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Cassazione: la sentenza della Corte di Giustizia UE sull’acquisizione dei tabulati telefonici non è applicabile all’Italia

Qualche tempo fa vi avevamo parlato della sentenza di marzo 2021 della Corte di Giustizia Europea secondo cui l’Autorità Giudiziaria può acquisire i tabulati telefonici di un indagato solo dopo il benestare di un’autorità indipendente o di un giudice terzo.

Con l’entrata in vigore del Gdpr (Reg. Ue 16/679) la tutela dei dati dei cittadini si è fatta più stringente. Proprio questi cambiamenti hanno spinto la Corte UE a sviluppare una normativa comunitaria in materia e a introdurre la necessità di una valutazione indipendente.

Ma nell’ordinamento italiano i tabulati possono essere acquisiti su richiesta della Polizia Giudiziaria e con decreto di autorizzazione del Pubblico Ministero. Non serve alcun vaglio.

Del resto, la Corte costituzionale e la Cassazione non hanno mai ritenuto che l’acquisizione dei tabulati telefonici fosse un’operazione così invasiva della privacy da richiedere le stesse garanzie previste per un’intercettazione vera e propria.

ACQUISIZIONE DEI TABULATI TELEFONICI, LE REAZIONI

La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha dato il via a un vivace dibattito interno.

Già ad aprile 2021, poche settimane dopo la sentenza, il Gip di Roma ne riconosceva le ripercussioni sul nostro ordinamento e proponeva che l’acquisizione dei tabulati telefonici seguisse la procedura prevista per l’autorizzazione delle intercettazioni telefoniche (procedura che non si discosta molto da quella richiesta dalla Corte di Giustizia UE).

A maggio, il Tribunale di Rieti ha dichiarato che applicare in modo diretto la sentenza UE determinerebbe notevoli difficoltà in via di prassi.

Il Gip di Tivoli ha invece definito impossibile la diretta applicazione alla sentenza a causa dei principi troppo generici in essa contenuti e delle specificità del nostro ordinamento.

La Corte d’Assise di Napoli ha così commentato: «la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all’art. 132 d. lgs. 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista dall’art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l’accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente (come è in Italia il PM)».

Con la sentenza del luglio 2021, depositata il 7 settembre, la Corte di Cassazione ha confermato che non è possibile l’applicazione diretta alla sentenza della Corte di Giustizia UE.

TRA GIUSTIZIA E PRIVACY

Il valore della sentenza della Corte di Giustizia UE e del dibattito scaturito in Italia sta nel conflitto tra due principi fondamentali che appaiono in conflitto tra loro: la necessità di garantire la giustizia accertando i reati e la tutela della privacy.

L’Avv. Massimo Borgobello, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, spiega che «va dato atto che nel sistema penale italiano la cultura della protezione dei dati non è particolarmente sviluppata: basti pensare che l’utilizzo del trojan horse è ai primi posti nel mondo ed è stato necessario il famoso “caso Palamara” perché si facesse luce sull’utilizzo, spesso distorto, dello strumento captativo. […] Resta però un dato di fondo: c’è un Giudice a Bruxelles e le normative europee in termini di data retention e data protection sono realtà.»

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Può un cliente chiedere a un esercente di mostrare il proprio green pass?

L’estensione della certificazione sanitaria sui luoghi di lavoro a partire dal prossimo 15 ottobre pone una questione di cui ancora poco si è dibattuto: può un cliente chiedere a un esercente di mostrare il proprio green pass?

Del resto, se il titolare di una palestra o di un ristorante può chiedere di visionare il green pass del cliente, perché questo non dovrebbe fare altrettanto?

La necessità di ottenere garanzie sulla sicurezza sanitaria di un determinato contesto è infatti bidirezionale.

Il bisogno di verificare il green pass di un esercente o di un fornitore può essere particolarmente sentito in quelle situazioni in cui il rischio di contagio può aumentare. Pensiamo, ad esempio, all’intervento di un artigiano presso la propria abitazione, o per quesi servizi in cui è richiesto un contatto diretto molto stretto (es.: parrucchieri).

VIOLA LA PRIVACY IL CLIENTE CHE CHIEDE IL GREEN PASS ALL’ESERCENTE?

Per capire se un cliente possa o meno chiedere a un esercente di esibire il proprio green pass, bisogna considerare le conseguenze sulla privacy.
La questione, alla fine, si riduce a questo: capire se la richiesta del cliente comporti una violazione della riservatezza dell’esercente.

