Giustizia tributaria, rivoluzione in arrivo: taglio del 62% delle Corti di primo grado

La geografia della giustizia tributaria è destinata a cambiare radicalmente. Il Ministero dell’Economia e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) stanno lavorando a un piano di razionalizzazione che prevede la riduzione delle Corti di giustizia tributaria di primo grado da 103 a 39, con un taglio del 62%.

L’obiettivo è duplice: ridurre i costi – stimati in 700 milioni di euro nel prossimo triennio – e adeguare il sistema alla riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022), che ha trasformato i giudici da onorari a professionali. Con la nuova normativa, il numero delle toghe in servizio in primo grado passerà dagli attuali 1.648 a soli 448, rendendo insostenibile l’attuale distribuzione degli uffici.

Le Corti che resteranno attive

Secondo le anticipazioni, il nuovo assetto manterrà aperte solo le sedi con un minimo di 1.000-1.500 ricorsi annui, concentrando le competenze nelle città più grandi. Tra le regioni più colpite dal piano c’è la Valle d’Aosta, che perderà la sua unica Corte tributaria, accorpata a Torino. Pesanti tagli anche in Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre il Sud, dove il contenzioso è più elevato, subirà un ridimensionamento più contenuto.

Tensioni politiche e resistenze

Il piano dovrà essere approvato entro il 31 agosto, come previsto dalla delega fiscale, ma il dibattito politico è già acceso. Il gruppo PD al Senato ha presentato un’interrogazione, temendo ripercussioni negative sulla giustizia tributaria e sull’accesso ai ricorsi per i cittadini. Dal canto suo, la presidente del Cpgt, Carolina Lussana, ha assicurato che sarà avviata un’istruttoria per trovare un equilibrio tra razionalizzazione ed efficienza del sistema.


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Docenti universitari e Albo forense: il CNF chiarisce le regole per l’iscrizione speciale

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha fornito nuovi chiarimenti sulla procedura di iscrizione all’elenco speciale per docenti e ricercatori universitari, rispondendo a un quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Forlì-Cesena. Con il parere n. 59/2024, pubblicato il 12 gennaio 2025, il CNF ha confermato che il passaggio dall’Albo ordinario all’elenco speciale può avvenire senza necessità di cancellazione e successiva reiscrizione.

Iscrizione senza soluzione di continuità

Il COA di Forlì-Cesena aveva chiesto se, per l’iscrizione all’elenco speciale, fosse necessaria una cancellazione dall’Albo ordinario seguita da una nuova iscrizione. Il CNF ha chiarito che non è richiesto alcun iter di cancellazione: l’elenco speciale è infatti “annesso” all’Albo, permettendo il passaggio diretto senza interruzioni e garantendo così la continuità dell’iscrizione.

Ricercatori a tempo determinato: chi può iscriversi?

Un altro punto affrontato riguarda i docenti e ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato. Il CNF ha specificato che possono essere iscritti nell’elenco speciale solo coloro che sono inquadrati formalmente in ruolo e operano a tempo pieno. In questo modo, anche i ricercatori a tempo determinato, purché soddisfino questi requisiti, possono mantenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati per tutta la durata del contratto.

Il quadro normativo di riferimento

Le indicazioni fornite dal CNF si basano sull’articolo 19 della legge n. 247/2012, che disciplina le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. La norma stabilisce che l’esercizio della professione forense è compatibile con l’insegnamento e la ricerca in materie giuridiche presso università e istituzioni pubbliche, purché svolti a tempo pieno e con iscrizione nell’elenco speciale.


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Lavoro autonomo: cambia il calcolo del reddito imponibile

Con l’entrata in vigore del decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024), il reddito dei lavoratori autonomi subisce una significativa modifica: viene introdotto il principio di onnicomprensività. Questa novità, inserita nel nuovo articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), amplia la base imponibile includendo elementi finora esclusi, come indennità di maternità, rimborsi assicurativi e assegni per i notai con basso repertorio.

Un cambiamento di rilievo

In precedenza, il reddito da lavoro autonomo era determinato da un elenco tassativo di componenti reddituali. Ora, invece, la normativa stabilisce che il reddito è dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività professionale e le spese sostenute nello stesso periodo.

