Presunzione di innocenza e cronaca giudiziaria

Presunzione di innocenza e cronaca giudiziaria. Il parere di Violante

Luciano Violante, ex presidente della Camera ed ex magistrato, commenta a Il Dubbio le nuove norme sulla presunzione d’innocenza e il loro effetto sulla cronaca giudiziaria.

LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA

Il prossimo 8 novembre, il governo italiano presenterà il decreto legislativo con cui recepisce la direttiva (UE) 2016/343.

La direttiva introduce il concetto di presunzione d’innocenza, simile ma non uguale a quello di presunzione di non colpevolezza presente nel nostro ordinamento.
All’art. 27, co. 2, la Costituzione afferma chiaramente che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le norme di derivazione europea impediranno ai magistrati di presentare come colpevoli sia gli indagati che gli imputati rinviati a giudizio, fino a un’eventuale condanna definitiva.
Solo i pm possono parlare di “colpevolezza” allo dopo di ottenere misure cautelari dal gip o il rinvio a giudizio dal gup. Ma possono farlo solo per le «indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento».

EFFETTI SULLA CRONACA GIUDIZIARIA

In un’ intervista a Il Dubbio, Violante spiega come le nuove norme sulla presunzione d’innocenza potrebbero sciogliere il circolo vizioso che si è creato fra giustizia, informazione e politica, caratterizzato dalla mortificazione pubblica degli accusati:

« il diritto alla dignità è spesso leso dalle cronache giudiziarie. Così com’è vero che se il poliziotto o il magistrato non vi [ai giornalisti] desse la notizia, voi non la pubblichereste. E se voi non la pubblicaste, quel poliziotto o quel pm non acquisirebbero importanza e visibilità pubblica».

E ancora:

«se è certamente vero che già le norme del 2006 vietano di dare nomi e foto del singolo pm, è vero che, se vengono pubblicati, quel magistrato comincia a essere importante e rispettato […] E si crea una carriera parallela a quella professionale, a volte più prestigiosa e a volte presupposto per l’altra. E poi colpisce a volte una coincidenza.[…]
Se per caso l’indagine di quel tale pm comincia a perdere d’interesse e attenzione, salta fuori a volte la notizia che nei suoi confronti è stato sventato un attentato. L’indagine riprende quota».

Secondo Violante, l’introduzione della presunzione di innocenza e di tutti i suoi annessi non sarà sufficiente a imporre alla cronaca giustizia quella sobrietà che norme precedenti avevano già introdotto. Serve di più:

«Serve un accordo e un cambio di registro concordato nel sistema della comunicazione. […]
Voi giornalisti avete concordemente smesso di fare i nomi delle ragazze vittime di violenza sessuale: perché non si può adottare un maggiore self restraint sulle persone indagate?»

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Superbonus e tutti i bonus edilizi 2023

Superbonus, bonus facciate e altri bonus edilizi del documento programmatico di bilancio

La prossima manovra conterrà la proroga al 2023 del Superbonus, ma con alcune importanti novità. Per gli altri bonus edilizi, invece, si va fino al 2024, con l’eccezione del bonus facciate, che scade nel 2022. Novità importanti anche per quanto riguarda lo sconto in fattura e la cessione crediti.

Tutti i bonus edilizi della legge di Bilancio

La prossima manovra conterrà la proroga al 2023 del Superbonus, però ridotto nella forma e nella sostanza. Infatti, si tratta di una misura che riguarderà solo i lavori per i condomini, e che escluderà gli immobili unifamiliari, le villette e le ville. Dunque, fino al 2023 il Superbonus è rifinanziato con i fondi del Recovery Fund soltanto per i condomini e le ex case popolari. Scaduto questo termine, quindi fra due anni, il Superbonus è destinato a calare fino a quota 65%.