Il Consiglio di Stato ha offerto degli spunti utili a definire la questione.
Dopo aver respinto in sede cautelare un ricorso deciso dal Tar Lazio, il Consiglio ha confermato che la richiesta di mostrare il green pass non rappresenti una violazione della privacy.
Infatti, l’esibizione della certificazione non espone dati sanitari o dati sensibili (categorie indicate dall’art. 9 del GDPR), ma attesta solamente se un individuo possiede o meno un documento richiesto per legge, nulla più.

Se ne deduce che un cliente può tranquillamente chiedere a un esercente, un commerciante o un professionista di mostrare il proprio green pass. Questo però può rifiutarsi di mostrarlo.

La legge infatti non riconosce al cliente la facoltà di controllare il green pass, quindi l’esercente non ha l’obbligo di esibirlo. A supporto di ciò, vi è il fatto che non sono previste sanzioni in caso di mancata esibizione.

Insomma, chiedere è lecito e rispondere è cortese. Ma non obbligatorio.
E al cliente rimane sempre la possibilità di rifiutare il servizio se la mancata esibizione del green pass da parte dell’esercente rappresentasse per lui una minaccia alla salute.

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Il Giudice di Latina ritiene i messaggi WhatsApp prova documentale per credito ingiuntivo

La stampa di messaggi Whatsapp attestanti l’esistenza di un credito è prova idonea per l’accoglimento di un ricorso per decreto ingiuntivo. Questa è la decisione espressa dal Giudice di Pace di Latina nel decreto n. 2399 depositato in data 25.06.2021.

I messaggi WhatsApp costituiscono prova documentale

Succede che nell’ambito di una compravendita di due cani di piccola taglia vi sia un inadempimento dell’obbligazione di pagamento. Infatti, pur avendo regolarmente consegnato all’acquirente i due animali da compagnia, il venditore si vede negare il pagamento dalla controparte. Succede quindi che il venditore indirizzi all’acquirente numerosi solleciti, sia a mezzo telefonico, sia a mezzo dell’app WhatsApp.

 

 

In questo caso, si tratta di messaggi che lasciano una doppia traccia: una nella memoria dell’app, l’altra nello smartphone. In effetti, leggendo un estratto dello scambio di messaggi tra i due, si assiste alla formulazione di una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c da parte dell’acquirente. Vale la pena riportarne qui un passaggio fondamentale:

Acquirente: “Ciao F. va bene per me 200 [euro] alla volta è perfetto. Quanto vuoi per tutti e due. Così mi organizzo. Ogni volta ti mando foto [del pagamento]”.

Venditore: “Per tutte e due 1400, visto che [il cane] è piccola e io non l’avrei venduta come fattrice”.

Acquirente: “Ok perfetto, va bene, ogni volta scaliamo ok, ogni fine settimana ti carico”.

Ora, in linea con sentenze precedenti in materia di SMS (Cassazione, Sez. I, n. 19155, datata 17.07.2019), il Giudice ritiene tali messaggi WhatsApp sufficienti prove scritte ex artt. 633 ss. C.p.c. In effetti, per funzionare, suddetta app si serve dell’utenza telefonica di mittente e destinatario: tali messaggi rientrano nelle riproduzioni informatiche e rappresentazioni meccaniche. In questo quadro, proprio come gli SMS, i messaggi WhatsApp sono da considerarsi alla stregua di una qualunque altra prova documentale.

 

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Covid-19: il vaccino non è sperimentale

Tar del Friuli sul vaccino anti Covid-19: fase sperimentale ultimata con la commercializzazione

Con la sentenza del 10 settembre 2021, n. 261, il Tar Friuli Venezia Giulia prende posizione su una serie di questioni attualmente molto dibattute. Stiamo parlando della sperimentalità del vaccino contro il Covid-19 e di un eventuale indennizzo da parte dello Stato. Non solo: il Tar affronta anche il tema della limitazione della libertà individuale ad un trattamento sanitario.