L’interpretazione fornita dalla relazione illustrativa al decreto conferma che vengono ora considerati anche elementi che, nel reddito d’impresa, rientrano nelle sopravvenienze attive e passive. Ad esempio, se un professionista paga un risarcimento di 10.000 euro a un cliente, può dedurlo dal reddito. Se l’anno successivo l’assicurazione gli rimborsa 8.000 euro, questi ultimi verranno considerati come sopravvenienza attiva e quindi tassati.

Maternità e assegni tra i nuovi redditi imponibili

Il principio di onnicomprensività allinea il regime dei professionisti a quello dei lavoratori dipendenti, per i quali le indennità di malattia e maternità sono già considerate reddito da lavoro. In pratica, per i professionisti non sarà più necessario far riferimento all’articolo 6 del Tuir per tassare indennità sostitutive di redditi, come quella di maternità: ora tali somme sono direttamente rilevanti per la determinazione del reddito autonomo.

Un altro caso riguarda i notai che percepiscono assegni integrativi a causa di un repertorio insufficiente. Finora, l’amministrazione finanziaria li assimilava ai redditi da lavoro dipendente, ma con l’introduzione del principio di onnicomprensività questi assegni saranno considerati parte del reddito professionale.

Le esclusioni e il caso dei forfettari

Nonostante l’ampliamento della base imponibile, alcune entrate restano escluse dal reddito da lavoro autonomo. Tra queste, gli interessi bancari sui conti correnti e le liberalità ricevute.

Infine, il principio di onnicomprensività non si applica ai professionisti che adottano il regime forfettario. Questi ultimi calcolano il reddito professionale applicando un coefficiente di redditività sui compensi percepiti. Ad esempio, per i forfettari, l’indennità di maternità continua a essere considerata un provento sostitutivo tassato in base all’articolo 6, comma 2, del Tuir, senza rientrare tra i compensi professionali.


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Export: più danni dalla crisi tedesca che -forse- dai dazi

La crisi economica che ha colpito la Germania negli ultimi due anni ha comportato un danno di 5,8 miliardi di euro per il nostro sistema produttivo. Nel 2023, il valore delle esportazioni verso il mercato tedesco è diminuito di 2,7 miliardi, mentre nei primi dieci mesi del 2024 (secondo gli ultimi dati statistici disponibili) la contrazione ha raggiunto i 3,1 miliardi. Pertanto, sebbene numerosi imprenditori e l’opinione pubblica in generale esprimano una marcata preoccupazione per le conseguenze negative che l’introduzione dei dazi da parte Amministrazione Trump potrebbe arrecare alle nostre imprese esportatrici, la crisi tedesca degli ultimi due anni ha già generato e potrebbe continuare a produrre danni significativamente più gravi. Infatti, non si può escludere che, come avvenne nel 2019 a seguito dell’implementazione delle barriere commerciali sempre introdotte da Trump, le ripercussioni commerciali negative possano risultare meno gravose di quanto ipotizzato. È vero che nel 2020 le nostre vendite negli Stati Uniti sono diminuite di 3,1 miliardi; tuttavia, è probabile che tale calo sia stato principalmente influenzato dal crollo del commercio mondiale causato dall’insorgere della pandemia, piuttosto che dai dazi “innalzati” dal governo statunitense. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA.

  • Al netto del 2020, le nostre esportazioni in USA sono costantemente in crescita dal 2010

Ad eccezione del 2020 – anno caratterizzato dall’innalzamento negli USA dell’aliquota daziale media al 10 per cento sui prodotti importati e dagli effetti del Covid – l’export italiano verso gli Stati Uniti è in costante crescita dal 2010. Se quindici anni fa esportavamo prodotti per 20,3 miliardi di euro (pari al 6 per cento dell’export nazionale totale), nel 2023 abbiamo toccato i 67,2 miliardi di euro (10,7 per cento del totale) di export verso gli USA, che diventano così, dopo la Germania, il secondo Paese per destinazione dei nostri prodotti. Pur collocandosi sempre sul secondo gradino del podio, nei primi 10 mesi del 2024 (ultimo dato in cui le statistiche sono disponibili), rispetto allo stesso periodo del 2023, le nostre vendite negli USA sono diminuite di quasi 1,5 miliardi di euro (-2,7 per cento); una contrazione in termini percentuali più contenuta rispetto al crollo registrato verso la Germania (-4,9 per cento), ma superiore a quello riconducibile con la Francia (-2,1 per cento).

