Agenzia cybersicurezza italiana

Agenzia cyber sicurezza: approvata dalla Camera, ora va al Senato

Il Dl sulla cybersicurezza, con istituzione agenzia cybersicurezza nazionale, è approvato alla Camera

Lo scorso 10 giugno il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto legge contente “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”. Dunque, il fine del provvedimento è la promozione della cultura della sicurezza cibernetica e -soprattutto- della consapevolezza del pubblico, del privato e di tutta la società civile sui rischi e minacce cyber. In esso, ruolo centrale è attribuito all’Agenzia per la cybersicurezza.

Agenzia per la Cybersicurezza nazionale: organi e funzioni

Il testo suddetto arriva alla Camera e, qui, riceve 388 voti di approvazione, 1 contrario e 35 astenuti. Tuttavia, in questa sede, gli sono apportate alcune importanti modifiche che lo rendono leggermente diverso dal testo originario, uscito dal Consiglio dei Ministri. Innanzitutto, si tratta di differenze semantiche: sono aggiornate le definizioni di cybersicurezza e resilienza nazionale dello spazio cybernetico.

Circa l’Agenzia, nello specifico: con sede a Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria e organizzativa. Organo dell’Agenzia è il Direttore generale, che rimane in carica non oltre 4 anni, rinnovabili una sola volta. Inoltre, egli è referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e -gerarchicamente- è sovraordinato rispetto il personale dell’Agenzia, del quale ha anche funzioni di rappresentanza. Infine c’è il Collegio dei revisori dei conti con funzioni previste e disciplinate da un regolamento che definisce anche l’organizzazione dell’Agenzia.

Anche il Presidente del Consiglio ha un ruolo all’interno dell’A.C.N.: egli ne detiene l’alta direzione e la responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza. In più, impartisce direttive ed emana disposizioni atte ad organizzare l’Agenzia stessa. Non solo: il PdC, entro il 30 giugno di ogni anno, deve trasmettere al COP ASIR relazione sulle attività svolte dall’Agenzia nell’anno precedente.

Le funzioni dell’A.C.N. ed il suo finanziamento

Molte e complesse sono le funzioni dell’A.C.N., tra le quali:

  • Assicura il coordinamento tra soggetti pubblici coinvolti in ambito cybersicurezza;
  • Promuove la realizzazione di azioni comuni per assicurare la sicurezza e la resilienza cybernetiche;
  • Predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;
  • È autorità nazionale competente in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, accerta le violazioni e irroga le sanzioni;
  • Assume le funzioni già attribuite in ambito cybernetico dal Ministero dello Sviluppo economico;
  • Qualifica i servizi cloud per la pubblica amministrazione;
  • Valorizza la crittografia come strumento per la cybersicurezza e sviluppa capacità di prevenzione e monitoraggio;
  • Esprime pareri non vincolanti in materia cybersicurezza;
  • Segue tematiche di cybersicurezza nelle sedi istituzionali competenti;
  • Promuove la formazione, la crescita professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito cybersicurezza. Oltre a ciò, predispone attività di formazione per i giovani che aderiscono al servizio civile;
  • Collabora con il Garante dei dati personali.

Per quanto riguarda le modifiche attuate in sede di conversione, vi è la valorizzazione del raccordo tra Agenzia e Ministero della Difesa in merito alla ricerca militare, alla NATO e all’Agenzia europea per la Difesa. Infine, all’interno dell’Agenzia è prevista l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico, presieduto dal direttore generale della stessa Agenzia, o da un dirigente da lui delegato.

Infine, in merito alle modalità di finanziamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vale la pena sottolineare che essa dipende da dotazioni proprie, risorse provenienti dall’UE e proventi patrimoniali e di gestione. In ultimo, essa è dotata di un regolamento di contabilità, che ne garantisce autonomia contabile e gestionale.

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Lavoro, formazione, intrattenimento: il futuro sarà sempre più online

Come avremmo trascorso la pandemia senza l’”online“? Quanto l’uso massiccio delle tecnologie digitali nel nostro quotidiano si è trasformato in una nuova normalità? E che futuro immaginiamo?

Quel che sappiamo tutti è che non abbandoneremo mai più alcune abitudini che abbiamo acquisito durante l’ultimo anno e mezzo.