Il Tar del Friuli frena i no-vax: i vaccini anti Covid-19 non sono sperimentali

E’ recente la decisione del Tar del Friuli Venezia Giulia in merito ad alcuni tra i più importanti celebri cavalli di battaglia dei no-vax. Nello specifico, i punti affrontati sono tre:

 

 

  • Innanzitutto, la parte più interessante, ovvero, la natura ancora sperimentale del vaccino contro il Covid-19. Infatti, per i giudici, i quattro vaccini attualmente disponibili per la battaglia contro l’infezione da Covid-19 «non sono in “fase di sperimentazione”». Ciò, in quanto «non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’EMA. Si tratta [invece] di uno strumento “collaudato” che arriva a valle di un “rigoroso processo di valutazione scientifica” che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”».
  • In secondo luogo, l’indennizzo da parte dello Stato in caso di danni da vaccinazione. A tal proposito, i giudici ricordano che non c’è alcuna esenzione di responsabilità nel firmare il consenso informato al momento dell’inoculazione del siero. Dunque, l’indennizzo scatta di diritto per tutti i cittadini, e non solo per chi ha l’obbligo di vaccinazione (ad esempio, gli operatori sanitari). Ciò, in quanto la Corte Costituzionale (sentenza del 23 giugno 2020, n. 118) estende il risarcimento anche alle vaccinazioni non obbligatorie ma solo “raccomandate”.
  • In ultimo, la limitazione della libertà individuale ad un trattamento sanitario. Circa questo argomento, il Tar ricorda che, nel contesto dell’emergenza pandemica, l’interesse generale a prevenire lo sviluppo del Covid-19, è di natura pubblica, perciò deve necessariamente venire prima dell’interesse del singolo. Dunque «la salute collettiva giustifica la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non vuole sottostare all’obbligo vaccinale» (nel caso di specie, un operatore sanitario).

 

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Cos’è il domicilio digitale e a cosa serve

Con il Decreto “Semplificazioni” (DL. 76/2020), dal 1° ottobre 2020 imprese e professionisti sono soggetti all’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale.

COS’È IL DOMICILIO DIGITALE

Come suggerisce il nome, il domicilio digitale è il corrispettivo virtuale del domicilio fisico.

IL CAD, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), lo definisce così:

“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

DOMICILIO DIGITALE, PEC E SERCQ

Molti pensano che domicilio digitale è PEC siano la stessa cosa. Del resto, per attivare un domicilio digitale è necessario avere una casella di Posta Elettronica Certificata.

Ma la PEC, che rappresenta la versione digitale delle raccomandate A/R, è solo uno degli strumenti con cui in futuro sarà possibile attivare un domicilio digitale.
Si attende infatti una normativa che dia il via libera ai SERCQ, i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato.

La differenza tra PEC e SERCQ riguarda la certezza dell’identità del mittente. Con la PEC questa certezza può essere raggiunta solo con l’utilizzo della firma elettronica, con i SERCQ è automatica.

I VANTAGGI DEL DOMICILIO DIGITALE

Il vantaggio principale per chi detiene un domicilio digitale è la comodità. A differenza del domicilio reale, quello digitale è accessibile ovunque e in qualsiasi momento e garantisce la valenza legale delle comunicazioni emesse e ricevute.

Anche la PA ne beneficia, sia in termini di risparmio di carta, sia di rispetto di scadenze che potrebbero invalidare alcuni atti (es.: le multe).

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Avvocati: partita l’operazione Poseidone INPS

 Che cos’è la gestione Poseidone e chi deve iscriversi alla Gestione separata

Con “Operazione Poseidone” si definisce l’attività di accertamento avviata dall’INPS nei confronti di liberi professionisti e lavoratori autonomi. Il fine è di verificare l’esistenza di crediti contributivi da parte di tali lavoratori nei confronti dell’Istituto. Avviata nel 2010, l’operazione Poseidone prende le mosse dai dati sul mancato versamento dei contributi da parte di chi esercita attività di arti o professioni.

Operazione Poseidone e obbligo dell’iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi

L’Operazione Poseidone nasce dall’incrocio dei dati dell’Agenzia delle Entrate e quelli in possesso dell’Istituto Nazionale di Previdenza. Nello specifico, essa si sviluppa dalla necessità di colmare il mancato versamento dei contributi da parte di soggetti che esercitano attività di arti e professioni. Dunque, nella categoria rientrano anche gli Avvocati, ai quali l’INPS ha provveduto ad inviare appositi avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta.

 

 

In effetti, l’Operazione Poseidone prende le mosse dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per alcune particolari categorie di soggetti. Si tratta di chi svolge attività di lavoro autonomo per professione abituale anche se non esclusiva, che non ha l’obbligo d’iscriversi ad un albo professionale o che produce un reddito che non è assoggettato all’obbligo contributivo presso l’Ente previdenziale di appartenenza.

Nello specifico, i destinatari dell’operazione Poseidone sono:

  i liberi professionisti che non hanno una cassa previdenziale a cui iscriversi;

  i co.co.co, ossia i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

  i venditori porta a porta;

  gli spedizionieri doganali non dipendenti;

  i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

  gli amministratori locali;

  i titolari di borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti (da maggio a dicembre 2003) e di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

  i lavoratori autonomi occasionali;

  gli associati in partecipazione;

  i medici titolari di contratto di formazione specialistica;

  i volontari del Servizio Civile Nazionale (dal 2006 al 2008);

  coloro che prestano lavoro occasionale accessorio.

Ora, con il messaggio del 19 agosto n. 2903/2021 l’INPS comunica di aver completato le operazioni di elaborazione dei dati fiscali dei soggetti che hanno presentato il modello unico persone fisiche 2016 in riferimento all’anno d’imposta 2015. Si tratta quindi di chi:

  • ha indicato la produzione di reddito ai fini fiscali nei quadri RE- LM (autonomo) o RH (associazione in partecipazione o lavoratori autonomi di società semplice;
  • non ha compilato il quadro previsto per il calcolo dei contributi e che sarebbe invece tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata.

In particolare, nel caso in cui non si sia ancora provveduto all’iscrizione della Gestione Separata, tale comunicazione dona la specifica dell’importo relativo ai contributi non versati e delle sanzioni applicate, consentendo altresì l’iscrizione alla Gestione Separata. Infine, si valuteranno eventuali contestazioni alla luce delle recenti sentenze della Cassazione.

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cloud pubblica amministrazione servicematica

Cloud e Pubblica Amministrazione. Transizione necessaria ma complicata

In tutto il mondo i governi stanno investendo in tecnologie e strategie cloud per efficientare la pubblica amministrazione.

Secondo Gartner, nel 2022 ben il 65% della spesa pubblica a livello globale sarà destinata a servizi di IT, a software e a data center, per un ammontare di 390 miliardi di dollari.

Le motivazioni alla base di questa spinta sono diverse: la necessaria transizione ecologica, l’innovazione digitale e i rischi legati alla cybersecurity, gli effetti della pandemia e il bisogno di avviare la ripresa economica.

Con il documento “Strategia Cloud Italia”, il Governo italiano ha approfondito il tema della migrazione verso il cloud della pubblica amministrazione. Secondo lo studio, gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche del pianeta sono:
– avere un’infrastruttura IT moderna,
– dotarsi di sistemi applicativi efficaci e sicuri,
– permettere ai cittadini di accedere in modo semplice ai servizi tramite qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

CLOUD PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNA TRANSIZIONE NON FACILE

Il cloud offre alla pubblica amministrazione, centrale e locale, servizi di conservazione ed elaborazione dei dati dei cittadini. Dati di qualsiasi tipo: anagrafe, dati sanitari e penali, multe, ecc.

Per riuscirci serve un’infrastruttura: il PSN, Polo Strategico Nazionale.

Il PSN era già comparso nel Piano Triennale 2017-19 di AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che però poi, nella versione 2019-21 non ne ha più parlato.

La costituzione del PSN è in ritardo per diversi motivi, tra cui:

1) la scelta del fornitore non è ancora avvenuta, nonostante la scorsa primavera tre cordate abbiano dimostrato interesse: Leonardo/Microsoft, Fincantieri/Amazon AWS, TIM/Google.
A questo se ne sono aggiunte altre due: Aruba/Almaviva e il Consorzio Italia Cloud, formato da 6 aziende italiane specializzate in cloud;

2) il metodo di selezione non è chiaro: prima un bando, poi il modello israeliano “a qualificazione”, infine la Partnership Pubblico Privato, PPP, a seguito della presa di coscienza che PSN rientra nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e deve essere affidato al controllo pubblico;

3) la scadenza del 30 settembre 2021 per la presentazione delle proposte appare incerta;

4) i criteri che le società interessate devono seguir per stender le proprie proposte. 
Le linee tecniche del Cloud per la PA sarebbero dovuti essere definite dall’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, ma l’agenzia, appena nata, non ne ha ancora avuto il tempo.

Su tutto questo aleggiano i possibili effetti del Cloud Act americano, che permette all’amministrazione USA di accedere in qualunque momento ai dati custoditi presso le aziende americane, anche quelle in Europa e nel nostro paese. Questo comporta una preoccupante cessione di sovranità nazionale sui dati dei cittadini italiani.

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Cassa forense- nuovi codici tributo F24

Cassa forense: nuovi codici tributo F24

Avvocati, attivi i nuovi codici per il pagamento dei contributi tramite F24

Da oggi, 15 settembre 2021, sono attivi due nuovi codici tributo per i versamenti alla Cassa Forense tramite F24. Si tratta di E105: per il pagamento dell’integrazione contributo soggettivo minimo (artt. 25, 26 Regolamento Unico della Previdenza); e E106, per il pagamento degli interessi da integrazione contributo minimo soggettivo. Quindi, nei primi otto anni anche non consecutivi di iscrizione alla Cassa, è possibile integrare il versamento del contributo minimo annuale previsto.

Contributi avvocati Cassa Forense: i nuovi codici e la compilazione dei modelli

La nota della Cassa Forense informa della novità circa i nuovi codici per i contributi da versare tramite F24. Si tratta di due codici che entrano in vigore da oggi e che permettono di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo annuale. Novità rivolta a chi ha prodotto un reddito inferiore a 10.300euro per aver riconosciuto l’intero anno a fini pensionistici. Inoltre, la stessa Cassa Forense suggerisce le modalità di compilazione di suddetto modello F24.

 

 

Nello specifico, dalla propria posizione personale in www.cassaforense.it, si clicca “Pagamenti”- Istituti Volontari- Integrazione Facoltativa Contributo Soggettivo Minimo. Da qui, si genera e stampa il modello F24 (che è già precompilato e personalizzato). Per effettuare il pagamento, è necessario accedere a ENTRATEL/ FISCONLINE utilizzando le proprie credenziali. Quindi, si clicca su F24 WEB e si COPIANO tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa già stampato. Da qui poi si compila “sezione erario” in cui si indicano i codici tributo e l’importo del relativo credito che eventualmente si intende compensare.

Cassa Forense raccomanda di utilizzare i dati inseriti dalla Cassa stessa nel modello F24 personalizzato e precompilato, ricopiandoli fedelmente in F24WEB. In questo modo, all’iscritto è garantita la corretta rendicontazione del versamento nella propria posizione personale. Infatti, in caso di errate indicazioni di codici o dell’anno di riferimento, non può essere garantita corretta o tempestiva imputazione dei versamenti effettuati.

Cassa Forense: contributi avvocati e codici attivi

I due nuovi codici E105 e E106 si aggiungono al già attivo codice causale contributi dell’Agenzia delle Entrate utilizzabile nel modulo precompilato F24 di Cassa Forense. Cioè:

codice Ente (Cassa Forense): 0013

Invece, i codici causale contributo sono:

E100 “CASSA FORENSE- contributo soggettivo minimo”;

E101 “CASSA FORENSE- contributo di maternità”

E102 “CASSA FORENSE- contributo soggettivo di autoliquidazione (Mod. 5)”;

E103 “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”.

E104 “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”

E105 “CASSA FORENSE – integrazione contr. Minimo soggettivo (12 mesi)”

E106 “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. Minimo soggettivo”.

 

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E se i dati personali diventassero una forma di pagamento riconosciuta?

Nel 1973 un artista americano se ne uscì con il detto “se è gratis, il prodotto sei tu”.

Questo concetto non è mai stato così attuale come ora.
Ogni app, ogni video games, ogni software e ogni social che abbiamo senza sborsare un’euro si basa infatti su una moneta alternativa che un gran numero di utenti offre spesso in modo inconsapevole: i dati personali.

Se finora questa forma di pagamento è stata sfruttata in maniera subdola dalle aziende tecnologiche (e non solo), sollevando in tempi recenti sempre più questioni legati alla tutela della privacy, le cose stanno cambiando.

DATI PERSONALI COME FORMA DI PAGAMENTO, LA DIRETTIVA UE

La direttiva europea 2019/770 sdogana il pagamento di servizi digitali attraverso la cessione dei propri dati personali.

Il 29 luglio 2021 il governo italiano ha approvato uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva, ora all’esame del parlamento e che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.

Decreto e direttiva amplieranno le tutele previste per gli utenti di servizi digitali ma prevedono schemi contrattuali nei quali i dati personali risultano uno strumento di pagamento riconosciuto.

QUALI SONO I BENI INTERESSATI

L’Avv. Antonio Ciccia Messina spiega, tramite Federprivacy, che i contratti che prevedono forme di pagamento in dati personali riguarderanno prodotti «il cui acquisto e uso sono quotidiani per tutte le fasce di consumatori». Tra questi figurano: software, file video, audio, videogames, ebook, servizi per la creazione, l’archiviazione e la condivisione di dati e file, servizi di file hosting, programmi di videoscrittura, cloud e i social media.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

La Direttiva Eu nasce dalla constatazione che lo scambio tra dati personali degli utenti e servizi e prodotti delle aziende è già una realtà da parecchio tempo. Manca però una regolamentazione che tuteli le persone, considerate la parte debole.

