L’insegnante è un pubblico ufficiale

Carcere per il genitore che rivolge minacce per i voti del figlio

L’ ordinanza della Cassazione n.14958/2021 stabilisce che rivolgere parole intimidatorie ad un insegnante per condizionarne il giudizio riguardo un alunno, è reato. Infatti, tutelato dall’art.336, l’insegnante riveste il ruolo di pubblico ufficiale: in alcun modo può essere costretto o influenzato. Dunque, per chiunque lo costringa a compiere un atto contrario ai propri doveri, la pena è la reclusione.

Cercare di condizionare preordinatamente la valutazione del docente sul figlio è reato

Napoli. Frase minatoria pronunciata ad un docente per fargli cambiare la valutazione scolastica sul figlio della convivente. Per altro, anche sulla base del riscontro dei testimoni, il contenuto di questa frase pronunciata dal genitore era palese e non equivocabile. Perciò, il gesto dell’uomo è stato ritenuto una minaccia a pubblico ufficiale, violenza che costituisce reato.

Dopo la conferma della sentenza di marzo 2015 da parte della Corte d’Appello, l’uomo ricorre in Cassazione. La difesa dell’imputato si regge sul fatto che nessuno dei testimoni avesse saputo riferire precisamente le espressioni utilizzate dall’uomo. Infatti, sostengono le memorie difensive, l’imputato avrebbe proferito parole di disappunto, non di minaccia, nei confronti del docente.

Tuttavia, la Cassazione non avvalora la tesi della difesa e conferma la pena di 6 mesi di reclusione. Oltre a ciò, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.00 euro in favore della cassa delle ammende. Del resto, già in passato, ad ogni occasione di esprimersi a tal riguardo la Corte di Cassazione aveva chiarito la sua posizione.

 

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Reati fiscali, il prestanome non si salva: responsabile anche senza gestione effettiva

La Cassazione ribadisce: l’amministratore di diritto risponde penalmente per le dichiarazioni fiscali anche se solo di facciata. Inutile invocare il ruolo di “testa di legno”.

Investire un pedone è omicidio colposo

Conducente esente da colpa solo se il pedone ha una condotta imprevedibile e inevitabile

Per la Cassazione, se un pedone viene investito anche fuori dalle strisce, il conducente è responsabile anche se rispetta i limiti di velocità. Infatti, viene ribadito che il comportamento del pedone costituisce causa esclusiva del sinistro solo se risulta atipica, quindi non prevista né prevedibile.

Dunque, è compito del soggetto alla guida dell’auto far sempre attenzione alle condizioni della strada per tutelare gli utenti più deboli.

Il conducente dell’auto è responsabile anche del comportamento imprudente altrui.

La sentenza di riferimento è la n. 16694/ 2021, in cui sia la Cassazione, che la Corte d’Appello condannano per omicidio colposo l’imputato. Infatti, egli, durante una manovra di svolta a destra, aveva investito un uomo che si trovava fuori dalle strisce. Tale conducente, pur procedendo a velocità adeguata, non aveva arrestato il veicolo mentre la vittima, sulla sua destra, attraversava la strada.

A questo punto, il condannato, da un lato, contesta la responsabilità penale attribuitagli, in quanto rispettoso del limite di velocità. Dall’altro lato, sottolinea quanto la condotta del pedone sia stata completamente imprevedibile e riconducibile al caso fortuito. Tuttavia, seppur nei limiti, la velocità del mezzo dell’imputato era prossima al massimo e affatto adeguata alle condizioni della strada.

Ora, il giudice di merito esclude che la condotta della vittima fosse imprevista e imprevedibile, insomma atipica. Piuttosto, è l’adeguamento della velocità del mezzo in relazione alle condizioni della strada e alle circostanze spazio temporali ad essere fondamentale.

Entro i limiti di prevedibilità, “l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui”.

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PPT - processo penale telematico

Online il nuovo portale del processo penale telematico

Da oggi, 5 febbraio 2021, è operativo il nuovo portale del PPT, processo penale telematico.
Il portale è stato revisionato per permettere anche il deposito degli atti
al dibattimento e la consultazione dei fascicoli da parte dei difensori.

La nuova versione del portale PPT segue la pubblicazione del decreto del Min. Bonafede che ha ampliato la platea di atti che possono essere depositati in via telematica.

PROCESSO PENALE TELEMATICO: ATTI DEPOSITABILI

Ricordiamo che il decreto consente ora anche il deposito telematico di:

  • – istanze di opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.;
  • denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
  • querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
  • procura specialinomine del difensore e rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..

Questi si aggiungo ai precedenti già consentiti, tra i quali gli atti e i documenti di polizia giudiziaria, e le memorie e i documenti successivi alla chiusura delle indagini preliminari.

