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Riforma della Giustizia, il piano del CNF

Il CNF ha elaborato e pubblicato sul proprio sito un piano per la riforma della Giustizia. L’obiettivo finale delle proposte è mettere al centro del sistema giustizia la persona e il suo bisogno di tutela.

Le proposte del Consiglio Nazionale Forense vanno a supporto del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono già stata inviate al Governo e al Guardasigilli.

GIUSTIZIA E PANDEMIA

Come ha sottolineato Maria Masi, presidente facente funzioni del CNF, l’emergenza COVID ha esasperato le pessime condizioni dell’amministrazione della Giustizia, dall’edilizia all’informatica, all’organizzazione dei ruoli e del personale.

“Per contenere il rischio della crisi della giurisdizione […] reputiamo necessario invocare l’esigenza di  competenza e di responsabilità, cosi come indifferibile è da considerarsi la specializzazione del giudice, elemento valutato in termini di miglioramento della qualità e dell’efficienza dalle istituzioni europee.

La proposta di riforma mira ad esprimere una visione globale della giustizia, sottesa ai principi di competenza e responsabilità, nella consapevolezza che il sistema complesso, già messo a dura prova nell’ultimo anno, non può e non deve svilirne la funzione essenziale all’attuazione dei valori e dei principi della Costituzione”.

IL PIANO DEL CNF

Il piano del CNF parte da alcuni presupposti:

– la Giustizia è il “motore di sviluppo di una società inclusiva, caratterizzata da più ampi livelli di benessere collettivo, e quindi capace di garantire la soluzione migliore rispetto all’aspettativa di tutela dei cittadini”;

– il settore non può essere riformato solo in termini economici ma deve essere migliorato a partire dai servizi offerti a cittadini e imprese.

Gli elementi su cui puntare per raggiungere l’obiettivo sono 3:

1) Semplificazione
Razionalizzare e semplificare il quadro normativo attuale.

2) Organizzazione
Investire nel miglioramento dell’organizzazione della Giustizia.

3) Competenze
Puntare sulla formazione per accrescere le competenze e la professionalità degli operatori del settore, in particolare degli addetti alla gestione degli uffici.

Il risultato dovrebbe essere un sistema Giustizia caratterizzato da minori costi e tempi e maggiori servizi.

Qui il testo completo del piano del CNF per la riforma della Giustizia a supporto del PNRR.

 

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In Francia il Fisco controllerà i social network. E la privacy?

A febbraio, in Francia è stato dato il via libera a un sistema che controllerà i social network dei contribuenti per individuare incongruenze tra lo stile di vita esposto e le dichiarazioni dei redditi.

Tali incongruenze porteranno a maggiori approfondimenti per verificare eventuali forme di evasione fiscale.

COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO DEI SOCIAL NETWORK A FINI FISCALI

Il sistema di monitoraggio dei social network non sarà ovviamente portato avanti da dipendenti in carne e ossa, ma si baserà sull’uso dell’intelligenza artificiale.

La particolarità dell’intelligenza artificiale è quella di evolversi, di “imparare” man mano che viene utilizzata. E infatti, il sistema verrà sperimentato per 3 anni, divisi in due fasi diverse:

una prima fase di apprendimento, durante la quale la tecnica di raccolta dei dati verrà affinata attraverso l’esperienza;
una seconda fase in cui i dati raccolti verranno analizzati per evidenziare le incongruenze fiscali.

E LA PRIVACY?

I social network rappresentano dei mezzi di comunicazione davvero particolari. Da un lato, sono “pubblici”, nel senso che tutto ciò che vi viene pubblicato è a disposizione di una moltitudine di utenti. Dall’altro, sono piattaforme attraverso le quali le persone condividono la propria sfera privata, spesso con poca consapevolezza.

Il sistema di monitoraggio del Fisco francese pone delle questioni sulla privacy degli utenti.

L’uso dell’intelligenza artificiale permette già in partenza una certa tutela della privacy. In più, è stato deciso che i dati che effettivamente potranno essere usati dal Fisco debbano rispondere a due caratteristiche:
– essere dati disponibili liberamente sui social;
– derivare da contenuti che l’utente ha condiviso volontariamente.

