euro digitale

Euro digitale? La BCE dà il via alla sperimentazione

In un futuro non troppo lontano potremmo trovarci a pagare con l’euro digitale, la versione elettronica delle banconote e delle monete che utilizziamo tutti i giorni.

La digitalizzazione, l’aumento degli acquisti on-line (dovuto anche alla pandemia), il minor uso del contante e la crescita delle criptovalute hanno portato la BCE ad avviare la sperimentazione di una valuta elettronica che non andrà a sostituire i contanti ma li affiancherà.

Christine Lagard, presidente della Banca Centrale Europea, ha spiegato che:

“La digitalizzazione investe la nostra vita in ogni aspetto e trasforma il nostro modo di effettuare i pagamenti. In questa nuova era un euro digitale garantirà ai cittadini dell’area euro di continuare a mantenere l’accesso a mezzi di pagamento semplici, universalmente accettati, sicuri e affidabili.”

COS’È L’EURO DIGITALE

L’euro digitale è l’alternativa elettronica al contante.
Nel sito educativo della Banca d’Italia, si legge che l’euro digitale potrebbe avere due dimensioni d’uso:
– off-line assomiglierebbe alle comuni banconote, mezzi per trasferire ricchezza da persona a persona, in modo anonimo, con un importo limitato;
– on-line assomiglierebbe al denaro di un conto, il cui possesso e anche i trasferimenti sono registrati e collegati a un nominativo.

VANTAGGI DELL’EURO DIGITALE

In un articolo su Agenda Digitale, Mario Dal Co, economista ed ex direttore dell’Agenzia per l’innovazione, offre un quadro sull’utilità del progetto:

“Il progetto dell’euro digitale risponde infatti all’esigenza di rinsaldare il rapporto fiduciario tra utente e banca centrale, oggi affievolitosi per effetto della diffusione di forme di pagamento alternative, in modo che possa ritornare la confidenza nella fondamentale relazione tra banche commerciali, famiglie, imprese.”

Le “forme di pagamento alternative” di cui parla sono le criptovalute, mezzi di pagamento privati che sfuggono alle dinamiche (e ai controlli) delle valute comuni.

Dunque, quali sono i vantaggi dell’euro digitale? Qui ve ne citiamo alcuni.

  • Sicurezza
    L’euro digitale è un credito nei confronti della Banca Centrale Europea e non correrebbe alcun rischio di liquidità, di credito o di mercato;
  • Un sistema di pagamento elettronico senza costi e accettato ovunque;
  • Privacy garantita
    Le informazione degli utenti saranno accessibili solo dalle autorità che si occupano di combattere attività illecite (riciclaggio di denaro, finanziamenti al terrorismo) e solo per tali finalità;
  • Più innovazione e concorrenza
    Fornendo prodotti e sevizi accessibili tramite i pagamenti con l’euro digitale, le imprese più piccole potrebbero accedere a mercati più vasti;
  • Rafforzamento della BCE
    L’euro digitale salvaguarderebbe il ruolo dell’euro come mezzo di pagamento, dando vita a un nuovo canale per la politica monetaria sotto la BCE, rafforzando l’autonomia dell’Europa nell’era digitale.

La fase di sperimentazione dell’euro digitale durerà 2 anni, al termine della quale si deciderà se procedere con la creazione della valuta elettronica o meno.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Tecnologie digitali: in cosa investono gli studi professionali

Rapporto ISTAT: luci e ombre sulla trasformazione digitale delle aziende italiane

start up italia servicematica

Poche start up in Italia: il Codice Civile è un ostacolo?

L’Europa conta circa 70 unicorni, cioè start up la cui valutazione supera il miliardo. Di queste, nemmeno una è italiana. E se le leggi contenute nel Codice Civile fossero la (con)causa di questa mancata competitività del nostro paese?

CODICE CIVILE E LIMITI DELLE START UP IN ITALIA

Una possibile risposta ce la offre l’analisi di Francesco Vito Tassone nel suo articolo “Startup, tutte le patologie del sistema normativo italiano: il confronto con la Germania” di cui riproponiamo i contenuti.

Tassone immagina questo scenario.

