crittografia servicematica

Crittografia, tutela della privacy od ostacolo alle indagini della polizia?

La crittografia impedisce a terzi di leggere i messaggi scambiati da due o più persone. Rappresenta dunque un ottimo sistema per proteggere la privacy ma, allo stesso tempo, può offrire ai criminali un canale di comunicazione protetto.

COS’È LA CRITTOGRAFIA

L’etimologia del termine ‘crittografia’ ci offre un indizio sul suo significato. Kryptós significa ‘nascosto’, graphía  significa ‘scrittura’. La crittografia è dunque un sistema che rendere illeggibile un messaggio a chi non possiede la chiave per decodificarlo.

Nell’ambito della sicurezza informatica, il sistema si basa su algoritmi matematici e si traduce in diverse tipologie di crittografia:

– la cifratura simmetrica, quando la chiave di decodifica è la medesima per mittente e destinatario (è detta anche crittografia a chiave segreta);

– la cifratura asimmetrica, quando la chiave del mittente e quella del destinatario sono diverse (detta anche crittografia a chiave pubblica). 
Va specificato che la chiave di decifratura è privata ma quella di cifratura è pubblica, ciò significa che i gestori del canale di comunicazione possono leggere i messaggi.
La funzione crittografica di hash trasforma un file o un messaggio in una breve stringa numerica univoca. 
Quando il file o il messaggio vengono modificati, anche la stringa cambia. In questo modo è possibile accertare l’integrità del file o del messaggio e che i dati in esso contenuti non siano stati cambiati;

– la crittografia end-to end, quella utilizzata da WhatsApp, è invece basata su algoritmi di crittografia asimmetrica che però impediscono ai gestori dei canali di comunicazione di accedere ai messaggi scambiati.

CRITTOGRAFIA END TO END

La crittografia end-to-end rappresenta una valida protezione alla privacy delle persone. Questo è importante se consideriamo la grande mole di dati privati che scambiamo ogni giorno tramite gli strumenti digitali, sempre esposti al rischio di attacchi da parte di cyber criminali.

Anche per questo, Facebook ha annunciato l’intenzione di estendere la crittografia end-to-end a tutte le sue piattaforme, a partire da Messenger.

LA CRITTOGRAFIA COME OSTACOLO ALLE INDAGINI

Sembrano dei grandi passi avanti, ma la crittografia ha anche un lato oscuro.
Rob Jones, il direttore dell’NCA, la National Crime Agency britannica, ha dichiarato che la scelta di Facebook potrebbe rendere ancor più difficili le indagini sui reati legati ad abusi sui minori.

Per questo tipo di reati è indispensabile intervenire il prima possibile, appena si ha un indizio valido che suggerisca presunti abusi. La crittografia proteggerebbe lo scambio di foto e video oscene, bloccando il lavoro della polizia.

Il problema è serio.
Nel 2020 l’NCMEC, il National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti, ha raccolto denunce di più di 21 milioni di contenuti legati ad abusi sui minori presenti sulle piattaforme web più popolari e sui social. Quasi 20 milioni di questi si trovavano su Facebook.

QUALI SOLUZIONI?

Priti Patel, il Ministro dell’Interno britannico, ha portato la questione della crittografia e dei suoi effetti negativi al G7.

Tra le proposte presentate figurano maggiori limitazioni all’uso della crittografia end-to-end, la costituzione di un fondo internazionale per contrastare la pedopornografia, blocchi al caricamento di contenuti osceni sui social.

Ancora due anni fa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia hanno chiesto a Facebook di mettere a disposizione della polizia delle backdoor per accedere ai messaggi crittografati per intercettare attività criminali sul social, ma l’azienda si è rifiutata.

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Avvocati- cassa forense o gestione separata

Avvocati: dove pagano i contributi se guadagnano poco

Gli avvocati il cui reddito è inferiore ai 5 mila euro annui deve iscriversi alla Gestione separata o alla Cassa Forense?

Anche se la questione “Dove paga i contributi l’avvocato che guadagna poco?” è ormai risolta dalla nuova disciplina dell’ordinamento della professione di avvocato, non sono poche le controversie ancora pendenti in merito all’assoggettamento alla previdenza obbligatoria di chi esercita la professione forense.  Vale infatti la pena ricordare che, ad oggi, l’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria -indipendentemente dal reddito- per gli avvocati iscritti ad Albi forensi.

 

 

Avvocati: iscrizione alla gestione Separata per i lavoratori autonomi occasionali

L’iscrizione alla gestione Separata è obbligatoria per i liberi professionisti:

-che sono senza cassa di previdenza;

– che non possono iscriversi alla Cassa, pur avendola, per incompatibilità: ex. L’ingegnere coperto da altre forme di previdenza obbligatorie -come il Fondo pensione lavoratori dipendenti Inps- non può essere iscritto contemporaneamente anche all’ente di categoria (Inarcassa);

– che non risultano integralmente coperti dalla cassa professionale di appartenenza.

Infatti, l’iscrizione obbligatoria presso la gestione Separata discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa: tutti coloro che percepiscano un reddito derivante da attività professionale, per la quale vi sia l’obbligo legislativo di iscrizione all’albo, devono averla. Tuttavia, l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata non sorge qualora il reddito annuo prodotto sia inferiore a 5mila euro e derivi da lavoro autonomo occasionale.

Iscrizione presso la gestione Separata per lavoratori autonomi occasionali

La Cassazione ha confermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione Separata Inps per un professionista iscritto all’albo o ad un elenco è collegata all’esercizio abituale di una professione. Dunque, se il professionista svolge l’attività abitualmente e non versa i contributi alla cassa di categoria, deve iscriversi alla gestione Separata, a prescindere dal reddito prodotto. La soglia limite entro la quale il professionista che svolge lavoro autonomo occasionale non deve iscriversi alla gestione Separata sono i 5mila euro annui lordi. Superata tale cifra si rende necessaria l’iscrizione anche se il lavoro autonomo è svolto occasionalmente.

Avvocato: iscrizione alla Cassa Forense o alla gestione Separata?

In base alla normativa vigente, e riprendendo quanto detto qui finora, se l’avvocato non è iscritto a Cassa Forense ma svolge attività abituale, allora egli è obbligato ad iscriversi presso la gestione Separata, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. Invece, se l’attività è svolta occasionalmente, l’iscrizione diventa obbligatoria solo al superamento della soglia di compensi pari a 5mila euro annui.

Perciò, la mera iscrizione all’Albo forense o la titolarità di partita Iva non sono elementi sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell’attività professionale.

Infine, va detto che secondo l’attuale ordinamento, basta l’iscrizione agli Albi professionali forensi per avere l’obbligo di iscriversi presso la Cassa Forense.

 

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pop up cookies servicematica

Troppi pop-up dei Cookies nei siti? La soluzione del Garante della Privacy britannico

Chi di noi, entrando in un sito e vedendo comparire il pop-up dei cookies, non ha sbuffato almeno una volta?

Elizabeth Denham, presidente dell’ICO, il Garante della Privacy britannico, coglie l’occasione del G7 per chiedere alle sue controparti internazionali di risolvere il problema dei banner e dei pop-up per la gestione delle opzioni privacy dei siti.

Queste finestre sono viste come degli ostacoli alla navigazione e per questo mal sopportate sia dagli utenti internet che dai gestori dei siti.

POP-UP, COOKIES E PRIVACY A RISCHIO

Anche chi si occupa di privacy però ha i suoi dubbi sulla loro efficacia. Quanti utenti leggendo davvero il contenuto del pop-up o del banner? Quanti scelgono con consapevolezza le opzioni disponibili? Quanti invece accettano i setting predefiniti pur di far sparire la finestra e continuare la navigazione? Può essere che i banner siano costruiti proprio per spingere le persone a non leggere?

“La gente è stanca di avere a che fare con tutti questi cookie pop-up”, ha detto Denham alla BBC, “questa fatica fa sì che la gente lasci molti più dati personali a disposizione di quanto realmente vorrebbe”.

UNA POSSIBILE SOLUZIONE

La presidente dell’ICO propone di registrare nel browser o nella memoria del dispositivo, una sola volta per tutte, le preferenze dell’utente.

Quest’ultimo dovrebbe dunque sobbarcarsi una sola volta l’onere di leggere la privacy policy e scegliere le sue preferenze sui cookies. Ciò eviterebbe di dover rispondere alle richieste dei pop-up ogni volta che si entra in un sito e consentirebbe quindi una migliore navigazione.

La Denham dice che è già fattibile da un punto di vista tecnologico ed è compatibile con la normativa in tutela della privacy. Mancherebbe solo la collaborazione delle aziende tecnologiche.

Al momento le Big Tech adottano approcci diversi. Per esempio, Apple ha scelto una limitazione accentuata come impostazione di default nel momento in cui un utente utilizza un software o un dispositivo. Google invece punta a un nuovo standard in cui il consenso di altri produttori di software non è contemplato.

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avvocato deve essere e apparire integerrimo

L’avvocato deve essere e anche apparire integerrimo

Il comportamento del professionista deve rispettare i canoni di correttezza e onestà anche apparente

Per il suo alto ruolo, l’avvocato deve essere e anche apparire integerrimo. L’autorevolezza del professionista risiede sia nella sua preparazione e talento personale, che nell’onestà e correttezza del suo comportamento. Di conseguenza, non solo il comportamento del singolo legale deve rispettare tali canoni: egli stesso deve apparire tale.

L’autorevolezza dell’avvocato risiede anche nell’onesta e correttezza del suo comportamento

Succede che un avvocato venga incolpato di aver violato il codice deontologico per aver tenuto comportamenti compromettenti l’immagine della professione. Nello specifico, lo si accusa di aver utilizzato espressioni gravemente sconvenienti ed offensive verso il Pubblico Ministero del Tribunale.  Quindi, il Consiglio Distrettuale di Disciplina competente irroga nei suoi confronti la sanzione dell’avvertimento.

 

 

L’incolpato contesta la decisione: le espressioni utilizzate non sono sconvenienti perché utilizzate a fini prettamente critici del provvedimento impugnato. Ora, il CNF afferma che “nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone”. Però, “il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato”.

Così, “[…] nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di proibità e lealtà […]”. Dunque, l’esercizio di difesa non esonera l’avvocato dal rispetto delle norme deontologiche nella redazione dell’atto. Infine, si scontrano con il dovere di autorevolezza di un avvocato anche il suo utilizzo di espressioni semplicemente sconvenienti.

 

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E-Sport, una nuova frontiera per gli avvocati?

Gli E-sport potrebbero rappresentare una nuova opportunità lavorativa per gli avvocati. Scopriamo subito perché.

COSA SONO GLI E-SPORT

Partiamo col dare una definizione agli E-sport.
Si tratta di videogiochi, non necessariamente a tema sportivo, attorno ai quali vengono organizzati veri e propri tornei con premi in denaro.

I partecipanti sono giovani, indicativamente tra i 16 e i 25 anni, si allenano per molte ore al giorno e vengono da tutto il mondo, sebbene l’Asia sia il continente in cui gli E-sport godono di maggiore popolarità. Sono considerati giocatori professionisti a tutti gli effetti e sono circondati da una propria comunità di fans. Proprio questo elemento rende gli E-sport particolarmente capaci di attirare sponsor.

Più il gioco è popolare e migliore risulta l’organizzazione del tornei. Anche i premi sono proporzionali e in alcuni casi si parla di milioni di dollari. Esistono tornei locali e tornei globali.

Quello degli E-sport è un mondo in espansione da diversi anni.
Giusto per darvi un’idea, la finale mondiale del videogame “League of Legends 2” del 2017 ha attirato 73 milioni di spettatori. Per dare un paragone, le Finals NBA 2017, le più viste dal 1998, ne hanno raggiunti 20 milioni.

Da un punto di vista economico, il Global eSports Market Report del 2019 prospettava per il 2021 un giro d’affari a livello globale pari a 1.650 milioni di dollari.
Le limitazioni agli spostamenti e alle attività dovute alla pandemia hanno certamente dato un’ulteriore impulso alla crescita al settore, sia in termini di giocatori che di finanziatori .

GLI ASPETTI LEGALI DEGLI E-SPORT

Il settore manca di una regolamentazione giuridica omogenea e definita.
Per esempio, ci si interroga se gli E-sport debbano rientrare nelle discipline sportive tradizionali oppure no. Questo rende difficile ai soggetti coinvolti (giocatori, organizzatori, sponsor e altri operatori) individuare le azioni da compiere per tutelarsi e così ogni contratto rappresenta un caso a sé.

Trattamento dei dati, proprietà intellettuale, fisco, diritto commerciale e societario, regolamentazione e diritto del lavoro. Queste sono le principali tematiche legali legate agli E-sport.

Paolo Macchi, senior associate nel team Corporate di Withers, spiega a Il Sole 24 Ore che:

«i clienti sono eterogenei e ci sono molti aspetti da considerare dal punto di vista legale, a partire dai diritti di proprietà intellettuale che interessano sviluppo e vendita del software, i brevetti, gli eventi collegati (sponsorizzazioni e diritti d’immagine degli atleti) ma anche tutte le licenze per lo sviluppo e la rivendita come anche lo streaming».

Elena Pasquini, sempre per Il Sole 24 Ore, aggiunge:

«Gli E-sport, o gaming competitivo, cercano legali che conoscano il settore specifico, sappiano fare squadra e attivare le analogie con mercati già regolati. Unendo alla competenza la capacità di sviluppare business, pubbliche relazioni (anche istituzionali) e un pensiero fuori dagli schemi. Un settore, quello dei tornei, a squadre e singoli, di videogiochi, giovane e in rapido divenire dove il fulcro è il “dato” e il suo sfruttamento poliedrico ora in forma di software, ora di format, ora di indicatore delle prestazioni».

Gli E-sport rappresentano dunque davvero una nuova opportunità per gli avvocati, a patto che questi siano in grado di capire le dinamiche di un settore e il suo linguaggio. Tali fattori dovrebbero risultare più semplici ai professionisti più giovani e avvezzi alle nuove tecnologie, offrendo loro più chance di trovare spazio all’interno degli studi legali.

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diffamazione via email

Reato di diffamazione a mezzo email

Il reato di diffamazione aggravata per mezzo di email aziendale

Il reato di diffamazione si commette nel parlare o scrivere male di una persona non presente. In effetti, si tratta di un delitto in cui si rischia spesso di incorrere, che potrebbe riguardare ognuno di noi.

Allora, attenzione a quando si scrive o si pronuncia una frase offensiva nei confronti di una persona, soprattutto quando si è in presenza di altre. 

La diffamazione via mail e le sue conseguenze

Notoriamente, la comunicazione via mail è diretta, in quanto si instaura tra due persone: mittente e destinatario. Ciononostante, in alcuni casi ben precisi è possibile trovarsi di fronte ad email a contenuto diffamatorio. Si tratta di contenuti che si trovano su email inviate simultaneamente a più soggetti: in copia nascosta; o su casella di posta condivisa da più persone.

 

 

  • Il primo caso: si parla male di una persona in una email in cui vi sono soggetti in copia nascosta. Qui, il reato è di “diffamazione aggravata”: la posta elettronica è “un particolare e formidabile mezzo di pubblicità”;
  • Il secondo caso: si invia un’email ad una casella di posta che è condivisa da più persone. Ad esempio, si scrive alla casella di posta di un’azienda di cui più soggetti hanno le credenziali d’accesso. Qui, la Cassazione specifica: “l’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto e sempre che tale accesso a più persone sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza”.

Infine, si parla di reato di diffamazione anche se non vi è contemporaneità nell’invio dei diversi messaggi di posta elettronica. Un esempio: l’ e-mail inviata ad una sola persona e poi ad altre costituisce reato da norma penale (art. 595 c.p.). Identico trattamento viene riservato alla posta elettronica certificata (PEC), il cui valore legale è pari a quello di una raccomandata.

Denuncia per diffamazione a mezzo mail: competenza

Nel caso in cui si ritenga di essere stati diffamati, esiste una procedibilità ben precisa.

Innanzitutto, si può scegliere se agire in sede penale o civile.

  • La prima soluzione, quella penale, prevede che la querela sia sporta entro tre mesi dal reato, pena l’improcedibilità (art. 597 codice penale). Qui, per costituirsi e richiedere il risarcimento danni, è necessario attendere l’inizio del procedimento.
  • Invece, in sede civile, per ottenere il dovuto risarcimento danni non serve sporgere alcuna querela. Infatti, davanti al giudice civile bisognerà dimostrare che sussiste effettivamente un danno ingiusto alla reputazione e che questo danno è stato causato colpevolmente (o dolosamente) dall’offensore.

 

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conservazione dei dati personali servicematica

Conservazione dei dati personali, perché è importante e come affrontarla

Quando si parla di conservazione dei dati personali, il riferimento è il GDPR, che chiede a imprese e pubblica amministrazione di cancellare o anonimizzare le informazioni quando non risultino più necessarie alle finalità di trattamento.

In altre parole, imprese e PA dovrebbero conservare i dati personali altrui secondo modi e tempi strettamente proporzionati agli scopi per i quali vengono raccolti.

Scendendo più in particolare, l’art. 5, paragrafo 1, del GDPR indica l’obbligo di assicurare un periodo di conservazione dei dati personali limitato al minimo necessario.

IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO AL GDPR

Non adempiere agli obblighi in materia di conservazione dei dati personali comporta delle conseguenze, anche economiche.

Tra le varie sanzioni irrogate dal Garante della Privacy italiano, una ha recentemente toccato una società che aveva mancato di “definire (e conseguentemente a trasferire all’interno dei documenti la cui predisposizione costituisce un obbligo per il titolare in base al GDPR) un quadro chiaro e coerente dei termini di conservazione dei dati personali” riferiti ai propri dipendenti [qui il testo del provvedimento GPDP n. 234 del 10 giugno 2021].

CONSERVAZIONE DEI DATI, LE PROCEDURE DI DATA RETENTION

Dunque, aziende e PA dovrebbero dotarsi di procedure di data retention, materia non semplice da affrontare in mancanza di competenze specifiche.

Senza scendere nel dettaglio, cerchiamo di offrire una strategia per facilitare una migliore conservazione dei dati personali, basata du 4 punti.

1) Individuazione dei dati

Il primo passaggio da compiere è il censimento di tutti i dati trattati.
Vanno individuati la loro posizione, il tipo di dato, la finalità per cui sono stati raccolti, come sono stati (o sono ancora) processati.

2) Classificazione dei dati

Il secondo passaggio consiste nel classificare i dati secondo diversi criteri:

– il loro livello di accessibilità: sono dati disponibili per tutti o no? Nel caso non lo siano, qual’è il loro livello di segretezza?

– le loro finalità e la base giuridica di riferimento: sono dati raccolti a scopi di marketing secondo il principio del consenso? Sono dati raccolti per instaurare un rapporto di lavoro secondo il principio del legittimo interesse? Altro?

3) Gestione dei dati

Ognuna di queste categorie avrà dei tempi di conservazione propri, che verranno decisi dal titolare del trattamento in base alle finalità per le quali sono stati raccolti e seguendo i principi del buon senso e della ragionevolezza.

4) Anonimizzazione o eliminazione

Terminato il periodo di conservazione, i dati possono andare incontro a due destini:

– l’anonimizzazione, ovvero l’azione di non permettere più l’identificazione degli interessati, nel caso in cui il titolare intenda usare ancora i dati in maniera neutra (e.: per inserirli nei sistemi di apprendimento di un’intelligenza artificiale);

-la cancellazione, che per i dati digitali deve essere totale, ovvero non deve lasciare traccia degli stessi in nessun supporto, mentre per i dati analogici prevede la distruzione del supporto cartaceo.

L’intera procedura va ripetuta regolarmente per far sì che la conservazione dei dati sia sempre aggiornata e si evitino pericolosi incidenti che violino la privacy degli individui.

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Green pass e sport- quando serve

Green pass e sport: quando serve?

Le regole generali per l’utilizzo del green pass, all’aperto e al chiuso, per ogni singolo sport

 

Dopo l’emanazione del decreto legge dello scorso 23 luglio, dal 6 agosto 2021 il Green Pass diventa obbligatorio per “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso”. Questo significa che chi ha più di 12 anni deve necessariamente esibire la certificazione verde -in forma cartacea o digitale- per allenarsi in sala o nuotare in vasca. Non solo: oltre alla presentazione del Pass rimane in vigore il rispetto dei protocolli già esistenti -quali la misurazione della temperatura, l’obbligo della mascherina (se lo sport è al chiuso o negli spogliatoi) e il rispetto della distanza interpersonale.

Green pass: quando e per quali sport è obbligatorio?

Va premesso che in zona bianca e esclusivamente all’aperto è possibile svolgere attività fisica senza alcun documento. Va premesso altresì che per le attività in palestra e al chiuso il Green Pass va sempre esibito. Inoltre, in entrambe le situazioni, serve -come è sempre stato- il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione.

 

 

A questo punto potreste chiedervi come mai, se Green Pass non è obbligatorio all’aperto, molti impianti sportivi scoperti invece lo richiedono. In effetti, questo si rende necessario soprattutto per l’utilizzo di docce e spogliatoi che, invece, sono al chiuso. Tuttavia, è importante ricordare che qualora si desideri godere esclusivamente delle zone esterne -quindi si accetti di non avere accesso né agli spogliatoi, né al bar-, basta compilare una autocertificazione.

Ora, non tutti i passaggi sull’obbligatorietà dei tamponi e Green Pass sono chiarissimi. A ciò, si va ad aggiungere uno specifico atteggiamento adottato da ogni singola disciplina. Allora, per fugare i dubbi e fare chiarezza, vediamo insieme come le varie realtà sportive si stanno adattando a questa situazione pandemica.

 

Green pass per il calcio

Inizialmente, la Figc aveva previsto un tampone a tutti i livelli, per tutti gli atleti, anche quelli provvisti di Pass. Tuttavia, dallo scorso 19 agosto, la situazione è parzialmente cambiata e merita un approfondimento.

Ora, per le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche di livello regionale (non nazionale), lo screening iniziale con tampone prima del raduno è facoltativo per i soggetti muniti di Green Pass.

Invece, tale attività di monitoraggio si conferma obbligatoria, indipendentemente dal possesso o meno della certificazione verde, per le attività dilettantistiche e giovanili di livello nazionale -campionati di Eccellenza maschile e femminile e Serie C di Calcio a 5 maschile e femminile o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali.

Circa gli allenamenti, anche se svolti parzialmente al chiuso, “considerata la frequente necessità di utilizzo di spazi e sale al chiuso per i quali è obbligatoria la Certificazione verde è necessario un tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento per i non vaccinati e non guariti, e per i soggetti non vaccinati con l’intero ciclo vaccinale”.