  • Dazi: danni da 3,5 miliardi. Medicinali/farmaci, auto e navi i prodotti più a rischio

Secondo l’OCSE, l’eventuale introduzione di dazi al 10 per cento sull’intera gamma dei prodotti e dei servizi importati dall’UE, provocherebbe una riduzione in termini economici delle esportazioni italiane verso gli USA pari a 3,5 miliardi di euro che salirebbe a 10/12 miliardi nel caso l’aliquota fosse elevata al 20 per cento.  Quasi sicuramente i settori più penalizzati sarebbero quelli che ad oggi hanno un tasso di penetrazione nel mercato statunitense più significativo. Ricordiamo, infatti, che nel 2023 le vendite di medicinali e di prodotti farmaceutici hanno cubato 7,7 miliardi di euro, gli autoveicoli 4,9 e le navi/imbarcazioni 4,2. Seguono i macchinari, le bevande (in particolare i vini), i prodotti petroliferi e l’abbigliamento.

  • Lombardia, Emilia Romagna e Toscana le più a rischio

Le aree regionali più vocate all’export verso gli USA sono la Lombardia (14,2 miliardi), l’Emilia Romagna (10,4), la Toscana (9,1), il Veneto (7,5) e il Piemonte (5,5). Complessivamente, la quota esportata da queste cinque realtà territoriali sul totale nazionale verso gli USA sfiora il 70 per cento. E’ significativo il dato riconducibile alla Campania che esporta ben 2,6 miliardi (tra auto, prodotti alimentari e aeromobili). Un importo, quest’ultimo, leggermente superiore a quello riferito al Lazio.

  • Le nostre imprese che esportano in USA sono “solo” 44mila

Come richiamato più sopra, il Paese a stelle e strisce rappresenta il secondo mercato di sbocco per le esportazioni italiane, con un valore annuale che supera i 67 miliardi di euro, pari al 10,7 per cento dell’intero export nazionale. Il numero degli operatori commerciali italiani attivi negli Stati Uniti è relativamente contenuto, ammontando a poco meno di 44mila unità; a questo dato, però, si devono aggiungere anche le imprese dell’indotto che, purtroppo, non sono contabilizzate nelle statistiche Istat.

  • Oltre ai dazi e alla crisi tedesca, preoccupa anche il caro energia

Gli aumenti del prezzo del gas verificatosi in queste prime settimane dell’anno non lasciano presagire nulla di buono e, secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, nel 2025 le bollette potrebbero costare all’intero sistema imprenditoriale italiano ben 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19,2 per cento. In totale, la spesa complessiva dovrebbe toccare gli 85,2 miliardi: di questi, 65,3 sarebbero per l’energia elettrica e 19,9 per il gas. A pagare il conto più salato dovrebbero essere le imprese del Nord. Questa ripartizione geografica, infatti, “ospita” buona parte dello stock delle imprese presenti nel nostro Paese e, conseguentemente, dovrà farsi carico della quota parte di aumento più consistente; praticamente quasi quasi due terzi dell’aggravio complessivo. Queste stime si basano su un’ipotesi del prezzo medio dell’energia elettrica nel 2025 di 150 euro per MWh e del gas a 50 euro per MWh; mantenendo così una proporzione di tre a uno tra le due tariffe, come si è verificato nei due anni precedenti. Per quanto riguarda i consumi, si è fatto riferimento ai dati del 2023 e si è ipotizzato che rimangano costanti anche nei successivi due anni. Se analizziamo questo costo aggiuntivo stimato di 13,7 miliardi di euro per quest’anno, notiamo che quasi 9,8 miliardi (+17,6 per cento rispetto al 2024) riguarderebbero l’energia elettrica e 3,9 miliardi (+24,7 per cento) il gas. In buona sostanza, tra le preoccupazioni legate ai dazi, gli impatti della crisi in Germania e l’aumento dei costi energetici, il panorama complessivo continua a presentarsi con sfumature piuttosto cupe.


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Cassazione: niente patrocinio infedele senza attività dinanzi all’autorità giudiziaria

Con la sentenza n. 4587/2025, la Cassazione penale ha parzialmente accolto il ricorso di un avvocato colpito da una misura interdittiva che aveva fatto credere ai clienti di svolgere normalmente la propria attività. Il legale, pur avendo accettato mandati difensivi per cause civili e penali senza mai dare effettivo seguito alle pratiche, si era visto contestare diversi reati, tra cui truffa, esercizio abusivo della professione, falso e patrocinio infedele.

Tuttavia, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del tentativo di truffa e del patrocinio infedele in specifiche circostanze, dichiarando l’illegittimità della condanna.