 

 

In merito agli altri bonus edilizi, essi rimangono fino al 2024, ad esclusione del bonus facciate, che si concluderà nel 2022. In effetti, mentre l’ecobonus al 65% e gli sconti al 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici green sono confermati, del bonus facciate non c’è traccia. A ciò si aggiunge il rischio per lo sconto in fattura e la cessione crediti per le agevolazioni che non siano al 110%.

Effettivamente, uno dei nodi fondamentali da sciogliere è proprio quello delle opzioni sconto in fattura e cessioni crediti. L’orientamento dei tecnici del ministero dell’economia è quello di mantenere l’opzione cessione/sconto o detrazioni tradizionali per il 110%. Invece, sulle altre detrazioni si vorrebbero togliere sia sconto che cessione; tuttavia, se prevalesse una linea più politica, si potrebbero mantenere le attuali procedure.

 

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Chiavette USB in azienda? Meglio non usarle

Chiavette USB e dispositivi simili sono certamente strumenti comodi per archiviare file o trasferirli da un computer all’altro, ma possono rappresentare anche un rischio per la sicurezza aziendale. Per tale motivo, alcune realtà ne stanno già vietando l’uso.

La prima è stata IBM che, ancora a maggio 2018, ha introdotto il divieto tra le sue policy di sicurezza a livello internazionale.

CHIAVETTE USB E ALTRI DISPOSITIVI: TANTI RISCHI DIVERSI

I rischi connessi all’uso di dispositivi USB sono molteplici. Vediamone alcuni.

1) Trasferimento di virus informatici

Le chiavette USB sono un mezzo molto utilizzato per spostare file da un computer all’altro in mancanza di una connessione internet, se non si vogliono usare le email o se non si ha uno spazio di archiviazione in cloud che permetta a più utenti di accedere al medesimo documento.

Tra i file trasportati ce ne potrebbe però essere uno infetto che, una volta copiato sul nuovo computer, propagherebbe il virus all’interno dispositivo ed eventualmente anche agli altri connessi alla rete aziendale.

Questa possibilità diventa più reale quando la chiavetta USB aziendale è utilizzata anche per attività private.

2) Attacchi hacker

Si potrebbe pensare che non aprire file di cui non si è certi azzeri i rischi. In realtà, come spiega AGV:

«la maggior parte delle volte, i produttori non proteggono il firmware, il che significa che gli hacker più astuti possono riprogrammarli in modo da renderli più efficienti e pericolosi.
Il modo più comune per farlo è riprogrammare l’unità USB per scaricare automaticamente il malware in qualsiasi dispositivo collegato, anche prima di aprirlo. In questo caso, nel momento stesso in cui colleghi il dispositivo, sei a rischio.»

I cybercriminali che vogliono entrare nei sistemi aziendali o danneggiarli hanno dunque nei dispositivi USB un valido alleato.

Sempre AGV spiega che esistono molte forme di attacco informatico tramite USB:
• prendere il controllo della tastiera e svolgere operazioni che l’utente non farebbe,
• registrare quali tasti l’utente preme e utilizzare i dati così raccolti in modo illecito,
• impiantare hardware, per esempio un ricevitore radio per spiare,
• modificare file,
• collegarsi alla webcam e registrare l’utente,
• trasmettere le attività dell’utente rendendole pubbliche,
• distruggere il dispositivo tramite impulso elettrico.

3) Smarrimento e furto

Nel caso in cui un dipendente perdesse un dispositivo USB aziendale è impossibile sapere in quali mani potrebbe finire. Altrettanto impossibile è sapere che uso potrebbe fare dei dati sensibili in esso contenuti il soggetto che recupera il dispositivo.

In caso di furto, le probabilità di un uso dannoso per l’azienda aumentano.

Il GDPR, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, considera lo smarrimento di chiavette USB e strumenti simili una violazione alla sicurezza (Data Breach) che va denunciato.

4) Usura e rottura

Soprattutto le chiavette USB sono soggette a usura e dopo qualche anno di scrittura e riscrittura la loro efficienza cala. Ciò significa che i dati salvati al suo interno potrebbero improvvisamente non essere più accessibili o esserlo solo in parte.

