

IL CASO

Un avvocato ha assistito, in qualità di difensore d’ufficio, un imputato in un processo penale, senza però ottenere alcun pagamento del proprio lavoro.
L’avvocato ha dunque tentato tutte le procedure possibili per recuperare il credito, senza successo. Ha dovuto così passare per le vie giudiziarie, richiedendo il pagamento delle spettanze dovute, nonché il rimborso delle spese anticipate ai sensi dell’art. 116 d.p.r. n. 115/2002.

In un primo momento l’istanza viene rigettata, e poi accolta in sede di opposizione, ma solo per la liquidazione del compenso professionale, del rimborso forfetario e degli accessori di legge. Il Tribunale non riconosce al difensore d’ufficio il rimborso delle spese sostenute per le iniziative volte a recuperare il credito non andate a buon fine.

RECUPERO DEL CREDITO: I MOTIVI DEL DIFENSORE D’UFFICIO

L’avvocato non ci sta e porta la questione in Cassazione, sulla scorta di 3 motivi:

1) la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all’art.15, secondo comma, del d.lgs. n. 150/2011 e la nullità assoluta dell’ordinanza impugnata;

2) denuncia la violazione e falsa applicazione degli art..82 e 116 d.p.r. n. 115/2002 e dell’art.15, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011. Secondo l’avvocato, il Tribunale ha errato a ritenere che il difensore di ufficio non abbia diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese connesse alle procedure per il recupero del credito non andate a buon fine.

«L’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia, il difensore d’ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l’erario deve farsi carico».

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c.
Il Tribunale ha errato a compensare integralmente le spese del giudizio di opposizione in considerazione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione e della mancanza costituzione del Ministero.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione respinge il primo motivo, ma conferma l’interpretazione presentata dall’avvocato nel secondo:

«il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine” (cfr. Cass. ord. n. 22579/2019)».

Ne consegue che il difensore d’ufficio non si deve accollare gli oneri economici di una attività che è prevista dalla legge. Pertanto, l’ordinanza del Tribunale viene cassata con rinvio allo stesso in persona di diverso magistrato, con il compito di regolamentare le spese del giudizio di legittimità.

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più. 

——–

LEGGI ANCHE:

Avvocati: il compenso va concordato per iscritto

Esame avvocato, la proposta per continuare con le modalità straordinarie

Qual è il valore giuridico delle FAQ?

Qual è il valore giuridico delle FAQ?

Le FAQ non sono utilizzate solo per fornire spiegazioni su prodotti e servizi, ma anche quando si parla di concorsi, bandi e contratti pubblici. Hanno dunque valore giuridico?

COSA SONO LE FAQ

Le FAQ, Frequently Asked Questions, ovvero le “domande poste frequentemente” che troviamo nei siti web, sono uno strumento molto utile perché evitare di rispondere ogni volta agli stessi quesiti posti dagli utenti.

Spesso infatti un argomento fa sorgere negli utenti la necessità di avere chiarimenti, e ancor più spesso questi chiarimenti sono più o meno gli stessi.

Creare una pagina all’interno del sito dove si raccolgono tutte queste domande e se ne offre la risposta permette all’utente di avere immediatamente maggiore chiarezza e al fornitore di risparmiare tempo.

IL VALORE GIURIDICO DELLE FAQ

Con il parere 1275 del 20 luglio 2021, il Consiglio di Stato ci offre qualche chiarimento sul valore giuridico delle FAQ pubblicate dalla PA, dichiarando che esse non sono contemplate tra le fonti del nostro ordinamento. Infatti, l’art. 1 delle preleggi del Codice Civile cita come fonti del diritto solo le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.

Il Consiglio di Stato spiega:

“Esse svolgono una funzione eminentemente pratica né, in genere, indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili. Non sono pubblicate a conclusione di un procedimento predefinito dalla legge. È quindi da escludere che le risposte alle FAQ possano essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti d’interpretazione autentica.”

Nonostante ciò, il Consiglio non sottovaluta gli effetti che le FAQ (e le loro risposte) producono sia sulla pubblica amministrazione che le condivide che sul cittadino che le legge:

“In definitiva, le risposte alle FAQ, pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una pubblica amministrazione. Essenziali criteri di affidamento del cittadino nella pubblica amministrazione richiedono tuttavia di tenere conto dell’attività svolta dall’amministrazione stessa con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale.”

Il Consiglio di Stato si era già espresso sulle FAQ con la sentenza n. 846/2020 nella quale si legge che le FAQ non hanno alcun valore normativo, né integrativo (nel caso di specie di un decreto ministeriale) e rappresentano una semplice risposta a un quesito. S

Della stessa opinione anche la sentenza n. 904/2021 del TAR del Lazio.