Una start up viene fondata Italia e, per una serie di fattori favorevoli, si costituisce come SPA.

In quanto tale, il Codice Civile chiede che si doti di una governance specifica, quindi un collegio sindacale (normalmente di 3 persone) e un CdA (anche questo di almeno 3 persone), a cui si affianca una società di revisione per la certificazione del bilancio.
In totale ci sono 7 soggetti giuridici che sono amministratori, le cui competenze ed esperienze potrebbero però non avere alcun legame con l’attività effettiva dell’azienda. Senza lavorare per l’azienda, e pur avendo eventuali remunerazioni basse, rappresentano però un costo importante per una società che, essendo una start up, non fattura o fattura ancora poco.
In aggiunta, proprio perché sono amministratori, il Codice Civile li ritiene responsabili nei confronti dei terzi e impone loro, in sede di approvazione di bilancio, di garantire continuità per i 12 mesi successivi, pena la liquidazione dell’azienda.
In questo contesto, tenderanno quindi alla prudenza, dato che in caso di guai ne risponderebbero personalmente e che non ricaverebbero alcun vantaggio da un atteggiamento più spregiudicato.

A ciò va aggiunto che probabilmente la preoccupazione principale di un simile CdA non starebbe nel “far performare bene l’azienda” ma nell’accontentare gli azionisti: “è più un esercizio del controllo che un’espressione della governance dell’azienda. La relazione vale più della capacità manageriale.”.

Infine, è possibile che la dirigenza operativa venga scelta dal CdA che, ricordiamo, potrebbe non avere competenze nel settore in cui si muove la start up: “in sostanza, persone che in larga parte non sanno nulla del business sceglieranno i dirigenti che operativamente gestiranno quel business.”

LA SITUAZIONE IN GERMANIA

La forma societaria più diffusa in Germania è la GmbH, simile alla nostra SRL.

Non esiste il consiglio di amministrazione, sono contemplati però più amministratori il cui unico limite ai poteri è dato dalla firma congiunta.

Indipendentemente dal fatturato non esiste il collegio sindacale, ma è possibile istituire un consiglio di sorveglianza, che spesso è interno all’azienda. I poteri di questo consiglio di sorveglianza sono decisi dai soci.

Non esistono libri sociali.
La redazione del bilancio è molto semplice: le aziende con ricavi fino a 12 milioni e 50 dipendenti presentano solo lo stato patrimoniale abbreviato e nota integrativa abbreviata. Al di sopra di tali soglie è necessario l’intervento di un revisore. L’obbligo di deposito del bilancio compare solo oltre i 40 milioni di ricavi e i 250 dipendenti.
Il management è interno e lavora per l’azienda, la gestisce e conosce il settore.

L’OSTACOLO DELLA BUROCRAZIA

Tassone fotografa così la situazione italiana:

“Il legislatore a ogni passaggio si impegna ad inasprire un sistema già eccessivamente orientato al controllo e alla responsabilità. A questa aggravante si aggiunge un profilo di investitori di formazione private equity (principalmente banche) che per storia professionale non vedono i limiti operativi di questi approcci gestionali”.

Lasciamo ai professionisti del settore legale valutare la validità di questa analisi.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Rapporto ISTAT: luci e ombre sulla trasformazione digitale delle aziende italiane

Cookie e consenso al tracciamento. Le nuove regole del Garante

Avvocati: i laureati in UK possono iscriversi al registro dei praticanti?

Dopo la Brexit, no all’iscrizione automatica al registro praticanti per i laureati in UK.

La decisione del Regno Unito di porre fine alla sua adesione all’UE ha impattato anche sulle regole per l’iscrizione al Registro dei praticanti avvocati. In effetti, la risposta del CNF ad un’interrogazione del COA è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni. Dalla Brexit in poi, anche nel riconoscimento del titolo universitario, non sono più applicabili i principi desumibili dal diritto dell’UE.

