processo penale telematico

UCPI: processo penale telematico facoltativo?

Ancora ostacoli per il processo penale telematico. Le molte disfunzioni del portale hanno spinto il il presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Gian Domenico Caiazza a scrivere al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria e al Ministero della Giustizia.

La richiesta è molto semplice: «finché non saranno risolte tutte le numerose problematiche che stiamo riscontrando, risulta indispensabile sospendere l’obbligo di utilizzo in via esclusiva del portale per il deposito degli atti».

MALFUNZIONAMENTI DEL PORTALE

Lo stesso Caiazza ha segnalato alcuni dei malfunzionamenti verificati. Tra questi:

  • – la mancata autorizzazione al portale del difensore già nominato prima della conclusione delle indagini o all’atto della notifica dello stesso; evenienza che peraltro non comporta la sospensione dei termini;
  • – i ritardi nei riscontri dopo il deposito della nomina;
  • – blocchi del portale e rallentamenti vari che complicano le attività.

PROCESSO TELEMATICO FACOLTATIVO

I problemi al portale rappresenterebbero un ostacolo all’esercizio del diritto di difesa. Ed è proprio su questi ostacoli che, secondo Caiazza, la legge dovrebbe concentrarsi.

Il Presidente dunque chiede di «prevedere, mediante copertura di legge, un periodo congruo (di almeno un anno, a nostro avviso) nel quale l’utilizzo del Portale sia previsto come facoltà e non come obbligo, in attesa di veder risolte queste e le molte altre problematiche che i penalisti italiani stanno quotidianamente riscontrando nell’uso di uno strumento certamente prezioso, ma altrettanto certamente bisognevole di un adeguato periodo di rodaggio e di messa a regime, in costanza del quale non venga pregiudicato il normale esercizio del diritto di difesa».

L’INTRODUZIONE DEL DEPOSITO TELEMATICO NEL PROCESSO PENALE

Il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori) ha introdotto nel processo penale il deposito telematico di memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p.

A questo si è poi aggiunto il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 che ha esteso il deposito telematico anche a:

  • istanze di opposizione all’archiviazione ai sensi dell’art. 410 c.p.p.;
  • – denunce previste dall’art. 333 c.p.p.;
  • – querele previste dall’art. 336 c.p.p.;
  • – procura specialinomine del difensore e rinunce o revoche del mandato ai sensi dell’art. 107 c.p.p..

Questo secondo decreto rimarrà valido fino al perdurare dello stato di emergenza, il cui termine è attualmente fissato al 30 aprile 2021.

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