L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

L’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve essere tempestiva

Cassazione: ok alla richiesta di rinvio d’udienza per legittimo impedimento via PEC, purché lo si faccia tempestivamente

Il Tribunale condanna un imputato straniero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. In appello, l’imputato viene assolto dal primo capo di accusa e si ridetermina in 600 euro la multa per il reato di ricettazione. Infine, il ricorso viene rigettato dalla Cassazione: il difensore non ha trasmesso tempestivamente la richiesta di differimento d’udienza per legittimo impedimento.

L’istanza di rinvio trasmessa 2 giorni prima dell’udienza non è tempestiva

Quali motivi ha sollevato il difensore dell’imputato nel suo ricorso in Cassazione?

Innanzitutto, essendo la comunicazione di avvenuta espulsione del suo assistito allegata al fascicolo, il giudizio doveva esser sospeso proprio per l’assenza dello straniero. In secondo luogo, la PEC per la richiesta d’invio sarebbe pervenuta in tempo, non fosse stato per la Cancelleria (che la sottopone al giudice 5 giorni dopo).

A questo punto, la Cassazione rigetta il ricorso, motivando: l’assenza dell’imputato è “per rinuncia”, e non per impossibilità. Anche perché l’espulsione dell’imputato straniero -di per sé- non costituisce legittimo impedimento: è comunque consentito il suo rientro temporaneo per la difesa in giudizio. Inoltre, nel caso in questione, non si può considerare applicabile la disciplina emergenziale: la posta elettronica per notifiche, comunicazioni o istanze dirette all’ufficio qui non era possibile.

Comunque, anche considerando accettabile il mezzo PEC (“non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio”), “l’istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è caratterizzata da requisiti di ammissibilità quali, in primo luogo, la sua tempestiva presentazione”.

Ciò, in quanto il giudice deve necessariamente accertare e valutare tutti i fatti prima di decidere di concedere o meno il differimento dell’udienza. Nel caso di specie, la richiesta via PEC è stata trasmessa due giorni prima (18.10.2020) della data fissata per l’udienza (20.10.2020), pur sapendo di avere un impegno professionale contestuale già dal 24.07.2017: non si può in alcun modo parlare di tempestiva presentazione.

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Green Pass, il nuovo mezzo dei cybercriminali per truffare

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green pass qr code

Green Pass, il nuovo mezzo dei cybercriminali per truffare

La nuova frontiera dei cybercriminali è il Green Pass, che si sta rivelando un ottimo mezzo per truffare gli utenti, soprattutto quelli meno attenti ai temi della privacy e della sicurezza informatica.

QR CODE, PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

I problemi in fatto di privacy e sicurezza informatica legati al Green Pass riguardano la tecnologia del QR code.

Attenzione però! Il QR code non è pericoloso di per sé. Esattamente come per le email di phishing o gli sms e messaggi truffaldini, il vero nodo sta nella scarsa consapevolezza dei rischi da parte degli utenti.

COS’È IL QR CODE

Il codice QR, Quick Response Code o codice a risposta veloce, è una matrice a due dimensioni, composto di tanti quadrati neri all’interno di un quadrato. Funziona un po’ come il codice a barre, ma può contenere più dati: indirizzi web, testi, numeri di telefono, sms.
Può essere letto da qualsiasi smartphone dotato dell’apposito programma di lettura, ormai cosa comune.

GREEN PASS, A COSA STARE ATTENTI

Giusto per farvi capire, ecco quali sono le minacce principali:

– Truffa via WhatsApp

La Polizia di Stato ha già segnalato l’esistenza di una truffa legata al Green Pass perpetrata attraverso un messaggio WhastApp con un link a una pagina dove viene chiesto di inserire i propri dati bancari per ottenere la certificazione.

Il vero messaggio che segnala la disponibilità del Green Pass viene inviato tramite sms, pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino. Contiene un codice di autenticazione da usare sul sito istituzionale o sull’App, ma si può anche attendere la notifica tramite App IO. In nessun caso vengono richiesti dati bancari.

– Condivisione spontanea del QR code sui social

Molti cittadini che hanno ottenuto il Green Pass hanno deciso di condividere sui social il proprio QR code, incuranti del fatto che il codice possa essere letto da un qualsiasi smartphone e che i cybercriminali usare i dati personali in esso contenuti per attività illegali.