Nel caso in cui il dispositivo si rompesse, i dati sarebbero persi per sempre.

5) Infedeltà aziendale

Le chiavette USB sono il mezzo preferito dai dipendenti infedeli che decidono di rubare dati aziendali in grande quantità per poi venderli o usarli a proprio vantaggio professionale.

COSA FARE PER PROTEGGERSI

Per evitare situazioni spiacevoli, il primo consiglio è proprio quello di evitare l’uso delle chiavette USB. O almeno limitarlo alle circostanze in cui non vi fosse alternativa.

In questo caso, meglio fornire ai dipendenti chiavette con una memoria ridotta e limitarne l’uso solo all’interno dell’azienda. Ciò significa che nessuna chiavetta aziendale deve uscire e nessuna chiavetta privata deve entrare.

Inoltre, è bene stabilire con il reparto IT delle linee di buona condotta da condividere con il personale a proposito della manutenzione dei dispositivi.

Va ricordato che tra i dispositivi USB forieri di pericoli vi sono anche gli smartphone personali. Grande attenzione va dunque posta nel caso in cui si volesse connettere uno smartphone a un pc aziendale.

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La Cassazione seleziona per 40 tirocini formativi

I tirocini formativi iniziano a gennaio 2022 e terminano a luglio 2023

La Procura generale della Corte di Cassazione attiva il bando di selezione per 40 tirocini formativi di 18 mesi. Come previsto dall’art. 73 d.l. n.69/2013 e modificato dall’art.2 d.l.n.168/2016, tali tirocini si svolgeranno presso gli uffici giudiziari di legittimità. Infine, si tratta di un’opportunità formativa riservata ai laureati in giurisprudenza solo in possesso di determinati requisiti; andiamo a vedere assieme quali.

Selezioni per il tirocinio della Cassazione: requisiti, presentazione domanda e modalità di svolgimento

Dunque, chi si può candidare per il tirocinio alla Cassazione? I laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di onorabilità (art. 42-ter, secondo comma, lettera g e del r.d. 30 gennaio 1942, n.12) e che abbiano riportato una media di almeno 27/30 all’esame di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo. Oppure, devono aver ottenuto voto di laurea non inferiore a 105/110 e non devono aver ancora compiuto trent’anni di età.

 

 

Per presentare richiesta, c’è tempo fino al 12 novembre 2021, ore 14. Infatti, entro quella data, gli interessati devono compilare in ogni sua parte -a pena di inammissibilità- la domanda esclusivamente in formato elettronico. A ciò sarà necessario allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed una copia sottoscritta del documento d’identità. L’indirizzo mail a cui destinare il tutto è: prot.pg.cassazione@giustizia.it. Eventualmente, è possibile allegare anche una breve nota esplicativa delle motivazioni a sostegno della domanda.

Graduatoria tirocinio Cassazione 2022

Una volta scaduto il termine della domanda, viene redatta la graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito internet della Procura generale (www.procuracassazione.it) entro il 23 novembre 2021. Da questa data, gli interessati hanno cinque giorni per formulare eventuali osservazioni. Quindi, entro i 6 dicembre 2021 vengono pubblicati, sempre su www.procuracassazione.it , graduatoria definitiva e avviso data di inizio tirocinio.

Quali sono le caratteristiche del Tirocinio formativo alla Cassazione 2022

Il tirocinio inizia a gennaio 2022 e termina a luglio 2023: 18 mesi, durante i quali gli ammessi accedono ai fascicoli processuali e partecipano alle udienze.

In realtà, i tirocinanti non possono accedere ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto d’interessi per conto proprio o di terzi.

Lo svolgimento del tirocinio alla Cassazione non prevede compensi, salvo assegnazione di borsa di studio (comma 8-bis art 73). Allo stesso modo, non implica obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell’Amministrazione. Tuttavia, sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all’Ufficio dove si svolge il tirocinio formativo.

