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Il Garante della Privacy apre 3 istruttorie per uso dei droni a Roma e a Bari

L’uso dei droni finisce sotto la lente del Garante della Privacy, preoccupato per il crescente numero di iniziative “che prevedono con troppa facilità l’utilizzo dei droni“poiché “il ricorso sempre più frequente e per le finalità più diverse a questi strumenti potrebbe risultare lesivo della riservatezza delle persone riprese“.

DRONI E PRIVACY

I droni sono strumenti che, nella loro forma base, non comportano necessariamente la violazione della tutela delle informazioni personali.

Essi però possono essere dotati di una serie di tecnologie che permettono di registrate la posizione di un soggetto e captarne dati privati. Un drone può infatti essere fornito di telecamere, microfoni, sensori, riconoscimenti facciali, scanner a raggi infrarossi e antenne. Si tratta di tecnologia che invadono la sfera privata di un individuo, senza che questo abbia preventivamente dato il permesso.

Le regole per l’uso di droni da parte dei privati non mancano (dal GDPR al regolamento ENAC), anche se spesso vengono ignorate.

USO DEI DRONI, LE 3 ISTRUTTORIE DEL GARANTE

Il Garante ha aperto ben 3 istruttorie relative all’uso di droni in presunta violazione delle norme sul trattamento dei dati personali. Vediamole.

La misurazione della temperatura ai bagnanti di Ostia

L’idea avuta dal’ Asl Roma 3 di sorvolare la spiaggia di Ostia con dei droni dotati di termoscanner, e quindi capaci di rilevare la temperatura corporea di tutti i bagnanti, nn è piaciuta al Garante, che ha chiesto spiegazioni all’azienda a proposito del trattamento di dati sanitari raccolti, del titolare del trattamento, dei motivi, dell’affidabilità della rilevazione e anche delle conseguenze per i cittadini coinvolti nella misurazione.

La Polizia di Bari

Anche il Comune di Bari si è visto recapitare una richiesta simile.
La Polizia locale è già dotata di una flotta di droni che il Comune vorrebbe ampliare per monitorare “eventuali assembramenti incompatibili con le limitazioni dovute alla gestione della pandemia da Covid“.
Il Garante ha chiesto al Comune di fornire informazioni sulle caratteristiche dei droni, le finalità d’uso, la conservazione dei dati raccolti e altro.

La Polizia di Roma

Il Garante ha inviato una richiesta analoga a Roma Capitale, a seguito della notizia secondo cui la Polizia locale verrà dotata di 9 piccoli droni per monitorare il territorio e combattere illeciti ambientali, scarico di rifiuti abusivi, roghi tossici, abusi edilizi, ma anche il traffico.

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Avvocati: sul sito web no alla pubblicità ingannevole

Avvocati: sul sito web no alla pubblicità ingannevole

Usare sul proprio sito il termine “gratuito” viola dovere e decoro della professione

Il Cnf, con la sentenza n. 75/ 2021 rinvia un Avvocato del Foro di Padova al Consiglio distrettuale, che inizialmente aveva archiviato il procedimento a suo carico, per violazione del codice deontologico. Alla base della sentenza, la presenza, sul sito della professionista in questione, di pubblicità concernente prezzi irrisori per le proprie prestazioni e ricorso a pubblicità comparativa. Infatti, secondo i giudici, il messaggio trasmesso è -al contempo- ingannevole e lesivo della dignità e del decoro dell’Avvocatura.

Avvocati: si può procedere a livello disciplinare anche sulla base di denuncia anonima

Succede che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) di Padova ricorra contro un provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto con cui si dispone l’archiviazione di un procedimento a carico di una professionista iscritta. Alla base del ricorso, la segnalazione anonima di un cittadino relativa l’esistenza di un sito internet con cui la professionista reclamizza la sua attività facendo leva su prezzi bassi per le sue prestazioni, gratuità di primi appuntamenti, riscossione dei compensi solo a fine incarico e tariffe irrisorie.