Il Garante della Privacy, consapevole di questa tendenza pericolosa, ha pubblicamente chiesto a tutti di non pubblicare il proprio QR code da nessuna parte.

– Qishing

Qishing è l’unione di ‘QR’ e ‘phishing’.
Poiché ci stiamo abituando a vedere QR code con sempre maggiore frequenza (al ristorante al posto dei menù, per prenotazioni di visite, ecc.), i cybercriminali hanno iniziato a inviare messaggi, per esempio via mail, con QR code che conducono a pagine internet dove viene richiesto di lasciare i propri dati personali o di scaricare file per ottenere il Green Pass. Nel primo caso, le informazioni personali vengono rubate; nel secondo, vengono scaricati malware.

Massimo Grandesso è il Cybersecurity Manager di Innovery, multinazionale del settore ICT destinato alle aziende di medie e grandi dimensioni, spiega così il fenomeno:

“I QR code inviati via email riescono ad eludere i normali sistemi di antiphishing: il Qishing, così si chiama questa tecnica, funziona esattamente come cliccare su un link, solo che il link non è visibile in quanto codificato nel QR code, e si dovrebbero utilizzare le stesse cautele che si usano per i link”.

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Cookie e consenso al tracciamento. Le nuove regole del Garante

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Ne beneficiano avvocati e praticanti iscritti alla Cassa. Domande entro settembre

Il bando n. 4/2021 è uno dei nuovi bandi che la Cassa Fornese mette a disposizione per l’anno 2021. In particolare, si tratta dell’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. La procedura per l’invio della domanda è da svolgersi esclusivamente on line, entro il termine del 30/09/2021.

Bando contributo per strumenti informatici: destinatari e importi

Tra i bandi messi a disposizione per l’anno 2021 dalla Cassa Forense, c’è anche quello sull’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. Dunque, è una possibilità rivolta ad avvocati e praticanti avvocati che, alla data di pubblicazione, sono iscritti alla Cassa o hanno il procedimento di iscrizione in corso. Invece, ne sono esclusi: sospesi e cancellati dall’Albo/Registro dei praticanti avvocati; coloro che hanno già percepito il contributo dei bandi n. 9/2018, n. 9/2019 e n. III/2020.

L’importo del contributo è pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta -in un arco di tempo che va dal 1° gennaio 2020 alla data di pubblicazione del bando- per acquistare strumenti informatici destinati all’esercizio della professione. Nello specifico, non sono previsti contributi di importi inferiori a 300 euro o superiori a 1.500euro. Ora, le spese effettivamente rimborsabili riguardano l’acquisto di strumenti informatici, uno per tipologia tra:

  • computer fisso;
  • computer portatile;
  • monitor;
  • tablet;
  • cuffie, auricolari, microfono;
  • webcam;
  • stampante multifunzione;
  • sistema per videoconferenze;
  • licenza antivirus e software per la gestione degli studi legali e relativi applicativi e aggiornamenti;
  • firewall;
  • abbonamento per l’utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
  • strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.

Quindi, per l’assegnazione del contributo, la domanda deve essere inviata, a pena d’inammissibilità, entro le ore 24,00 del 30 settembre 2021, dal sito www.cassaforense.it.

La domanda deve contenere l’autocertificazione della dichiarazione dei redditi 2020 e, sempre in modalità telematica, il richiedente deve produrre copia della fattura quietanziata relativa agli acquisti effettuati, intestata a sé stesso o allo studio cui appartiene. Infine, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali richiesti, l’istante deve produrre -entro 15 giorni, a pena di esclusione- le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni richieste da Cassa Forense.

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Cookie e consenso al tracciamento. Le nuove regole del Garante

Vacanze estive e genitori separati

 

cookie tracciamento garante privacy

Cookie e consenso al tracciamento. Le nuove regole del Garante

Il Garante della Privacy ha aggiornato le regole del 2014 sui cookie e sul consenso al tracciamento degli utenti online. Le modifiche si sono rese necessarie soprattutto alla luce delle novità introdotte in tema di privacy dal GDPR, ma non solo.

PERCHÈ IL GARANTE DELLA PRIVACY È INTERVENUTO

L’intervento del Garante della Privacy in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento nasce dal monitoraggio di quanto avvenuto dal 2014 in poi. I reclami, le segnalazioni e le richieste di pareri raccolti hanno offerto all’Autorità una mole di dati concreti da cui partire per affinare la gestione della materia.