 

Green Pass per la pallavolo

Trattandosi di attività al chiuso, fino agli under 13 la pallavolo richiede obbligatoriamente il Green Pass. Dunque, chi non è vaccinato deve presentare screening negativo risalente a massimo 48 ore prima.

Lo stesso obbligo vale per la serie A e B, sia maschile che femminile: il tampone negativo deve essere relativo ad un arco temporale compreso tra le 48/72 ore precedenti gli allentamenti e/o competizioni.

Dalla serie C in giù è necessario tampone molecolare o antigenico 48/72 ore prima del giorno della ripresa dell’attività sportiva. Inoltre, prima delle competizioni il tampone diventa obbligatorio per tutti coloro che non hanno il Green Pass in corso di validità.

 

Green Pass per il basket

Al di sotto dei 12 anni, i bambini sono attualmente esclusi dall’obbligo vaccinale e -perciò- non hanno alcun obbligo di Green Pass. Ecco che allora, per i corsi di mini-basket, basta presentare autocertificazione dei genitori.

Invece, al di sopra dei 12 anni è necessario presentare la Certificazione Verde o tampone negativo relativo ad un massimo di 7 giorni prima.

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associazioni professionali lazio servicematica

In Lazio la prima norma a sostegno delle associazioni professionali

Le associazioni professionali trovano finalmente una prima norma d’appoggio, approvata pochi giorni fa dalla Regione Lazio.

Nel Collegato di bilancio, approvato dal Consiglio regionale, compare infatti un articolo dedicato al “sostegno e la promozione dell’esercizio in forma associata e societaria delle attività professionali ordinistiche e non”.

COSA PREVEDE LA NORMA SULLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

L’obiettivo della norma è favorire l’offerta di prestazioni professionali “qualificate e differenziate” e lo sviluppo della competitività del territorio della Regione Lazio, attraverso un piano di interventi che promuovano lo svolgimento delle attività professionali in forma associata e societaria.

La norma si accompagna a un budget 900 mila euro da utilizzare nel triennio 2021-2023.

LE DIFFICOLTÀ DEI PROFESSIONISTI

Il valore della norma è indubbio soprattutto alla luce degli effetti che la pandemia ha avuto sulle opportunità lavorative di molti professionisti e lavoratori autonomi, rendendo oltretutto più difficoltoso l’ingresso dei giovani nel mercato ed esasperando il gap di genere.

ALTRI INTERVENTI DELLA REGIONE LAZIO

Per la Regione Lazio non è una novità pensare misure a favore dei lavoratori autonomi.

Nel 2019, con la L. R. n. 6/ 2019, era intervenuta in materia di equo compenso con la volontà di difendere “la dignità del lavoro autonomo” e valorizzarne le competenze.

Con la L. R. 7/2021 si è poi espressa sulla parità salariale, con particolare attenzione alle libere professioniste, e stabilendo anche il principio dell’equilibrio di genere nell’affidamento di incarichi esterni.

I COMMENTI

La presidente della IX Commissione Lavoro Eleonora Mattia (Pd), commenta così l’approvazione della norma:

“un grande risultato che arriva dopo un percorso iniziato con l’approvazione di una mozione, di cui sono stata promotrice, e che aggiunge un tassello importante al quadro di norme e strumenti che la Regione ha introdotto in questi anni al fianco dei liberi professionisti, categoria che nel Lazio rappresenta oltre 200.000 uomini e donne. […]
Con questo provvedimento vogliamo dare strumenti concreti a migliaia di uomini e donne che nell’unione possono trovare nuovi stimoli e possibilità per mettere a disposizione professionalità, e far ripartire il tessuto socio-economico della nostra Regione”.