 

 

A questo punto, il Consiglio archivia il procedimento: quanto pubblicato sul sito non è ingannevole e -nel complesso- la pubblicità si rivela conforme all’art. 10 della legge n. 247/2012. Quindi, il COA di Padova ricorre al Cnf sostenendo che: non è rilevante che l’esponente sia anonimo; con la sua condotta, l’Avvocato viola artt.17 e 35 del Codice Deontologico. In effetti, secondo il COA, tale pubblicità introduce prezzi inferiori alle tariffe minime e, per il linguaggio utilizzato, si potrebbe essere indotti a credere che le prestazioni sono ad un prezzo di favore -o addirittura gratuite-.

Così, il Cnf accoglie il ricorso: innanzitutto, la possibilità di procedere a livello disciplinare non riguarda l’anonimato della denuncia. In secondo luogo, nel caso in esame c’è concreta violazione degli articoli 17 e 35 del Codice Deontologico. In effetti, per gli iscritti all’albo, come già palesato in precedenza dal Cnf, vige il “divieto di adoperare forme di “pubblicità” professionale comparativa ed autocelebrativa e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (…). In ultimo, nella cornice di ciò che non è permesso ai professionisti Avvocati, c’è l’utilizzo di termini quali “gratuito” in riferimento a pubblicità sulle loro prestazioni.

 

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Nuove modifiche al codice della strada

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Parcheggi riservati: donne in gravidanza, bimbi piccoli, disabili, bus scolastici e auto elettriche

Approvato ieri (2 settembre 2021) dal Governo il decreto infrastrutture recante alcune importanti novità per gli utenti della strada. Nello specifico, si tratta di modifiche alla normativa in materia di: parcheggi riservati a determinate categorie; sosta dei veicoli a due e quattro ruote. Infatti, ora, mamme in gravidanza -o con figli molto piccoli- e disabili vedono aumentare le loro tutele. Ciò significa che, dall’altra parte, in caso di violazione delle nuove norme, le sanzioni vengono elevate.

Obbligo comunale di istituire parcheggi ed aree riservati

Il nuovo decreto infrastrutture proroga al 15 ottobre la scadenza -stabilita in legge di bilancio 2021 per lo scorso 30 giugno- entro la quale, con ordinanza, i comuni devono istituire “spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza ovvero a prevedere la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.

 

 

Lo stesso diritto al parcheggio riservato va anche alle famiglie con bambini di età inferiore ai 2 anni. Per poterne beneficiare, sarà necessario fare richiesta del “permesso rosa” al comune, il quale ne andrà a definire modalità di erogazione e condizioni, con apposito regolamento comunale.

Non solo. Il nuovo decreto infrastrutture prevede anche che, nel caso in cui un disabile trovi il proprio posto riservato occupato, egli possa parcheggiare all’interno delle strisce blu, senza pagare. In effetti, la disposizione estende a livello nazionale una norma che fino ad ora è stata attuata a livello comunale. In questo modo, si toglie incertezza alle persone diversamente abili che, di volta in volta, dovevano verificare il regolamento vigente ora nell’una, ora nell’altra città. Infine, è a discrezione del comune, la facoltà di riservare parcheggi a bus scolastici, auto elettriche e -eventualmente- allo scarico merci, limitatamente ad alcuni giorni ed ore.

Le nuove sanzioni per il divieto di sosta

Per la realizzazione ed il rispetto effettivo di quanto sopra descritto, si prevede, in caso di violazione, un forte aumento delle sanzioni. Dunque, il divieto di sosta sancito dall’art. 158 comma 2 del Codice della Strada viene esteso: agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; agli spazi riservati alla sosta dei veicoli utilizzati da donne in gravidanza o da genitori con figlio al di sotto dei due anni muniti di permesso rosa. Ora, nel caso di una loro violazione, scatta la sanzione amministrativa: la quale, nel caso di ciclomotori o motoveicoli a due ruote, va da un minimo di 80 euro ad un massimo di 328 euro; mentre, la stessa va da 165 a 660 euro se la violazione viene commessa con i restanti veicoli.

Invece, quando non si rispetta il divieto di sosta nelle fermate degli autobus, vengono applicate le sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 158 CdS. Lo stesso accade in caso di sosta nella fermata dei filobus o dei mezzi che circolano su rotaie, e negli spazi destinati ai veicoli in servizio di piazza, proprio come nelle corsie e carreggiate riservate ai mezzi pubblici e nelle aree pedonali urbane.