A questo si aggiunge poi lo sviluppo di nuove tecnologie e anche un’evoluzione dei comportamenti degli utenti, con l’uso di più servizi online e la conseguente crescita di identità digitali multiple per ognuno.

L’insieme di questi fattori ha aumentato il rischio che le informazioni personali del singolo vengano raccolte anche incrociando i dati proveniente da più device o account, portando a una profilazione molto più dettagliata di cui però l’utente non è consapevole.

L’obiettivo delle nuove regole pubblicate dal Garante è quello di dare ancora maggiore controllo al singolo utente sul consenso al trattamento delle sue informazioni personali online.

LE NUOVE LINEE GUIDA SUI COOKIE, SISTEMI DI TRACCIAMENTO E CONSENSO

Ecco qui una panoramica delle principali novità. Per i dettagli vi invitiamo a legger la scheda di sintesi “Linee guida Cookie e altri sistemi di tracciamento” pubblicata dal Garante stesso.

  • L’informativa agli utenti deve essere semplice, accessibile, fruibile anche dai soggetti affetti da disabilità. Deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui vengono inviati i dati personali e i tempi di conservazione di questi.
  • Il banner per acquisire il consenso deve avere il comando per essere chiuso senza prestare il consenso, il comando per accettare tutti i cookie e i sistemi di tracciamento, il link a una sezione dove procedere a un consenso più selezionato.
    Il banner dei cookie di profilazione deve essere ben distinguibile sulla pagina web.
  • Lo scrolling, cioè lo spostamento verso basso del cursore non è considerata una idonea manifestazione del consenso. I gestori dei siti «dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento».
  • Il cookie wall, ovvero vincolare la navigazione sul sito solo a patto che l’utente conceda il consenso al trattamento dei suoi dati personali, è illegittimo, salvo diverse ipotesi che però vanno valutate caso per caso.
  • In caso di mancato consenso la richiesta non va reiterata presentando nuovamente il banner a ogni nuovo accesso. La decisione dell’utente «dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata» a meno che non cambino le condizioni di trattamento, se è impossibile sapere se un cookie sia già stato memorizzato, o se sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultima richiesta.
  • Non è consentito incrociare i dati provenienti da account relativi a servizi usati su più dispositivi senza il consenso dell’utente.

I gestori avranno 6 mesi per adeguare i propri siti web alle nuove regole.

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Vacanze estive e genitori separati

Vacanze estive e genitori separati

Regolamentazione e conseguenze pratiche del mancato rispetto degli obblighi dei genitori

Nel caso della separazione coniugale, le vacanze estive da trascorrere in compagnia dei figli richiedono spesso uno sforzo organizzativo importante.

Generalmente, il calendario del Tribunale, che stabilisce anche le tempistiche con le quali i figli trascorrono le vacanze con ciascun genitore, non è troppo dettagliato. Infatti, tale decisione è rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che, nell’interesse dei figli alla bigenitorialità, ne stabilisce modalità e tempistiche.

In caso di separazione, il giudice stabilisce modi e tempi delle vacanze con figli

Innanzitutto, è necessario precisare che -in materia di pause estive o invernali- non ci sono regole precise a cui far riferimento per stabilire la quantità di tempo che i genitori possono trascorrere con i propri figli. Per questa ragione, la decisione viene rimessa al giudice della separazione (art. 337 ter c.c.) che si pronuncia nell’interesse dei figli alla bigenitorialità.

Decisione che, comunque, tiene conto di eventuali accordi tra i genitori, se non contrari al fondamentale interesse dei figli.

Comunque, esiste una prassi, che è quella di riconoscere a ciascun genitore 15 giorni consecutivi -o frazionati- per le vacanze esclusive con i figli.

Tuttavia, nel caso dei viaggi all’estero, l’iter è più complicato: per il rilascio del passaporto è necessario l’assenso reciproco di entrambi genitori. Assenso che l’altro genitore può negare se: la destinazione è insalubre o pericolosa oppure se esiste un fondato pericolo che il genitore colga l’occasione del viaggio per espatriare all’estero con i figli.

Infatti, gli accordi e le disposizioni stabiliti costituiscono obblighi ben precisi che, se non rispettati, possono portare a conseguenze civili e penali. Ad esempio, la mancata comunicazione di indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura all’altro genitore non comporta conseguenze penali ma viola il dovere di collaborazione di entrambi i genitori per l’interesse della famiglia (art. 143 codice civile).

