gestione separata INPS

Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’attività non il reddito

Per gli avvocati, l’iscrizione alla gestione separata INPS non si basa sul reddito annuo ma sull’esercizio abituale della professione.

Ciò significa che l’iscrizione è obbligatoria anche se non si raggiugne la soglia di reddito richiesta per l’iscrizione a Cassa Forense.

A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 4419/2021.

IL CASO

Un tribunale stabilisce che un avvocato non ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS nei periodi in cui reddito prodotto è inferiore ai 5000 € previsti per l’iscrizione a Cassa Forense.

In Corte d’Appello la decisione viene confermata, ma l’INPS ricorre.

Il motivo sollevato dall’istituto è uno: l’idea che avere un reddito inferiore ai 5000 € esenti gli avvocati dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

La Cassazione ritiene fondato il ricorso.

GESTIONE SEPARATA INPS, ATTIVITÀ E REDDITO

La Cassazione sottolinea che l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ricade su chiunque eserciti abitualmente un’attività professionale che richieda l’iscrizione a un Ordine o un Albo. Tale obbligo viene meno solo se il professionista è già iscritto a una Cassa di riferimento.

Tale orientamento trova giustificazione nell’.art 2, comma 26 della legge n,. 335/1995 e l’art. 44 del decreto legge n. 269/2003.

Il primo indica che sono obbligati a iscriversi alla Gestione Separata coloro che esercitano “per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo”.
Il secondo indica che tale obbligo riguarda anche coloro che svolgono tale attività di lavoro autonomo, seppure occasionale, il cui reddito annuo prodotto supera i 5000€.

Ne deriva che:

  • “l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione Separata da parte di un professionista iscritto a un albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;

  • la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5000,00 euro costituisce invece il presupposto affinché un’attività di lavoro autonomo occasionale possa metter capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri della abitualità.”

In sostanza, il criterio con cui valutare l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS è l’esercizio stesso dell’attività professionale.

Dunque, anche l’avvocato che guadagna meno di 5000 € all’anno deve iscriversi se svolge la propria professione in forma abituale, deducibile dall’apertura di una Partita Iva e dall’organizzazione materialmente dell’attività.

Va ricordato che l’iscrizione a un Albo o a un Ordine non rende automaticamente abituale l’attività professionale svolta.

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