IL FUTURO DEL PPT

Come riportato dal Sole24Ore:

«Il decreto ministeriale e la nuova versione del portale fanno parte della strategia di potenziamento generale del PPT la cui sperimentazione è partita il 25 gennaio scorso in senso bidirezionale (ossia per la trasmissione ma anche per la consultazione e la ricezione degli atti da remoto).
Dal 5 febbraio 2021 entrerà in vigore il decreto ministeriale e successivamente partiranno le altre tappe della roadmap che dovrebbe concludersi nel 2022».

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Rinvio dell’udienza, mancata delega e inammissibilità - Servicematica

Rinvio dell’udienza, mancata delega e inammissibilità

Non sempre l’istanza di rinvio dell’udienza viene accettata. E non sempre questa eventualità può essere ammessa tra i motivi di un ricorso.

RINVIO DELL’UDIENZA, IL CASO

Una società si rivolge alla Corte d’Appello contro la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale.

I motivi sollevati sono diversi. Tra questi, anche la violazione dell’art.115 delle disp. att. c.p.c. sul rinvio dell’udienza. Il difensore aveva infatti proposto di rinviare la trattazione a causa di un grave impedimento, ma l’istanza era stata rifiutata.

Giunti in Cassazione, l’intero ricorso viene giudicato inammissibile, compresa la violazione dell’art.115.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la sentenza n. 1793/2021, spiega che:

«l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 dip. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall’art. 14, comma 2. l. 247/2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituto l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento d’udienza.
La carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che è del tutto legittima a sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio».

In sostanza, l’istanza di rinvio dell’udienza non è stata accolta perché il presunto impedimento non è stato accompagnato da alcuna prova a dimostrazione dell’impossibilità di delegare a un altro difensore l’attività prevista (esame della relazione peritale e delle istanze conseguenti).

È proprio la mancata dimostrazione dell’impossibilità di sostituzione, e non l’impedimento stesso, a rendere il motivo inammissibile.

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processo penale telematico

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Ancora ostacoli per il processo penale telematico. Le molte disfunzioni del portale hanno spinto il il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Gian Domenico Caiazza a scrivere al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria e al Ministero della Giustizia.

La richiesta è molto semplice: «finché non saranno risolte tutte le numerose problematiche che stiamo riscontrando, risulta indispensabile sospendere l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del portale per il deposito degli atti».

MALFUNZIONAMENTI DEL PORTALE

Lo stesso Caiazza ha segnalato alcuni dei malfunzionamenti verificati. Tra questi:

  • – la mancata autorizzazione al portale del difensore già nominato prima della conclusione delle indagini o all’atto della notifica dello stesso; evenienza che peraltro non comporta la sospensione dei termini;
  • – i ritardi nei riscontri dopo il deposito della nomina;
  • – blocchi del portale e rallentamenti vari che complicano le attività.

PROCESSO TELEMATICO FACOLTATIVO

I problemi al portale rappresenterebbero un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa. Ed è proprio su questi ostacoli che, secondo Caiazza, la legge dovrebbe concentrarsi.

Il Presidente dunque chiede di «prevedere, mediante copertura di legge, un periodo congruo (di almeno un anno, a nostro avviso) nel quale l’utilizzo del Portale sia previsto come facoltà e non come obbligo, in attesa di veder risolte queste e le molte altre problematiche che i penalisti italiani stanno quotidianamente riscontrando nell’uso di uno strumento certamente prezioso, ma altrettanto certamente bisognevole di un adeguato periodo di rodaggio e di messa a regime, in costanza del quale non venga pregiudicato il normale esercizio del diritto di difesa».

L’INTRODUZIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) ha introdotto nel processo penale il deposito telematico di memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.

A questo si è poi aggiunto il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 che ha esteso il deposito telematico anche a:

  • istanze di opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.;
  • – denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
  • – querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
  • – procura specialinomine del difensore e rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..

Questo secondo decreto rimarrà valido fino al perdurare dello stato di emergenza, il cui termine è attualmente fissato al 30 aprile 2021.

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Giustizia Veneto: nasce l’applicazione per smaltire i tempi d’attesa presso i Tribunali e le Corti d’Appello

Giustizia Veneto è la nuova applicazione realizzata da Servicematica per dispositivi Android e IOS, promossa dall’Ordine degli Avvocati di Venezia in collaborazione con il Tribunale e la Corte d’Appello.

L’applicazione nasce dall’idea di ridurre i tempi d’attesa presso i Tribunali e le Corti d’Appello durante le udienze.