Ciononostante, il tirocinio può essere svolto insieme ad altre attività, quali dottorato di ricerca o il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o notaio. Lo stesso vale anche per la frequenza di corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Al contrario, i tirocinanti non possono esercitare tirocinio per l’accesso alla professione forense presso la Corte di Cassazione.

Infatti, i tirocinanti devono assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali.

 

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Si può controllare a distanza il computer del lavoratore, ma con dei limiti

In tempi di smart working ci si chiede ancor di più se il datore di lavoro possa controllare a distanza il computer aziendale dato al dipendente. La risposta è sì, ma la Cassazione indica alcuni limiti per tutelare la privacy.

IL CASO

Un datore accede al computer aziendale affidato a una dipendente e scopre che questa, durante l’orario di lavoro, ha navigato sul web per motivi personali per un tempo tale da interrompere lo svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre, ha scaricato un virus che ha intaccato la rete dell’azienda, criptandone i file e rendendoli inutilizzabili.

Il datore contesta alla dipendente un illecito disciplinare e, successivamente, decide di licenziarla.

La dipendente porta la questione fino in Corte di Cassazione, adducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 4 L. N. 300/1970 “per aver ritenuto utilizzabili a fini disciplinari e comunque dimostrabili le informazioni acquisite in violazione dei diritti di informativa e dei diritti stabiliti dal codice della privacy”.

BILANCIARE TUTELA DELLA PRIVACY E POTERI DEL DATORE

La questione si impernia dunque non tanto sulla condotta della dipendente, ma sul bilanciamento tra il diritto alla privacy di questa e il potere di controllo da parte del datore di lavoro.

La domanda da porsi è: quando il datore ha acquisito le informazioni che hanno “smascherato” la dipendente?

Con la sentenza n. 25732 del 22 settembre 2021, la Cassazione spiega infatti che:

«il controllo ex post non può riferirsi all’esame e all’analisi di informazioni acquisite, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 St.Lav., prima dell’insorgere del “fondato sospetto” […].
Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo e ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull’esame e analisi di quei dati».

Ricordiamo che l’art.4 dello Statuto dei Lavoratori è dedicato agli impianti audiovisivi e agli altri strumenti di controllo dei dipendenti.

OK CONTROLLARE A DISTANZA, MA NON TUTTI I DATI SONO VALIDI

La conclusione della Cassazione è che:

«Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua della L. n. 300 del 1970, art. 4, in particolare dei suoi commi 2 e 3».

In sostanza, un datore può controllare a distanza il computer aziendale affidato a un dipendente, nel caso in cui sospettasse un illecito, senza seguire quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, ma i dati che può raccogliere sono solo quelli successivi all’insorgere di tale sospetto. Tutti i dati sull’attività del dipendente prima dell’insorgere del sospetto non possono essere né acquisiti né usati per giustificare eventuali azioni.

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Contributo a fondo perduto: come ottenerlo

C’è tempo fino al 13 dicembre per richiedere il contributo “Sostegni” e/o “Sostegni-bis alternativo”

Sei un soggetto che svolge attività di impresa, lavoro autonomo e reddito agrario titolare di partita Iva e risiedi in Italia? Inoltre, nel 2019 hai conseguito un ammontare di ricavi o compensi tra i 10 milioni ed i 15 milioni di euro? Bene, allora potresti rientrare tra i beneficiari del contributo “Sostegni” e/o “Sostegni-bis alternativo”.

Contributi a fondo perduto: requisiti e calcolo

Si è aperta lo scorso 14 ottobre la possibilità di presentare la richiesta per i contributi a fondo perduto “Sostegni” e “Sostegni bis alternativo”. In effetti, si tratta di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha definito anche il modello di domanda. Come detto poc’anzi, esso si rivolge ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva il cui ammontare complessivo reddituale nel 2019 sia stato compreso fra i dieci ed i quindici milioni di euro.

