La responsabilità disciplinare dell’avvocato può derivare anche da comportamenti che non trovano una puntuale e specifica descrizione nelle norme deontologiche. A rilevare è infatti il contrasto della condotta con i principi fondamentali che devono guidare l’esercizio della professione.
È quanto emerge dalla sentenza n. 152 del 16 aprile 2026 del Consiglio Nazionale Forense, intervenuta sulla questione della tipicità degli illeciti disciplinari.
Il procedimento riguardava un avvocato al quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano aveva applicato la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni in seguito a una condanna penale.
Il professionista contestava la decisione sostenendo, tra l’altro, che i fatti posti alla base della sanzione non potessero assumere rilevanza disciplinare in mancanza di una disposizione che individuasse espressamente quella specifica condotta come illecito deontologico.
Deontologia e diritto penale: regole diverse
Il CNF affronta così un tema centrale del sistema disciplinare forense: fino a che punto deve essere specificamente prevista una condotta perché possa essere sanzionata?
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la risposta non può essere ricercata applicando automaticamente alla materia disciplinare i criteri propri del diritto penale.
Pur considerando la natura afflittiva delle sanzioni disciplinari, infatti, la disciplina della professione forense non impone un sistema nel quale possano essere sanzionati esclusivamente i comportamenti descritti in maniera analitica e tassativa dalle singole disposizioni.
La valutazione deontologica ha un perimetro più ampio.
Contano anche i principi generali della professione
Una condotta può dunque assumere rilevanza disciplinare quando risulti incompatibile con i doveri e i principi sui quali si fonda l’esercizio della professione forense, anche qualora manchi una disposizione dedicata esattamente a quel comportamento.
Entrano così in gioco i canoni generali di probità, correttezza e buona fede, che non rappresentano semplici dichiarazioni di principio, ma costituiscono parametri attraverso i quali valutare concretamente il comportamento dell’avvocato.
La conseguenza è significativa: l’assenza di una norma che descriva puntualmente un determinato fatto non è, da sola, sufficiente a escluderne la rilevanza sul piano disciplinare.
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