Il tentativo di truffa non sussiste se il compenso non è incassato

Uno degli episodi contestati riguardava un mandato ricevuto dall’avvocato per instaurare una causa di risarcimento, mai effettivamente avviata. Il professionista aveva falsamente comunicato al cliente di aver ottenuto un titolo per 10mila euro, versando persino degli acconti per simulare un accordo transattivo, quando in realtà le somme provenivano direttamente dalle sue risorse personali.

I giudici di merito avevano ritenuto che questa condotta integrasse il tentativo di truffa, considerando il profitto ingiusto legato al compenso pattuito, seppur dovuto solo al termine della transazione. La Cassazione, invece, ha escluso la configurabilità del reato, sottolineando che il compenso non era ancora esigibile, né era stato incamerato.

Nessun patrocinio infedele senza attività dinanzi all’autorità giudiziaria

In un altro episodio, l’avvocato era stato condannato per patrocinio infedele e truffa per aver accettato un incarico senza poi avviare l’azione richiesta. Il cliente lo aveva incaricato di impugnare un licenziamento e chiedere il risarcimento danni, ma l’azione non era mai stata promossa.

Secondo la Cassazione, però, il patrocinio infedele presuppone l’effettivo svolgimento di attività davanti all’autorità giudiziaria, anche se non strettamente processuale. Nel caso in esame, poiché il professionista non aveva mai avviato la causa civile, il reato non poteva essere contestato.

La sentenza chiarisce quindi i confini della responsabilità penale degli avvocati in situazioni di inadempimento professionale, distinguendo tra omissioni gravi e condotte penalmente rilevanti.


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Enti pubblici, AIGA: “L’affidamento degli incarichi legali non sia lesivo della figura dell’avvocato”

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati condivide e fa proprie le criticità rilevate dalle Sezioni Aiga del Foro di Foggia e di Bari e invita la Giunta Comunale di Foggia a ritirare la Delibera n. 14 del 31 gennaio scorso, avente ad oggetto i criteri per l’affidamento di un incarico legale da parte dell’Ente Pubblico, rielaborandola nel rispetto delle norme in materia e dei principi costituzionali.

La delibera prevede, tra gli altri requisiti, che l’incarico legale debba essere affidato ad un professionista “appartenente ad un Foro estraneo all’ambito regionale, nel perseguimento della massima imparzialità e buon andamento”.

Il presidente nazionale Aiga, Carlo Foglieni, afferma: “È illegittimo, oltre che lesivo della dignità dell’avvocatura, in particolar modo dei Fori pugliesi, precludere in radice la possibilità di partecipare ad una selezione pubblica esclusivamente in ragione del Foro di appartenenza, ancor più se tale determinazione viene giustificata dalla necessità di garantire massima imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. L’avvocato, di qualsiasi Foro esso sia – prosegue il presidente Aiga – è deontologicamente obbligato a svolgere l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. Ecco perché ogni preclusione a monte in ragione del Foro di appartenenza costituisce un pregiudizio lesivo per l’intera categoria professionale”.


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Patrocinio gratuito, OCF denuncia il blocco pagamenti dei difensori

Roma, 6 febbraio 2025 – L’Organismo Congressuale Forense denuncia l’inaccettabile stallo nei pagamenti ai difensori che hanno garantito assistenza legale ai cittadini beneficiari del patrocinio a spese dello Stato.

Da mesi gli avvocati attendono di essere pagati per il lavoro svolto, mentre il Ministero della Giustizia resta immobile. I fondi destinati a questi compensi sono esauriti da ottobre, e in molti Fori la crisi era già evidente da tempo. Avvocati che hanno emesso fattura in autunno confidando in un pagamento dovuto per legge sono ancora in attesa, senza alcuna certezza su quando e se riceveranno il compenso.

Questa situazione non è solo il risultato di uno stanziamento insufficiente, ma l’ennesima dimostrazione di una gestione politica e amministrativa non responsabile. Il Ministero della Giustizia continua a ignorare un problema strutturale, mescolando i fondi destinati al patrocinio gratuito all’interno della voce di bilancio 1360, insieme a spese completamente diverse e non rinunciabili, come trasferte di funzionari, indennità per periti e testimoni, costi di estradizione e notifiche di atti esenti. Un vero e proprio caos contabile che impedisce di garantire il diritto alla difesa per chi non ha mezzi economici, violando l’articolo 24 della Costituzione.

In questo modo si mette in ginocchio la giustizia per i più deboli. Sempre più avvocati, esasperati da questa situazione, si stanno cancellando dagli elenchi dei difensori per i non abbienti e perfino dalle liste dei difensori d’ufficio. Questo vuoto rischia di privare le persone più vulnerabili della tutela legale a cui hanno diritto, con conseguenze gravissime per l’intero sistema giudiziario.

L’OCF esige un intervento celere: il pagamento immediato degli arretrati, la separazione dei fondi destinati al patrocinio da altre voci di bilancio e un’adeguata previsione di risorse nel bilancio del Ministero della Giustizia.


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Roma, 6 febbraio 2025 – Proseguono gli stanziamenti del Ministero della Giustizia per rinnovare il sistema dell’esecuzione penale in modo da coniugare certezza della pena e rieducazione del condannato, come previsto dall’art. 27 della Costituzione.

In attuazione di quanto previsto nell’Atto di indirizzo del Ministro della Giustizia per il 2025 e al fine di rafforzare le attività trattamentali per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti sono stati stanziati attraverso la Cassa delle Ammende (ente vigilato del Ministero della Giustizia) 9 milioni di euro per incrementare le opportunità di lavoro professionalizzanti, 5,5 milioni di euro per aumentare gli interventi degli esperti psicologi negli istituti penitenziari e 800 mila euro per rafforzare la presenza di mediatori culturali.

Tali stanziamenti, rinnovati per il terzo anno consecutivo, si inquadrano nell’ambito di una più ampia azione di sistema finalizzata a migliorare le politiche sociali in ambito penitenziario volte al reinserimento stabile nella società e, conseguentemente, ad abbattere il fenomeno della recidiva.

Sono inoltre in corso di realizzazione altri interventi per oltre 270 milioni di euro, già finanziati dai fondi strutturali europei per l’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale.

Grazie al coordinamento interistituzionale tra Ministero e Regioni saranno infine realizzate azioni per il coordinamento delle politiche di coesione con interventi di formazione professionale e inserimento lavorativo dei detenuti.


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A partire dal 4 febbraio 2025, gli avvocati possono generare e stampare i moduli di pagamento per le prime tre rate dei contributi minimi 2025. Lo ha reso noto la Cassa Forense, invitando gli iscritti ad accedere alla propria area riservata sul sito dell’ente utilizzando i codici personali Pin e Meccanografico.

La prima scadenza è imminente: il termine per il pagamento della prima rata è fissato al 28 febbraio 2025, seguito dalle successive date del 30 aprile e del 30 giugno. La quarta e ultima rata, in scadenza il 30 settembre 2025, includerà anche il contributo di maternità.

Le tariffe sono calcolate sulla base della contribuzione minima soggettiva e integrativa stabilita dal nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025.


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Nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, l’azione si prescrive sempre entro sette anni e mezzo. A ribadirlo è la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2313/2025, accogliendo il ricorso di un legale che era stato sospeso per due mesi dall’esercizio della professione forense.

Il caso: sospensione e ricorso in Cassazione

Il professionista era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino per presunte violazioni del Codice deontologico forense, tra cui negligenza nell’adempimento del mandato e mancata informazione ai clienti. Il procedimento si era concluso con la sospensione, ma l’avvocato ha impugnato la decisione sostenendo che l’azione disciplinare fosse ormai prescritta.

L’articolo 56 della legge 247/2012 stabilisce infatti che la prescrizione per l’azione disciplinare è di sei anni, con possibilità di proroga fino a un massimo di un quarto in caso di interruzione, portando il termine complessivo a sette anni e mezzo. Nel caso in esame, essendo trascorso un periodo superiore, l’azione disciplinare doveva ritenersi estinta.

La decisione delle Sezioni Unite

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha confermato che la prescrizione nei procedimenti disciplinari forensi segue criteri di natura penalistica. A differenza della disciplina precedente, di stampo civilistico, in cui ogni interruzione faceva ripartire il termine, la nuova normativa prevede che il periodo massimo non possa mai superare i sette anni e sei mesi.

Nel caso specifico, essendo trascorso questo termine per tutti i capi d’accusa, l’azione disciplinare è stata dichiarata prescritta, con conseguente annullamento della sanzione.

Le spese processuali compensate

Un ultimo aspetto evidenziato dalla Corte riguarda la sopravvenuta maturazione della prescrizione durante il giudizio di Cassazione, che ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.


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