E a confermare questa tendenza ci pensa lo studio “The Future of Urban Reality” condotto e pubblicato da Ericsson.

IL TEMPO ONLINE AUMENTERÀ DI 10 ORE A SETTIMANA

Lo studio di Ericsson ha raccolto e analizzato le opinioni di ben 2,3 miliardi di persone in tutto il mondo, interrogandole sulla loro esperienza, le preoccupazioni, le opportunità, in relazione al presente ma a quello che potrebbe essere il prossimo futuro, entro il 2025.

Qui di seguito una breve panoramica di ciò che è stato rilevato:

DIDATTICA A DISTANZA E NON SOLO

1 intervistato su 2 si aspetta un massiccio uso della DAD e dell’e-leraning entro il 2025, mentre più della metà prevede che anche le attività di intrattenimento, di cultura e di socialità si sposteranno online.

LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Al di là del permanere dello smart working, più di 3 intervistati su 5 crede che in futuro si dovrà avere più di un lavoro per ottenere un reddito decente. Molti temono però che robot e intelligenza artificiale sostituiranno molti lavoratori, aumentando il numero di disoccupati.

PRIVACY

La preoccupazione per la propria privacy è alta: 7 consumatori du 10 prevedono di porvi più attenzione.

SHOPPING

La metà degli intervistati crede che in futuro preferirà acquistare prodotti locali (ma in Italia pochi, solo il 18%, prevede di ordinare la spesa online regolarmente).

SALUTE

7 intervistati su 10 prevedono di condurre una vita più sana.

Zeynep Ahmet, ricercatore presso il Consumerlab di Ericsson, ha così commentato i risultati dello studio:

“Durante la pandemia, l’ICT ha permesso ai consumatori di continuare a gestire numerosi aspetti della propria vita. Le nostre ultime ricerche mostrano che questa situazione sarà la nuova normalità per il futuro. Questa tendenza permette di dare maggiore priorità agli aspetti più importanti della vita, sia che si tratti di passare più tempo con i propri cari sia che si tratti di avere uno stile di vita più sano. Nel ruolo di abilitatori, è chiaro che sia le reti mobili che gli sforzi di inclusione digitale giocheranno un ruolo cruciale nella costruzione delle società di resilienti, inclusive ed eque di domani.”

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Avvocati autenticatori: la circolare del Cnf

Avvocati autenticatori: la circolare del Cnf

“E’ IMPORTANTE CHE LA CIRCOLARE DIFFUSA DAL CNF VENGA INOLTRATA A TUTTI GLI ISCRITTI”

Anche gli avvocati possono autenticare le firme per i referendum: è questa la circolare inviata qualche giorno fa dal Cnf ai Presidenti degli Ordini Forensi Italiani.

L’intento è quello di diffondere tra i propri iscritti la conoscenza del nuovo potere di autenticazione dell’avvocato nelle procedure elettorali. Novità legislativa che l’associazione Luca Coscioni vorrebbe fosse divulgata il più possibile, per arrivare ai quasi 245 mila avvocati italiani.

Avvocati, novità relativa alla loro professione: potere di autenticazione nelle procedure elettorali

La nuova circolare del Cnf dà il potere di autenticazione nelle procedure elettorali agli “Avvocati che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza”. Nello specifico, ad essi è dato potere di autenticare le firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti, referendum abrogativi inclusi. Da qui, la necessità di veder diffusa tale novità, prima tra i singoli ordini forensi e poi, capillarmente, ai singoli professionisti.

L’associazione Luca Coscioni si è dimostrata esser particolarmente attenta a questa novità, soprattutto alla luce della sua storica battaglia per la campagna referendaria a favore dell’Eutanasia Legale. Infatti, tale nuova procedura mira -parallelamente- alla semplificazione delle procedure elettorali e alla valorizzazione della funzione sociale dell’avvocato. A questo proposito ricordiamo che l’Italia ha recentemente subìto una condanna da parte del Comitato dei diritti umani dell’ONU per violazione del “diritto dei cittadini ad accedere agli strumenti di democrazia diretta come […] i referendum”.