In ambito penale, invece, il genitore che -una volta fissato dal Giudice il calendario delle visite- non rispetta gli obblighi incorre nel reato art.388 c.p.: la pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032.

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Cosa succede al ricorso in caso di notifica PEC con allegati illeggibili?

Parcelle avvocati: ok al procedimento di ingiunzione

 

allegati illeggibili

Cosa succede al ricorso in caso di notifica PEC con allegati illeggibili?

Quale valore ha una notifica di un atto via PEC corredata da allegati che risultano illeggibili o vuoti?

Una risposta ce la offre la Cassazione con la sentenza n. 15001/2021, pubblicata a maggio 2021.

IL CASO

Una sentenza della Corte di Appello viene notificata via PEC al difensore di una delle parti che decide di impugnarla.

Il controcorrente ritiene che il ricorso sia però tardivo, perché notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Il ricorrente replica che gli allegati alla sentenza impugnata contenessero solo pagine bianche e che il file della relata di notifica non contenessero che puntini neri. Pertanto, la notifica non poteva essere considerata idonea a far decorrere il termine breve previsto per la proposta di ricorso in Cassazione.

Messa davanti alla questione, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.

NOTIFICA PEC E ALLEGATI ILLEGGIBILI. LE RESPONSABILITÀ DEL RICORRENTE

La Cassazione ha spiegato che, nel caso della notifica via PEC, quando si genera la prova dell’avvenuta accettazione da parte del sistema dell’invio e della ricezione del messaggio di consegna, sta alla parte che ne contesta la regolarità provare che il sistema non ha funzionato:

“Una volta acquisita al processo (in questo caso attraverso l’asseverazione) la prova della sussistenza della ricevuta telematica di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione, da parte del destinatario, di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del medesimo destinatario (Cass. 31 ottobre 2017 n. 15819; v. anche Cass. 22 dicembre 2016, n. 26773 e, per la precisazione che, in tale ambito, non vi è comunque necessità di querela di falso, Cass. 21 luglio 2016, n. 15035) e ciò in coerenza con i principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali, ove a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse (ex plurimis, v. Cass. 20 ottobre 2002, n. 18141; Cass. 20 luglio 1999, n. 7763)”.

Qualora i messaggio PEC fossero corredati da allegati in tutto o in parte illeggibili, sta al destinatario informare il “mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all’utilizzo dello strumento telematico” (Cass. 31/10/2017, n. 25819).

Nel caso in questione il ricorrente non ha provveduto a informare o fornire prove riguardo le disfunzioni, di conseguenza il ricorso va considerato tardivo e inammissibile.

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Parcella avvocato ok procedimento ingiunzione

Parcelle avvocati: ok al procedimento di ingiunzione

Il D.L. n. 1/2012 non abroga il procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.

Nell’ambito della liquidazione del loro compenso, gli avvocati possono ancora avvalersi del procedimento monitorio, in sostituzione del giudizio ordinario o del rito sommario di cognizione. Così, per veder riconosciuto il proprio diritto, basta porre a base del ricorso la propria parcella di spese e prestazioni, validata dalla competente associazione professionale. Questa è la linea della Corte di Cassazione che -a Sezioni Unite- (sentenza n.19427/2021) conferma quella del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Capitale.

Liquidazione compensi avvocati: nessuna abrogazione tout court delle norme sul sistema tariffario

Succede che un avvocato faccia segnalazione al Procuratore per informare l’ufficio della Procura dell’esistenza di un preciso orientamento del Tribunale di Roma. Infatti, proprio in virtù di tale orientamento, in quell’ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dal 2012 a fini liquidativi vengono rigettati. Ciò, nonostante essi abbiano annessa prova documentale dell’attività svolta, e del parere di congruità da parte del competente COA.

Perciò, il Procuratore Generale chiede alla Cassazione l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse di legge. Lo scopo è: superare i contrasti interpretativi attualmente esistenti ed uniformare l’applicazione di questa legge sull’intero territorio nazionale. Ora, gli Ermellini ricordano che la L. 247/2012, all’art.13 (“nuova disciplina per l’orientamento della professione forense”), dispone l’abolizione tout court delle tariffe professionali, ma in piena continuità con la L. n. 27/2012 (art. 9).

