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Obbligo Green Pass, cos’è cambiato per gli avvocati

Con l’estensione dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro a partire dallo scorso 15 ottobre, cosa è cambiato per gli avvocati?

Le disposizioni di interesse per il mondo forense sono contenute nel D.L.n. 127 del 21 settembre 2021, in particolare:
– nell’art. 1, dedicato al lavoro nel settore pubblico;
– nell’art. 2, sull’accesso di magistrati, avvocati e altri negli uffici giudiziari,
– nell’art. 3 dedicato al lavoro nel settore privato.

Con una news specifica pubblicata sul sito, il CNF ha riassunto le misure che ricadono sugli avvocati. Vediamole insieme

GREEN PASS E CONDOTTE PRESSO GLI STUDI DEGLI AVVOCATI

Il decreto non parla esplicitamente degli avvocati, così come non cita alcuna altra specifica categoria di lavoratori.

L’unica differenziazione riguarda le aziende con meno di 15 dipendenti, alle quali è consentito di sospendere un lavoratore privo di Green Pass dopo 5 giorni di assenza e di sostituirlo per un massimo di 10 giorni, e con un solo rinnovo.

Gli avvocati rientrano nella sfera del settore privato, pertanto devono rispettare le disposizioni relative all’obbligo di Green Pass, sia per se stessi che per gli eventuali dipendenti e collaboratori.

Ricordiamo che i datori di lavoro sono tenuti a:
− verificare il possesso del Green pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti e dei collaboratori;
− definire le modalità operative per le verifiche, anche a campione;
− individuare, con atto formale, i soggetti incaricati di accertare eventuali violazioni degli obblighi.

Per quanto riguarda la presenza di altri soci, tendenzialmente dovrebbe essere richiesto il Green Pass anche a loro nel momento in cui accedono allo studio, ma vi sono alcuni dubbi. 
Trattandosi di liberi professionisti non è infatti possibile individuare un datore di lavoro, dunque a chi dovrebbero essere affidati gli incarichi organizzativi e di controllo?

Sul cliente, invece, non grava l’obbligo di avere il Green Pass per accedere allo studio. Il cliente non ha nemmeno il potere di verificare il possesso del certificato da parte del professionista.

ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Come indicato dall’art. 2 al comma 8, ad avvocati, difensori, consulenti, periti, altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo non è richiesto di possedere il Green Pass per accedere agli uffici giudiziari.

L’obbligo ricade invece su magistrati, dipendenti e collaboratori.

Il Consiglio dei Ministri ha spiegato che questa differenza esiste «al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti» ed evitare che il mancato possesso della certificazione possa limitare il diritto di difesa o bloccare lo svolgimento dei procedimenti.

Qui il testo completo della news del CNF sull’obbligo di Green Pass per gli avvocati.

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Cassa Forense: bando “Marco Ubertini” 2021

Requisiti per ritenere valido il disconoscimento della copia di un documento

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Cassa Forense: bando “Marco Ubertini” 2021

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente via pec entro le 24 del 2 maggio 2022

Sul suo sito, Cassa Forense comunica la pubblicazione del bando n. 8/2021: Premio “Marco Ubertini”. Il premio, erogato in un’unica soluzione, è di tre mila euro per il primo classificato, duemila per il secondo e mille per il terzo. Si rivolge agli iscritti che hanno conseguito abilitazione agli esami per l’iscrizione all’Albo nell’anno 2020 (D.M. del 14/9/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – concorsi ed esami – n. 72 del 15/9/2020 e s.m.i.) con la più alta votazione.

Cassa Forense, Bando “Marco Ubertini” 2021, requisiti, domanda e documenti

Innanzitutto, per l’ammissione alla partecipazione e ammissione in graduatoria per il bando “Marco Ubertini” è necessario non aver superato il 35° anno di età alla data di pubblicazione. Inoltre, bisogna aver conseguito l’abilitazione nella sessione di esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati indetta nell’anno 2020. Infine, è essenziale non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi per il conseguimento dell’abilitazione nella sessione di esami per l’iscrizione all’Albo degli avvocati del 2020.