L’Avv. Antonino Galletti, Presidente COA di Roma, aggiunge:

“il rilancio dell’avvocatura e, più in generale delle professioni, non può che passare attraverso l’aggregazione tra professionisti e finalmente, dopo tanti dibattiti e promesse, è stato offerto dal legislatore regionale un segnale concreto che speriamo possa raccogliere in futuro anche maggiori contributi e soprattutto possa sollecitare interventi di maggiore impatto anche da parte del legislatore nazionale.”

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Pandemia e risarcimenti per decessi e danni da vaccino

Pandemia e risarcimenti per decessi e danni da vaccino

Tra le tante questioni di interesse giuridico nate (o cresciute) con la pandemia vi è anche quella relativa ai risarcimenti per i decessi e agli indennizzi in caso di danni da vaccino.

DANNI DA VACCINO, IL RISARCIMENTO È POSSIBILE?

L’Italia riconosce a chi si sottopone a vaccinazione obbligatoria un risarcimento nel caso in cui dovesse subire dei danni. La norma di riferimento è la Legge n. 210/1992 dove si parla di un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

L’indennizzo è riconosciuto a chiunque “abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.

la Cassazione ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della Legge in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La legge n. 210/1992 infatti non riconosce il diritto a un risarcimento per coloro che hanno “subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata“.

La Corte Costituzionale ha dunque successivamente esteso il valore della Legge anche alle vaccinazioni raccomandate, considerando come la differenza fra “raccomandazione” e “obbligo” sia esigua:

“in ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo, cioè la tutela della salute (anche) collettiva. In presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire la raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.”

Da tutto ciò ne deriverebbe che la vaccinazione COVID, raccomandata e non obbligatoria, preveda il riconoscimento di un indennizzo in caso di danni alla salute di chi vi si è sottoposto.

CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITÀ

A ciò va ad aggiungersi altri due elementi: la rilevanza del consenso informato e la definizione della responsabilità in caso di danni da vaccinazione.

Al momento della somministrazione del vaccino COVID il paziente dovrebbe essere informato sui possibili effetti collaterali. Successivamente, deve sottoscrivere un modulo per il consenso al trattamento sanitario volontario.

Molti si son chiesti a chi dovrebbero rivolgersi per un risarcimento in caso di reazioni avverse al vaccino.

Con la recente sentenza 12225/2021 la Cassazione ha spiegato che, qualora un farmaco dovesse causare danni a un paziente, il produttore sarebbe responsabile se il bugiardino non presentasse informazioni sufficientemente dettagliate da consentire un uso consapevole.

In sostanza, se al paziente non vengono offerte informazioni valide per sviluppare un consenso informato, è il produttore a doversi sobbarcare l’eventuale risarcimento.

È tutto da vedere come questa sentenza possa applicarsi alle vaccinazioni COVID.

OMESSA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E RISARCIMENTO DEI PARENTI DELLE VITTIME

Nel frattempo, lo scorso luglio si è svolta la prima udienza del processo avviato da 500 familiari di alcune delle vittime COVID di Bergamo contro il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e il Governo, accusati di “atti omissivi o commissivi in violazione di legge e disposizioni normative nazionali e sovranazionali.”

Secondo l’accusa, le istituzioni avrebbero mancato di svolgere una sorveglianza epidemiologica accurata. I ricorrenti hanno denunciato l’assenza del “piano che sarebbe dovuto essere redatto in base ad una decisione del parlamento europeo del 2013 rispettando quanto definito dalle linee guida dell’Oms e dell’Ecdc” e che avrebbe consentito di individuare il COVID prima del febbraio 2020, di impostare misure adeguate e, quindi, salvare molte vite.

Il risarcimento danni non patrimoniali richiesto ammonta a circa 100 milioni di euro.

Il lavoro dei tribunali sarà indispensabile nel definire meglio la questione dei risarcimenti legati alla vaccinazione e all pandemia. Il tema è infatti ancora molto recente e i riferimenti davvero molto scarsi.

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