Pandemia e risarcimenti per decessi e danni da vaccino

Pandemia e risarcimenti per decessi e danni da vaccino

Tra le tante questioni di interesse giuridico nate (o cresciute) con la pandemia vi è anche quella relativa ai risarcimenti per i decessi e agli indennizzi in caso di danni da vaccino.

DANNI DA VACCINO, IL RISARCIMENTO È POSSIBILE?

L’Italia riconosce a chi si sottopone a vaccinazione obbligatoria un risarcimento nel caso in cui dovesse subire dei danni. La norma di riferimento è la Legge n. 210/1992 dove si parla di un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.

L’indennizzo è riconosciuto a chiunque “abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”.

la Cassazione ha sollevato dubbi sulla costituzionalità dell’art. 1, comma 1, della Legge in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La legge n. 210/1992 infatti non riconosce il diritto a un risarcimento per coloro che hanno “subito lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata“.

La Corte Costituzionale ha dunque successivamente esteso il valore della Legge anche alle vaccinazioni raccomandate, considerando come la differenza fra “raccomandazione” e “obbligo” sia esigua:

“in ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo, cioè la tutela della salute (anche) collettiva. In presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire la raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.”

Da tutto ciò ne deriverebbe che la vaccinazione COVID, raccomandata e non obbligatoria, preveda il riconoscimento di un indennizzo in caso di danni alla salute di chi vi si è sottoposto.

CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITÀ

A ciò va ad aggiungersi altri due elementi: la rilevanza del consenso informato e la definizione della responsabilità in caso di danni da vaccinazione.

Al momento della somministrazione del vaccino COVID il paziente dovrebbe essere informato sui possibili effetti collaterali. Successivamente, deve sottoscrivere un modulo per il consenso al trattamento sanitario volontario.

Molti si son chiesti a chi dovrebbero rivolgersi per un risarcimento in caso di reazioni avverse al vaccino.

Con la recente sentenza 12225/2021 la Cassazione ha spiegato che, qualora un farmaco dovesse causare danni a un paziente, il produttore sarebbe responsabile se il bugiardino non presentasse informazioni sufficientemente dettagliate da consentire un uso consapevole.

In sostanza, se al paziente non vengono offerte informazioni valide per sviluppare un consenso informato, è il produttore a doversi sobbarcare l’eventuale risarcimento.

È tutto da vedere come questa sentenza possa applicarsi alle vaccinazioni COVID.

OMESSA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E RISARCIMENTO DEI PARENTI DELLE VITTIME

Nel frattempo, lo scorso luglio si è svolta la prima udienza del processo avviato da 500 familiari di alcune delle vittime COVID di Bergamo contro il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e il Governo, accusati di “atti omissivi o commissivi in violazione di legge e disposizioni normative nazionali e sovranazionali.

Secondo l’accusa, le istituzioni avrebbero mancato di svolgere una sorveglianza epidemiologica accurata. I ricorrenti hanno denunciato l’assenza del “piano che sarebbe dovuto essere redatto in base ad una decisione del parlamento europeo del 2013 rispettando quanto definito dalle linee guida dell’Oms e dell’Ecdc” e che avrebbe consentito di individuare il COVID prima del febbraio 2020, di impostare misure adeguate e, quindi, salvare molte vite.

Il risarcimento danni non patrimoniali richiesto ammonta a circa 100 milioni di euro.

Il lavoro dei tribunali sarà indispensabile nel definire meglio la questione dei risarcimenti legati alla vaccinazione e all pandemia. Il tema è infatti ancora molto recente e i riferimenti davvero molto scarsi.

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