 

 

A questo punto, la domanda di partecipazione dev’essere inviata esclusivamente via PEC, entro le 24 del 2 maggio 2022. In allegato va aggiunto il certificato della Commissione esaminatrice/ Corte d’Appello attestante il superamento dell’esame e la votazione (per entrambe le prove orali). In più, vanno inviati anche: certificato attestante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati ed autocertificazione e fotocopia del documento d’identità.

Con la domanda, si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito la graduatoria completa. Dunque, pur senza nominativo appaiono codice meccanografico/ numero di protocollo, votazione conseguita e data di nascita del richiedente. Infine, con la stessa presentazione della domanda, si autorizza Cassa Forense ad effettuare controlli idonei, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni.

Cassa Forense, Bando premio “Marco Ubertini” 2021, importo e graduatoria

Per i vincitori, il premio è erogato in un’unica soluzione: tre mila euro per il primo classificato, duemila per il secondo e mille per il terzo. Nello specifico, si tratta di un’erogazione secondo graduatoria costituita, per ciascun Distretto, in base alla votazione più alta ottenuta.

Ora, in caso di parità, ha la precedenza il richiedente con minore età anagrafica. Nell’eventualità di un’ulteriore parità, ci si basa sulla priorità cronologica di presentazione della domanda.

E se non vengono assegnati premi in tutti i distretti? In questo caso, si assegnano i premi residui sulla base di una graduatoria nazionale unica.

 

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Post su fb contro l’azienda? Scatta il licenziamento

Pubblicare un post contro la propria azienda legittima il licenziamento per giusta causa

Scrivere un post dal contenuto offensivo rivolto ai vertici ed ai superiori dell’azienda in cui si lavora giustifica il licenziamento del dipendente. Questo, in estrema sintesi, è quanto affermato dalla Cassazione nella recente sentenza n. 27939/2021. Alla base della conclusione, l’idea che un post offensivo rappresenti un grave atto di insubordinazione, tale da non richiedere nemmeno l’accertamento del danno.

Licenziato il dipendente per post offensivo pubblicato sui social

Succede che un’azienda disponga il licenziamento di un dipendente, il quale lo impugna davanti al Tribunale, che però da regione alla datrice. Succede allora che il dipendente, con tempestività, si opponga alla decisione; tuttavia, la Corte di Appello conferma la decisione del primo grado. Alla base del contenzioso il contenuto sprezzante e offensivo di un post su fb e di tre e-mail, tutti ad opera del dipendente.

 

 

Nello specifico tale contenuto è indice di grave insubordinazione da parte del dipendente, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. In effetti, con la sua condotta il lavoratore avrebbe definitivamente compromesso il rapporto fiduciario necessario per poter proseguire il rapporto di lavoro.

Ora, il dipendente, nel suo ricorso in Cassazione, solleva i seguenti motivi:

  • La Corte non ha esaminato alcuni elementi decisivi che hanno giustificato suddetta elaborazione dei messaggi incriminati;
  • L’acquisizione del post è avvenuta illegittimamente dalla sua pagina, che essendo personale è anche riservata. In questo senso, la pubblicazione risulta incompatibile con qualsivoglia reato di denigrazione o diffamazione;
  • La Corte commette un errore nel qualificare la sua condotta come “grave insubordinazione ai superiori”;
  • La Corte non ha nemmeno accertato il “grave nocumento morale o materiale” arrecato all’azienda dalla sua insubordinazione, pur avendolo ritenuto insito nella sua condotta.

Offendere i superiori è insubordinazione anche se non si accerta il danno arrecato

A questo punto, si arriva in Cassazione, la quale rigetta il ricorso. Alla base della decisione degli Ermellini queste motivazioni:

  • La sentenza è argomentata in modo congruo, la conclusione è rafforzata dalla doppia conforme;
  • Il secondo motivo è infondato: la pagina social personale del lavoratore “è [idonea] a determinare la circolazione del messaggio [anche] tra un gruppo indeterminato di persone”;
  • Anche il terzo motivo è infondato: il concetto di insubordinazione si riferisce a qualsiasi comportamento che pregiudichi sia l’esecuzione che il corretto svolgimento delle disposizioni suddette nel quadro dell’organizzazione.