Rendi il processo telematico più facile con Service1, la piattaforma di Servicematica. Scopri di più. 

——–

LEGGI ANCHE:

Rischi sicurezza in Google Chrome: l’azienda invita gli utenti ad aggiornare il browser il prima possibile

Spid ora obbligatorio per Inps e Pa

 

bonus-occhiali

Bonus occhiali: chi può beneficiarne

Istituito Fondo per la tutela della vista: 15 milioni per l’acquisto degli occhiali

Il bonus occhiali è inserito nella Manovra 2021 al fine di aiutare chi deve farne acquisto. A tal proposito, il fondo stanziato è pari a 15 milioni di euro per i prossimi tre anni: una vera novità. Ne sono destinatarie le famiglie con Isee molto modesti che, in questo periodo di emergenza sanitaria, rischierebbero di non tutelare la salute dei loro occhi.

Fondo per la tutela della vista e bonus occhiali: a chi spetta e come funziona

La Manovra finanziaria 2021 al comma 437 ricalca il contenuto dell’emendamento proposto dal deputato Paolo Russo. Infatti “Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nello stato di revisione del Ministero della salute [istituisce] un fondo, denominato -Fondo per la tutela della vista”. Il budget stanziato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è di 5 milioni di euro.

 

 

Nello stesso articolo viene altresì specificata la natura del provvedimento: aiutare la popolazione più bisognosa ad acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Quindi, tale bonus occhiali consiste in un voucher da corrispondere una tantum: 50 euro, per l’acquisto -appunto- di occhiali e lenti a contatto correttive. Ora, data l’entità del bonus, esso ha la finalità di aiutare le famiglie con maggiori difficoltà economiche.

Dunque, la misura è rivolta a nuclei familiari con reddito ISEE non superiore ai 10.000 euro. In realtà, al momento le modalità di funzionamento del bonus occhiali non sono ancora definite. Infatti, la manovra assegna tale compito al Ministero della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze. Spetta a questi due soggetti l’emanazione del decreto che definisca criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo.

 

LEGGI ANCHE:

Bonus rottamazione Tv 2021

Decreto sostegni: bonus prima casa agli under 36

 

Avvocati: il compenso va concordato per iscritto

Avvocati: il compenso va concordato per iscritto

Cassazione. L’accordo cliente- avvocato sul compenso del professionista vale soltanto se redatto in forma scritta

La sentenza n.24213/ 2021 della Cassazione afferma il principio della necessità della forma scritta del contratto cliente- avvocato. Nello specifico, a pena di nullità, l’accordo che intercorre tra cliente ed avvocato per quanto riguarda il compenso di quest’ultimo, non può essere sostituito da alcun altro mezzo probatorio. Principio valido in ogni situazione, salvo specifici casi del tutto eccezionali.

Accordo cliente avvocato sul compenso del professionista: deve avere forma scritta

Succede che il Tribunale riconosca ad un avvocato un compenso inferiore rispetto a quello richiesto dallo stesso per una sua attività. In particolare, si tratta di un’attività svolta dal professionista in favore di una S.n.c. con la quale, sulla base di testimonianze, emerge il precedente accordo cliente- avvocato sulla misura del compenso. Ora, l’avvocato ricorre in Cassazione contro la decisione del Tribunale.

 

 

Nel suo ricorso, l’avvocato solleva tre motivi, ma il secondo appare come principale e tale da assorbire gli altri. Si tratta della denuncia della violazione dell’art. 2233 comma 3 del codice civile, che sancisce la nullità del patto tra avvocato e cliente per stabilire la misura del compenso quando non redatto in forma scritta. Succede quindi che la Cassazione accolga il ricorso sulla base del secondo motivo descritto: “Il compenso spettante al porofessionista è pattuito […] per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.

Di conseguenza, in caso di mancanza di forma contrattuale scritta la pena è la nullità dei patti relativi al compenso dell’avvocato. Tuttavia, in questo caso il Tribunale non fa corretta applicazione del principio suddetto perché ritiene provato l’accordo sul compenso tra cliente e avvocato solo sulla base di testimonianze e sulla corrispondenza intercorsa tra le parti. Infine, il Tribunale ritiene provato l’accordo solo sulla base di presunzioni, trascurando l’elemento probatorio principe della prova scritta, imprescindibile e insostituibile.

 

LEGGI ANCHE:

Gratuito patrocinio: transazione e compenso legale

Il giudice può rivalutare il compenso richiesto da un avvocato

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto