Il Green Pass è revocabile in caso di positività

Il Green Pass è revocabile in caso di positività?

La logica potrebbe suggerire che, quando una persona si ammala di COVID, il suo Green Pass sia revocabile.

La realtà non è così semplice.

COME FUNZIONA IL GREEN PASS

Il Green Pass è la versione italiana del Digital Green Pass europeo, strumento nato per permettere alle persone muoversi tra stati che hanno regole sanitarie diverse e gestiscono in maniera diversa vaccinazioni e tamponi.

Nella certificazione sono raccolti i dati personali del detentore, un ID univoco e l’indicazione sulla validità. Inoltre, contiene anche dati relativi al motivo del rilascio (vaccinazione, guarigione o tampone).
Tutte queste informazioni sono presenti sia nel PDF scaricabile che nel QR code.

Una volta emesso, il Green Pass è firmato con una chiave digitale, prodotta dall’autorità emittente, che viene verificata ogni volta in cui si esibisce la certificazione. La verifica determina la corrispondenza tra la firma e il contenuto del certificato.

Strumenti che si basano su strutture come questa sono generalmente dotati anche di sistemi di revoca, basati su delle liste di firme o di certificati considerati non più validi, emesse dalla medesima autorità.

Il meccanismo è simile a quello dei passaporti: vengono emessi ma possono essere annullati e perdere di validità se il loro numero identificativo rientra in liste specifiche.

PERCHÈ IL GREEN PASS NON È REVOCABILE: IL NODO DELLE LISTE

Al momento il Green Pass manca di un sistema di revoca.

In realtà, le normative sul Digital Green Pass (Regolamento EU 2021/953 e le linee guida eHealth) prevedono delle liste di revoca, le Certificate Revocation List (CRL).

Il considerando (19) del Regolamento (UE) 2021/953 spiega che:

“Per motivi medici e di salute pubblica e in caso di certificati rilasciati o ottenuti fraudolentemente, è opportuno che gli Stati membri possano stilare e scambiare con altri Stati membri, ai fini del presente regolamento, elenchi di revoca dei certificati per casi limitati, in particolare per revocare i certificati rilasciati erroneamente, come conseguenza di una frode o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.”

L’Italia ha recepito il punto, tant’è che l’Allegato B sezione 2 del DPCM sul Green Pass specifica che:

“Le certificazioni verdi Covid-19 possono essere revocate mediante l’inserimento del codice univoco della certificazione verde all’interno di liste di revoca. […] La lista di revoca è oggetto di scambio con gli altri Stati membri…”

Ma il regolamento eHealth, al paragrafo 6.1, indica chiaramente che i certificati sanitari non possono essere revocati una volta emessi:

“It is anticipated that health certificates can not be reliably revoked once issued, especially not if this specification would be used on a global scale.”

Il motivo è tutto sommato semplice.
Il Green Pass è dotato di un identificativo univoco ed è nominativo, quindi consente di identificare chiaramente il suo possessore. La creazione di liste come le CRL si porrebbe in contrasto con la normativa sulla privacy:

“Publishing of recovation information containing identifiers may also create privacy concerns, as this information is per definition Personally Identifiable Information (PII).”

Da una parte, questo spiega la necessità di porre una validità temporale limitata al certificato. Dall’altro, rappresenta però il nodo che rende al momento il Green Pass non revocabile in caso di positività del suo detentore.

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Avvocati: definitivo addio ai cinque mandati

Le Commissioni alla Camera e al Senato approvano il decreto che elimina il vincolo dei cinque affari l’anno per rimanere avvocato

Secondo il decreto del Ministro della giustizia del 25 febbraio 2016, n.47, condizione sine qua non per rimanere iscritti all’albo degli avvocati è la dimostrazione di esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Il che significa, trattare almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è conferito da altro professionista (cfr. art.2, comma 2, lett. 2). Tuttavia, il vincolo dei cinque affari annui è chiaramente destinato ad avere vita breve.

Avvocati e obbligo cinque affari annui: l’UE bacchetta l’Italia, l’Italia risponde riformulando la norma

Già nel nostro articolo Avvocati: addio obbligo 5 affari avevamo introdotto il tema di come l’obbligo dei cinque affari annui previsto per gli avvocati, secondo l’UE, “[possa] di fatto comportare una restrizione quantitativa tale da incidere sull’esercizio della professione”. Di qui la necessità di rivedere la normativa in materia; nasce così lo schema di decreto elaborato dal Ministero della Giustizia che modificherebbe tale D.M. n. 47/2016 e che avrebbe già ottenuto sia l’avallo del Consiglio di Stato (n. 1012/2021), che il parere favorevole della Commissione Giustizia al Senato (lo scorso 20 luglio) proprio come della Commissione Giustizia alla Camera (4 agosto scorso). A questo punto, mancherebbe soltanto l’adozione definitiva del provvedimento da parte del Ministero della Giustizia.

 

 

Infatti, allo scopo di scongiurare un aggravamento della procedura di infrazione, il Ministero della Giustizia sopprime la lettera c) articolo 2, comma 2 del D.M. 47/2016. Ciò, in quanto l’accertamento dell’effettività, della continuità e dell’abitualità dell’esercizio della professione forense sarebbero già garantiti da requisiti quali: la titolarità di partita iva, l’uso di locali e di almeno una utenza telefonica riservata all’attività professionale, la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine, l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Se, come avevamo già visto, il Cnf non si dice affatto concorde nell’appoggiare tale modifica, il Consiglio di Stato -invece- ne esprime parere favorevole. Su questa stessa linea si muovono le Commissioni alla Camera e al Senato, le quali ritengono ampiamente motivata la tesi sostenuta dall’ Unione Europea. Nello specifico, essi convengono nel sostenere che il vincolo dei cinque affari annui violi il principio di proporzionalità tra prescrizione imposta e obiettivo perseguito (garantire l’effettivo e corretto esercizio della professione). Alla luce di quanto detto, lo schema di D.M. consentirebbe di conformare la normativa nazionale a quella europea e, senza compromettere in alcun modo la tutela dei destinatari dei servizi, andrebbe ad interrompere la procedura di infrazione in atto.

 

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La lettera di Carruba a Il dubbio

La lettera di Carruba a Il dubbio

“Troppi avvocati, ora un esame di riabilitazione straordinario”

E’ di oggi la pubblicazione, da parte del giornale Il Dubbio, della lettera rivolta allo stesso giornale da parte dall’avvocato Carruba -Ordine degli Avvocati di Roma-. L’argomento centrale dell’epistola è il ruolo dell’avvocato e la progressiva perdita di credibilità dello stesso di fronte ad un incessante aumento nel numero degli iscritti ai vari albi territoriali. A questo punto, Carruba, nel proporre una soluzione avanza una provocazione; vediamo quale.

La proposta di Carruba: “esame di riabilitazione straordinario a cui sottoporci tutti”

La lettera firmata dall’Avvocato Carruba, dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e pubblicata oggi da Il dubbio pone i riflettori su una problematica finora probabilmente poco affrontata, ma dall’indubbia rilevanza tanto etico-professionale quanto socio-culturale. Lo stesso incipit, utilizzando il sostantivo “ipertrofia” in riferimento alla professione forense, sembra subito mettere in chiaro tone of voice e personale punto di vista a riguardo. E, in effetti, solo due righe più in basso si arriva al punto: “In Italia siamo troppi”, e ciò pone la base ad alcuni importanti problemi.

 

 

Il riferimento è, innanzitutto, alla corsa al ribasso nei corrispettivi e, in secondo luogo, allo svilimento del valore della professione. Infine, l’effetto definito “peggiore”: il “decadimento complessivo della qualità e della competenza nell’esercizio della professione forense a discapito della difesa dei diritti di chi si rivolge alle toghe”. In questo ambito rientrano, a detta dello stesso Carruba, la decadenza del rispetto della deontologia, della dialettica con i Magistrati, della correttezza tra Colleghi, “sino alle qualità delle stesse difese messe in campo”.

Per altro, la riflessione dell’Avvocato non sembra voler in alcun modo ledere all’autorevolezza dei giovani avvocati: “chi è bravo, competente, all’altezza […] avrebbe tutto da guadagnare”. Da cosa? Dalla sua proposta, immediatamente conseguente: un esame di riabilitazione straordinario cui sottoporre tutti gli attuali iscritti all’albo, indipendentemente dall’età. L’obiettivo sarebbe quello di “dimezzare il numero degli iscritti agli Ordini territoriali”, ponendo così un freno alla deriva attualmente in atto.

 

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Alcoltest valido anche su incoscienti

Alcoltest: è valido anche su incoscienti

Conducente responsabile anche senza avviso difensivo se l’incoscienza deriva da condotta illecita

La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione, sentenza n. 28466/2021, si esprime circa il caso di un conducente in stato di ebbrezza sottoposto ad alcoltest in stato di incoscienza. Nello specifico, il soggetto in questione non sarebbe nemmeno stato avvisato dalla polizia giudiziaria di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Alcoltest: paradossale sarebbe “immunità” a conducenti la cui incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita

Succede che la Corte d’Appello confermi la sentenza di primo grado che vede responsabile Tizio per il reato art. 186, comma 2 lett. C), 2-bis e 2- sexies, cod. strada. Succede quindi che il difensore dell’imputato ricorra in Cassazione lamentando la nullità della sentenza per omesso avviso all’imputato (ex art. 114 disp. Atto cod. proc. Pen.) degli accertamenti alcolimetrici. Nella fattispecie, sarebbe contestata l’affermazione secondo cui l’imputato si trovasse in stato di incoscienza al momento dell’accertamento da parte della Polizia giudiziaria.

 

 

Succede allora che la Cassazione giudichi il ricorso come inammissibile, per i seguenti motivi:

  • L’imputato entra in ospedale in codice rosso, dunque incosciente: è lo stesso operante a confermarlo;
  • Gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetti in stato di totale incoscienza (art. 114 disp. Atto cod. proc. Pen.);
  • Affermare la correttezza della misura secondo la quale, essendo incosciente, allora non è possibile espletare valido accertamento equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità;

Infine, (4)) sarebbe paradossale attribuire un’”immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa illecita condotta. In effetti, lo scopo dell’Alcoltest -proprio come di ogni articolo del codice della Strada- è di assicurare l’incolumità degli utenti della strada. Esimere dal controllo soggetti la cui condotta è talmente illecita da costituire condizione eccezionale significherebbe introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge.

 

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Green pass, la Consulta di Bioetica: si all’obbligatorietà vaccinale

“Se si vuole stare in società, si ha il compito e l’onere di vaccinarsi”

Sono chiare le affermazioni del presidente della Consulta di Bioetica, Maurizio Mori, riguardo il tema dell’obbligatorietà vaccinale in Italia. Nel corso della sua intervista all’Ansa, infatti, Egli ha dichiarato che il vaccino “è un diritto del cittadino, un servizio che le persone in tutto il mondo dovrebbero chiedere agli Stati”. Inoltre, “Il senso è che se si vuole stare in società e non chiusi in casa, si ha il compito e l’onere di vaccinarsi”.

Maurizio Mori: “Il vaccino salva la vita”

Mentre il governo va verso un prolungamento della durata del green pass dagli attuali 9 a 12 mesi, la società civile continua ad interrogarsi circa l’eticità dell’obbligo vaccinale. Così, sui dubbi sollevati in merito alla limitazione della libertà individuale, esattamente come sulla possibilità di una terza dose estesa agli over 12, è interessante comprendere il parere della Consulta di Bioetica.

 

 

In effetti, trattandosi di un’associazione di cittadini di diverso orientamento politico ed etico di diversa formazione che conta tra i suoi soci medici autorevoli, giuristi e filosofi, operatori sanitari, cittadini e studenti interessati a seguire il dibattito razionale e laico sulla bioetica, la Consulta di Bioetica è in grado di offrire un quadro concreto e affidabile sulla condotta generale da seguire circa temi delicati come quello in questione. Alla base delle conclusioni cui la Consulta è giunta ci sono gli assunti secondo i quali “il senso dell’esistenza è enormemente superiore a cento anni fa” dunque “anche l’attenzione alla preservazione della vita è più alta”.

Per questi motivi, la Consulta si dice “favorevole all’obbligo del vaccino anti-Covid per tutti”: “il vaccino salva la vita”. Ne consegue il sì all’obbligo di vaccino per chi svolge servizi pubblici, in attesa della discussione in Parlamento per la conversione in legge del decreto sul Green pass. Infine, seguendo il parere della Consulta, di terza dose si potrà parlare a partire dai più fragili: immunodepressi, trapiantati e over 80.

 

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Contestazione della parcella dell’avvocato

Contestazione della parcella dell’avvocato

Abusa del processo il cliente che ne fa contestazione generica

La Cassazione attribuisce responsabilità aggravata alla cliente che contesta la parcella presentatale dall’Avvocato. Infatti, non è sufficiente affermare che alcune voci inserite siano duplicate, senza specificarne quali, tanto più se la correttezza formale della parcella è stata assicurata dal parere del Consiglio (CdO). Perciò, viene confermata la sentenza del giudice d’Appello: la ricorrente è condannata al pagamento delle spese e del contributo aggiuntivo.

Parcella dell’Avvocato: il parere del Consiglio ne assicura la correttezza formale

Succede che un avvocato ottenga un decreto ingiuntivo per il compenso relativo alla prestazione svolta per una cliente contro un Condominio. Succede allora che suddetta cliente si opponga al decreto ingiuntivo, ma che il Giudice di Pace ne rigetti la richiesta, andando a confermare il provvedimento. Succede quindi che la cliente si rivolga al Tribunale, che -però- rigettandone l’opposizione, condanna l’appellante al pagamento della somma per responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.).

 

 

Ora, la cliente ricorre in Cassazione, sollevando quattro motivi: l’esame di un fatto decisivo sarebbe stato omesso; il Tribunale non avrebbe valutato molti errori e nemmeno il fatto che la revoca del mandato fosse avvenuta prima della redazione della comparsa; il giudice dell’Appello avrebbe apprezzato erroneamente i fatti emersi dalle testimonianze; si duole per la condanna al pagamento della somma (art. 96 c.p.c., comma 3).

Tuttavia, la Cassazione stabilisce che il ricorso debba essere rigettato in quanto inammissibile (primo motivo) perché si tratta di una richiesta di valutazione di dati probatori acquisiti durante la causa. In secondo luogo, i motivi due e tre riguardano la valutazione delle prove acquisite dagli atti. Infine, nel contestare la duplicazione delle voci citate dall’Avvocato nella parcella, manca la specifica di quali siano effettivamente le voci duplicate; senza contare che l’asseverazione della parcella da parte dal Consiglio dell’ordine di appartenenza assicura la formale correttezza rispetto ai parametri di legge.

 

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Al via la presentazione delle domande, c’è tempo fino al 30 settembre

Già la circolare dell’Inps datata 6 agosto 2021 dava indicazioni su requisiti e modalità di presentazione della domanda da parte di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Istituto. Ora, in un messaggio del 20 agosto (n. 2909) si chiarisce che la presentazione della domanda di esonero sarà effettuabile a decorrere dal 25 agosto 2021 ed entro e non oltre il 30 settembre 2021, a pena di decadenza.

Esonero contributivo: cos’è, chi sono i soggetti interessati e come presentare la domanda

 

 

Con “esonero contributivo” s’intende una misura straordinaria introdotta per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nel 2015. Si tratta di un’agevolazione che permette al datore di lavoro di non pagare i contributi a carico dell’azienda per 36 mesi, fino ad un massimo di 8.060 euro annui. Ad averne diritto sono i lavoratori autonomi e professionisti, che, nello specifico, siano iscritti:

– alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Ricordiamo che l’esonero deve essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Esonero contributivo: come presentare la domanda 

La domanda va presentata tramite il sito dell’Inps, in tre differenti modi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”> “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L. 178.2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli”> “Comunicazione bidirezionale”;
  • Per i professionisti che sono iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”> “Domande Telematiche”> “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Inoltre, qualora, nel 2021, il lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani abbia cambiato numero di posizione aziendale all’interno della stessa Gestione previdenziale, mantenendo l’attività economica, egli presenterà istanza per ogni posizione aziendale.

A questo punto, per accedere servono le credenziali, quali: PIN rilasciato dall’Inps (necessariamente antecedente al 1° ottobre 2020, perché da quella data l’Istituto non ne rilascia più); SPID; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

Infine, il possesso dei requisiti avviene tramite autodichiarazione, direttamente dal modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili (sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”).

 

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La corsa alla successione di Palamara

Aperto il bando per la Procura generale di Cassazione: novanta candidature per dieci posti

Dieci sono i posti di sostituto procuratore generale messi ultimamente a concorso dal Consiglio Superiore della magistratura; quasi novanta i magistrati che ne hanno fatto domanda. È tanto difficile trovare numeri del genere per altri incarichi, quanto è superfluo sottolineare come la Procura generale della Corte di Cassazione non manchi occasione di confermarsi l’ufficio giudiziario più ambìto del paese.

Corsa ai posti di sostituto procuratore: tra curricula notevoli, nell’ombra di quelle dichiarazioni shock

La grande mole di domande giunte per l’assegnazione dei dieci posti di sostituto procuratore non agevola certamente la scelta da parte del Csm. Infatti, i curricula degli aspiranti -tra i quali ve ne sono diversi appartenenti ad ex componenti di Palazzo dei Marescialli- sono quasi tutti di livello molto elevato. Inoltre, se già negli anni scorsi i concorsi per la Procura generale erano accompagnati da polemiche, quest’anno il tutto sarà probabilmente amplificato.

 

 

Il motivo principale del grande interesse per l’assegnazione di queste cariche risiede nel libro intervista all’ex Presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara. Infatti, proprio nel libro realizzato con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, Palamara racconta le modalità di selezione dei futuri inquilini del Palazzaccio. Si tratta di affermazioni fonte di «forte preoccupazione per il vulnus recato alle funzioni di fondamentale rilevanza ordinamentale della Procura generale», per le quali -comunque- non è stata richiesta alcuna smentita o rettifica.

Vale la pena ricordarne qui qualche passaggio, tra i più salienti: «Faccio un esempio, quaranta posti da assegnare tra giudici della Cassazione e procuratori generali. Bene. I quattro capicorrente si siedono informalmente e prima di qualsiasi votazione ufficiale attorno a un tavolo (normalmente quello del capogruppo della corrente più importante, ubicato al primo piano del palazzo del Csm), ognuno con il suo elenco […]». Quindi, prosegue: «[…] non si va per curriculum, come si dovrebbe; si va per mera spartizione e un magistrato altrettanto bravo ma non iscritto ad una corrente è fuori, non ha speranza che la sua domanda venga accolta».

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Bonus rottamazione Tv 2021

Al via il nuovo incentivo per rottamare la Tv vecchia ed acquistarne una nuova

Attivo da ieri, lunedì 23 agosto, il bonus Tv frutto del decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale già lo scorso 6 agosto. Inoltre, sempre da ieri pomeriggio, è attiva la piattaforma per i rivenditori degli apparecchi televisivi: da lì verranno caricati i dati dei clienti per ottenere il via libera allo sconto. Caratteristica fondamentale di questo bonus Tv è che non richiede particolari requisiti di reddito (a differenza del precedente, che resta comunque in vigore e con il quale si può cumulare).

Bonus tv 2021: come funziona, requisiti e procedure

L’obiettivo della nuova misura è di incentivare i cittadini al rapido adeguamento tecnologico, soprattutto in vista della partenza dei nuovi standard di trasmissione Dvbt-2- hevc, prevista per il 2022. Per far ciò, viene riconosciuto uno sconto del 20% sul costo complessivo del nuovo apparecchio -iva inclusa- fino ad un massimo di 100euro. Comunque, il decreto specifica che “Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie (…) e al netto dei costi da rimborsare all’Agenzia delle entrate.”

 

 

Inoltre, come anticipato, non vi è alcun particolare requisito per accedere al bonus Tv: tutti i cittadini -a prescindere dal proprio ISEE- potranno farne richiesta. Tuttavia, è necessario: acquistare un Tv compreso nell’elenco del Ministero dello Sviluppo economico; rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 (quindi, incompatibile con i nuovi standard di trasmissione); essere in regola con il pagamento del canone; risiedere in Italia. Comunque, il contributo spetta anche ai soggetti di età superiore ai 75 anni (al 31 dicembre 2020), anche se esenti dal pagamento del canone, purché provvedano al riciclo virtuoso.

Ora, per rottamare il vecchio televisore, si può procedere in due modi diversi: consegnarlo al rivenditore o farsi carico direttamente del suo smaltimento in discarica. In questo secondo caso, si riceve un modulo che certifica l’avvenuta consegna e tutta la documentazione necessaria per richiedere lo sconto al venditore dove si acquisterà il televisore. Infine, il bonus Tv 2021 è in vigore fino al 31 dicembre 2022, “salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili”, cifra pari a 100 milioni di euro.

 

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fascicolo processuale- omesso deposito sentenza

Conseguenze dell’omesso deposito della sentenza appellata

Se nel fascicolo processuale depositato manca la copia della sentenza, l’appello è improcedibile?

Succede che una carrozzeria rimanga soccombente all’esito del giudizio promosso da lei stessa innanzi al Giudice di pace nei confronti di una compagnia di assicurazione. Succede quindi che tale carrozzeria proponga appello contro la decisione di primo grado, e che esso venga dichiarato improcedibile dal Tribunale per la mancanza del deposito della sentenza impugnata. Infatti, il motivo della dichiarazione di improcedibilità, spiega il Tribunale, starebbe proprio nell’impossibilità di decidere senza essere a conoscenza del contenuto della sentenza.

Omesso deposito della sentenza appellata: il ricorso è inammissibile per carenza degli elementi essenziali

A questo punto, l’originaria attrice -soccombente in entrambi i gradi di giudizio- sottopone l’esame alla Cassazione. I motivi sollevati sono due: innanzitutto, il dubbio sul deposito della copia della sentenza, che -a suo dire- sarebbe invece avvenuto. Quindi, la convinzione che un appello non possa essere dichiarato “improcedibile” per il solo omesso deposito della sentenza impugnata (per violazione dell’art. 348 c.p.c.).

 

 

Ora, nel decidere il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda che è vero che, ai sensi dell’art. 347, comma 2, c.p.c. l’appellante è chiamato ad inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma l’eventuale omissione del deposito non determina la sanzione d’improcedibilità (cosa che -invece- accade per mancata costituzione nei termini o per omessa comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva eventualmente fissata -art. 348 c.p.c.). Dunque, la mancanza di tale atto non preclude al giudice alcuna possibilità di decidere nel merito, purché egli -sulla base dei documenti a sua disposizione- disponga di elementi sufficienti per farlo.

In questo quadro, i giudici di legittimità ritengono errata la decisione del Tribunale: invece di giudicare l’appello improcedibile, egli -sulla base degli atti a sua disposizione- avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli elementi utili a decidere. Infine, nel caso in cui tale possibilità non sussista o se il contenuto della sentenza impugnata non sia inequivocabilmente desumibile dall’atto dell’appello, l’esito del giudizio non è di “improcedibilità”, ma di “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali […]” (Cass. N. 238/ 2010; conforme Cass. n., 2728/2004).

 

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