E la lotta verso il riconoscimento non sembra fermarsi: “Ora è importante che i singoli ordini forensi si attivino affinché la circolare diffusa dal Cnf venga inoltrata a tutti gli iscritti”, afferma l’associazione Coscioni. In questo caso si fa riferimento alla totalità degli avvocati italiani, quasi 245 mila. In effetti, prima d’ora, essi non ne avevano ricevuto alcuna informazione ufficiale, “nonostante siano in corso diverse campagne referendarie il cui successo dipende soprattutto dalla presenza di autenticatori”.

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Regolamento Chatcontrol UE. Preoccupazioni per il monitoraggio di massa

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Regolamento Chatcontrol UE. Preoccupazioni per il monitoraggio di massa

Il regolamento Chatcontrol nasce con una nobile finalità: contrastare la pedopornografia. Nonostante ciò, solleva parecchi dubbi su una possibile virata dell’UE verso un sistema di monitoraggio di massa dei propri cittadini.

COS’È IL REGOLAMENTO CHATCONTROL

Il nome per esteso del regolamento Chatcontrol è “on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online”.

Il regolamento consente ai provider dei servizi di messaggistica, come Whatsapp, Messenger, Telegram, di monitorare tutte le conversazioni che tutti noi svogliamo attraverso le loro piattaforme. L’obiettivo è individuare contenuti pedopornografici e segnalarli alle forze dell’ordine.

Per analizzare la grande mole di dati ci si affiderà a sistemi di Intelligenza Artificiale.

PERCHÈ È UNA DEROGA ALLA PRIVACY

Le attività di controllo che i provider potranno adottare sono molto più invasive rispetto a quelle che la stessa Europa ha concesso finora, poiché insidiano alcuni diritti fondamentali. Basti pensare che verrà scandagliato qualsiasi tipo di chat, anche quelle con medici o avvocati, per le quali vigerebbe il segreto professionale.

Il regolamento Chatcontrol rappresenta dunque una deroga alla Direttiva ePrivacy, che vieta ai provider di sorvegliare, intercettare e conservare i contenuti delle comunicazioni elettroniche. Si tratta, insomma, di un’eccezione al divieto di sorveglianza massiva.

PRINCIPALI CRITICHE

Riportiamo qui alcune delle perplessità sollevate dal regolamento Chatcontrol.

Scarsa efficacia contro la pedopornografia

Attuati i controlli sulle piattaforme più popolari, il network pedopornografico semplicemente si sposterà su piattaforme clandestine escluse dai controlli.

Violazione della privacy dei privati da parte di altri privati

I provider delle piattaforme di messaggistica sono soggetti privati, che avranno accesso a informazioni molto intime degli utenti, con grandi rischi per la libertà e l’autodeterminazione di questi ultimi.
Sebbene il monitoraggio sia limitato alla ricerca di contenuti pedopornografici, nulla garantisce che i provider utilizzino le informazioni raccolte per scopi secondari difficili da individuare e sanzionare.
Vale però la pena segnalare che il regolamento Chatcontrol non incide quanto indicato dal GDPR. Per esempio, gli utenti dovranno essere informati sul monitoraggio e sul trattamento dei loro dati personali.

Uso di algoritmi

Ben pochi supervisori umani si prenderanno la responsabilità di fermare una segnalazione nel caso l’algoritmo rilevasse un contenuto controverso. Il rischio è che molti cittadini si vedano sottoposti a procedimenti penali anche nel caso di contenuti leciti.

Bias ed errori di valutazione

I sistemi di intelligenza artificiale sono caratterizzati da errori che ne influenzano le decisioni. Ma anche il successivo controllo umano potrebbe essere soggetto ugualmente a pregiudizi.

Trasmissione a terzi

I report generati dagli algoritmi potrebbero essere trasmessi a Paesi terzi nei quali non vigono le garanzie previste dalla normativa europea in materia di trattamento di dati personali.

Sicurezza incerta

Le backdoor create per permettere il monitoraggio potrebbero essere usate dai servizi di intelligence e dagli hacker.

Abituare i cittadini ad accettare il controllo

Il regolamento Chatcontrol è una norma temporanea, che rimarrà in vigore per 3 anni. C’è chi crede che questa finestra temporale serva ad abituare le persone alla novità del monitoraggio massivo cosicché poi sia più facile renderlo definitivo. 
A ciò si aggiunge la scelta dell’obiettivo, ovvero la lotta alla pedoporngrafica, un tema sensibile che predispone con più facilità l’accettazione da parte dei cittadini di limitazioni pur di risolvere un fenomeno terribile come questo, indipendentemente dalla reale efficacia delle misure proposte.
E poi, una volta che si è monitorati per contrastare la lotta alla pedopornografia, perché non accettarlo anche per contrastare il terrorismo, garantire la sicurezza sanitaria o affrontare qualsiasi altra minaccia?

Aspetteremo la fine della sperimentazione per trarre le dovute conclusioni.

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Intercettazioni di Stato, cos’è Pegasus

Green pass in vendita su Telegram

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POTREBBE ESSERE UNA TRUFFA, TUTTAVIA L’IPOTESI ALTERNATIVA SAREBBE BEN PIÙ GRAVE

Gli esperti ritengono che la vendita del green pass personale su Telegram sia quasi certamente una truffa. Tuttavia, se così non fosse, significherebbe che qualcuno sta firmando digitalmente attraverso chiavi private di un paese europeo. Le indagini proseguono, ma ogni scenario alternativo alla truffa si prospetta possibilità ben più grave.

Green pass venduti su Telegram: perché è quasi di certo una truffa

Telegram resta inerte davanti al proliferare della vendita di Green Pass falsi da parte di amministratori di alcuni gruppi nella sua applicazione. Per altro, il prezzo per il loro acquisto è ora raddoppiato e si paga soltanto con mezzi non tracciabili. Il fenomeno è in atto già da qualche giorno ma vale la pena sottolineare che, in appena 24 ore, si è passati da una richiesta di 100-120euro (rispettivamente per la versione digitale e per quella cartacea) a 200-220 euro.

FUNZIONA COSÌ: si consegnano i propri dati, si paga in bitcoin e -in 48/72 ore- si ottiene il proprio green pass valido e funzionante a proprio nome. A questo proposito, l’esperto informatico forense Paolo dal Checco spiega: “L’ipotesi più probabile […] è che è una truffa, di soldi e di dati personali”.

Dunque, i green pass sarebbero corretti in apparenza, ma firmati con una firma digitale che -sottoposta a verifica- risulta invalida.

Comunque, gli scenari alternativi alla truffa sono due: c’è un funzionario corrotto di un paese che firma digitalmente questi green pass; il sistema di chiavi private di un paese membro è stato manomesso. Tuttavia, l’ultima ipotesi sembrerebbe improbabile e, comunque, anche se fosse davvero così, sarebbe più logico ipotizzare vie più riservate per monetizzarlo.

In ogni caso, continuano le indagini per verificare che si tratti effettivamente di una truffa e smentire -così- ogni altra alternativa possibile.

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Intercettazioni di Stato, cos’è Pegasus

Siamo certi che abbiate sentito parlare di Pegasus, il software di spionaggio usato per controllare giornalisti, manager, attivisti e anche capi di stato.
Ma cos’è? Come funziona? Come si collega al tema del trojan di stato e delle intercettazioni in Italia?

COS’È LO SPYWARE PEGASUS

Difficile spiegare con accuratezza e nelle poche parole di un articolo cosa sia Pegasus. Tenteremo però di darvi un’idea di riferimento.

Nicola Grandis, ceo di Asc27, definisce Pegasus “un agente attivo per la raccolta delle informazioni”.
È un software sviluppato dalla società israeliana NSO che, una volta “scaricato” inconsapevolmente nel proprio smartphone ne conquista i privilegi di amministratore, assumendone il controllo.

Pegasus è in grado di accedere a tutti dati, presenti e passati. Sfrutta le vulnerabilità e backdoor lasciate dai produttori, e può essere adattato in real time alle caratteristiche del device in cui viene installato.

Il processo può durare qualche frazione di secondo, ma anche settimane. Agisce quando serve, rimanendo silente anche per lunghi periodo per poi attivarsi in concomitanza con specifici trigger (una chiamata da un numero specifico, una mail ricevuta da un mittente particolare, ecc.).

Sviluppato come strumento per contrastare il crimine e il terrorismo, è stato poi usato da alcuni governi per spiare soggetti delicati.