Infatti, per la Cassazione appare evidente “come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità”. Dunque, “in tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, non [determina], in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 c.p.c.”.

Pertanto, anche successivamente all’entrata in vigore di tale provvedimento, “l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

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Sicurezza informatica PMI: le raccomandazioni dell’ENISA

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sicurezza informatica

Sicurezza informatica PMI: le raccomandazioni dell’ENISA

L’ENISA, l’Agenzia Europea per la Cybersecurity, ha condiviso nuove raccomandazioni per aiutare le PMI a gestire meglio la propria sicurezza informatica.

Difendersi dai cybercriminali è diventato ancor più importante alla luce dei cambiamenti imposti dalla pandemia, che ha costretto le aziende ad affidarsi maggiormente all’uso delle tecnologie da remoto e ai servizi cloud. Cambiamenti di cui molti criminali informatici si sono avvantaggiati.

PERCHÈ LE PMI DEVONO STARE ATTENTE

Le PMI risultano essere particolarmente attraenti per i cybercriminali. I motivi principali sono due.

Per prima cosa, molte di loro forniscono beni e servizi ad aziende più grandi e rappresentano quindi delle porte di accesso a queste.

A ciò si aggiunge la l’impreparazione. La velocità con cui le PMI hanno dovuto adattarsi alla nuova situazione imposta dalla pandemia non ha permesso loro di dare la dovuta attenzione alla sicurezza informatica, né di formare i dipendenti rispetto ai rischi legati allo smart working.

SICUREZZA INFORMATICA, LE SFIDE DELLE PMI

Ecco quali sono le criticità che le PMI devono imparare ad affrontare:

  • Scarsa conoscenza in materia da parte del personale
  • Scarsa e inadeguata protezione di informazioni delicate
  • Scarso budget da devolvere alla sicurezza informatica
  • Mancanza di specialisti in cybersicurezza
  • Assenza di linee guida specifiche per le PMI, precise, aggiornate e concretamente realizzabili
  • Uso di dispositivi e reti non aziendali per accedere ai dati aziendali
  • Scarso interesse per la sicurezza informatica da parte del management

LE RACCOMANDAZIONI DELL’ENISA

Le linee guida dell’ENISA sono rivolte prima di tutto alle imprese ma riguardano anche i governi, poiché alcune delle misure di sicurezza informatica possono essere affrontate solo con uno sguardo più generale e, quindi, con il sostegno statale.
Eccone alcune.

Per le persone

  1. Definire chiaramente chi siano i responsabili della sicurezza informatica in azienda.
  2. Maggiore interesse da parte del management verso la materia.
  3. Comunicare meglio le minacce e i protocolli di sicurezza ai dipendenti e formarli in materia
  4. Avere una policy di sicurezza informatica
  5. Saper gestire eventuali terze parti

Sui processi

  1. Svolgere audit periodici
  2. Pianificare le risposte agli incidenti
  3. Utilizzare accessi centralizzati e gestire correttamente le password
  4. Procedere all’aggiornamento regolare, meglio se automatico, di software e dispositivi
  5. Curare la protezione dei dati personali

Sugli aspetti tecnici

  1. Curare la sicurezza delle reti (installando, per esempio, firewall)
  2. Assicurare l’installazione di antivirus in tutti i dispositivi ed endpoint
  3. Scegliere sistemi di protezione della posta elettronica e della navigazione web
  4. Applicare la crittografia il più possibile
  5. Monitorare lo stato della sicurezza informatica, registrando le attività e segnalando eventuali anomalie
  6. Valutare anche la sicurezza fisica degli ambienti e dei dispositivi utilizzati
  7. Effettuare backup regolari, automatizzati e in più copie conservate su archivi diversi.

LA SITUAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA NEL MONDO

Per renderci conto di quanto sia importante la cybersicurezza, basti pensare ai risultati del Rapporto Clusit 2021.

Il rapporto ha registrato nel mondo ben 1.871 attacchi informatici talmente gravi da giungere al dominio pubblico, con una crescita del 12% rispetto al 2019.
Dal 2017 ad oggi, il trend è cresciuto del 66%.
I danni economici globali causati da questa tendenza superano i 3.400 miliardi di euro.

Qui le raccomandazioni dell’ENISA per la sicurezza informatica delle PMI.