 

 

Ulteriore requisito per l’ottenimento del contributo “Sostegni” è un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 rispetto al corrispettivo del 2019. Invece, non possono aver accesso ai contributi i soggetti la cui attività a partita Iva non fosse attiva alla data dei rispettivi decreti-legge. Lo stesso accade per gli enti pubblici (art. 74 Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis Tuir).

Il calcolo del contributo Sostegni

Circa il calcolo dell’importo ricavato dal contributo “Sostegni”, esso è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e del 2019. Si parte da un minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per altro, in questo caso spetta anche il contributo “Sostegni-bis alternativo” (art.1, commi da 1 a 3, Dl n.73/2021).

Va detto che, nel calcolo del contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020- 31 marzo 2021 ed il corrispettivo del 1° aprile 2019- 31 marzo 2020.

Infine, se si richiedono entrambi i contributi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” viene applicata la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo del periodo 1° aprile 2020- 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019- 31 marzo 2020.

Resta il fatto che, per tutti i soggetti, l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a centocinquanta mila euro.

Come richiedere i contributi a fondo perduto

Per fare richiesta dei contributi a fondo perduto, è necessario presentare apposita istanza entro il 13 dicembre attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Nell’istanza si devono indicare:

  • Codice fiscale del richiedente (o del rappresentante o dell’intermediario);
  • Le informazioni sulla sussistenza dei requisiti;
  • Iban del conto corrente dove accreditare l’importo.

Infatti, i contributi a fondo perduto vengono erogati tramite bonifico o -solo su scelta irrevocabile del richiedente- possono essere riconosciuti come crediti di imposta utilizzabili in compensazione.

 

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Notifica a mezzo PEC in spam? Il ricorso non è possibile

Notifica a mezzo PEC in spam? Il ricorso non è possibile

Se la notifica a mezzo PEC finisce nella casella di spam, il destinatario può invocare la non conoscenza e/o non conoscibilità della stessa?

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza  n. 17968 del 23 giugno 2021.

NOTIFICA PEC IN SPAM E CANCELLAZIONE

Come riporta il CNF, il caso da cui scaturisce la sentenza riguarda l’ammissibilità dell’opposizione tardiva del decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC (art. 3 bis L n. 53/1994) a partire dal fatto che la mail PEC di notifica era finita nella cartella della posta indesiderata, svuotata dalla segretaria del destinatario senza alcun controllo per evitare “danni al sistema informatico aziendale” a causa di mail malevoli, come già accaduto in passato.

Il ricorrente in Cassazione deduce la violazione degli artt. 647 e 650 c.p.c.
La Corte di Appello, che aveva confermato il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale in primo grado, non avrebbe infatti preso in considerazione il comportamento della segretaria, volto solo a proteggere la società da pericoli informatici. Una scelta dunque inevitabile che rientra nel concetto di “forza maggiore”, il quale consente di giustificare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

CASELLA PEC E OBBLIGHI DA RISPETTARE

La Corte di Cassazione ha però escluso tale ipotesi, riferendosi al contenuto dell’art. 20 del DM n. 44/2011, il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione al CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005).

A ciò si aggiunge che il DM 44/2011 incarica i “soggetti abilitati esterni privati” (difensori delle parti private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti e ausiliari del giudice) del compito di:
– garantire il corretto funzionamento della casella PEC,
– dotarsi di un antivirus per controllare i messaggi in arrivo,
– attivare il filtro antispam per evitare i messaggi indesiderati,
– conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia,
– dotarsi di servizio automatico che lo avvisi nel caso in cui lo spazio nella propria casella di posta elettronica certificata fosse in esaurimento.

È poi dovere del possessore della casella PEC controllare anche i messaggi nella cartella della posta indesiderata.

Nel caso in questione, la Cassazione ha rilevato che il ricorrente non aveva adottato alcuna misura di protezione contro virus e spam, né stabilito una procedura “alternativa a quella della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta classificato dal computer come spam”.

Per tali motivi il ricorso non è stato accolto.