Per la conservazione dei dati, il limite massimo è di 30 giorni (un anno in caso di attività illecite).

IL FISCO ITALIANO

Anche il Fisco italiano sta puntando a un maggior uso delle tecnologie, sebbene in modi più blandi.
La digitalizzazione italiana riguarda infatti i servizi ai cittadini, l’interconnessione con la PA e altri attori esterni, la sicurezza informatica e la protezione dei dati, e anche una maggiore efficacia nelle attività di controllo.

L’intelligenza artificiale sarà usata per migliorare i processi di valutazione e individuare con più precisione quei soggetti maggiormente esposti al rischio di evasione fiscale.

Il tutto dovrà necessariamente avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, che indica che le attività di un’istituzione ai fini di un obiettivo debba essere svolta entro i limiti di ciò che è idoneo e necessario a raggiungere l’obiettivo stesso.

Come però dimostrano le continue rimostranze del Garante della Privacy nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica, stabilire quali azioni siano idonee e necessarie e quali siano sproporzionate non è così semplice.

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Decreto Covid, le novità per la Giustizia

Il DL Covid n.44/2021 in vigore dal primo aprile 2021 proroga al 31 luglio prossimo alcune delle disposizioni previste in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria. Inoltre, introduce norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria durante il periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

ALCUNE NOVITÀ DEL DL COVID

CONCORSO MAGISTRATI

Viene consentito “lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della Giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

Il Ministro della Giustizia dovrà adottare un decreto con cui verranno stabilite le modalità di svolgimentO della prova scritta e orale e anche i requisiti per accedervi. Il decreto dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Dl Covid.

Al momento si sa che la prova scritta potrebbe consistere nella stesura di elaborati teorici i cui temi saranno individuati via sorteggio gestito dalla commissione d’esame il mattino del giorno di svolgimento. Ai candidati saranno concesse 4 ore per redigere l’elaborato. AL centro della valutazione vi sarà la loro capacità di sintesi. I candidati che ottengono un punteggio minimo di 96 saranno considerati idonei.

BLOCCO DEI PORTALI

A seguito delle segnalazioni da parte delle Camere penali a proposito dei malfunzionamenti dei portali, il DL introduce la possibilità del deposito cartaceo.

Nel Dl si specifica che il deposito analogico è valido solo in presenza di ragioni eccezionali e fino a quando i portali non tornino a funzionare.

DEPOSITO TEMPESTIVO

In relazione al deposito di memorie, atti, documenti, richieste e istanze che va eseguito esclusivamente in modalità telematica, il DL specifica che il deposito va considerato tempestivo “quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

DECISIONE IN APPELLO

Il DL Covid stabilisce che, in ambito penale, le decisioni in appello vengano prese in Camera di Consiglio a meno che non venga fatta richiesta di discussione orale o non sia l’imputato stesso a chiedere di comparire in giudizio.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Vengono sospesi i giudizi e i termini di prescrizione nel caso in cui l’udienza sia rinviata a causa delle limitazioni dovute all’emergenza Covid.

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Cassa Forense e COVID: nuovi indennizzi per chi si è ammalato

Cassa Forense ha predisposto nuovi indennizzi per gli avvocati colpiti dal COVID.

La notizia giunge con una nota pubblicata sul sito il 1 aprile.

GLI INDENNIZZI

A) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto, in caso di decesso avvenuto fino al 31/1/2021;

B) € 4.000 ai superstiti dell’iscritto, in caso di decesso avvenuto tra il 1°/2/2021 e il 30/4/2021, che non abbiano titolo a godere della copertura assicurativa caso morte garantita da Cassa Forense, tramite EMAPI (iscritti ultra 75enni);

C) € 3.000 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto in reparto di terapia intensiva;

D) € 1.500 in caso di ricovero ospedaliero dell’iscritto, con durata di almeno 7 giorni senza terapia intensiva;

E) € 1.000 in caso di isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto della durata di almeno 21 giorni certificati dal medico curante o dal Servizio Sanitario Nazionale e accompagnato da autocertificazione circa l’impossibilità a svolgere l’attività professionale nell’intero periodo di isolamento.