Giustizia Veneto rappresenta la soluzione facile e gratuita che permette all’avvocato di essere avvisato in tempo reale del proprio turno di udienza direttamente sul suo smartphone, evitando così inutili code o assembramenti lungo i corridoi o le aule dei Tribunali e le Corti d’Appello

Una volta completata la prima installazione, l’applicazione Giustizia Veneto non richiede credenziali o codici d’accesso per il suo utilizzo; basterà semplicemente inserire l’udienza e si verrà avvisati tramite notifica push sullo smartphone quando è il momento di entrare in aula.

Giustizia Veneto è disponibile al download gratuito tramite Google Play Store e App Store.

 

Gratuito Patrocinio

Giustizia Veneto permette di consultare le proprie istanze di Gratuito Patrocinio. Le pratiche possono essere visualizzate per ordine cronologico oppure per stato attraverso dei filtri specifici presenti nella barra inferiore del menu.

Cliccando sulle singole istanze sarà possibile visualizzare i dettagli ed effettuare il download di eventuali allegati.

Difese d’ufficio

L’app Giustizia Veneto è l’unica app che consente di avere sempre a portata di mano i propri turni di reperibilità delle difese d’ufficio.

Le nomine vengono aggiornate in tempo reale attraverso notifiche push, segnalando anche eventuali annullamenti.

Appuntamenti

Giustizia Veneto mostra l’agenda completa con tutti gli appuntamenti prenotati presso gli uffici giudiziari.

Udienze

È possibile monitorare continuamente lo stato di aggiornamento del ruolo udienze della giornata.

Il ruolo si aggiorna automaticamente in tempo reale mostrando anche lo stato di avanzamento delle udienze. L’utente sarà informato quando sarà il momento di entrare in aula e verranno segnalate anche eventuali variazioni attraverso notifiche push.


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Estensione del deposito telematico nel processo penale

Estensione del deposito telematico nel processo penale

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 offre le istruzioni per il deposito di atti, documenti e istanze durante l’attuale stato di emergenza covid, indicando l’estensione del deposito telematico nel processo penale.

DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Decreto del 13 gennaio va a integrare il contenuto del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) che permetteva il deposito, tramite il portale del processo penale telematico, di memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.

Oltre a questi, ora si può depositare anche:

Il Decreto entrerà in vigore dal 5 febbraio 2021 e rimarrà valido fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021.

TESTO DEL DECRETO DEL 13 GENNAIO

il Decreto “Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si compone di soli due articoli di cui riportiamo i contenuti originali.

Art. 1

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell’istanza di opposizione all’archiviazione indicata dall’art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all’art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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COVID e retroattività della prescrizione - Servicematica

COVID e retroattività della prescrizione

Il 16 dicembre 2020 sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo lo stop alla prescrizione che è stato introdotto a marzo con la sospensione dell’attività penale a causa del COVID.

COVID E SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

La sospensione della prescrizione era stata disposta dai decreti legge 18 e 23 del 2020, mentre il congelamento dei processi dal 9 marzo all’11 maggio ha rappresentato prima forma di gestione dell’emergenza sanitaria.

Per la Consulta questo stop alle attività può essere considerato una causa di sospensione della prescrizione, come indicata all’articolo 159 del codice penale. L’articolo spiega infatti che il corso della prescrizione è sospeso «ogni qualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge».

RETROATTIVITÀ DELLA PRESCRIZIONE

Dunque, per la Corte la sospensione della scorsa primavera «non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole».

Ma i Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma avevano sollevato dubbi sulla applicabilità della sospensione della prescrizione ai processi relativi a reati commessi prima dell’entrata in vigore dei due decreti legge citati.

La Corte Costituzionale ha però dichiarato «la non fondatezza delle questioni con riferimento al principio di legalità sancito dall’articolo 25 della Costituzione» e «l’inammissibilità con riferimento ai parametri europei richiamati dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione».

CONTENUTO DELLA SENTENZA

La sentenza spiega che:

– «il principio di legalità richiede che l’autore del reato non solo debba essere posto in grado di conoscere in anticipo quale sia la condotta penalmente sanzionata e la pena irrogabile» ma «deve avere anche previa consapevolezza della disciplina concernente la dimensione temporale in cui sarà possibile l’accertamento del processo, con carattere di definitività, della sua responsabilità penale, ossia la durata del tempo di prescrizione, anche se ciò non comporta la precisa determinazione del ‘dies ad quem’ in cui maturerà la prescrizione»;

– «l’articolo 159 del codice penale ha una funzione di cerniera, perché contiene da un lato una causa generale di sospensione, che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge; e dall’altro lato, un elenco di casi particolari»;

– «la temporanea stasi ex lege del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l’imputato. Così come l’azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l’equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l’indagato o per l’imputato».

– il decorso della prescrizione è «pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo» e «sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità, la norma è giustificata dalla tutela del bene della salute collettiva per contenere il rischio di contagio da coronavirus, in un momento di eccezionale emergenza sanitaria».