In effetti, già nella decisione n. 9635/2016, la Cassazione precisava che “la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall’obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire […] [all’] art.2 della Costituzione, può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio nell’organizzazione aziendale […]”.

  • Infondato anche il quarto motivo: l’accertamento del grave danno morale o materiale non è necessario in quanto già tipizzato nella condotta.

 

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Requisiti per ritenere valido il disconoscimento della copia di un documento

Quali sono i requisiti che permettono di ritenere valido il disconoscimento della copia di un documento nell’ambito di un giudizio civile?
La Cassazione si è espressa a tal proposito con la sentenza n. 24634/2021.

IL DISCONOSCIMENTO DELLE COPIE

L’art. 2719 del Codice Civile spiega che le copie fotografiche di documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la loro conformità con questi è attestata da un pubblico ufficiale competente o non è espressamente disconosciuta.

IL CASO

Nell’ambito di una procedura fallimentare, il giudice delegato esclude la prelazione sugli interessi convenzionali a causa della mancata produzione da parte della banca delle note di iscrizione ipotecaria.

La banca si oppone ai sensi dell’art. 98 delle legge fallimentare, ma il Tribunale rigetta l’azione.
Il Tribunale ritiene infatti valido il disconoscimento formulato dal fallimento, ai sensi dell’art. 2719 del Codice Civile, sulla conformità agli originali delle copie delle note di iscrizione ipotecaria presentate dalla banca. La banca, a seguito del disconoscimento, non aveva esibito né prodotto gli originali.

La mancata produzione degli originali ha reso impossibile, secondo il Tribunale, l’accertamento della conformità delle copie.

La banca porta allora la questione in Cassazione.
L’istituto è convito che la decisone del Tribunale sia errata poiché ha conferito “valore assorbente” al disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti, senza considerare che il fallimento si era limitato a un disconoscimento generico delle copie, senza indicare in quali punti queste costituissero un “falso”.

I REQUISITI PER RITENERE VALIDO IL DISCONOSCIMENTO DELLE COPIE

La Cassazione accoglie il ricorso.
Questi i motivi:

– Il disconoscimento delle scritture private non è soggetto alle disposizioni dell’art. 215 c.p.c. comma 1, n. 2.
Ciò significa che il disconoscimento della conformità della copia all’originale non contempla l’inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, poiché il giudice può accertare la conformità anche aliunde, tramite altre prove, anche presuntive;

– ai fini del disconoscimento di cui all’art. 2719 del Codice Civile, la giurisprudenza ha introdotto un ulteriore requisito: l’indicazione specifica degli elementi che differenziano copia e originale;

– l’orientamento giurisprudenziale di legittimità ritiene che il disconoscimento formale debba avvenire, pena l’inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale”.

Nel caso in questione, il Tribunale ha sbagliato nel ritenere efficace il disconoscimento, poiché il fallimento non ha evidenziato differenze fra gli originali e le copie presentate dalla banca ricorrente. Non sono nemmeno state rilevate segni (es.: cancellature.) che potessero generare dubbi sulla conformità delle seconde ai primi.

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Qual è il termine entro il quale è possibile contestare la CTU?

Con l’ordinanza n. 23457/2021 del 26 agosto 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale è possibile contestare la CTU nell’ambito civile.

IL CASO

Un cliente chiede al Giudice di Pace il rimborso dopo aver acquistato un capo d’abbigliamento, a suo parere difettato. Durante il giudizio viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio per verificare la presenza del difetto e il Giudice alla fine dà ragione al cliente. La condanna al rimborso viene confermata anche dal Tribunale in sede gravame, e la venditrice decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Fra i vari motivi portati dalla venditrice, anche l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito sulle eccezioni da lei formulate a proposito delle modalità di svolgimento della CTU. Dopo il primo incontro, il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe comunicato alle parti le successive date per lo svolgimento delle indagini tecniche e non avrebbe inviato la bozza del suo riscontro prima del deposito in Cancelleria.
La ricorrente dice di aver sollevato queste eccezioni nel corso del giudizio e per poi ribadirle con la comparsa conclusionale.

