Whistleblowing. In arrivo maggiori tutele

Whistleblowing. In arrivo maggiori tutele

Si attende il decreto con cui l’Italia si adeguerà alla direttiva europea sul whistleblowing e la protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (Direttiva UE 2019/1937).

L’Italia dovrà:

  • modificare l’attuale normativa sul whistleblowing e adeguare la tutela delle persone che segnalano violazioni di cui all’art. 2 della direttiva UE 2019/1937 e di coloro che rivestono le qualità indicate dall’art. 4 della stessa;
  • – coordinare le modifiche alle disposizioni vigenti, assicurando la massima protezione ai segnalanti, procedendo, se necessario, ad abrogazioni o inserendo disposizioni transitorie;
  • – introdurre nuove disposizioni, o conservare quelle attualmente già favorevoli alla tutela dei segnalanti, nel rispetto di quanto previsto articolo 25, paragrafo 1, della direttiva UE 2019/1937.

L’adeguamento va a integrare quanto già previsto dalla disciplina del whistleblowing nel settore pubblico del 2012 e quella nel privato del 2017.

COS’È IL WHISTLEBLOWING

Come si evince da quanto detto finora, la normativa sul whistleblowing consiste nella regolamentazione di tutte le procedure che hanno lo scopo di proteggere i soggetti che individuano un illecito sul lavoro e decidono di segnalarlo a un’autorità competente.
L’illecito denunciato può essere di diversa natura, da un’irregolarità operativa alla corruzione.
Nel momento in cui segnala, il whistleblower si pone in una situazione di potenziale pericolo e necessita dunque di tutelare il proprio anonimato e la propria posizione.

I WHISTLEBLOWER

L’art. 2 della Direttiva UE indica quali soggetti, sia del settore pubblico che privato, inserire nella categoria di segnalanti da tutelare.
Tra i whistleblower rientrano:

“a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE [trattato sul funzionamento dell’Unione europea], compresi i dipendenti pubblici;
b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE;
c) gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori (…)
comprese le persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.”

La Direttiva UE chiede l’istituzione di canali interni alle aziende, pubbliche e private, alternativi alle autorità esterne, che diano la possibilità di segnalare gli illeciti.

LE TUTELE

Il nucleo della riforma del whistleblowing risiede nelle misure di tutela a favore dei segnalanti.

La Direttiva chiede che venga assicurata la loro riservatezza pretendendo:

  • – il divieto di divulgarne i dati senza il loro consenso espresso,
  • misure di sostegno, anche legale sotto forma di patrocinio a spese dello stato,
  • – il divieto di forme di ritorsione (licenziamento, sospensione, mutamento di ruoli e funzioni, misure disciplinari, discriminazione, ecc.)

LE SANZIONI

L’art.23 della Direttiva UE dispone quanto a chi debbano essere impartite le sanzioni. Nel dettaglio:

“gli Stati membri prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone fisiche o giuridiche che:
a) ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni;
b) attuano atti di ritorsione contro le persone di cui all’articolo 4;
c) intentano procedimenti vessatori contro le persone di cui all’articolo 4;
d) violano l’obbligo di riservatezza sull’identità delle persone segnalanti di cui all’articolo 16.”

Sono inoltre previste sanzioni anche per i coloro che segnalano volontariamente false irregolarità e forme di risarcimento per chi viene danneggiato da segnalazioni che violano la normativa nazionale.

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