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Nell’ambito del processo tributario, i messaggi di WhatsApp sono privi di fondatezza probatoria

Processo tributario: messaggi WhatsApp sono utilizzabili?

Nell’ambito del processo tributario, i messaggi di WhatsApp sono privi di fondatezza probatoria

A differenza degli sms, i messaggi WhatsApp non sono archiviati tramite memorizzazione dalle società telefoniche. In effetti, essi vengono archiviati sul singolo dispositivo: di loro non rimane traccia su alcun supporto informatico, né figurativo. Da qui, la sentenza n.105/2021, in cui viene sancita l’inutilizzabilità della messaggistica WhatsApp nel giudizio tributario.

La Commissione Tributaria dichiara che in giudizio, i messaggi WhatsApp sono inutilizzabili

Reggio Emilia. Succede che un cittadino ricorra contro l’Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento a fini Iva relativo al 2016. Nello specifico, l’Agenzia sostiene che il ricorrente sia l’amministratore di fatto e non di diritto di una società poi dichiarata fallita. Infatti, tale qualifica si manifesterebbe nella messaggistica scambiata con gli uffici amministrativi di detta società in merito alle modalità di consegna e pagamenti di forniture.

Quindi, il cittadino ricorre sostenendo illegittimo l’utilizzo dei messaggi WhatsApp: a suo dire, privi di concreta fondatezza probatoria. Dunque, alla sua richiesta d’annullamento dell’atto impugnato, segue la costituzione in giudizio dell’Agenzia, che contesta le doglianze della controparte. Quindi, la Commissione si pronuncia accogliendo il ricorso per fondata inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp: essendo archiviati esclusivamente sul dispositivo telefonico, essi non lasciano traccia.

Infine, la Commissione considera infondata anche la tesi che vede il ricorrente amministratore di fatto della società. Infatti, anche considerando la messaggistica WhatsApp e la qualifica di amministratore di fatto, sul ricorrente non graverebbero responsabilità solidali per le sanzioni societarie. Concetto confermato anche da disposizioni di legge e pronunce della Cassazione, applicabile a tutte le società non costituite a fini illeciti.

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IL CASO

L’Inail ha riconosciuto un indennizzo per infortunio a una donna caduta dalle scale di casa mentre era al telefono, per lavoro, durante l’orario di smart working.

Inizialmente l’INAIL ne aveva respinto la richiesta di indennizzo ma a seguito del ricorso della donna, l’istituto ha rivisto la propria posizione e ha concesso un risarcimento di 20.000 euro più le spese mediche.

LA BASE GIURIDICA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INFORTUNIO IN SAMRT WORKING

L’infortunio in smart working è coperto dall’art. 23 della legge n. 51 del 2017 sul lavoro agile.
Tale legge estende anche ai lavoratori in smart working le tutele previste in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, collegati a prestazioni lavorative effettuate fuori dai locali aziendali.
La legge tratta anche l’infortunio in itinere, ovvero l’infortunio che avviene nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo in cui verrà svolto il proprio lavoro.

Anche la circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 tratta l’infortunio in caso di smart working, precisando che il lavoratore viene tutelato non solo durante l’attività lavorativa vera e propria, ma anche durante le attività connesse e propedeutiche allo svolgimento delle prime.

IL “RISCHIO ELETTIVO”

La circolare specifica anche che la copertura assicurativa non ricade sui rischi che il lavoratore in smart working si assume di sua spontanea volontà contravvenendo alle misure indicate dal datore di lavoro.
Nel caso dovesse infortunarsi, il lavoratore potrebbe tentare di ottenere un indennizzo dimostrando che è stato il datore di lavoro a non valutare correttamente i rischi della prestazione lavorativa o a non aver fornito adeguata formazione per contenerli.

GLI ITALIANI E LO SMART WORKING

La tematica dell’infortunio in smart working è destinata a diventare col tempo una questione di ordinaria amministrazione, data la crescita del lavoro agile nel nostro paese dovuta al perdurare della pandemia.

Secondo l’osservatorio Smart Working, gli italiani che nel 2020 hanno lavorato da casa sono stati infatti ben 6,58 milioni, contro i 570 mila del 2019.
Anche qualora la crisi sanitaria dovesse risolversi, è però plausibile che non si torni più alla situazione pre-covid e che molte aziende e molti lavoratori continuino a scegliere di lavorare da remoto.

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