Tutto ciò si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte in precedenza (sentenza Cedu “Taricco”) secondo cui «nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione» e che il principio di legalità in materia penale esprime un principio supremo dell’ordinamento «posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali non abbiano in nessun caso portata retroattiva».

[Fonte: Il Dubbio – E il covid fa persino diventare retroattive le leggi sulla prescrizione]

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Depositi Penali Telematici

Anche i penalisti possono godere dei depositi automatizzati presenti nella Service1.

Le attività più salienti abilitate saranno

  • Memorie difensive e relativi allegati
  • note di deposito di documenti e relativi allegati
  • Istanze di legittimo impedimento del difensore o dell’imputato
  • Istanze di rinvio o anticipazione udienza
  • Istanza Autorizzazione alla visione e copia atti (da parte di soggetti non costituiti o parti processuali assistiti da difensore)
  • Rinunce al mandato
  • Comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni
  • Comunicazione di morte dell’imputato o di altre parti processuali
  • Comunicazione generica (che non richiede emissione di provvedimenti)
  • Istanze di autorizzazione in fase cautelare (Visite mediche / colloqui / allontanamenti ecc,)
  • Istanze in materia de libertate aventi ad oggetto revoche o modifica di misure cautelari personali e reali
  • Liste testimoniali
  • Comunicazioni di rinuncia all’impugnazione

Sono attualmente esclusi atti memorie istanze indicate dall’articolo 415-bis comma 3 del codice di procedura penale

Tali depositi sono implementati in automatico nella Service1.


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COVID-19 e il reato di epidemia omissiva

COVID-19 e il reato di epidemia omissiva

Paolo Piras, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari, ha pubblicato sul sito Sistema Penale un interessante articolo sulla possibile configurabilità dell’epidemia omissiva, di cui vi proponiamo i tratti salienti.

FOCOLAI COVID ED EPIDEMIA OMISSIVA

Il recente caso di un nuovo focolaio di COVID-19 in Veneto, causato dalla mancanza di rispetto delle regole di sicurezza sanitaria da parte di un soggetto positivo, non si sa bene se consapevolmente o meno, aprono un interrogativo serio: può esistere il reato di epidemia colposa omissiva?

Il reato di epidemia esiste già ed è descritto all’art.438 c.p.:

Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].

L’epidemia omissiva può essere in parte ritrovata nell’art.40 c.p., comma 2, sull’omesso impedimento dell’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire.

In tema di epidemia omissiva, un riferimento giurisprudenziale lo abbiamo con la sentenza n. 9133/18 della Cassazione, quarta sezione, che però non considera questa possibilità.
Facendo riferimento all’art. 438 c.p., la sentenza dice:
«La norma evoca, all’evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell’art. 40, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera».

Come Piras riassume, la decisione si basa su due presupposti e una conclusione logica:

  • – Presupposto 1:  l’art. 40 II co. c.p. non si applica ai reati a forma vincolata,
  • – Presupposto 2: l’epidemia è un reato a forma vincolata,
  • – Conclusione: l’art. 40 II co. c.p. è inapplicabile all’epidemia.

Ma è davvero così?

EPIDEMIA È REATO A FORMA VINCOLATA O LIBERA?

L’epidemia è un reato a forma vincolata o libera?
Esistono più modalità di commissione che possono essere punibili?

Partiamo da una constatazione: la diffusione di germi patogeni è l’essenza stessa di un’epidemia.
Senza tale diffusione, semplicemente non c’è epidemia. La diffusione è quindi l’unica modalità di commissione del reato.

Nell’art. 438 c.p. si parla dell’epidemia come un reato a forma vincolata: «si perfeziona solo se cagionata mediante la diffusione di germi patogeni». Non sono quindi punibili altre modalità (es.:  sostanze tossiche o radioattive).

Secondo Piras «l’epidemia non è un reato a forma vincolata, perché il legislatore non ha selezionato una modalità di commissione, ma ha solo preso atto dell’unica modalità di commissione. È un reato a forma naturalisticamente vincolata, non giuridicamente.»

ESISTE L’EPIDEMIA OMISSIVA?

Secondo Piras, sì.
La diffusione di germi patogeni indicata nell’art. 438 c.p. può avvenire anche in forma omissiva.

«L’omissione consiste nel non inserire il dovuto ostacolo alla diffusione» dell’epidemia.

Pertanto, la mancata osservanza delle regole sanitarie che possono limitare la propagazione dei contagi rientra nella fattispecie dell’epidemia omissiva colposa.

L’esempio riportato è quello di un ospedale il cui personale non isola un paziente COVID-19: omettendo di applicare le misure per limitare la diffusione, il personale facilita l’epidemia

Vi invitiamo ad approfondire l’argomento leggendo l’articolo originale.

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