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Cartelle esattoriali: più tempo per pagarle

Il decreto fiscale 2022 concede più tempo e più rate per le cartelle esattoriali

Chi, a causa della pandemia ha problemi a pagare i propri debiti con l’Erario, grazie al nuovo decreto fiscale può beneficiare di più tempo. Infatti: si riammettono nei termini i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio (art.1). Si estende il termine di pagamento (art.2) e si aumenta il numero delle rate per la rateizzazione (art.3).

Decreto fiscale: riammessi i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio

Il decreto fiscale 2022, art.1, stabilisce le nuove modalità di trattamento delle rate da corrispondere nel corso del 2020 e di quelle da corrispondere entro e non oltre il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Per queste rate, ai fini delle agevolazioni della rottamazione ter e del saldo e stralcio, il pagamento integrale è considerato tempestivo se effettuato entro il 30 novembre 2021. Inoltre, chi le paga con un ritardo non superiore a cinque giorni, non deve aggiungervi alcun interesse.

 

 

All’art.2, il decreto fiscale concede 150 giorni in più per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Infine, l’art. 3, che prevede due novità importanti:

  1. I debitori che, all’entrata in vigore del decreto sono decaduti dai piani di rateizzazione (art. 19 DPR n.602/1973 per chi è in temporanea condizione di obiettiva difficoltà) ne sono ora riammessi. Per questi soggetti, il termine di pagamento delle rate sospese slitta al 31 ottobre 2021: le rate diventano 18 (erano 10).
  2. Per questi stessi carichi:
  • Rimangono validi atti e provvedimenti adottati e adempimenti svolti dall’agente di riscossione tra il 1° ottobre 2021 e la data in vigore del decreto fiscale:
  • Sono attivi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  • In merito ai versamenti delle rate sospese di tali piani, rimangono acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

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Attacco ransomware a un ospedale e danno da mancata cybersicurezza

Attacco ransomware a un ospedale e danno da mancata cybersicurezza

Cosa succede se un attacco ransomware e la mancata cybersicurezza causano un danno irreparabile o la morte di un paziente?

Nel 2019 un ospedale in Alabama è vittima di un attacco ransomware i cui effetti si protraggono per diversi giorni.

Proprio in quei giorni una donna si reca all’ospedale per partorire ma una complicanza procura alla neonata un danno celebrare e, qualche mese dopo, la morte.

La madre fa causa all’ospedale, sostenendo che al momento del parto le apparecchiature per monitorare il battito fetale e altre strumentazioni importanti fossero fuori uso e che proprio questo abbia impedito ai medici in sala parto di accorgersi dei problemi in corso e scegliere di praticare un cesareo, evitando o almeno limitando i danni alla neonata.

Secondo la madre, l’ospedale è responsabile di tutti i disservizi causati dall’attacco ransomware e di non averla avvisata della situazione critica generata dall’attacco.

L’ospedale sostiene invece che:

  • – la situazione fosse sotto controllo,
  • – il giorno del parto fosse stato diffuso un avviso a proposito dell’incidente informatico,
  • – stesse al singolo medico decidere se avvisare o meno i pazienti dell’incidente,
  • – non assistere i pazienti li avrebbe esposti a un rischio maggiore di quello connesso agli effetti residui dell’attacco.

QUAL È IL VERO PROBLEMA

A sostegno di quest ultimo dettaglio vi è un caso precedente.
Un’anziana viene colta da aneurisma e trasportata in ambulanza all’ospedale di Dusseldorf, in Germania, ma il reparto che dovrebbe accoglierla è chiuso proprio a causa di un attacco ransomware. La donna viene allora trasportata in un altro ospedale, a un’ora di strada di distanza, ma appena arriva muore.

In sostanza, in caso di attacchi ransomware a un ospedale, accogliere o non accogliere i pazienti comporta in ogni caso grandi rischi.

