Avvocato che gestisce denaro del cliente: obbligo d’istruzioni scritte

Avvocato che gestisce denaro del cliente: obbligo d’istruzioni scritte

La mancata restituzione del denaro in deposito fiduciario causa illecito disciplinare

L’avvocato cui vengono affidate somme di denaro da parte del cliente ha l’obbligo di chiedere istruzioni scritte. L’Avvocato deve altresì rispettare suddette istruzioni e presentarne successivo rendiconto. Infatti, chi viola tali obblighi merita sanzione disciplinare perché viola i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità.

Istruzioni scritte e ricorso per disporre delle somme non sono procedimenti equivalenti

Succede che, indotte dalla legale, in attesa che il Giudice tutelare ne accerti la titolarità, madre e figlia effettuino un bonifico di 16.085,83 euro sul conto corrente bancario della stessa professionista. Succede che, successivamente, l’Avvocata trattenga tale somma, senza restituirla alle titolari e senza nemmeno rendere il conto della gestione. Infatti, messa alle strette, ella confessa di aver depositato il denaro su uno dei conti dello studio e di averlo poi investito.

Quindi, le donne presentano un esposto al C.O.A: la legale restituisce la somma, maggiorata degli interessi e si vede revocato il mandato.

Successivamente, il fascicolo passa al C.D.D., che dichiara la professionista “responsabile per gli addebiti contestati nel capo di incolpazione relativamente all’art. 30 commi 1° e 4° C.D.F (corrispondenti all’art. 41 primo capoverso ed all’art. 41 canone II C.D.F previgente)” e la sanziona con la censura.

Tuttavia, l’Avvocata ricorre al CNF, dichiarando l’equipollenza tra il ricorso per disporre liberamente della somma in deposito e le “istruzioni scritte”. Quindi, il C.N.F. riforma la decisione impugnata solo in parte: la censura viene sostituita con l’avvertimento, tuttavia: “La mancata restituzione di denaro o documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità” (C.N.F. 29.7.2019 n. 64).

Infatti, “a norma del codice deontologico, il professionista è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi”.

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