4 Febbraio 2021 -

Rinvio dell’udienza, mancata delega e inammissibilità

Non sempre l’istanza di rinvio dell’udienza viene accettata. E non sempre questa eventualità può essere ammessa tra i motivi di un ricorso. RINVIO DELL’UDIENZA, IL CASO Una società si rivolge alla Corte d’Appello contro la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale. I motivi sollevati sono diversi. Tra questi, anche la violazione dell’art.115 delle disp.…

Non sempre l’istanza di rinvio dell’udienza viene accettata. E non sempre questa eventualità può essere ammessa tra i motivi di un ricorso.

RINVIO DELL’UDIENZA, IL CASO

Una società si rivolge alla Corte d’Appello contro la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale.

I motivi sollevati sono diversi. Tra questi, anche la violazione dell’art.115 delle disp. att. c.p.c. sul rinvio dell’udienza. Il difensore aveva infatti proposto di rinviare la trattazione a causa di un grave impedimento, ma l’istanza era stata rifiutata.

Giunti in Cassazione, l’intero ricorso viene giudicato inammissibile, compresa la violazione dell’art.115.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la sentenza n. 1793/2021, spiega che:

«l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 dip. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall’art. 14, comma 2. l. 247/2012 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituto l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento d’udienza.
La carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell’udienza fissata, di modo che è del tutto legittima a sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio».

In sostanza, l’istanza di rinvio dell’udienza non è stata accolta perché il presunto impedimento non è stato accompagnato da alcuna prova a dimostrazione dell’impossibilità di delegare a un altro difensore l’attività prevista (esame della relazione peritale e delle istanze conseguenti).

È proprio la mancata dimostrazione dell’impossibilità di sostituzione, e non l’impedimento stesso, a rendere il motivo inammissibile.

Migliora lo smart working con gli strumenti giusti. Scopri i prodotti Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Da marzo processo telematico anche in Cassazione

UCPI: processo penale telematico facoltativo?

Articoli simili

Bollo auto, il paradosso del 2027: meno tasse per il 70% delle auto, riscossione più veloce per chi resta a pagare

Il decreto-legge 162/2026 esenta per un anno i veicoli fino a 80 kW, ma la riforma dei tributi locali introduce dal 1° gennaio 2027 l'accertamento…

Da oggi i penalisti tornano ad astenersi: il caso delle intercettazioni ai colloqui in carcere non si è chiuso

L'Unione Camere Penali Italiane proclama una settimana di stop alle udienze, dal 23 al 29 settembre, dopo mesi di "silenzio delle istituzioni" sulle captazioni illecite…

Se un robot fa danni, chi paga? Dal 30 settembre cambiano le regole del processo, non quelle della colpa

Il d.lgs. 160/2026 non stabilisce un nuovo regime di responsabilità per l'IA: interviene su ciò che finora rendeva queste cause quasi impraticabili, cioè la prova…

TORNA ALLE NOTIZIE

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto