fondo credito inps

Fondo credito Inps: cos’è e come ottenerlo

Riparte il fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riservato a Dipendenti e pensionati pubblici

Dallo scorso 20 agosto è possibile aderire al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Si tratta di un servizio riservato a tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza. Per la presentazione della domanda -entro il 20 febbraio 2022- è attiva una pagina on line sul sito dell’Inps. Infine, in caso di difficoltà nella compilazione, si può chiedere aiuto ad un patronato o all’apposito Contact center.

Sei mesi di tempo per aderire al fondo credito Inps

Dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza hanno sei mesi di tempo per aderire al fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il servizio è attivo già dallo scorso 20 agosto e la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il prossimo 20 febbraio. Come farne richiesta? direttamente dall’area dedicata sul sito dell’Istituto o rivolgendosi ad un patronato o al Contact center.

 

 

I vantaggi dell’iscrizione al fondo credito Inps sono molteplici: dalle prestazioni di credito alla formazione (mutui e finanziamenti; borse studio; convitti estivi; rimborso spese mediche; etc.) e welfare -rivolte a sé stessi come pure ai propri familiari. Invece, circa i costi, essa è gratuita per chi percepisce una pensione inferiore a 600 euro, mentre richiede il versamento di un contributo dello 0,35 per i dipendenti o dello 0,15% per i pensionati.

Dal punto di vista pratico, per presentare la domanda autonomamente in via telematica, è necessario accedere al servizio tramite credenziali. Dunque, ci si deve munire di Spid, Cie, Cns o Pin dispositivo; le stesse credenziali sono valide anche per chi si rivolga ad un patronato, nel momento in cui debba consultare e verificare lo stato della propria pratica. Infine, il numero verde 803.164 (da fisso) e 06164164 (da mobile) sono a disposizione per la presentazione della domanda tramite servizio Contact center.

 

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notifica avviso di giacenza

Avviso di giacenza: il civico interno è superfluo

Se l’avviso di giacenza è affisso alla porta, l’indirizzo è identificato

Secondo la Cassazione (ordinanza n.22983/ 2021), la presenza dell’avviso di giacenza sulla porta del contribuente destinatario dimostra che l’agente ha individuato correttamente la residenza o dimora. Dunque, l’indicazione specifica del numero interno non pare imprescindibile, bastando i più generici via e numero civico.

L’avviso di giacenza sulla porta dimostra l’avvenuta individuazione dell’indirizzo destinatario

Succede che venga recapitato al domicilio del destinatario un avviso di giacenza -comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria- recante l’indirizzo, ma privo dell’interno del civico di riferimento. Succede inoltre che la Commissione Tributaria Regionale confermi la legittimità di tale comunicazione ritenendo corretta l’eseguita notifica dell’avviso di accertamento -che ne costituisce il presupposto. Succede quindi che il contribuente ricorra in Cassazione lamentando -da un lato- tale mancanza d’indicazione dell’interno dell’appartamento e -dall’altro lato- la difformità tra indirizzo di notifica e certificato storico di residenza.

Tuttavia, per la Cassazione, le censure del contribuente sono infondate. In effetti, “la notifica dell’avviso avveniva presso l’indirizzo del contribuente -art. 8 L. n. 890/82 e art. 140 c.p.c.-, depositando il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna, seguito dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario di avvenuto deposito in busta chiusa”. Ora, poiché tale busta non veniva ritirata, la notificazione si perfezionava decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata per compiuta giacenza. Quindi, l’avviso di ricevimento, dove si dava atto delle eseguite formalità: affissione di avviso di giacenza alla porta di casa, deposito del piego presso l’ufficio postale e spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, che -datato e sottoscritto dall’agente postale- veniva restituito al mittente con annotazione in calce dei motivi della restituzione.

Alla luce di quanto emerso, essendosi svolte regolarmente le operazioni di notifica, emerge in modo chiaro che la mancata indicazione dell’interno del civico non assume alcun rilievo. Ed in effetti, l’avviso di giacenza affisso alla porta del contribuente dimostra esattamente questo: l’agente ha esperito tutte le formalità previste in caso d’irreperibilità relativa, non assoluta. Infine, ai fini della notifica, per l’individuazione di dimora o residenza, via e numero civico sono coordinate necessarie e sufficienti.

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reclutamento ufficio del processo

Ufficio del processo: al via le procedure di reclutamento

Pubblicati i Dm assunzioni: 16.500 di cui 400 direttamente alla Corte di Cassazione

Arrivano i due decreti datati 26 luglio e firmati dal Ministro Cartabia che danno il via alla procedura per l’assunzione dei primi addetti all’Ufficio del processo. Essi, in corso di conversione in questi giorni, definiscono il quadro di riferimento per il reclutamento degli addetti all’Ufficio per il processo e avviano la relativa procedura d’assunzione.

Definizione procedure di reclutamento e luoghi per le assunzioni dell’Ufficio del processo

I decreti per l’assunzione delle 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo sono in corso di conversione in questi giorni. Il loro ruolo sarà quello di sostegno del lavoro dei magistrati, di collaboratori per ricerche, studi e semplici bozze di provvedimenti. Non solo: svolgeranno attività di innovazione organizzativa, digitalizzazione e collaborazione alla costruzione della banca dati giurisprudenziale.

Finanziato con le risorse del Recovery Plan, l’arricchimento della dotazione organica del personale ammnistrativo previsto è pari a 16.725 unità (in un arco temporale compreso tra il 2018 ed il 2023). Di queste, 8.200 sono già assunte e per il reclutamento di altre 8.250 (prima tranche) è stato dato il via con il primo decreto legge (80/2021). Nello specifico, quest’ultimo, assegna direttamente un contingente di 400 unità (cioè, due cicli di 200) alla Corte di Cassazione.

Di seguito la ripartizione dei contingenti dove sono indicati distretto e numero di addetti ufficio per il processo:

Ancona 140

– Bari 306

– Bologna 422

– Brescia 248

– Cagliari 248

– Caltanissetta 106

– Campobasso 51

– Catania 331

– Catanzaro 304

– Firenze 446

– Genova 251

– L’Aquila 190

– Lecce 303

– Messina 148

– Milano 680

– Napoli 956

– Palermo 410

– Perugia 107

– Potenza 125

– Reggio Calabria 208

– Roma 843

– Salerno 218

– Torino 401

– Trento 79

– Trieste 141

– Venezia 388

Non sono ancora svelati gli specifici contingenti assegnati ai singoli uffici: per quelli, si rimane in attesa di un successivo provvedimento. Tuttavia, con il secondo decreto, viene definito il quadro delle modalità di reclutamento degli addetti all’ufficio per il processo. In particolare, esso è previsto per titoli e con prova scritta su: Diritto pubblico, ordinamento giudiziario e lingua inglese.

Infine, in merito all’avvio della procedura, esso è richiesto dal Ministero della Giustizia a Ripam, che potrà avvalersi di Formez. A loro saranno indicati i componenti della Commissione esaminatrice e gli eventuali comitati di vigilanza. In ultimo, misure organizzative specifiche serviranno per far svolgere la prova nel rispetto della situazione causata dal Covid-19. A tal fine, ai decreti presto seguirà la formale richiesta alla Commissione Ripam per l’avvio dell’apposito bando di reclutamento.

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associazioni dei consumatori privacy servicematica

Associazioni dei consumatori. Una sentenza austriaca facilita i risarcimenti

Le associazioni di categoria impegnate nella tutela della privacy possono agire in giudizio anche in mancanza di una delega da parte dei singoli e ottenere provvedimenti a vantaggi di una generalità di soggetti.
Inoltre, possono agire anche in mancanza di una norma nazionale di armonizzazione al GDPR.

Questo è quanto ha deciso un giudice austriaco, chiamato a interpretare l’art. 80 del GDPR (tribunale commerciale di Vienna, sentenza del 26 maggio 2021, caso 57 Cg 32/20m).

VIOLAZIONI DELLA PRIVACY E RISARCIMENTI

L’interpretazione del giudice austriaco si rivela interessante soprattutto nei casi di risarcimenti di piccoli importi distribuiti su una moltitudine di interessati.
Infatti, accade spesso che chi ha subito una violazione non si mobiliti per ottenere un risarcimento, preoccupato che le spese da sostenere superino i possibili indennizzi. A guadagnarci è dunque l’autore della violazione, che rimane impunito e si arricchisce replicando su un gran numero di soggetti la stesa violazione, conscio del grande disincentivo che un’azione legale rappresenta per un piccolo consumatore.

Quando però la richiesta di risarcimento è presentata da un’associazione dei consumatori, che per sua natura può sobbarcarsi costi più elevati rispetto a un singolo, gli effetti sono ben diversi per tutti.

LE ASSOCIAZIONI POSSONO AGIRE PER VIOLAZIONI DEL GPDR ANCHE IN MANCANZA DI UNA NORMA NAZIONALE

L’Austria non ha attuato le disposizioni previste dell’articolo 80, paragrafo 2, del GDPR di cui riportiamo il testo:

Rappresentanza degli interessati
1.   L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.
2.   Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Nonostante ciò, il tribunale commerciale di Vienna ha deciso che le azioni legali promosse da enti nazionali per la protezione dei consumatori possano riguardare anche violazioni di quanto previsto dal GDPR.

Nel frattempo, lo scorso marzo 2021, il Parlamento dell’UE ha valutato l’attuazione del GDPR da parte degli Stati membri, rilevando come molti avessero deciso di non attuare l’art.80, paragrafo 2 e invitatoli a cambiare rotta.

EFFETTI DELLA SENTENZA

La sentenza facilita il lavoro delle associazioni di consumatori che potranno ora agire senza dover necessariamente aspettare passaggi parlamentari. 

Ciò rafforza l’effetto delle sanzioni che il Garante dispone verso i soggetti che violano la normativa sulla privacy, che troppo spesso non si traducono in un reale cambiamento di condotta.

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Attacco Regione Lazio: cosa dicono le norme

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L’attacco hacker ha esposto i dati sensibili e bloccato i vaccini

Le informazioni attualmente disponibili circa l’attacco recentemente subìto dalla Regione Lazio portano verso una direzione univoca: la conferma che i dati personali del 70% dei cittadini romani (e delle Provincie limitrofe) sottoposti a vaccino sono esposti. Tra questi, sono inclusi quelli del Presidente della Repubblica -Sergio Mattarella- e del Presidente del Consiglio -Mario Draghi.

La Regione notifica il data breach al Garante Italiano per la Privacy e agli interessati

Dal punto di vista strettamente normativo, anche in attesa di comprenderne la reale portata, la Regione Lazio ha l’obbligo di notifica dell’avvenuto data breach e al Garante Italiano per la Privacy e agli interessati (artt. 33 e 34 del Regolamento). Inoltre, la sanità regionale -in quanto parte delle Infrastrutture Critiche nazionali- è soggetta alla Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 dell’Unione Europea sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) e al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, le quali prevedono che siano applicate tutte le misure necessarie per ottenere un elevato livello di sicurezza delle reti.

Nello specifico, la Direttiva NIS stabilisce anche che siano notificati gli incidenti da parte degli Operatori dei Servizi Essenziali (OSE), ambito in cui rientra il settore sanitario, al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nazionale e alle altre autorità nazionali competenti.

In realtà, è importante sottolineare che quello di questi giorni è l’ennesimo attacco cyber realizzato ai danni del Settore sanitario dall’inizio della pandemia da Covid-19. E, in effetti, vedendo la situazione da un altro punto di vista, esso potrebbe anche fornire la spinta decisiva alla già illustrata Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Ciò, in quanto una volta istituita e portata a regime, sarà proprio l’Agenzia a gestire simili crisi cibernetiche, a curarne la preparazione e prevenzione in ambito di sicurezza informatica.

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copyright web servicematica

Copyright e web: procedura d’infrazione contro l’Italia

Per contrastare la condivisione di contenuti su piattaforme online (es.: YouTube) senza l’autorizzazione dei creatori, ancora 5 anni fa l’UE aveva pensato di rivedere la direttiva sul copyright.

Nel 2019 si giunse così alla nuova Direttiva sul Diritto d’Autore (direttiva 2019/790) e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, al cui articolo 13 (successivamente diventato articolo 17), si dava alle piattaforme due alternative:
– ottenere in licenza i diritti per i contenuti caricati dagli utenti,
– installare filtri in fase di upload dei contenuti da parte degli utenti per evitare il caricamento di materiali coperti da copyright.

Agli Stati era stato concesso tempo fino al 7 giugno 2021 per adeguarsi, ma ben 23 sono rimasti indietro. Tra questi l’Italia.

Per questo motivo, la Commissione Europea ha avviato contro di loro una procedura d’infrazione. Gli Stati hanno ora due mesi per rispondere e spiegare la propria posizione. La Commissione valuterà la sensatezza delle risposte.

Nel caso in cui le motivazioni portate dati stati non fossero ritenute soddisfacenti, la Commissione potrà portare la questione davanti alla Corte di Giustizia Europea, la cui eventuale decisione dovrà essere rispettata dagli Stati per evitare ulteriori sanzioni.

ITALIA: IL DECRETO SUL COPYRIGHT C’È MA NON È ANCORA STATO ATTUATO

In realtà, l’Italia ha recepito la direttiva Ue sul diritto d’autore sul web ancora lo scorso aprile, ovvero entro i termini fissati dall’Europa. Manca però la piena attuazione con un decreto legislativo, presentato il 12 luglio, quindi fuori dai termini.

Il decreto di recepimento prevede, tra le varie, l’obbligo di sottoscrivere un accordo tra piattaforma/provider ed editori (anche in forma collettiva) che definisca gli usi online delle pubblicazioni giornalistiche e stabilisca un «equo compenso».

Nel caso non fosse possibile giungere a un accordo, sarà compito di Agcom stabilire, «tenendo conto delle rilevanza, delle storicità e del posizionamento delle parti in causa» l’offerta più equa e/o il compenso.
Il compenso viene calcolato considerando anche i costi sostenuti per gli investimenti tecnologici, il numero dei giornalisti, il numero di consultazioni online dell’articolo.

Ai motori di ricerca, agli aggregatori e ai social network viene concesso di pubblicare liberamente sia i link che gli snippet, ovvero «qualsiasi locuzione che non sia dotata di autosufficienza esplicativa» e che renda necessaria la lettura dell’articolo intero.

Al momento l’Italia è soggetta a ben 79 procedure di infrazione.

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Sono 5 i milioni di euro di riscatto dei dati trafugati chiesti alla regione

Lo si è letto e sentito ovunque negli ultimi giorni: nella notte tra sabato e domenica un attacco ha colpito i sistemi informatici della regione Lazio.

Dunque, appena ci si è accorti del problema, onde evitare la proliferazione dell’attacco e la sottrazione dei dati, si è provveduto alla disattivazione del sistema. Tuttavia, in questo modo tutti i servizi regionali sono bloccati, anche quello della gestione della campagna vaccinale, il più importante.

Ministra Lamorgese, Pm antiterrorismo e Ue intervengono in merito all’attacco hacker

Sull’attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio interviene anche la ministra dell’interno Luciana Lamorgese con una sua relazione al Copasir. Qui, la ministra illustra la “recrudescenza del fenomeno” in crescita negli ultimi mesi e “che ha colpito sia attività pubbliche che private”. Inderogabile quindi “la necessità di agire con urgenza per alzare il livello di sicurezza, la resilienza dei sistemi informatici e l’istruzione degli operatori”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Elisabetta Casellati, presidente del Senato, la quale chiede «una risposta delle istituzioni che garantisca la cybersecurity delle infrastrutture strategiche e la protezione dei dati individuali degli italiani». Non solo: per le sue implicazioni legali, l’attacco hacker alla Regione Lazio è materia d’indagine dei Pm dell’antiterrorismo. Infatti, l’obiettivo della Procura è di capire chi e in che modo si sia introdotto all’interno dei server regionali, e abbia causato il blocco di gran parte dei dati presenti nel Centro Elaborazione Dati.

Infine, sulla vicenda è intervenuta anche l’Unione Europea, che si è espressa attraverso la sua portavoce. Essa, nelle dichiarazioni in conferenza stampa dichiara che “La Commissione Europea prende la questione molto sul serio”, palesando lo sforzo “di assicurare uno spazio on-line resiliente e sicuro contro gli attacchi hacker”.

Di base c’è la constatazione che, con il Covid, i cyber-attacchi al settore salute sono aumentati, perciò iniziative e misure di finanziamento si rendono via via sempre più necessarie.

 

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referendum digitale servicematica

Il Referendum digitale. Come funziona

Convertito in legge, il Decreto Semplificazioni Bis n. 77/2021 apre la strada al referendum digitale.

REFERENDUM DIGITALE, COME VENGONO PRESENTATE LE PROPOSTE

L’art. 38 bis del disegno di legge per la conversione del decreto prevede la possibilità di richiedere il certificato d’iscrizione necessario per la sottoscrizione di proposte referendarie anche in formato digitale.

Sarà compito del presidente, del rappresentante legale del partito o del movimento politico, o dei soggetti promotori del referendum inviare la domanda tramite PEC insieme alla copia di un documento d’identità.

In caso di delega, anche a questa deve essere allegato un documento e deve essere firmata digitalmente dal presidente, dal rappresentante legale del partito o del movimento politico o da uno dei promotori.

Nel caso di referendum popolare, l’ufficio elettorale rilascia i certificati richiesti entro 48 ore, sempre in formato digitale e tramite PEC.

I certificati digitali sono da considerarsi copie conformi all’originale. 
Se resi in formato analogico, la conformità è attestata da una dichiarazione autografa autenticata posta in calce al documento.

CHI PUÒ AUTENTICARE I CERTIFICATI DIGITALI

I soggetti autorizzati a eseguire autenticazioni sono quelli indicati dall’art. 14 della legge n.53 del 21 marzo 1990:

“i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”

ANCHE LA RACCOLTA FIRME DIVENTA DIGITALE

Il referendum digitale prevede che anche la raccolta firme, prevista dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, possa avvenire tramite una piattaforma digitale.

La piattaforma acquisisce automaticamente le generalità, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto e, per i cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali a loro dedicate.
La verifica della validità delle firme raccolte è compito dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione.

Le modalità di funzionamento della piattaforma saranno decise con un decreto ad hoc. Nel frattempo, dal 1 luglio 2021 e fino a che la piattaforma non entrerà in funzione, le firme potranno essere raccolte anche tramite documenti informatici sottoscritto dagli elettori tramite firma elettronica qualificata, che permette l’apposizione di una marca temporale opponibile ai terzi.

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cnf dimissioni presidente Mascherin

C.N.F.: è finita l’era Mascherin

Danno le dimissioni il presidente e i tre consiglieri Picchioni, Orlando e Savi

A seguito della sua sospensione, Andrea Mascherin rassegna le dimissioni da presidente del Consiglio Nazionale Forense. Ugualmente, per il sopraggiunto limite dei due mandati alla guida dell’avvocatura italiana, con lui si dimettono anche i tre consiglieri Picchioni, Orlando e Savi. L’evento chiude una vicenda lunga ormai quasi tre anni in cui si stabilisce che il divieto del doppio mandato nei Consigli degli ordini circondariali forensi vige anche per chi abbia svolto l’incarico in epoca anteriore all’entrata in vigore delle citate disposizioni (Leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017).

Mascherin si dimette spontaneamente dalla presidenza del Cnf prima della sentenza definitiva

Le recenti dimissioni del presidente del Cnf e dei tre consiglieri Picchioni, Orlando e Savi chiudono una vicenda lunga ormai tre anni. Infatti, alla base della decisione -seppur spontanea- vi è la sentenza (32781 del 19 dicembre 20218) in cui viene esplicitamente vietato il doppio mandato nei Consigli degli ordini circondariali forensi. In effetti, tale divieto si rivela operativo anche per chi abbia già svolto l’incarico in epoca anteriore rispetto all’entrata in vigore delle sopracitate disposizioni.

In realtà, Mascherin tiene a precisare di essersi “dimesso pur non avendo avuto una sentenza definitiva”. In particolare, la sua tenuta -sempre a suo dire- si discosterebbe da quella di Michele Prestipino, il quale invece non si sarebbe dimesso nonostante una sentenza definitiva a suo carico. Inoltre, nella sentenza della Corte d’Appello emessa per Mascherin, non vi sarebbe alcuna costrizione.

Scaturisce dunque chiara la volontà del presidente dimissionario di emergere come una figura che sceglie di dimettersi e non ne è, invece, costretta. Dunque, a fondamento della sua decisione ci sarebbe la volontà di interrompere l’attesa per la sentenza definitiva (sarebbe durata un altro anno), in altre parole, il bene del Consiglio Nazionale Forense.

 

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trattamento dati giudiziari servicematica

Trattamento dei dati giudiziari. Il Garante approva il decreto ministeriale

Il Garante Privacy ha espresso parere positivo a proposito del decreto del Ministero della Giustizia sul trattamento dei dati giudiziari.

I dati giudiziari relativi a reati, condanne penali e misure di sicurezza sono già tutelati dal GDPR e dal nostro Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, aggiornato al D.lgs 101/2018).

Quest’ultimo, all’articolo 2-octies, prescrive che il trattamento di tali dati personali è consentito 
“solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”.

L’applicazione dei tale articolo ha però portato alla genesi di casistiche in cui il trattamento dei dati giudiziari è risultato legittimo pur in assenza delle garanzie previste dal Codice.

PERCHÈ L’INTERVENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY

Lo stesso articolo 2 del Codice Privacy prevede che:

“In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati […] nonché le garanzie […]sono individuati con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.”

Ecco dunque che il Garante è stato chiamato in causa per definire in quali casi sia legittimo il trattamento dei dati giudiziari, quando non già consentito da norme di legge o regolamento o non avvenga sotto il controllo dell’autorità pubblica.

TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI. SÌ, MA QUALI?

Il decreto intende per “dati giudiziari” solo quelli di cui all’art. 10 del GDPR, ovvero i dati “relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza”. Sono inclusi anche i dati relativi all’applicazione di misure di prevenzione a seguito di provvedimento giudiziario.

Il Garante spiega:

“anche i dati inerenti le misure di prevenzione partecipano, infatti, di quell’idoneità ad esprimere un particolare disvalore, suscettibile di esporre il soggetto a forme le più varie di stigmatizzazione (in contrasto anche con la presunzione d’innocenza e il principio di colpevolezza), tale dunque da esigere una tutela rafforzata rispetto ai dati “comuni”.

COSA PREVEDERE IL DECRETO

Il trattamento dei dati giudiziari:

• è effettuato “unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati proporzionate e necessarie in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle finalità per i quali è autorizzato il trattamento”;

• è limitato ai “soli dati necessari per realizzare le finalità previste, sempre che le stesse non possano essere soddisfatte, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimizzati o di dati personali di natura diversa”  principio di minimizzazione previsto nel GDPR);

• prevede l’obbligo di verificare periodicamente che i dati siano esatti, aggiornati, adeguati, pertinenti e necessari rispetto alle finalità del singolo caso;

• prevede l’obbligo di cancellazione dei dati nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche, risultino non adeguati, non pertinenti o non necessari. È permessa l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento in cui sono contenuti.

È consentito il trattamento dei dati giudiziari:

• per la gestione di rapporti di lavoro;

• per verificare e accertare i requisiti di onorabilità;

• da parte di imprese assicurative;

• per tutelare diritti;

• per verificare la solidità, la solvibilità e l’affidabilità in caso di contratti;

• in caso di investigazione privata;

• nelle professioni intellettuali;

• per fini statistici da parte dei soggetti che fanno parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);

• per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, in attuazione di protocolli stipulati con il Ministero dell’Interno o con le prefetture.

Qui potete leggere le osservazioni che il Garante ha espresso sul decreto relativo al trattamento dei dati giudiziari.

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