CTU CONTESTATA, SERVONO PROVE SULLA TEMPESTIVITÀ

La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo inammissibile il motivo portato dalla venditrice e dichiarando che:

«le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito».

Nel caso specifico, la ricorrente non ha indicato con sufficiente precisione in quale momento processuale siano state sollevate per la prima volta le doglianze rispetto alla CTU:

«non è sufficiente, al riguardo, la sola affermazione secondo cui ciò sarebbe avvenuto all’udienza del XX.X.XXXX, poiché il motivo non riporta, neanche per riassunto, il verbale di detta udienza, né precisa per quale adempimento essa fosse stata fissata, né specifica che la stessa fosse la prima udienza utile dopo il deposito della CTU oggetto di contestazione.»

La Cassazione ritiene che tali carenze siano decisive. La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver sollevato tempestivamente le eccezioni nel corso del giudizio di merito, con la prima difesa utile dopo il deposito del resoconto del CTU. Poiché tale prova manca, la sua richiesta non può essere accolta.

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Roma, Napoli, Milano: il coworking di cassa forense è attivo fino a settembre 2022

Offrire una postazione di lavoro attrezzata all’interno di uno spazio condiviso anche per poche ore al giorno, o occasionalmente. E’ questa la volontà di Cassa Forense: implementare l’iniziativa di Coworking alla luce del successo della sua prima iniziativa pilota. Per far ciò, già da questo ottobre si riparte da Roma, poi si prosegue con Napoli e infine con Milano.

Il nuovo progetto di coworking di Cassa Forense

Lo scorso anno Cassa Forense metteva a disposizione, in via gratuita per i propri iscritti, spazi di lavoro in coworking e sale riunioni. L’iniziativa aveva luogo a Roma, nei pressi dei Tribunali, in via Attilio Regolo, in via Boezio e all’Eur in Piazza Marconi. Il periodo in cui gli iscritti potevano usufruire di questa possibilità era quello compreso tra il 14 settembre 2020 ed il 13 settembre 2021.

 

 

Ora, l’idea di Cassa Forense è di rinnovare il medesimo progetto di coworking dell’anno passato. Infatti, si vuol consentire l’utilizzo gratuito di sale riunioni e/o spazi lavoro a tutti gli avvocati e praticanti iscritti all’Istituto. Perciò, il progetto prevede una prima fase, in cui gli spazi saranno aperti a Roma, ed una seconda fase in cui l’offerta si estenderà anche a Milano e Napoli.

Roma viene ripetuta sia in considerazione del numero degli iscritti, oltre 24.000, che della presenza nella Capitale di Magistrature Superiori. Il riferimento è alla Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore Acque Pubbliche e Corte Costituzionale. In effetti, il primo obiettivo è di garantire spazi in città che vedono sul loro territorio un forte passaggio di avvocati provenienti anche da altri Fori, i quali possono effettivamente trarre gran beneficio dalla presenza di questi nuovi spazi.

 

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Ottobre è il mese della sicurezza informatica e Check Point Research (CPR), che si occupa di ricerche legate alla cyber security, ha condiviso la classifica dei paesi EU più colpiti da attacchi.

L’Italia si colloca sul gradino centrale del podio, sotto la Spagna.
E se ciò non fosse già abbastanza preoccupante, bisogna anche aggiungere che le ricerche si basano sui cyber attacchi denunciati. Molti sono quelli di cui non si ha notizia, quindi la situazione è più grave di quel che sembra.

La CPR ha riportato che, nel corso del 2021, a livello mondiale, gli attacchi informatici verso le aziende sono cresciuti del 40% a settimana rispetto al 2020.

La modalità di cyber attacco più diffusa è il ransomware.

I settori più colpiti sono:
– istruzione/ricerca (+ 60% rispetto al 2020),
– pubblica amministrazione/ esercito (+ 40%),
– sanità (+ 55%).

Questi settori hanno subito una fortissima digitalizzazione durante la pandemia, senza necessariamente avere la struttura e le competenze necessarie ad affrontare tutti i rischi connessi. Le falle hanno attirato i cyber criminali, che sanno approfittare bene di qualsiasi carenza tecnica o umana.

