Processo tributario, le regole per le udienze da remoto

Processo tributario, le regole per le udienze da remoto

Il decreto direttoriale del direttore generale delle finanze del MEF n. RR 46 dell’11 novembre 2020 stabilisce le regole per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, in accordo con quanto indicato nell’articolo 27 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il cosiddetto decreto Ristori.

Il decreto direttoriale ha ottenuto l’approvazione del Garante della Privacy e si è in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

COME FUNZIONANO LE UDIENZE DA REMOTO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

All’art.2 del decreto è indicato che il collegamento audiovisivo attraverso il quale si effettuerà l’udienza da remoto nel processo tributario dovrà assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio».

La piattaforma scelta è Skype for Business.

Il medesimo articolo offre anche i riferimenti per lo svolgimento dell’udienza da remoto.
In particolare:
il Presidente comunica alle parti la decisione di svolgere l’udienza da remoto tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia, tramite pec e prima dell’udienza, il link per la partecipazione e l’avviso sul trattamento dei dati personali, come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
– ogni udienza ha un proprio
link specifico, diverso dagli altri, strettamente personale e non cedibile a terzi, a eccezione di un eventuale difensore delegato;
– in caso di mancato funzionamento del collegamento, il Presidente sospende l’udienza;
– nel caso non fosse possibile ripristinare il collegamento, l’udienza viene rinviata e le parti ne ricevono comunicazione.

IL VERBALE, LA PARTECIPAZIONE DEI DIFENSORI E IL TRATTAMENTO DEI DATI

L’art. 4 del decreto espone le regole per la redazione del verbale dell’udienza da remoto:
– il verbale deve essere un documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza;
– se la sottoscrizione digitale non fosse possibile, il segretario produrrà una copia informatica del verbale firmato con firma autografa e la inserirà nel fascicolo informatico d’ufficio, dopo aver apposto la firma digitale.

Nell’area dedicata all’interno del sito del MEF saranno pubblicate le “linee guida tecnico-operative” per la partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio e l’informativa sul trattamento dei dati personali, prevista dal GDPR.

I contenuti del decreto direttoriale sulle udienze da remoto nel processo tributario entreranno in vigore con la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.

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