Le risorse totali a disposizione ammontano a 3 milioni di euro: 1 milione per le misure A, B, C e D; 2 milioni per la misura E.

Le misure non sono cumulabili tra loro, né con le misure standard previste dal Regolamento dell’Assistenza – Art. 2, comma 1 lett. a) e art. 14 comma 1 lett. a).

BENEFICIARI E PROCEDURA DI RICHIESTA

I nuovi indennizzi riguardano gli iscritti che hanno contratto l’infezione nel periodo fra il primo novembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Per poterne usufruire è necessario che gli avvocati richiedenti siano in regola nei confronti di Cassa Forense. Chi non lo fosse può sistemare la propria posizione attraverso l’apposita richiesta di regolarizzazione spontanea (art. 76 Reg. Unico Previdenza Forense).

Le domande per ottenere gli indennizzi C, D ed E devono essere presentate online, seguendo la procedura che sarà disponibile sul sito di Cassa Forense, nella sezione riservata, a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno.

Le domande presentate prima del 15 aprile in forma cartacea non verranno prese in considerazione. Le uniche domande cartacee ammesse sono quelle relative agli indennizzi A e B.

Qui il testo del comunicato ufficiale di Cassa Forense sui nuovi indennizzi a favore degli avvocati colpiti dal COVID.

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Si parla spesso di ADR, le Alternative Dispute Resolution, ma esistono anche le ODR, le Online Dispute Resolution.

Le ODR sono oggetto del Regolamento n. 524/2013 del 21 maggio 2013 del Parlamento Europeo. Sono procedure alternative che risolvono controversie tra imprese e consumatori in relazione all’acquisto di beni e servizi online.

Il Regolamento va a integrare la Direttiva UE 2013/11 sulle ADR.

LA PIATTAFORMA ODR EUROPEA

Le ODR si basano su una piattaforma online europea istituita e gestita direttamente dalla Commissione. È attiva dal 15 febbraio 2016.

Si tratta di un sito web multilingue attraverso il quale i consumatori possono presentare il proprio reclamo.
La procedura funziona in 3 step:
– il consumatore compila il modulo di reclamo online, descrivendo l’oggetto dello stesso;
– il reclamo viene presentato alla controparte che propone un organismo ADR per la risoluzione del problema;
– se il consumatore accetta la proposta sull’organismo ADR, la piattaforma trasferisce il reclamo a quest’ultimo. La gestione del caso sarà completamente online e si dovrà concludere entro 90 giorni.

L’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 524/2013 indica che le imprese e i professionisti che si occupano di vendita di beni e servizi online debbano pubblicare sui propri siti web il link alla piattaforma ODR.

DATI SULLE ODR

L’ultimo rapporto della Commissione UE sulla piattaforma ODR risale al 2019 e raccoglie i dati del periodo febbraio 2017- febbraio 2018.

All’epoca la piattaforma ha registrato circa 5 milioni di visite, con una media di circa 2.700 reclami al mese, soprattutto verso:
compagnie aeree (13%),
– venditori di abbigliamento e calzature (11%),
– venditori di beni e servizi informatici (8%).

I principali oggetti delle controversie sono stati:
– la mancata consegna della merce acquistata (25%),
– la non conformità della merce rispetto all’ordine (15%),
– la difettosità della merce(12%).

Considerando la crescita degli e-commerce, soprattutto seguito delle limitazioni imposte dalla pandemia, è presumibile che la piattaforma ODR diventi uno strumento sempre più utilizzato.

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Passaporto vaccinale, il Parlamento Europeo accelera

Il Parlamento Europeo ha deciso di adottare la procedura d’urgenza per giungere al più presto all’esame delle proposte della Commissione sul Certificato verde digitale, ovvero il passaporto vaccinale.

La volontà è quella di arrivare alla sua adozione entro l’estate per riprendere i viaggi e il turismo nonostante il perdurare della pandemia.