La Direttiva riconosce l’esistenza di più modelli contrattuali.
In alcuni casi, i dati personali vengono richiesti all’utente nel momento in cui il contratto è sottoscritto (pensiamo alla compilazione di un form per registrarci ai servizi di offerti da un sito web). In altri casi, la cessione dei dati è successiva (per esempio quando il fornitore del servizio voglia utilizzare i dati o i contenuti che l’utente carica tramite la sua piattaforma).

QUALI DATI POSSONO ESSERE USATI COME MONETA

Non tutti i dati personali possono essere considerati un mezzo di pagamento. Sono validi solo quelli che vengono trattati per finalità diverse dalla fornitura del servizio o ceduti per obbligo di legge. Per esempio:

– il nome e l’indirizzo mail forniti al momento dell’iscrizione a un social network;

– fotografie, immagini, video e post che l’utente carica e pubblica sulle piattaforme, anche quando contengono informazioni personali, a patto che l’utente abbia acconsentito al trattamento a fini commerciali da parte del provider del servizio.

NON SI TRATTA DI VENDITA DI DATI

Il Considerando 24 della Direttiva Ue spiega che «la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce».

Sebbene le informazioni personali siano considerate una forma di pagamento, la cessione di queste in cambio di servizi digitali non viene dunque ritenuta come vendita di dati.

Ma se i dati personali possono essere utilizzati come corrispettivi, allora devono avere un valore commerciale. E come si definisce questo valore?
Una soluzione potrebbe essere quella di tarare il valore sui ricavi che le aziende realizzano dalla gestione dei dati personali dei propri utenti. Per fare un esempio, nel 2021 Facebook ha realizzato 16 dollari al mese dai dati di ogni suo utente nordamericano (fonte: Chartr).

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Webcam o fotocamera: è possibile essere spiati?

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Come difendersi da virus/ malware che si introducono nei dispostivi controllando la telecamera?

Tra le cose che l’emergenza pandemica ha fatto comprendere con maggior chiarezza è l’importanza centrale assunta delle moderne innovazioni. Tuttavia, ogni cosa ha un prezzo, dunque, in cambio della tecnologia, si deve probabilmente rinunciare alla propria riservatezza. E, in effetti, la nostra privacy potrebbe essere sotto l’attacco di malintenzionati, in qualsiasi momento.

Come spiare una persona attraverso webcam o fotocamera

Per gli hacker, introdursi abusivamente nella webcam di un pc non è impossibile: basta utilizzare un virus (magari tramite link, email ingannevoli o con il download di files sospetti) ed il camfecting è fatto. In questo modo, la webcam azionata da remoto può essere usata per guardare ogni cosa all’interno del campo visivo, violando così la privacy del proprietario. Inoltre, i Rat -o “Trojan di accesso remoto” – possono registrare qualsiasi cosa: dai tasti ai files salvati su disco.

 

 

Quando detto pocanzi per la webcam del computer è valido anche per la fotocamera dello smartphone. In modo identico, il malintenzionato utilizza il virus per intrufolarsi nel dispositivo e ne assume il pieno controllo. Inoltre, lo stesso risultato che si ottiene da remoto lo si può raggiungere anche mediante modifica fisica: è quanto accade -soprattutto con gli smartphone- con l’installazione manuale dello spyware. Infatti, questo software malevolo è in grado di leggere messaggi, scattare fotografie e fare riprese utilizzando la fotocamera.

Dal punto di vista giuridico, servirsi degli strumenti sopra citati significa commettere reato; in particolare:

  • Interferenze illecite nella vita privata;
  • Accesso abusivo a sistema informatico;
  • Violazione di corrispondenza;
  • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (se si diffondono in rete password e credenziali della vittima);
  • Estorsione (se si chiede in cambio del materiale ottenuto illecitamente del denaro).

Ora, la vittima può recarsi presso qualsiasi presidio delle forze armate e sporgere denuncia o querela; se ne occuperà la polizia postale. Tuttavia, prevenire è meglio che curare, perciò, è bene: effettuare solo download sicuri, scaricare un buon antivirus e -se necessario- sottoporre il dispositivo al controllo periodico di un tecnico esperto.

 

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