Stefano Zanero, professore associato di Computer Security al Politecnico di Milano, spiega così la situazione:

«Il volume dei cyber attacchi è in forte crescita, a causa dell’aumentare dell’interesse a colpire organizzazioni e a causa del crescente utilizzo dell’IT: prima venivano colpiti i singoli, ora sono nel mirino, soprattutto dei ransomware, le organizzazioni e la pubblica amministrazione. […]

Man mano che la digitalizzazione fa passi avanti in Industria 4.0 e nella trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, i cyber attacchi aumentano. 
Nella PA, arretrata sul fronte sicurezza, c’è poi l’elemento della grande visibilità: un cyber attacco blocca tutto, magari fermando una campagna vaccinale di massa, e guadagna le prime pagine.»

LA SITUAZIONE IN ITALIA

L’Italia ha registrato un aumento dei cyber attacchi dal 2020 al 2021 pari al 36%. Ogni settimana si contano circa 903 casi.

Anche qui, come nel resto del mondo, la forma più frequente è il ransomware.

COSA FARE PER PROTEGGERSI

Ogni azienda è un caso a sé, ma certamente ci sono alcune buone pratiche che possono ridurre i rischi e che sono facilmente applicabili:
– aggiornare sempre i sistemi operativi e le app,
– aggiornare antivirus e anti-malware,
– dotarsi di un firewall,
– cambiare regolarmente le password scegliendone di efficaci (qui alcune istruzioni su come creare password efficaci),
– eseguire i backup,
– investire in formazione del personale.

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Esame avvocati 2022: tutte le regole

Per l’esame di abilitazione alla professione forense confermati doppio orale e Green Pass

Vale anche per il 2022 la regola secondo la quale l’esame di abilitazione alla professione di avvocato si svolge solo oralmente. Infatti, come stabilito dal Decreto Riaperture promosso dal Governo, vengono replicate le medesime modalità applicate nel 2021. Dunque, rispetto alla modalità tradizionale, precedente all’emergenza Covid, vi è anche l’obbligo di esibire il Green Pass per sostenere l’orale in presenza.

Esame di abilitazione alla professione di avvocato: green pass obbligatorio

Il punto centrale è il comunicato stampa diffuso dal Consiglio dei Ministri in merito all’approvazione del Decreto Capienze in vigore dallo scorso 11 ottobre. In effetti, esso informa sull’estensione, anche per quest’anno, delle regole vigenti nel 2021 in merito all’esame di stato per l’esercizio della professione forense. In più, in esso si trova la specifica della necessaria obbligatorietà dell’esibizione della propria certificazione verde da parte dei candidati.

 

 

Nello specifico: “Si estendono al 2022 per l’esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l’accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass”. Perciò, anche per il 2022, l’esame si articola in due prove orali, previa esibizione del Green Pass. Dunque, possono sostenere l’esame solo i candidati che hanno ricevuto somministrazione del vaccino anti-Covid o che hanno fatto tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Esame di avvocato: come si svolge l’orale e tempo a disposizione

L’esame orale per l’esercizio della professione forense si svolge in due sessioni distinte. La prima ha una durata di sessanta minuti e si basa sull’esame di un caso specifico e sulla successiva discussione della soluzione proposta dal candidato. La seconda, invece, consiste nella risoluzione di brevi questioni inerenti a cinque materie preventivamente scelte. Qui, il tempo a disposizione sarebbe compreso tra i 45 ed i 60 minuti.

 

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Avvocati under 35: bando prestiti Cassa Forense

Bando iscritti under 35, domande fino al 30 ottobre

Fino al prossimo 30 ottobre c’è tempo per accedere al bando di Cassa forense per servizio di prestiti agli iscritti under 35. Nello specifico, si tratta di una possibilità di finanziamenti con tassi di interesse pari a zero per i beneficiari. La condizione indispensabile per l’ottenimento di tale prestito di Cassa è quella di avere un reddito professionale inferiore a 10.000,00 euro.

Finanziamenti a tasso zero per avvocati under 35, domande entro il 30 ottobre

Sei un giovane avvocato under 35 iscritto a Cassa Forense? Ebbene, hai tempo fino al prossimo 30 ottobre per accedere al bando di Cassa per il servizio di prestito agevolato. In realtà, l’opportunità è di poter beneficiare di un prestito privato del 100% degli interessi passivi e degli aspetti legati alla garanzia per l’accesso a tale credito.