Inasprite le sanzioni anche nel caso di parcheggio senza diritto nello spazio dei disabili (già contemplate dall’art. 188 del CdS). In questo caso, le multe salgono: da un minimo di 168 euro ad un massimo di 672 (attualmente siamo invece ad 87 e 344). Allo stesso modo, aumentano le sanzioni previste per chi, seppur munito dell’autorizzazione al parcheggio, non ne rispetti le condizioni ed i limiti. Qui, la sanzione minima e la massima salgono rispettivamente ad 87 e 344 euro (contro gli attuali 42 e 173 euro).

 

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Whistleblowing. In arrivo maggiori tutele

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Si attende il decreto con cui l’Italia si adeguerà alla direttiva europea sul whistleblowing e la protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (Direttiva UE 2019/1937).

L’Italia dovrà:

  • – modificare l’attuale normativa sul whistleblowing e adeguare la tutela delle persone che segnalano violazioni di cui all’art. 2 della direttiva UE 2019/1937 e di coloro che rivestono le qualità indicate dall’art. 4 della stessa;
  • – coordinare le modifiche alle disposizioni vigenti, assicurando la massima protezione ai segnalanti, procedendo, se necessario, ad abrogazioni o inserendo disposizioni transitorie;
  • – introdurre nuove disposizioni, o conservare quelle attualmente già favorevoli alla tutela dei segnalanti, nel rispetto di quanto previsto articolo 25, paragrafo 1, della direttiva UE 2019/1937.

L’adeguamento va a integrare quanto già previsto dalla disciplina del whistleblowing nel settore pubblico del 2012 e quella nel privato del 2017.

COS’È IL WHISTLEBLOWING

Come si evince da quanto detto finora, la normativa sul whistleblowing consiste nella regolamentazione di tutte le procedure che hanno lo scopo di proteggere i soggetti che individuano un illecito sul lavoro e decidono di segnalarlo a un’autorità competente.
L’illecito denunciato può essere di diversa natura, da un’irregolarità operativa alla corruzione.
Nel momento in cui segnala, il whistleblower si pone in una situazione di potenziale pericolo e necessita dunque di tutelare il proprio anonimato e la propria posizione.

I WHISTLEBLOWER

L’art. 2 della Direttiva UE indica quali soggetti, sia del settore pubblico che privato, inserire nella categoria di segnalanti da tutelare.
Tra i whistleblower rientrano:

“a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE [trattato sul funzionamento dell’Unione europea], compresi i dipendenti pubblici;
b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE;
c) gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori (…)
comprese le persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.”

La Direttiva UE chiede l’istituzione di canali interni alle aziende, pubbliche e private, alternativi alle autorità esterne, che diano la possibilità di segnalare gli illeciti.

LE TUTELE

Il nucleo della riforma del whistleblowing risiede nelle misure di tutela a favore dei segnalanti.

La Direttiva chiede che venga assicurata la loro riservatezza pretendendo:

  • – il divieto di divulgarne i dati senza il loro consenso espresso,
  • – misure di sostegno, anche legale sotto forma di patrocinio a spese dello stato,
  • – il divieto di forme di ritorsione (licenziamento, sospensione, mutamento di ruoli e funzioni, misure disciplinari, discriminazione, ecc.)

LE SANZIONI

L’art.23 della Direttiva UE dispone quanto a chi debbano essere impartite le sanzioni. Nel dettaglio:

“gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:
a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all’articolo 4;
c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all’articolo 4;
d) violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti di cui all’articolo 16.”

Sono inoltre previste sanzioni anche per i coloro che segnalano volontariamente false irregolarità e forme di risarcimento per chi viene danneggiato da segnalazioni che violano la normativa nazionale.

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L’equo compenso deve essere interpretato in modo elastico

Nonostante le battaglie degli avvocati per il riconoscimento del rispetto della loro professione siano ormai all’ordine del giorno, è di qualche giorno fa una sentenza che è destinata a far molto discutere. Infatti, nella sentenza n. 9404/2021, il Tar del Lazio sostiene che, nel caso in cui l’Avvocato presti la propria opera professionale per la P.A., egli debba accettare anche 4 euro a procedimento. Ciò, in quanto, in questi casi, è l’Avvocatura di Stato a fare tutto il lavoro e la Pubblica Amministrazione -d’altro canto- deve rispettare precisi limiti di spesa.