IL PASSAPORTO VACCINALE E IL PERICOLO DI DISCRIMINAZIONI

Nel passaporto vaccinale andranno inserite tutte le informazioni sullo stato di salute del proprietario:
– l’eventuale vaccinazione COVID-19 e con quale vaccino,
– l’eventuale risultato negativo di un recente test COVID-19,
– le eventuali precedenti infezioni da COVID-19.

In base a queste informazioni, al proprietario sarà concesso di spostarsi o meno.

Questo però potrebbe portare a discriminazioni: chi non potrà riceve il vaccino, per esempio i più giovani o certe categorie di malati, si vedrà privato per sempre della propria libertà di movimento?
L’idea del passaporto vaccinale deve dunque essere raffinata con interventi che riescano a bilanciare la sicurezza pubblica con le libertà individuali.

A tal proposito, pochi giorni fa il Il commissario europeo all’Industria Thierry Breton ha mostrato il prototipo del certificato in un’intervista a RTL, LCI e Le Figaro. Breton ha spiegato che arriverà entro un paio di mesi, sarà sia in formato cartaceo che digitale ma, soprattutto, sarà inizialmente facoltativo.

IL TURISMO DURANTE E DOPO IL COVID

Al di là di questi aspetti, il passaporto vaccinale sembra essere un elemento necessario per ridare vita al settore dei viaggi e del turismo, completamente bloccato dalla pandemia ma che incide per circa il 10% del PIL del Vecchio Continente.

Ovviamente, la mancanza di turismo sta intaccando anche tutte le attività economiche connesse, dai trasporti alla ristorazione, dal divertimento agli alloggi. Il danno economico e occupazionale è rilevante.

Gli eurodeputati spingono dunque perché tutti i paesi adottino misure condivise per tornare a far viaggiare i cittadini in sicurezza. Tra queste, oltre al passaporto vaccinale, anche i test prima delle partenze ed eventuali quarantene da considerare però come ultima spiaggia.
A ciò dovrebbe aggiungersi l’istituzione di un sigillo di certificazione igienica UE per assicurare ai viaggiatori che le aziende del settore turistico rispettino le misure di prevenzione e controllo sanitario.
Infine, va considerata la riduzione dell’IVA sui servizi connessi al turismo, come incentivo economico.

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Riforma del processo civile: pronta la commissione

La Ministra Cartabia ha incaricato una Commissione di elaborare una proposta di riforma del processo civile, da presentare entro il 23 aprile.

La riforma nasce dall’esigenza di adeguarsi alle richieste dell’Unione Europea, nell’ottica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dell’assegnazione delle risorse connesse al Recovery Fund.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

La riforma del processo civile sarà studiata da dieci esperti:

Francesco Paolo Luiso, Professore Ordinario di diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Pisa,
Filippo Danovi, vice capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
Paolo Biavati e Antonio Carratta, processualcivilisti,
Paola Lucarelli, professoressa di diritto commerciale,
Alberto Giusti e Carmelo Sgroi, magistrati di Cassazione,
Sebastiana Ciardo, consigliere presso la Corte d’appello di Palermo,
Guido Romano, giudice del Tribunale delle imprese di Roma,
Monica Velletti, presidente di Sezione del Tribunale di Terni.

A questi andranno ad affiancarsi i membri di un comitato scientifico per lo svolgimento dei diversi compiti. Il comitato è composto da:

Severa Azzarello, avvocato presso il Foro di Roma,
Roberta Bardelle e Maria Cristina Contini, magistrati dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia,
Giuliana Palumbo, dirigente del DOG.

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Considerando le richieste dell’Europa e le modifiche normative avvenute nell’area del processo e della giustizia civile dal 2009 a oggi, è necessario fare il punto della situazione, individuare le criticità ed eventuali misure correttive.

L’obiettivo concreto è triplice:
ridurre i tempi dei processi,
– rafforzare il principio della ragionevole durata,
– migliorare l’efficenza dell’apparato amministrativo.