 

 

Tuttavia, l’accesso al finanziamento si rivolge ai giovani professionisti aventi reddito professionale inferiore ad euro 10.000,00. Inoltre, per beneficiare di tale prestito, i giovani avvocati devono essere iscritti alla Cassa da almeno due anni e non devono aver già beneficiato dell’agevolazione negli anni 2017, 2018, 2019, 2020. Infatti, lo scopo è di dare la possibilità a chi non ha compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda di accedere al mercato del credito nei primi anni di esercizio della sua attività professionale.

In merito alla quota, il prestito messo a disposizione può variare da un minimo di 5.000 euro, ad un massimo di 15.000euro. La durata può essere di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, con estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza il pagamento di alcuna penale aggiuntiva. Infine, la richiesta di prestito può essere inviata solo con apposita procedura on line dall’apposita area personale del sito internet della Cassa.

 

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Decreto Capienza e trattamento dati personali: Garante della Privacy scavalcato

Nel Decreto Capienza in vigore dal 9 ottobre 2021 si legge che:

“Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica (…) è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico o dall’organismo di diritto pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato”.

Oltre a rafforzare la spinta all’uso del Green Pass, questo decreto scavalca dunque il Garante della Privacy, che non potrà più svolgere controlli preventivi e al quale vengono concessi solo 30 giorni per dare pareri preventivi.

Oltre a ciò, il decreto apre la strada all’uso incrociato da parte della PA di diverse banche dati, utilissimo per la lotta all’evasione fiscale.

DECRETO CAPIENZA ESAGERATO?

In un comunicato, Palazzo Chigi ha spiegato che queste misure sono “in coerenza con il quadro europeo” e che consistono in “alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico”.

Modifiche in materia di privacy sono contemplate dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), che all’art. 6.3 indica che agli stati è concesso di fissare regole proprie sui trattamenti, quando questi sono necessari ad adempiere a obblighi legali, svolgere compiti di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri.
Il Regolamento impone però dei limiti: le modifiche devono perseguire un obiettivo di interesse pubblico e devono essere ad esso proporzionate.

COSA È CAMBIATO

Sebbene la situazione precedente fosse restrittiva e impedisse una costruttiva circolazione dei dati tra le pubbliche amministrazioni, il Decreto Capienza sembra andare all’estremo opposto.

L’avv. Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, spiega così la situazione:

«Ora sembra essere stato introdotto un “liberi tutti” per le comunicazioni di dati personali comuni tra soggetti pubblici e per la loro diffusione all’esterno, nei limiti dell’adempimento di compiti di pubblico interesse o dell’esercizio di pubblici poteri.
Prima, cioè, per legittimare la comunicazione o la diffusione di dati personali comuni, non sensibili o giudiziari, da parte di soggetti pubblici (e assimilati) serviva una norma di legge o di regolamento previsto da legge, o in alternativa un’istanza al Garante con 45 giorni di tempo per ottenere un rigetto o per maturare il silenzio-assenso. In questo istante, post Decreto Capienze, no. Per capirci, potremmo perfino tornare alla pubblicazione sul web dei redditi degli italiani, a certe condizioni.»

Anche casi come quelli dell’App Io o del Green Pass, per le quali il Garante ha chiesto correzioni a favore di una maggiore tutela dei dati personali, oggi non sarebbero più possibili.

Il decreto abroga poi anche il comma 5 dell’art. 132 Codice Privacy, che prevedeva che il trattamento e la conservazione di dati personali derivanti dai tabulati telefonici, raccolti per l’accertamento e la repressione di reati, fosse svolto nel rispetto delle tutele indicate dal Garante Privacy.

I contenuti del decreto preoccupano molti esperti della privacy. L’avv. Luca Bolognini ritiene opportuno fare delle correzioni con la conversione in legge per permettere la comunicazione di dati tra soggetti pubblici senza l’autorizzazione del Garante e o ulteriori basi normative di legge o di regolamento solo in casi specifici e critici per il PNRR.

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