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Cartelle esattoriali: più tempo per pagarle

Il decreto fiscale 2022 concede più tempo e più rate per le cartelle esattoriali

Chi, a causa della pandemia ha problemi a pagare i propri debiti con l’Erario, grazie al nuovo decreto fiscale può beneficiare di più tempo. Infatti: si riammettono nei termini i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio (art.1). Si estende il termine di pagamento (art.2) e si aumenta il numero delle rate per la rateizzazione (art.3).

Decreto fiscale: riammessi i decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio

Il decreto fiscale 2022, art.1, stabilisce le nuove modalità di trattamento delle rate da corrispondere nel corso del 2020 e di quelle da corrispondere entro e non oltre il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Per queste rate, ai fini delle agevolazioni della rottamazione ter e del saldo e stralcio, il pagamento integrale è considerato tempestivo se effettuato entro il 30 novembre 2021. Inoltre, chi le paga con un ritardo non superiore a cinque giorni, non deve aggiungervi alcun interesse.

 

 

All’art.2, il decreto fiscale concede 150 giorni in più per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Infine, l’art. 3, che prevede due novità importanti:

  1. I debitori che, all’entrata in vigore del decreto sono decaduti dai piani di rateizzazione (art. 19 DPR n.602/1973 per chi è in temporanea condizione di obiettiva difficoltà) ne sono ora riammessi. Per questi soggetti, il termine di pagamento delle rate sospese slitta al 31 ottobre 2021: le rate diventano 18 (erano 10).
  2. Per questi stessi carichi:
  • Rimangono validi atti e provvedimenti adottati e adempimenti svolti dall’agente di riscossione tra il 1° ottobre 2021 e la data in vigore del decreto fiscale:
  • Sono attivi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
  • In merito ai versamenti delle rate sospese di tali piani, rimangono acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

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