Nel decreto ministeriale del 12 marzo 2021 con cui il Min. Cartabia ha incaricato i lavori, si legge che nell’elaborare la proposta

“sarà necessario individuare in particolare tre direttrici di interventi tra loro complementari, che attengono alla dimensione di organizzazione e innovazione tecnologica, a quella di valorizzazione e impulso degli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti e alla dimensione endoprocessuale, nella verifica delle più rilevanti criticità della disciplina del processo civile ordinario e di ulteriori modelli processuali speciali”.

La proposta di riforma del processo civile dovrà poi nascere in considerazione del disegno di legge di riforma del processo civile all’esame della Commissione giustizia del Senato (A.S. 1662).

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Magistrati e social media, le linee guida del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Esiste un vademecum, la “Delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi“, che spiega a questi ultimi quali siano i comportamenti da seguire quando si espongano al pubblico attraverso piattaforme come Facebook.

Le linee guida sono state elaborate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa a partire da una riflessione: l’uso dei social da parte dei giudici amministrativi deve tenere conto di di un «bilanciamento tra le prerogative del singolo magistrato, sia nella propria funzione, sia come cittadino, ed i doveri connessi alla propria appartenenza istituzionale ed al proprio status».

CONTENUTO DELLA DELIBERA

Il vademecum sull’uso dei social da parte dei magistrati si articola in 10 punti:

1 Descrizione dell’ambito di applicazione
Le regole riguardano l’uso dei social network, non email o altre forme di corrispondenza privata in forma elettronica.

2 Diritto di utilizzare i social media nel rispetto della professione
Nell’uso dei social, i magistrati devono tenere come riferimento il rispetto dei codici etici e delle norme disciplinari; consapevolezza e senso di responsabilità sono le parole d’ordine.

3 Uso di pseudonimI
I magistrati che vogliano iscriversi a un social network possono evitare di usare il proprio nome reale, a patto che questo espediente non sia un modo per adottare condotte illecite.

4 Uso dei social
L’uso dei social deve avvenire nel rispetto della dignità, dell’integrità, dell’imparzialità e dell’indipendenza propria, della magistratura amministrativa e delle istituzioni che rappresentano.

5 Continenza espressiva
I magistrati devono esprimersi con un linguaggio adeguato e prudente, soprattutto considerando il rischio di perdita e diffusione dei contenuti pubblicati.

6  Divieto di comunicare con alcuni soggetti
Non è permesso ai magistrati comunicare tramite social con le parti e i loro rappresentanti; inoltre, vige il divieto di condividere con il pubblico informazioni sui casi trattati.

7 Divieto di pubblicità
I social non possono essere usati come mezzo pubblicitario di eventuali attività economiche extraistituzionali.

8 Amicizie e connessioni
I magistrati devo valutare chi accettare nella propria rete di contatti social nel rispetto dei principi di diligenza e precauzione.

9 Formazione
La formazione in materia social è un diritto e un dovere dei magistrati. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e l’Ufficio studi della Giustizia amministrativa dovranno prevedere iniziative di aggiornamento e formazione in materia.

10 Conoscenza delle impostazioni di privacy e sicurezza
L’uso dei social non può prescindere da una conoscenza adeguata delle impostazioni di sicurezza e privacy delle piattaforme; solo così i magistrati potranno essere consapevoli dei rischi e delle opportunità di questi mezzi di comunicazione, soprattutto quando si tratta di condividere dati personali particolari, come la geolocalizzazione.

Qui il testo completo della “Delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi“.

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Costo delle intercettazioni, il decreto interministeriale per la razionalizzazione

 

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Costo delle intercettazioni, il decreto interministeriale per la razionalizzazione

Le intercettazioni rappresentano il primo strumento di indagine in Italia, ma attualmente costano circa 200 milioni di euro all’anno. Certamente meglio dei 300 milioni spesi nel 2010, ma sempre una cifra decisamente alta.

Uno dei motivi dell’enorme spesa risiede nel fatto che ogni Procura ha un proprio listino prezzi di riferimento.