Laurea conseguita in UK? Necessaria l’omologazione per iscriversi al registro praticanti

L’uscita del Regno Unito dall’UE, o Brexit, ha avuto e sta avendo ripercussioni notevoli, e non solo sul piano strettamente economico. Tuttavia, se di assistenza sanitaria, viaggi e possibilità di Erasmus negate se ne è molto parlato, di un argomento si è poco o nulla trattato. Stiamo parlando del riconoscimento dei titoli universitari conseguiti oltre manica proprio a seguito della data della Brexit.

A tal proposito, il COA capitolino -di fronte alla necessità di acconsentire o meno all’iscrizione nel registro dei praticanti di un soggetto in possesso della laurea in giurisprudenza ottenuta presso una Università del Regno Unito- ha interrogato il CNF. Ora, nel suo parere, il Consiglio Nazionale Forense nega la possibilità di procedere con suddetta iscrizione. La risposta è inequivocabile: “l’avvenuta uscita del Regno Unito dall’UE non rende più applicabili – ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese – i principi desumibili dal diritto dell’UE”.

In effetti, il principio secondo cui “la laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro è conferita, confermata e riconosciuta come equivalente da un’Università del primo Stato” (Corte di Giustizia UE) non è riservato ai casi in cui il titolo è conseguito in uno Stato che membro dell’UE non lo è più. Dunque, sulla base delle considerazioni del CNF: per chi sia in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito, ai fini dell”iscrizione al registro dei praticanti sarà necessario ottenere l’omologazione del titolo di laurea. Solo e soltanto a seguito di tale adempimento, per questi soggetti, sarà possibile iscriversi al registro dei praticanti avvocati.

——–

LEGGI ANCHE:

Aggiornamento Windows 11 solo su PC con chip TPM 2.0?

Avvocato che gestisce denaro del cliente: obbligo d’istruzioni scritte

windows 11 servicematica

Aggiornamento Windows 11 solo su PC con chip TPM 2.0?

Per installare o aggiornare Windows 11, i computer dovranno essere dotati del chip TPM 2.0. Dovremo per forza cambiare pc? Assolutamente no.

Poche settimane fa Microsoft ha presentato la nuova versione del sistema operativo Windows 11. L’azienda ha però confermato che il nuovo aggiornamento potrà essere installato sui computer la cui scheda madre sia dotata di TPM 2.0, un chip che garantisce più alti livelli di sicurezza informatica.

COS’È IL CHIP TPM?

Il TPM, Trusted Platform Module, è un tipo di chip che permette una crittografia più forte. Ciò consente di tutelare meglio pin e password, ma anche di abilitare funzioni di sicurezza più avanzate e installare con più sicurezza le app Android.
Tutto questo protegge meglio il computer da eventuali tentativi di manomissione.

Nei mesi scorsi, Microsoft aveva infatti condiviso le preoccupazioni per l’aumento degli attacchi informatici al firmware. Attraverso il proprio rapporto Security Signals, la società aveva notato come l’83% delle aziende avesse subito un attacco al firmware e solo il 29% stesse investendo risorse per proteggersi.

PERCHÈ QUESTA NOVITÀ?

Esistono due versioni di chip TPM: i TPM 1.2, più vecchi e quindi meno sicuri, e i TPM 2.0, più recenti e sicuri.

Le attuali schede madri, cioè quelle prodotte negli ultimi 5-7 anni, supportano entrambe le versioni.
Quelle dotate di TPM 1.2 potrebbero ora dover essere aggiornate con l’installazione della nuova versione e l’abilitazione tramite il BIOS del computer per supportare ancora Windows 11.
Scriviamo “potrebbero” perché dal 2013 le CPU sia di Intel che di AMD possiedono una tecnologia che svolge le medesime funzioni di un processore TPM 2.0 (Intel PTT – Platform Trust Technology e chiama AMD Platform Security Processor). Questa tecnologia permetterebbe di evitare aggiornamenti hardware, richiedendo solo una semplice abilitazione delle funzionalità.

Ricordiamo inoltre che già dal 2015 Microsoft richiede ai produttori hardware la presenza dei chip TPM per il rilascio della certificazione OEM.

Microsoft ha condiviso l’elenco delle CPU Intel, AMD e Qualcomm compatibili con Windows 11.

“DEVO CAMBIARE SUBITO IL PC PER POTER AGGIORNARE WINDOWS 11

L’aggiornamento a Windows 11 sarà disponibile a fine del 2021, c’è dunque ancora tempo per capire cosa sia meglio fare del proprio pc.

In ogni caso, soprattutto per i computer a solo uso personale e non lavorativo, dovrebbe essere possibile sopravvivere con il chip TPM 1.2 per ancora un paio di anni senza incorrere in gravi minacce alla sicurezza informatica.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Cookie e consenso al tracciamento. Le nuove regole del Garante

Tecnologie digitali: in cosa investono gli studi professionali

Avvocato che gestisce denaro del cliente: obbligo d’istruzioni scritte

Avvocato che gestisce denaro del cliente: obbligo d’istruzioni scritte

La mancata restituzione del denaro in deposito fiduciario causa illecito disciplinare

L’avvocato cui vengono affidate somme di denaro da parte del cliente ha l’obbligo di chiedere istruzioni scritte. L’Avvocato deve altresì rispettare suddette istruzioni e presentarne successivo rendiconto. Infatti, chi viola tali obblighi merita sanzione disciplinare perché viola i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità.

Istruzioni scritte e ricorso per disporre delle somme non sono procedimenti equivalenti

Succede che, indotte dalla legale, in attesa che il Giudice tutelare ne accerti la titolarità, madre e figlia effettuino un bonifico di 16.085,83 euro sul conto corrente bancario della stessa professionista. Succede che, successivamente, l’Avvocata trattenga tale somma, senza restituirla alle titolari e senza nemmeno rendere il conto della gestione. Infatti, messa alle strette, ella confessa di aver depositato il denaro su uno dei conti dello studio e di averlo poi investito.

Quindi, le donne presentano un esposto al C.O.A: la legale restituisce la somma, maggiorata degli interessi e si vede revocato il mandato.

Successivamente, il fascicolo passa al C.D.D., che dichiara la professionista “responsabile per gli addebiti contestati nel capo di incolpazione relativamente all’art. 30 commi 1° e 4° C.D.F (corrispondenti all’art. 41 primo capoverso ed all’art. 41 canone II C.D.F previgente)” e la sanziona con la censura.

Tuttavia, l’Avvocata ricorre al CNF, dichiarando l’equipollenza tra il ricorso per disporre liberamente della somma in deposito e le “istruzioni scritte”. Quindi, il C.N.F. riforma la decisione impugnata solo in parte: la censura viene sostituita con l’avvertimento, tuttavia: “La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità” (C.N.F. 29.7.2019 n. 64).

Infatti, “a norma del codice deontologico, il professionista è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi”.

——–

LEGGI ANCHE:

Tecnologie digitali: in cosa investono gli studi professionali

Bonus sanificazione: il modello di domanda è online

tecnologie digitali servicematica

Tecnologie digitali: in cosa investono gli studi professionali

L’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano ha condotto un’analisi su oltre 3.000 studi professionali — in particolare avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro — in relazione agli investimenti in tecnologie digitali.

La pandemia ha introdotto il lavoro da remoto e un più ampio uso delle tecnologie digitali anche all’interno degli studi professionali. Ma questa nuova normalità ha richiesto anche un nuovo approccio alla professione, con una riorganizzazione del lavoro e del rapporto con collaboratori e clienti.

INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIGITALI

Questa nuova realtà ha portato un aumento degli investimenti in tecnologie digitali.
Durante il 2020, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro hanno speso quasi l’8% in più rispetto all’anno precedente.

I principali investimenti riguardano strumenti per/di:
– gestione elettronica dei documenti (+34%),
– gestione del workflow (+57%),
– CRM (+120%),
– business intelligence (+86%)
– machine learning (+125%).

NUOVA ORGANIZZAZIONE

La crisi portata dalla pandemia ha anche cambiato le modalità con cui vengono gestiti i clienti per ben il 70% delle realtà intervistate, ma solo il 25% si dice pronto a rivedere la propria organizzazione e la propria struttura.