Sfugge ai controlli e non c’è antivirus in grado di fermarlo.

LA NECESSITÀ DI REGOLAMENTARE L’USO DEGLI SPYWARE

La potenza di software come Pegasus è tale che vi sono già legislazioni che li classificano al pari delle armi. 
Regolamentarne l’utilizzo diventa indispensabile, come spiega Stefano Quintarelli, presidente dell’Advisory Group on Advanced technologies delle Nazioni Unite:

“Tutti gli spyware sono strumenti essenziali per le indagini criminali, ma il loro uso conferisce un potere enorme, capace di destabilizzare uno Stato. Tutta la supply chain della loro messa in produzione va controllata, al pari del loro uso. Nei nostri dispositivi c’è la copia della nostra vita. Chi prende il controllo del nostro telefono può fare tutto senza essere notato, anche metterci dentro immagini pedopornografiche e poi denunciarci.”

INTERCETTAZIONI E TROJAN DI STATO IN ITALIA

La regolamentazione degli spyware non riguarda solo paesi caratterizzati da regimi autoritari. Anche in Italia si fa uso del trojan di stato per controllare smartphone e computer dei cittadini e raccogliere intercettazioni che vanno oltre le registrazioni telefoniche o ambientali.

L’ordinamento italiano non è ancora del tutto chiaro sulla legittimità dell’utilizzo di questi software. Basti pensare che un’intercettazione telematica che si rivelasse utile a smascherare reati potrebbe essere usata anche se raccolta in modo illecito.

Per questo Stefano Quintarelli sostiene che:

“È urgente affrontare il tema […]. Non si può pensare sempre e solo alle registrazioni telefoniche o ambientali”

Seguiremo con interesse lo sviluppo della materia.

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Udienze giustizia amministrativa in presenza: regole

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Dal primo agosto, le udienze Tar e Consiglio di Stato si svolgeranno in presenza

Lo scorso 20 luglio è stato sottoscritto il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza”. Ciò sarà possibile per tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, dunque per udienze del Tar e Consiglio di Stato. Esso sarà attuativo a partire dal primo di agosto, con la specifica delle regole atte ad evitare il riacutizzarsi dell’epidemia da Covid-19.

Protocollo per le udienze in presenza: regole per avvocati, parti e pubblico

Il protocollo sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Stato, Consiglio Nazionale Forense, Avvocatura dello Stato, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativi prevede l’applicazione di nuove regole per il ritorno ad una giustizia amministrativa in presenza. Il fine è, chiaramente, riuscire a svolgere in completa sicurezza udienze pubbliche e camerali, pur tutelando la salute. Dunque, le chiamate preliminari sono soppresse e la presenza degli avvocati nelle sale d’attesa e nelle aule viene limitata.

Infatti, si può richiedere il passaggio in decisione della causa senza discussione preventiva: basta depositarne istanza fino alle 12.00 del giorno prima dell’udienza. Queste udienze saranno chiamate in coda a quelle con discussione, e conterranno a verbale nota della suddetta richiesta per il diretto passaggio in decisione. Invece, le udienze con discussione – di un’ora ciascuna- sono chiamate in fasce orarie distinte; l’elenco viene pubblicato il giorno prima dell’udienza sulla home del sito della Giustizia Amministrativa (- sezione dell’Ufficio giudiziario).

Dal punto di vista strettamente pratico, l’accesso ai palazzi della giustizia amministrativa prevede l’utilizzo della mascherina e il rispetto della distanza di un metro. Inoltre, chi presenti una temperatura -rilevata all’ingresso- superiore a 37,5 gradi non può entrare. Infine, una volta entrati in aula gli avvocati sono esonerati dall’indossare la toga e non possono utilizzare il microfono.

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Domotica, la nuova frontiera degli abusi domestici

La domotica, ovvero l’applicazione dell’informatica alla gestione delle abitazioni, è certamente una bella svolta nella tecnologia applicata alla vita di tutti i giorni. Eppure, potrebbe favorire gli abusi domestici.

Rifacendoci un articolo dell’Avv. Marco Martorana e dell’Avv. Praticante Roberta Savella, vediamo quali sono le principali forme di abuso.

FORME DI ABUSI LEGATI ALLA DOMOTICA

GLI “INTRAMONTABILI” FINI COMMERCIALI

I dispositivi di casa sono ormai quasi tutti “intelligenti”. Sono in grado di comunicare con noi, ma anche tra loro e addirittura con soggetti terzi. Raccolgono costantemente e trasmettono moltissime informazioni sulle nostre abitudini, i nostri gusti e pesino il nostro stato di salute.

Quanto siamo consapevoli dei dati che condividiamo? Questi dati sono anonimizzati oppure sono tutti facilmente collegabili al nostro nome? Che uso ne fanno le compagnie?

Dovremmo preoccuparci di questi interrogativi per una questione di tutela della nostra privacy. Ma tutela da cosa? Come per i dati che condividiamo nel momento in cui usiamo un social o facciamo una ricerca su Google, allo stesso modo anche i dati che provengono dai nostri apparecchi di domotica rappresentano una manna dal cielo per tutte le società che hanno bisogno di raccogliere dati per profilare le persone e influenzarne le decisioni d’acquisto.

I CYBERCRIMINALI

Come tutti i dispositivi digitali, anche i sistemi che controllano telecamere, termostati ed elettrodomestici possono essere hackerati. Malintenzionati potrebbero prenderne il controllo e gestirli da remoto per monitorare e tormentare gli inquilini. A quale scopo? Furti, raccolta di informazioni da utilizzare per attività illegali, ma anche richieste di riscatto pur di essere lasciati in pace.

E SE IL CATTIVO FOSSE UN NOSTRO CONOSCENTE?

Cosa succede se ad avere il controllo di quei sistemi fosse un partner tossico dal quale non riusciamo a liberarci o un ex che non ci lascia stare?
La possibilità di controllare a distanza ciò che avviene in casa e le nostre attività renderebbe molto difficile costruirsi una vita serena.

Potrebbe sembrare fantascienza, ma come fanno notare gli autori dell’articolo di riferimento, oggi un partner abusivo ha a disposizione molti più strumenti di quanti ne avesse dieci anni fa:

“un semplice termostato intelligente può essere utilizzato per comportamenti intimidatori e abusivi, se controllato da remoto da un soggetto che ha intenzione di indurci in uno stato di soggezione e paura e, a tal fine, regola la temperatura della nostra casa in modo da crearci dei disagi. Altre volte, invece, le telecamere inserite di default in alcuni dispositivi smart possono essere usate per osservarci anche quando non vogliamo, come è avvenuto nel Regno Unito dove un uomo è stato condannato per stalking per aver spiato la ex moglie, hackerando il sistema di telecamere smart della casa che un tempo condividevano.”

COME AFFRONTARE IL PROBLEMA

Sicuramente il primo passo è la consapevolezza dei rischi che si celano dietro a innovazioni tecnologiche positive come quelle legate alla domotica.

A ciò va certamente aggiunta tutto la normativa a tutela della privacy e dei dati personali, che però va implementata. Ricordiamo infatti che il GDPR non si applica alle persone fisiche che trattino dati legati ad attività esclusivamente personali e domestiche (articolo 2 paragrafo 2 lettera c) e risulta quindi del tutto inutile contro gli abusi privati.

Sarebbe inoltre opportuno lavorare anche sulla sicurezza in partenza dei dispositivi.
Nel 2018 il governo britannico ha pubblicato il “Code of Practice for consumer IoT security”, che raccoglie le misure pratiche che gli sviluppatori dei device IoT devono seguire per favorire la sicurezza degli utenti. Tra queste:

  • – nessuna password di default (molti utenti non la cambiano mai),
  • – possibilità di segnalare al produttore eventuali vulnerabilità,
  • – obbligo di periodici aggiornamenti di sicurezza,
  • – obbligo di comunicare prima della vendita quando non verranno più rilasciati aggiornamenti,
  • – possibilità di conservare in modo sicuro credenziali di accesso e altri dati nel dispositivo, e assicurare la crittografia dei dati in caso di trasferimento,
  • – facilitare la cancellazione dei dati personali da parte dell’utente.

L’obiettivo è giungere a una forma di sicurezza by design, ovvero che l’onere di occuparsi della sicurezza di un dispositivo elettronico non ricada più sull’utente ma sul produttore stesso, che deve lavorare su tutti gli elementi che favoriscono la sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione del dispositivo.

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Avvocati, doveri d'informazione

Avvocato: i doveri d’informazione verso il cliente

Che cosa prevede il Codice deontologico circa i doveri di informazione verso clienti e assistiti

Il codice deontologico stabilisce i doveri posti in capo all’avvocato circa le informazioni dovute al cliente. In effetti, si tratta di un dovere di informazione che va adempiuto sia prima che durante l’esecuzione del mandato. Tale dovere di informazione va a materializzarsi in un compito di guida e indirizzo che il legale compie per render l’assistito/ cliente in grado di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale.

Doveri dell’avvocato: informazione, diligenza professionale, strategia difensiva, attività extragiudiziale

Nel codice deontologico forense sono descritte le linee guida di comportamento che il legale deve tenere nel rapporto con il proprio cliente (assistito).

Innanzitutto, all’art.27 si chiarisce che il professionista deve informare chiaramente l’assistito circa:

  • caratteristiche e importanza dell’incarico -specificando iniziative e possibili soluzioni;
  • possibile durata del processo e oneri;
  • la possibilità di negoziazione assistita;
  • possibilità di patrocinio a spese dello stato.

Inoltre, (sempre da art.27) l’avvocato deve informare il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato ogniqualvolta gli venga richiesto; identico dovere nel caso di contenuto legittimamente appreso nell’esercizio del mandato. Tra l’altro (art.26 del CDF), qualora l’incarico comporti anche competenze diverse dalle proprie, il legale è tenuto a prospettare al cliente la necessità di integrare l’assistenza con un altro collega competente in materia.

Infatti, la violazione dei doveri di informazione implica la possibilità d’incorrere in sanzioni disciplinari tra cui la censura.

Dunque, riguardo la necessità di mantenere obbligo di diligenza, l’Avvocato deve impegnarsi a sollecitare, dissuadere ed informare il cliente. Ciò implica che, l’Avvocato è responsabile della strategia difensiva anche nel caso in cui essa sia suggerita dal cliente, “essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale”. Infine, il dovere d’informazione ricade sull’avvocato anche nel caso dell’attività stragiudiziale, intesa come accurata formulazione d’un parere ponderato tra rischi e vantaggi.

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Il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti l’avvenuta vaccinazione?

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Il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti l’avvenuta vaccinazione?

Con l’introduzione del Green Pass e la diffusione di nuove varianti COVID negli ambienti di lavoro ci si chiede se non sia il caso di sapere chi sia vaccinato e chi no. Ma il Garante della Privacy è stato chiaro: il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti l’avvenuta vaccinazione né documenti che la attestino.

AVVENUTA VACCINAZIONE DEL DIPENDENTE, PERCHÈ IL DATORE NON PUÒ CHIEDERLA

Pubblicate ancora lo scorso febbraio 2021, le linee guida in materia di vaccinazioni in azienda del Garante della Privacy rispondono a tutti i principali dubbi.

A proposito della possibile richiesta del datore di sapere se il dipendente si sia sottoposto o meno alla vaccinazione, il Garante spiega che il trattamento di questa informazione non è lecito:

«il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

IL DATORE PUÒ CHIEDERE AL MEDICO?

Al datore potrebbe venire in mente di rivolgersi al medico competente per conoscere i nominativi dei dipendenti vaccinati e non vaccinati, ma anche in questo caso il Garante della Privacy è chiaro e spiega che:

«il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica».

Al medico è consentito però valutare l’idoneità dei dipendenti alle proprie mansioni. Il datore deve solo attuare quanto indicato dal medico, senza interessarsi delle motivazioni.

IL TRATTAMENTO NON È PERMESSO NEMMENO CON IL CONSENSO DEL DIPENDENTE

E se fossero gli stessi dipendenti comunicare l’avvenuta vaccinazione?
Il Garante spiega che:

«il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del GDPR)».

Nel caso il dipendente fornisse tali informazione, il datore dovrebbe cancellare la mail, il messaggio o la lettera con cui è avvenuta la comunicazione e avvisare il dipendente.

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