Per questo motivo, il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e della Finanza, ha presentato uno schema di decreto interministeriale per una razionalizzazione dei costi.

IL DECRETO INTERMINISTERIALE

La bozza del decreto per la gestione dei costi delle intercettazioni è stata presentata al Senato lo scorso 2 marzo 2021.
L’obiettivo è pareggiare le tariffe applicate dalle società esterne che effettuano le intercettazioni su mandato delle Procure della Repubblica.

L’idea di un listino prezzi unico non è però una novità. Già presente nella Riforma Orlando (Legge 103 del 2017), fu adottata solo per le intercettazioni via telefono e internet tramite le infrastrutture dei diversi operatori telefonici. Per trojan e microspie non si giunse a nessuna conclusione.

Ma quanto costa davvero un’intercettazione? Questi alcuni dei prezzi presenti nella bozza del decreto:

– intercettazioni telefoniche classiche, da 90 centesimi a 2,42 euro al giorno per bersaglio;
– tramite trojan su smartphone, da 30 euro a 120 euro;
– intercettazioni ambientali audio, fino a 34,75 euro al giorno.

LA RIFORMA DEI COSTI DELLE INTERCETTAZIONI

La riforma dei costi delle intercettazioni si basa su 3 passaggi:
1) definire quali tipologie di intercettazioni le Procure possono acquistare;
2) stabilire prezzi che non superino la media di quanto hanno pagato finora le 5 Procure che spendono di più in intercettazioni (Milano, Roma, Napoli, Palermo, Reggio Calabria);
3) fissare gli standard per la conservazione e la gestione dei dati sensibili da parte dei fornitori dei servizi.

Alcuni di fornitori che hanno visionato la bozza non ne sono però particolarmente soddisfatti. In particolare trovano che:
– la lista delle categorie di intercettazioni e dei servizi annessi sia incompleta o non perfettamente definita;
– i costi medi risultino “ottenuti assemblando prestazioni diverse ed eterogenee” portando a prezzi eccessivi per alcune prestazioni o riduttivi per altre;
– la custodia dei dati manchi ancora di chiarezza.

Ciò che preoccupa è l’effetto economico delle nuove tariffe. Se, da un lato, queste potrebbero portare alle Procure un risparmio di circa 10 milioni di euro all’anno, dall’altro, secondo Gian Paolo Fedrigo dell’Associazione Lawful Interception, per i fornitori potrebbero tradursi addirittura in un calo del 50% del fatturato.

[Fonti e approfondimenti: Wired – Il ministero della Giustizia deve decidere quanto pagare per le intercettazioni; Agenda Digitale – Intercettazioni, in arrivo decreto ministeriale sui costi, ma resta il nodo della conservazione]

 

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Ammissione al gratuito patrocino, da quando decorre?

 

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Ammissione al gratuito patrocino, da quando decorre?

Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dal momento della domanda di ammissione o successivamente?

IL CASO

Un avvocato si rivolge al tribunale per ottenere la liquidazione del compenso dopo aver difeso un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il Giudice monocratico decide di liquidare però solo la somma per l’attività di studio della pratica.

L’avvocato si oppone nel tentativo di ottenere la liquidazione anche delle somme per le attività di introduzione e istruzione della causa, ma la sua richiesta viene respinta. Il motivo è che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non era ancora stato adottato alla data dell’udienza.

A questo punto, l’avvocato ricorre in Cassazione portando un unico motivo: la violazione degli articoli 82 e 109 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e la violazione dell’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.

Secondo l’avvocato, gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono a partire dalla domanda, pertanto tutte le attività svolte da quel momento in poi devono essere retribuite.
Inoltre, il tribunale deve sempre verificare la data di presentazione della domanda, poiché l’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 non prevede una facoltà ma un obbligo del giudice di raccogliere tutte le informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia.

La Cassazione accoglie il ricorso.

DECORRENZA DEL GRATUITO PATROCINIO

Ai sensi dell’articolo 109 D.P.R. 115/2002 gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui viene presentata la domanda.

Nell’ordinanza della Cassazione viene difatti spiegato che: 

“far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire”

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