L’equo compenso non è applicabile quando la prestazione viene resa alla Pubblica Amministrazione

Succede che un Consiglio dell’Ordine laziale ricorra al TAR per ottenere l’annullamento dell’”Avviso pubblicato dall’I.N.P.S., sul proprio sito istituzionale il 18 gennaio 2021, al fine di acquisire la disponibilità di n. 77 professionisti avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma”. In particolare, i ricorrenti sottolineano che prevedere un compenso medio di 4,2 euro per udienza, costituisca una palese violazione dei minimi tariffari e -al contempo- del principio dell’equo compenso (legge n. 247/2012 e dalla legge della regione Lazio n. 6/2019).

 

 

Tuttavia, il TAR del Lazio rigetta il ricorso, giudicandolo infondato. Ciò, in quanto dalla normativa sui compensi degli avvocati (artt. 13 e 13 bis legge n. 247 del 2012 e art. 19-quaterdecies decreto-legge n. 148/2017) emerge che “in tema di compensi in favore degli avvocati, la regola è data dalla libera pattuizione mentre l’eccezione (in caso ossia di mancato accordo tra le parti) dal rispetto dei minimi tariffari di cui all’apposito decreto ministeriale (DM n. 55/2014).” A questo punto, il TAR precisa che il riferimento alle tariffe si rende necessario solo nei casi in cui l’avvocato stipula convenzioni con banche o assicurazioni, le quali godono notoriamente di maggior forza contrattuale.

Invece, quando la prestazione è resa alla Pubblica Amministrazione, il concetto di equo compenso non può essere interpretato troppo rigidamente. Infatti, secondo il TAR, è necessario bilanciare da un lato l’esigenza di contenimento della spesa pubblica, dall’altro il fatto che il dominus di queste cause resta l’Avvocatura di Stato, che fa il lavoro più complesso ed elaborato. In questo quadro, il compenso di 4 euro per udienza “si dimostra perfettamente coerente con i princìpi di cui all’art. 36 Costituzione […]”.

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Violazione della privacy e danno non patrimoniali. Il risarcimento non è scontato

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Come funziona il risarcimento dei danni derivante dalla violazione della privacy? Una sentenza della Cassazione ci offre qualche informazione in più.

Con l’ordinanza n. 16402 del 10 giugno 2021, la Cassazione si è discostata dal tenore di decisioni precedenti in materia, rigettando la richiesta di risarcimento economico del danno non patrimoniale.

QUALI DANNI DALLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

La violazione delle norme sulla protezione dei dati personali difficilmente causa un danno materiale vero e proprio.
Solitamente, il danno riguarda la sfera emotiva, la reputazione sociale o la serenità dell’individuo che subisce la violazione. Pensiamo, per esempio, all’effetto che può avere la condivisione di informazioni personali che dovevano rimanere private o il trasferimento illecito dei dati.

Si tratta di danni non patrimoniali.

COME FUNZIONA IL RISARCIMENTO DI UN DANNO NON PATRIMONIALE

Per stabilire se il danno non patrimoniale porti a una forma di risarcimenti economico è necessario dimostrare la gravità della lesione subita.
Sarà il giudice a stabilire se ci si trova davanti a un danno reale e serio o se si tratta si una “semplice” violazione delle norme sulla privacy.

Nella recente ordinanza, la Cassazione ha ripreso quanto deciso nella pronuncia n. 17383 del 20/8/2020, ribadendo che un danno non patrimoniale derivante dalla violazione della normativa privacy, sebbene questa rappresenti una lesione di un diritto fondamentale (artt. 2 e 21 della Costituzione e art. 8 della CEDU), è soggetto alla valutazione della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, poiché tale diritto va bilanciato con il principio di solidarietà (ex art. 2 della Costituzione) che prevede di tollerare la lesione minima dello stesso.
In sostanza, la semplice violazione delle norme sulla protezione dei dati personali non rappresenta di per sé un buon motivo per ottenere un risarcimento, possibile solo nel caso in cui vi siano le prove che la stessa ha causato un’offesa considerevole al diritto dell’individuo.

Ciò si pone in accordo con quanto previsto dal GDPR (art. 79 e 82) e dalla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 47).

