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Parcelle avvocati, valido il potere di opinamento dei COA

Lo scorso 19 febbraio, il CNF ha emesso una delibera con cui si è espresso a proposito del persistere o meno del potere di opinamento da parte dei COA nel momento in cui un avvocato acceda al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione della propria parcella.

ABROGAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO E SUPERAMENTO DEL POTERE DI OPINAMENTO

Il 10 febbraio 2021 il COA di Torino, con una propria delibera, ha manifestato la propria posizione riguardo l’orientamento locale secondo cui, abrogato il sistema tariffario, non sia più necessario per un avvocato accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione delle parcelle esibendo le stesse insieme al parere di congruità reso dal COA (articoli 633, comma 1, n. 3, e 636 c.p.c.).

In sostanza, tale orientamento sostiene che l’abrogazione del sistema tariffario derivante dall’articolo 9 del D.L. n. 1/2012, abbia determinato implicitamente non solo l’abrogazione degli articoli sopracitati ma il superamento del potere di opinamento delle parcelle da parte del COA.

LE CONSIDERAZIONI DEL CNF

Il CNF spiega che l’abrogazione del sistema tariffario non ha cancellato il potere di opinamento da parte del COA.
Nel testo della delibera si legge che:

– “la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”;

il potere di opinamento è espressamente indicato nell’art. 29 lett. l) dell’attuale ordinamento forense, “in forza del quale il Consiglio dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti” e che tale norma “integra pacificamente ius superveniens rispetto al DL. 1/20122″;

– anche la Procura generale presso la Corte di Cassazione sostiene la medesima posizione sul potere di opinamento del COA, sostenendo che l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 non ha “inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento appresta per la tutela dell’avvocato né ha comportato l’ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell’Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo”. Si può invece evidenziare un “mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 247/12 (cfr. p. 9)“;

Per tutti questi motivi il CNF invita i COA a continuare a esercitare il potere di opinamento come prescritto dall’art. 29.

 

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