Il processo sulla morte della neonata si concentra su una questione specifica: doveva l’ospedale informare o meno la donna a proposito della situazione? Se, una volta informata, la donna avesse deciso di partorire da un’altra parte, i danni alla bambina davvero sarebbero stati evitati oppure se ne sarebbero generati altri?

Il vero problema è però un altro: un ospedale dovrebbe essere in grado di resistere agli attacchi informatici, se non addirittura evitarli, o almeno limitarne i danni.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA MANCATA CYBERSECURITY

La cibersecurity dovrebbe già essere considerata una priorità dalle aziende di qualsiasi settore. Non solo per gli effetti sull’operatività e per i danni economici derivanti, ma anche per le conseguenze civili e penali che potrebbero derivarne.

Riccardo Berti, avvocato del Centro Studi Processo Telematico, e Franco Zumerle, avvocato coordinatore della Commissione Informatica dell’Ordine degli avvocati di Verona, spiegano che:

«Un’evoluzione giurisprudenziale dei casi di risarcimenti connessi ad attacchi informatici contribuirà in futuro a rendere evidente il perimetro delle responsabilità aziendali nel caso e quanto può costare una negligenza in un mondo che ormai definisce standard e requisiti sempre più stringenti con riguardo alla sicurezza IT.

Un’azienda oggi non può più permettersi di trascurare la sicurezza dei propri sistemi informatici, anche perché il diritto estende alle conseguenze della negligenza il risarcimento civile del danno causato (e in certi casi di crassa negligenza anche le responsabilità penali) e questo comporta che un’eventuale incuria nella compliance IT rischia di riverberare in responsabilità davvero estese a mano a mano che le aziende informatizzano i loro sistemi e dipendono dalla tecnologia.»

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Referendum green pass: “difesa delle libertà”

Il presidente emerito della Cassazione spiega il referendum che mira ad abrogare il green pass

Il 15 ottobre scorso la certificazione verde è diventata obbligatoria in ogni ambito lavorativo, non senza creare polemiche. Ora, alcuni illustri giuristi -tra i quali il presidente emerito della Cassazione- lanciano il referendum per la sua abolizione. Alla base dell’iniziativa, la necessità di porre un freno all’ “emergenza giuridica prima ancora che sanitaria”.

 Referendum no green pass: il perché ce lo spiega Sceusa

Il referendum è una delle tre forme legali di risposta al green pass, che invece legittimo non è. Le altre due sono le manifestazioni pacifiche e le cause giudiziarie. Infatti, oltre alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, il Green pass starebbe trasformando i diritti umani (lavoro, circolazione, studio) da riconosciuti in concessi.

 

 

Inoltre, i minori (dai 12 anni in su) vengono equiparati agli adulti nell’obbligo di esibire il green pass per esercitare attività fisiche essenziali. Ecco, in questo caso Sceusa ritiene che si tratti un grave abuso. Non solo: creando disaccordo sulla scelta di vaccinare o meno i figli piccoli, spacca le coppie di genitori.

Importanti sono anche le contraddizioni logiche a fondamento dello stesso green pass. Tali da impedire di avere una base razionale su cui sviluppare coerenti distinzioni normative. Ad esempio, per votare alle recenti amministrative non si è imposta l’obbligatorietà del green pass, essendo il diritto di voto tutelato dalla Costituzione. Invece, la stessa certificazione verde è posta come necessaria per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza (mentre per quelli locali -come la metropolitana- no).

Green pass e magistratura: che cosa fare?

Secondo Sceusa, la magistratura dovrebbe smettere di stare a guardare e cominciare a fare il suo lavoro. Lo stesso discorso vale anche per la stampa: smetta di dare solo le versioni gradite al potere politico e di nascondere le altre. Di qui la necessità del referendum: 500.000 firme necessarie in difesa della libertà. Altrimenti il potere politico- mediatico potrà dire: “[…] i manifestanti messi tutti insieme, […] sono di meno. Li possiamo [anche] massacrare (tra gli applausi di chi si commuove per l’olocausto”.

 

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