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Arriva l’ok del cts alla proposta di prolungamento della scadenza del green pass

Tanto auspicato quanto atteso, arriva l’ok del Comitato tecnico scientifico all’estensione del Green pass fino a 12 mesi. Quindi, nel momento in cui si sarà completato il ciclo vaccinale, il certificato verde avrà validità di un anno. Tuttavia, a tutte le questioni aperte, come ad esempio quella sulla terza dose del vaccino, l’esecutivo dovrà dar risposta in tempi rapidi.

Green pass: categorie in scadenza e soggetti guariti

Medici, infermieri e lavoratori della sanità hanno iniziato il loro ciclo vaccinale tra fine dicembre 2020 ed inizio gennaio 2021. Dunque, considerando che, attualmente, il green pass ha una validità di nove mesi, per il personale sanitario, il tempo a disposizione è poco. Inoltre, la medesima situazione si presenterà, entro poche settimane, per gli insegnanti, altra categoria prioritaria.

 

 

In questo quadro, l’estensione della validità temporale del green pass è strumento che permette di arrivare alla terza dose proprio per questi soggetti maggiormente esposti. Linea, per altro, adottata in piena condivisione con altri paesi, tra cui la vicina Francia. Nel frattempo proseguono le vaccinazioni in vista del rientro tra i banchi a settembre: più del 90% del personale scolastico e universitario ha ricevuto almeno una dose; nei giovanissimi tra i 12-15 anni la percentuale arriva al 40%, mentre nella fascia 16-19 si arriva al 67%.

Vale la pena ricordare che in molti casi il certificato verde sarà obbligatorio dal primo settembre. Questo accadrà, per esempio, per gli operatori scolastici (professori e personale Ata), per trasporti a lunga percorrenza (treni, navi, aerei) e per tutte le attività come bar e ristoranti, per i quali -in realtà- l’obbligo è già in vigore. Un’altra questione da affrontare rimane quella dei guariti che, proprio alla luce delle disposizioni, si sono sottoposti ad una sola dose di vaccino ed ora si vedono negare il lasciapassare.

 

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Report di Cassa Forense: 13 mila gli iscritti in pensione ancora in attività

In Italia, un avvocato in pensione di età compresa tra i 65 e i 69 anni ha un reddito medio superiore agli 80.000 euro annui. Invece, un under 40 in attività non arriva a 25.000 euro. Tale disparità emerge prepotente dall’analisi del report di Cassa Forense sui numeri dell’avvocatura del 2020 che, come ogni anno dagli anni ’80, raccoglie i dati sui suoi iscritti.

Cassa Forense, Report 2020: il reddito medio più alto è maturato dai legali pensionati

Secondo quanto si legge nello studio della Cassa Forense relativo all’anno 2020, sono 13.735 gli avvocati pensionati ancora in attività. Per altro, tra questi rientrano coloro i quali maturano il reddito medio più alto; si tratta dei legali pensionati di età compresa tra i 65 ed i 69 anni, con 83.615 euro l’anno. Una somma notevolmente differente da quella invece percepita da tutte le altre fasce di iscritti, frutto della somma tra pensione e guadagni per l’attività che ancora si continua a svolgere.

 

 

Nella fattispecie, la differenza diventa notevole nel momento in cui si vanno ad accostare questi numeri con quelli degli avvocati più giovani: in Italia, un under 40 percepisce mediamente 23.226 euro all’anno. Ora, escludendo dal conteggio i pensionati ancora in attività, la fascia d’età che percepisce il reddito maggiore è quella compresa tra i 60 ed i 64 anni: 65.515 euro. Segue la fascia 55-59: 60.498; chiudono la serie gli under 30, con 12.844 euro. Dunque, è dopo i 40 anni che si inizia a migliorare, con 30. 245 euro di reddito annuo.

Volendo andare ulteriormente a fondo con l’analisi, la differenza diventa ancor più netta inserendo la variante di genere nel paragone. Infatti, le donne percepiscono un reddito medio di 24.889 euro: meno della metà di quello maschile, che si attesta invece attorno ai 53.849 euro. Anche a livello geografico si registrano notevoli differenze: al nord si percepiscono 57.600 euro mentre al sud e nelle isole 24.124 euro (al centro 44.245).