Se durante la crisi commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari hanno visto aumentare il proprio carico di lavoro, lo stesso non si può dire per gli avvocati, i quali hanno patito lo stop alle attività presso i tribunali.

Ad appesantire la situazione degli avvocati concorre il fatto che, rispetto a commercialisti e consulenti del lavoro, questi non hanno un rapporto stretto con le aziende: tra le PMI, solo il 32% fa ricorso in modo continuativo alle competenze degli studi legali, mentre tra le grandi imprese la percentuale sale al 60%.

FOCUS SUGLI AVVOCATI

Tra le categorie considerate, sono gli avvocati ad aver aumentato maggiormente il loro budget per l’ICT, che segnala quasi un 30% in più.

Gli studi legali hanno investito soprattutto in tecnologie che potessero consentire di proseguire immediatamente le attività durante il lockdown, per esempio software e strumentazione per le videochiamate (89% degli intervistati).

Dal rapporto dell’Osservatorio si evince come, a differenza di commercialisti, consulenti e studi multidisciplinari, gli avvocati tendano a sfruttare strumenti e tecnologie digitali più a scopi di marketing che di operatività. Infatti, il 54%  ha un sito web, contro il 39% dei commercialisti e il 45% dei consulenti del lavoro; mentre il 27% ha almeno un account social, contro il 25% dei commercialisti e il 27% dei consulenti del lavoro.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Messaggi WhatsApp e SMS per comunicare col cliente? Nessuna violazione deontologica

Rapporto ISTAT: luci e ombre sulla trasformazione digitale delle aziende italiane

 

Bonus sanificazione: il modello di domanda è online

Bonus sanificazione: il modello di domanda è online

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello di domanda per il bonus sanificazione per le spese di giugno, luglio, agosto 2021

Lo scorso 15 luglio, l’Agenzia delle Entrate pubblica online il provvedimento n.191910: criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce le istruzioni per la compilazione, le modalità tecniche per l’ottenimento e la quota fruibile.

La domanda è presentabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre.

Bonus sanificazione: modalità di fruizione, destinatari e scadenze

La “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” è online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dallo scorso 15 luglio. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Lo scopo è di andare a coprire le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, proprio come le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute di lavoratori e utenti (inclusi i tamponi per COVID-19)

Infatti, si tratta di tipologie di spese per la sanificazione di ambienti dove si esercitano attività lavorative e/o istituzionali. Perciò, i destinatari del bonus sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; gli enti non commerciali, inclusi quelli del Terzo settore, e religiosi civilmente riconosciuti; infine, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (solo con codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

Il periodo utile per presentare domanda per il bonus sanificazione è il mese compreso tra il 4 ottobre ed il 4 novembre 2021. Il mezzo, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, è quello del modello F24 che, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo del 30% dei costi sostenuti, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

——–

LEGGI ANCHE:

Messaggi WhatsApp e SMS per comunicare col cliente? Nessuna violazione deontologica

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Messaggi WhatsApp e SMS per comunicare col cliente? Nessuna violazione deontologica

Messaggi WhatsApp e SMS per comunicare col cliente? Nessuna violazione deontologica

Se un avvocato decide di comunicare con il proprio cliente tramite messaggi SMS e WhatsApp sta forse commettendo una violazione deontologica? Secondo il CNF no.

IL CASO

Una donna viene contattata tramite lettera da un avvocato che le comunica di essere il suo difensore d’ufficio in un procedimento penale e le chiede di contattarlo il prima possibile

La donna, che scopre in quel momento del procedimento a suo carico, contatta l’avvocato che fissa un appuntamento al quale però lei non si presenta.
A quel punto l’avvocato invia diversi messaggi SMS all’assistita per ribadire la necessità di un incontro il prima possibile dato che la scadenza dei termini è vicina.

La donna fa sapere all’avvocato di non aver ricevuto alcuna notifica sul procedimento penale e di avere nominato come difensore un altro legale. L’avvocato scopre ciò tramite una PEC inviata dal collega nominato.

L’avvocato d’ufficio allora invia una richiesta per iscritto alla donna, chiedendo il pagamento di una somma e avvisandola delle conseguenze in caso di mancato pagamento.

La donna si rivolge al COA di riferimento che apre un procedimento disciplinare verso l’avvocato che viene sanzionato con la censura per:

  • – un uso insistente dei messaggi.
    Tale comportamento contrasterebbe con l’obbligo si svolgere l’attività professionale con dignità, probità e decoro, principi da rispettare anche nelle forme e nelle modalità di trasmissione delle informazioni al cliente (art. 9, in relazione all’art. 35 co.11 del codice disciplinare);
  • – aver chiesto un compenso sproporzionato rispetto all’attività svolta (art. 29 comma 4 codice disciplinare).

IL RICORSO AL CNF

L’avvocato ricorre al CNF, ritenendo la sanzione eccessiva e chiedendo che venga ridotta al solo richiamo verbale. Questi i motivi a sostegno della richiesta:

  • – “l’uso degli s.m.s. rappresenta una consuetudine quale sistema corrente e veloce di comunicazione e che tale uso non può integrare di per sé una violazione delle norme deontologiche”.
 L’avvocato dice di aver inviato pochi SMS e solo fino al momento in cui non ha ricevuto notizia della nomina del nuovo difensore. Si tratta insomma di messaggi informativi icon l’obiettivo di tutelare la cliente in un contesto di urgenza, non certo di una molestia;
  • – prima di chiedere il pagamento, l’avvocato si è rivolto al COA per avere un parere di congruità, dopo il quale ha ridotto la somma da 405,00 a 250,00 euro. Tale compenso è stato calcolato secondo i parametri minimi indicati nelle tabelle del DM n. 55/2014.

MESSAGGI WHATSAPP E SMS, LA DECISIONE DEL CNF

Il CNF accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, rilevando che:

  • – “l’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo” (si veda anche la sentenza n. 49016/2017 della Cassazione, secondo cui gli sms rappresentano la memorizzazione di fatti storici e possono quindi essere considerati prova documentale);
  • – gli SMS inviati dall’avvocato avevano puro scopo informativo e non erano affatto eccessivi nel numero, pertanto non possono essere considerati una molestia;
  • – anche il compenso ridotto non risulta affatto eccessivo.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Processo tributario: messaggi WhatsApp sono utilizzabili?

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Costituzione via PEC non ammessa innanzi al Giudice di Pace

Non essendo ancora stato attivato il processo telematico, la costituzione via PEC innanzi al Gdp è inammissibile.

Il Giudice di Pace di Ferrara rammenta che non essendo ancora stato attivato il processo telematico, innanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito degli atti tramite PEC. Dunque, la costituzione di parte avvenuta via PEC è da ritenersi inammissibile. Stessa sorte per l’invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Inammissibile la costituzione via PEC innanzi al Giudice di Pace

Succede che venga irrogata una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità; quindi, la sanzionata ricorre per contestare l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura (a seguito del rigetto del ricorso in via amministrativa proposto innanzi ad essa). In particolare, le doglianze espresse dalla ricorrente innanzi al giudice onorario riguardano il verbale emesso.

Tuttavia, alla base dell’accoglimento dell’istanza, il Giudice di Pace ritiene di porre la questione della costituzione avvenuta via PEC da parte della Prefettura.

Infatti, come afferma la sentenza, tale costituzione tramite Posta Elettronica Certificata è da ritenersi inammissibile: il deposito degli atti innanzi a tale ufficio non può avvenire attraverso suddetta forma di deposito. Questo perché, per l’ufficio del Giudice di Pace non è intervenuta alcuna normativa che consente tale produzione -al contrario di quanto accade invece per altri organi giudicanti.

Lo stesso accade anche per il deposito degli atti: dinanzi gli uffici del Giudici di pace, esso non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane.

Dunque, fino a quando non sarà attiva anche per il Giudice di Pace la disciplina del processo telematico, in tale sede sarà necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed estrarne la conformità (artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 -Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018-).

Infine, vale la pena sottolineare che, comunque, gli stessi principi sono stati più volte ribaditi anche dai giudici di merito (sentenza n. 562/2020 del Giudice di Pace di Lodi).

