Roma, 3 luglio 2024 – Il Consiglio nazionale forense ha confermato con la sentenza n. 52/2024 la sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione per un avvocato che non ha partecipato a diverse udienze in qualità di difensore di fiducia e non ha adempiuto all’obbligo formativo continuo.
La Corte ha respinto il ricorso dell’avvocato, che aveva sostenuto di non aver arrecato alcun pregiudizio ai propri assistiti e di non aver agito con dolo o negligenza. Inoltre, l’avvocato aveva addotto come giustificazione per il mancato aggiornamento professionale l’impegno di assistenza alla madre anziana e malata.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la mancata partecipazione alle udienze da parte del difensore è un comportamento deontologicamente scorretto, anche in assenza di conseguenze negative per il cliente. Inoltre, per integrare un illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà dell’azione, non essendo necessaria la prova del dolo o della colpa. Infine, la Corte ha chiarito che l’obbligo formativo è inderogabile e che le eventuali difficoltà personali del professionista non possono essere considerate una giustificazione per il mancato assolvimento dello stesso.
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