 

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Diritti di copia. Aggiornamento 2021 Servicematica

Diritti di copia. Aggiornamento 2021

Con il decreto dirigenziale del 7 luglio 2021 (G.U. n. 184 del 3 agosto), il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha comunicato l’aggiornamento degli importi dei diritti di copia e di certificato per gli atti giudiziari.

L’adeguamento tiene conto della variazione dell’indice ISTAT (+1,4%) nel triennio luglio 2017 – giugno 2020, ai sensi dell’ Art. 274 del DPR n. 115/2002.

Il diritto di copia e certificato passa da € 3,87 a € 3,92.

Il Decreto è in vigore dal 18 agosto 2021. Qui di seguito il testo integrale.

AGGIORNAMENTO DIRITTI DI COPIA. IL DECRETO DEL 9 LUGLIO 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell’economia e delle finanze

   Visto l’art. 274 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del
quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di
certificato e’ adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze»;

Visti gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002, che disciplinano, rispettivamente, gli
importi del diritto di copia senza certificazione di conformita’, del
diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso
da quello cartaceo, nonche’ l’art. 273 dello stesso decreto, che
disciplina il diritto di certificato;

   Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle
contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato testo unico, nonche’
l’importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e
b) dell’art. 273 del medesimo decreto;

   Viste le disposizioni introdotte con l’art. 4, commi 4 e 5, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

   Ritenuto che l’adeguamento della misura degli importi del diritto
di copia e del diritto di certificato vada effettuato tenendo conto
degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto
interdirigenziale sottoscritto in data 20 giugno 2018 – 4 luglio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
Serie generale n. 172 del 26 luglio 2018, sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dell’andamento dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1° luglio
2014 – 30 giugno 2017;

   Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per il
diritto di copia e per il diritto di certificato sulla base della
variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1° luglio
2017 – 30 giugno 2020;

   Rilevato che, nel triennio considerato, l’Istituto nazionale di
statistica ha rilevato una variazione in aumento dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari
all’1,4%,

Decreta:

Art. 1

Diritto di certificato

1. L’importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e
b) dell’art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e’ aggiornato
ad euro 3,92.

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Sentenza Lexitor non applicabile all’ordinamento italiano

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Niente rimborso dei costi up-front dopo l’estinzione anticipata del mutuo

La sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non sarebbe pertinente all’ordinamento italiano. Ciò significa che il mutuatario che estingue anticipatamente il contratto non può ottenere il rimborso dei costi up front. Questa è la decisione espressa nella sentenza -resa il 23 agosto- del Giudice di Pace di Ferentino (dott. Antonio Velucci).

Sentenza Lexitor: esclusa l’efficacia di quella Direttiva Europea nel nostro ordinamento

Succede che l’attore estingua anticipatamente il contratto di un mutuo e che, perciò, decida di convenire in giudizio con l’istituto bancario. Il suo scopo sarebbe l’ottenimento del rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo recurring (quelli continuativi, connessi alla durata del finanziamento ma non alla durata del contratto -spese di istruttoria, commissioni per gli intermediari, apertura della pratica etc.) versati e non goduti. Tuttavia, succede che la banca convenuta evidenzi il fatto che il contratto esclude ogni rimborso di costi up front (accessori, collegati all’erogazione del finanziamento e non connessi alla durata del contratto), nel pieno rispetto della normativa nazionale.

 

 

Sull’argomento è intervenuta la Corte di Giustizia Europea (Causa C- 338/18, 11 settembre 2019) nella sentenza cosiddetta Lexitor, decidendo sulla questione pregiudiziale sottoposta da un giudice polacco. Così, secondo la CGUE, l’art. 16, paragrafo 1 direttiva n. 12008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ora, nonostante tale presa di posizione, parte della giurisprudenza italiana si è pronunciata più volte con un indirizzo opposto.

E’ il caso del giudice di pace di Ferentino, il quale, per avallare la sua conclusione, richiama una serie di recentissimi provvedimenti (la maggior parte dei quali datati 2021) che ritengono la sentenza Lexitor europea non pertinente all’ordinamento italiano. Infatti, “[l’ordinamento italiano], rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento”. Per questo motivo, la domanda del mutuatario viene respinta: in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo si ha diritto al solo rimborso dei costi recurring.

 

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