——–

LEGGI ANCHE:

Rapporto ISTAT: luci e ombre sulla trasformazione digitale delle aziende italiane

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

rapporto istat trasformazione digitale

Rapporto ISTAT: luci e ombre sulla trasformazione digitale delle aziende italiane

Il Rapporto ISTAT 2021 fotografa un paese alle prese con i molteplici effetti della pandemia sulla società, la vita quotidiana e l’economia.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il Rapporto ISTAT si è concentrato sulla capacità e le difficoltà delle imprese italiane di affrontare la crisi e il recupero, soprattutto in considerazione della necessaria trasformazione digitale a cui stiamo già assistendo.

Altri elementi importanti dell’analisi sono la quantità di investimenti, il piano per le infrastrutture e la sostenibilità ambientale, tutti legati al PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al piano europeo Next Generation EU.

Durante la presentazione del Rapporto a Montecitorio, Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell’ISTAT ha spiegato che:

“Le previsioni ISTAT stimano per il 2021 una robusta ripresa dell’attività, sostenuta dalla domanda per consumi e investimenti, spinti anche dall’avvio del PNRR: la crescita del PIL dovrebbe essere del 4,7%. […].

Nel primo trimestre 2021 livello del fatturato industriale ha superato di circa l’1% quello della fase precedente la crisi; si segnala un generale recupero anche della domanda interna di prodotti industriali“.

IMPRESE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

La relazione tra trasformazione digitale e aziende italiane si sta rafforzando.
Nel Rapporto ISTAT si legge che:

“Tra il 2018 e il 2020 la quota di imprese che utilizzano servizi cloud è passata dal 23 al 59% e dall’11 al 32% per quanto riguarda i servizi evoluti, grazie anche agli incentivi fiscali contenuti nel piano Industria 4.0”.

A ciò si aggiunge che dei 235 miliardi di risorse parte del PNRR e dei fondi React-Eu, l’Italia ha destinato circa il 27% a progetti di digitalizzazione aziendale.

Sul piano strettamente pratico, l’Italia è prima in Europa per quanto riguarda l’uso della fattura elettronica, registra buoni risultati nell’uso di dispositivi interconnessi a controllo remoto (internet delle cose) e si colloca nella media europea per quanto riguarda l’uso di intelligenza artificiale e robotica.

Questa vivacità si è tradotta in una maggiore capacità delle aziende di affrontare i cambiamenti dovuti alla pandemia. Solo il 4% delle imprese digitalmente evolute già da prima della crisi sanitaria ha dovuto ridimensionare le proprie attività, contro più del doppio di quelle rimaste indietro.

IL NODO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Nonostante la crescente importanza delle tecnologie digitali, nel 2020 i professionisti del settore ICT rappresentavano silo il 4,3% dell’occupazione in Ue e il 3,6% di quel italiana.
La crescita degli occupati nel settore nel 2020 in Italia è stata solo del 18%, contro il 35% della Spagna, il 50% della Germani e il 77% della Francia.

“L’incidenza relativamente modesta degli occupati in professioni ICT segnala una carenza sistemica che riguarda la domanda di servizi specialistici amplificata dalla scarsità di risorse umane qualificate dal lato dell’offerta: nel 2020 meno del 40% degli occupati in professioni ICT in Italia dispone di una formazione universitaria contro il 66% per l’insieme dell’Ue”.

Come si evince dai dati ISTAT, la trasformazione digitale delle imprese rappresenta però un fattore fondamentale sia per la competitività del paese che per un’evoluzione più sostenibile del sistema produttivo.

Ti serve una mano con l’informatica nella tua azienda o nel tuo studio legale? Scopri i servizi e i prodotti di Servicematica.

——–

LEGGI ANCHE:

Green Pass, il nuovo mezzo dei cybercriminali per truffare

Cookie e consenso al tracciamento. Le nuove regole del Garante

Iso 27017
Iso 27018
Iso 9001
Iso 27001
Iso 27003
Acn
RDP DPO
CSA STAR Registry
PPPAS
Microsoft
Apple
vmvare
Linux
veeam
0
    Prodotti nel carrello
    Il tuo carrello è vuoto